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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/12/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
CE PE Presidente
FF IF Giudice relatore ed estensore
Michela Palladino Giudice riuniti in camera di consiglio ha pronunziato la seguente in nome del Popolo italiano SENTENZA nel procedimento civile 1752/2025 R.V.G. avente ad oggetto: separazione personale consensuale dei coniugi su domanda congiunta di
, nata a [...] il [...] Parte_1
- - C.F._1
E
nato a [...] il [...] Parte_2
- -, C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. ROMANO MARIANNA - -, C.F._3
CONIUGE CO-RICORRENTE entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. NN Romano - -, C.F._3
CONIUGI RICORRENTI
E
PUBBLICO MINISTERO interventore ex lege
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Dagli atti risulta quanto segue.
I coniugi innanzi indicati sono sposati.
Il matrimonio è stato celebrato con rito concordatario in Napoli il 6 10 1973 ed è trascritto presso gli uffici dello stato civile di detto comune a tale anno del Registro degli atti di matrimonio al n. 264, Parte II, Serie A.
Hanno i figli NN del 1974, del 1976 e del 1981. Per_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 04/09/2025, i coniugi hanno proposto domanda congiunta di omologazione della loro separazione consensuale.
Ribadita la volontà di non volersi riconciliare, i coniugi hanno chiesto che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta di cui all'art. 473 bis. 51, comma 2°,
c.p.c.
Con le note di udienza hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione può essere omologata.
Le condizioni di separazione concordate dai coniugi sono conformi alla legge e non presentano profili di invalidità.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto.
Trattandosi di domanda congiunta e di condizioni concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
Letti gli artt. 158 c.c. e 473 bis. 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 alle condizioni di cui al ricorso, qui da intendersi integralmente Parte_2 riportate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e per la trasmissione di copia autentica della sentenza passata in giudicato all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è trascritto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.p.r. 3 novembre 2000.
Così deciso, in Avellino il 4 dicembre 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
FF IF CE PE
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
CE PE Presidente
FF IF Giudice relatore ed estensore
Michela Palladino Giudice riuniti in camera di consiglio ha pronunziato la seguente in nome del Popolo italiano SENTENZA nel procedimento civile 1752/2025 R.V.G. avente ad oggetto: separazione personale consensuale dei coniugi su domanda congiunta di
, nata a [...] il [...] Parte_1
- - C.F._1
E
nato a [...] il [...] Parte_2
- -, C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. ROMANO MARIANNA - -, C.F._3
CONIUGE CO-RICORRENTE entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. NN Romano - -, C.F._3
CONIUGI RICORRENTI
E
PUBBLICO MINISTERO interventore ex lege
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Dagli atti risulta quanto segue.
I coniugi innanzi indicati sono sposati.
Il matrimonio è stato celebrato con rito concordatario in Napoli il 6 10 1973 ed è trascritto presso gli uffici dello stato civile di detto comune a tale anno del Registro degli atti di matrimonio al n. 264, Parte II, Serie A.
Hanno i figli NN del 1974, del 1976 e del 1981. Per_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 04/09/2025, i coniugi hanno proposto domanda congiunta di omologazione della loro separazione consensuale.
Ribadita la volontà di non volersi riconciliare, i coniugi hanno chiesto che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta di cui all'art. 473 bis. 51, comma 2°,
c.p.c.
Con le note di udienza hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione può essere omologata.
Le condizioni di separazione concordate dai coniugi sono conformi alla legge e non presentano profili di invalidità.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto.
Trattandosi di domanda congiunta e di condizioni concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
Letti gli artt. 158 c.c. e 473 bis. 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 alle condizioni di cui al ricorso, qui da intendersi integralmente Parte_2 riportate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e per la trasmissione di copia autentica della sentenza passata in giudicato all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è trascritto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.p.r. 3 novembre 2000.
Così deciso, in Avellino il 4 dicembre 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
FF IF CE PE