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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2319/2023 R.G. promossa con ricorso in riassunzione
da
(p.IVA ) con Parte_1 P.IVA_1
sede in Vasto Via valloncello n. 109/B in persona del legale rapp.te pro-tempore Dott. Ing. nato a Parte_2
Dogliola il 07.11.1947 (C. F. , CodiceFiscale_1
residente in [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Concetta DI RISIO (C.F.: ) C.F._2
e dall'Avv. Carmine DI RISIO ( C.F._3
entrambi del Foro di Vasto - i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di legge al seguente indirizzo PEC.: Email_1
o mediante fax n. Email_2
0873.374059 - ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso legale sito in Vasto alla Via G.B. Vico
n. 5, il tutto in virtù di procura allegata al ricorso;
- attrice in riassunzione–
contro
(C.F.: , Controparte_1 P.IVA_2
P.IVA: , in persona del suo Rettore, legale P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, prof. con sede in CP_2
1 Via Palladio n. 8, rappresentata e difesa, giusta CP_1
delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2023
(all. 1) e per mandato in calce alla comparsa, dall'avv.
Fulvio Luzzi Conti del Foro di (C.F. , CP_1 C.F._4
fax: , PEC: ), P.IVA_4 Email_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in CP_1
Viale G. Duodo, 52
-convenuta in riassunzione-
OGGETTO: PAGAMENTO COMPENSO
Causa ritenuta in decisione alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle difese finali sulle seguenti conclusioni:
Per l'attrice:
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, ammettere le prove richieste e in ogni caso per tutti i motivi evidenziati negli scritti difensivi, che qui abbiansi come riportati e trascritti, respinta ogni avversa eccezione, deduzione e domanda e contestata ogni produzione, dichiarata la nullità dell'art 10 dell'interpassato contratto e disapplicato il provvedimento del Direttore Generale del 13.03.2020 prot.12707, Voglia l'adito Tribunale:
1. Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi e causali di cui agli atti di causa, l' Controparte_3
in persona del legale rapp.te pro
[...] tempore con sede in Via Palladio 8 CP_1 ( , P.Iva ) obbligata al PartitaIVA_5 P.IVA_3 pagamento della somma di € 65.701,32 nei confronti dello (p.IVA: o altra Parte_1 P.IVA_1 somma maggiore o minore come ritenuto di giusti- zia, oltre interessi ex D.Lgs 231/02 e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento di detta somma in favore dello in persona del legale Parte_1 rapp.te pro tempore;
2. Condannare l' in Controparte_3 persona del legale rapp.te pro tempore con sede in Via Palladio 8 ( P.Iva CP_1 PartitaIVA_5
) al pagamento delle spese, diritti e P.IVA_3 onorari di causa”.
Per la convenuta:
Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Udine, contrariis
2 rejectis:
-Rigettare la domanda di pagamento della somma di € 65.701,32, o di qualunque altra somma derivante dai medesimi titoli e ragioni, perché infondata in fatto e in diritto.
- Con rifusione delle spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio, ivi comprese le spese generali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente vicenda processuale attiene alle pretese creditorie che sarebbero maturate in favore della società
attorea in esecuzione del Disciplinare d'incarico” stipulato il 10 novembre 2008, con cui l' Controparte_3
aveva conferito al Raggruppamento Temporaneo
[...] [...]
[costituito ai sensi dell'art. 37 del Controparte_4
D. lgs. n. 163/2006 e composto dallo Controparte_5
dott. Ing. (mandatario), ora Parte_2 Parte_3
e dalla i
[...] Controparte_6
“Servizi di architettura ed ingegneria – Progettazione
preliminare definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, misura, assistenza,
contabilità, direzione lavori relativi all'intervento di
ristrutturazione dell'ex Istituto Renati- sezione femminile”
in , all'esito di apposita gara sopra soglia comunitaria CP_1
indetta dalla convenuta.
In particolare, tali pretese attengono, quanto alle fatture n. 7/22 (per Euro 36.906,93, ridotta a Euro 13.557,96
con nota di credito) e n. 8/22 (per Euro 28.452,21),
all'asserito diritto alla revisione del compenso per attività
già rese di progettazione, la prima, e di direzione lavori,
la seconda, sulla scorta della tariffa di cui al Decreto
Ministeriale 143/2013; quanto, invece, alle fatture n.9/22
3 (per Euro 3.287,71) e n.10/22 (per Euro 10.612,43),
all'asserito diritto al pagamento del compenso per la redazione della perizia di variante n.2, la prima, e all'asserito diritto al compenso per la cessazione dell'incarico, sulla scorta dell'art. 109 del D. Lgs. n.
50/2016, la seconda.
Orbene, così riassunte, in estrema sintesi, le pretese creditorie oggetto di causa, occorre evidenziare che quelle portate dalle fatture n.7 e n.8 del 2022 impongono di prendere posizione sull'efficacia del D.M.143/2022 nella determinazione del compenso di cui al disciplinare di incarico del 10 novembre, 2008, con la precisazione che entrambe le fatture riguardano l'asserito surplus revisionale rispetto a prestazioni già esaurire e pagate secondo quanto stabilito in esso.
Sul punto, coglie pienamente nel segno la difesa della convenuta nell'osservare che il compenso stabilito nel disciplinare in questione debba ritenersi immodificabile perché così stabilito per accordo tra le parti.
In particolare, l'art. 11 del disciplinare così recita:
“Art. 11. (Determinazione dei corrispettivi)
1. Tenuto conto della legge 2 marzo 1949, n. 143 e
successive modifiche e integrazioni, nonché del decreto del
Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 (G.U. n. 96 del 26
aprile 2001) e tabelle ivi allegate, richiamato a puro titolo
orientativo, tenuto conto altresì del contenuto della
materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese,
convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2233 e.e.,
per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e
a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed
4 indirettamente, come segue:
2. I corrispettivi sopra indicati sono fissi,
vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in
sede di affidamento (enfasi dello scrivente), a conclusione
della procedura di gara. Il rinvio alle tariffe professionali
vigenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia 4
5 aprile 2001 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001) e tabelle lvi
allegate, in relazione alle categorie e classi dei lavori, è
effettuato esclusivamente ai fini della ricostruzione
proporzionale di corrispettivi 111 caso di variazione (in
aumento o in diminuzione) delle prestazioni o dei lavori per
i quali le prestazioni sono svolte, nonché ai fini
dell'individuazione del contenuto descrittivo sostanziale
delle prestazioni medesime.
3. Per le prestazioni eventuali e diverse di cui
all'art 5 sono stabiliti sin d'ora i seguenti corrispettivi,
comprensivi di onorari e spese:
a. 1) perizie modificative, atti contabili, pari al 2%
degli importi modificati;
a.2) perizie modificative, grafici, per ogni tavola
modifica euro 200. -
b) riduzione onorario del ribasso offerto.
4. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere
maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di
previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A.,
alle aliquote di legge.
5. La misura dei corrispettivi indicati è ritenuta
dalle parti adeguata all'importanza dell'opera e al decoro
della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma,
del codice civile, e comprensiva dell'equo compenso dovuto ai
sensi dell'articolo 2578 del codice civile.
6. L'Amministrazione è estranea ai rapporti
intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali
collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui
prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.”
L'inequivoca pattuizione contrattuale in ordine alla
6 determinazione in misura fissa e immodificabile del compenso professionale costituisce chiara espressione dell'accordo delle parti perfezionatosi all'esito della relativa aggiudicazione dell'appalto pubblico.
A tale proposito va espressamente richiamato il disposto dell'art.2233 c.c. che al primo comma stabilisce una gerarchia preferenziale riguardo ai criteri di liquidazione del compenso spettante al professionista, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta tra le parti;
in difetto, alla tariffa e agli usi e, in ulteriore subordine, rimettendone la determinazione al giudice, previo parere non vincolante dell'associazione professionale (fra le tante Cass.29837/11; Cass.1223/03).
Ne consegue che il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso e le limitazioni al potere di autonomia delle parti e la prevalenza della liquidazione in base a tariffe possono derivare soltanto da leggi formali o atti aventi forza di legge (cfr. Cass.4988/88).
Alla luce di ciò è chiaro che l'accordo delle parti sul compenso di cui all'art.11 del disciplinare di incarico oggetto di causa fa sì che sia inapplicabile il ricorso alla tariffa di cui al DM 143/13, trattandosi di fonte subordinata rispetto alla determinazione convenzionale, fermo restando che, trattandosi di mero decreto ministeriale, esso è privo di forza di legge e, pertanto, inidoneo a derogare al disposto dell'art.2233 c.c. in relazione ad accordi già
conclusi.
In ogni caso, la parte attrice ha espressamente rinunciato, per effetto dell'art.6 del disciplinare di
7 incarico, ha espressamente rinunciato “a qualsiasi compenso a
vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo,
oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a
qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per
interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non
imputabile o riconducibile all'amministrazione committente,
ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere
approvati nel periodo di validità del disciplinare”.
Il che consente di concludere per la radicale infondatezza delle pretese di cui alle fatture 7 e 8 del 2022
perché l'attrice non ha diritto al ricalcolo del compenso sulla base del DM 143/13.
A questo punto occorre soffermarsi sulle altre due pretese creditorie che, come sopra esposto, attengono al preteso compenso per la redazione della perizia di variante n.2 e per all'asserito diritto al compenso per la cessazione dell'incarico di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
A tale proposito occorre evidenziare che la convenuta ha eccepito gravi inadempienze e ritardi nella consegna della
"perizia di variante n. 2", assumendo che la stessa venne più
volte richiesta dal RUP e consegnata solo l'11 marzo 2020,
oltre il termine stabilito;
che a causa di tali inadempienze,
l' risolse il contratto con lo il CP_3 Parte_1
13 marzo 2020, rilevando, in ogni caso, che l' CP_3
aveva già pagato tutte le fatture emesse dallo
[...]
per un totale di Euro 162.270,24, coprendo tutte le Pt_1
prestazioni svolte fino alla risoluzione del contratto;
che,
pertanto, nulla era dovuto a controparte, anche considerato che la risoluzione del contratto era avvenuta per inadempienza della società attorea, non per recesso
8 dell' , rendendo inapplicabile l'art. 109 del D. CP_3
Lgs. n. 50/2016, con conseguente insussistenza del preteso compenso aggiuntivo previsto solo nelle ipotesi di recesso ad
nutum della stazione appaltante.
In ragione dell'eccepito inadempimento, grava evidentemente sulla parte attrice l'onere di aver adempiuto esattamente, senza ritardo alcuno, all'obbligazione sulla stessa gravante per paralizzare le eccezioni di controparte,
anche con riferimento.
Tale onere, però, non è stato adempiuto, posto che la parte attrice non ha provato, pur essendone onerata secondo il principio scolpito nell'art.1218 c.c. che il ritardo nella consegna della perizia di variante n.2, completa con tutti i necessari allegati, fosse dipeso da causa a lei non imputabile.
In particolare, tale perizia venne richiesta dal RUP il
19 dicembre 2018, poi sollecitata il 10 gennaio 2019 (docc.
12 e 13 coinv.).
Di seguito venne nuovamente sollecitata, da ultimo, il
28 febbraio 2020, ma essa pervenne alla convenuta soltanto l'11 marzo 2020, oltre il termine ultimo assegnato.
In particolare, l'attrice rispose al nuovo sollecito di consegna del RUP del 12 dicembre 2019 inviando, l'11 febbraio
2020, un elaborato incompleto, come evidenziato dal RUP
stesso il 28 febbraio 2020, allorquando questi richiese l'invio della perizia completa, entro e non oltre sette giorni (vedi doc. 20 conv.).
Neppure tale termine di consegna venne osservato considerato che l'attrice inviò l'elaborato soltanto l'11
marzo 2020, cioè a termine ampiamente scaduto.
9 In ragione di tale ritardo, il 13 marzo 2020
l' comunicò la risoluzione del contratto, CP_3
avvalendosi legittimamente della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10 del Disciplinare d'incarico che così
recita:
“Art. 10. (Risoluzione del contratto)
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 9, è
facoltà dell'amministrazione committente risolvere
anticipatamente il presente contratto In ogni momento quando
il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle
condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di
legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni
legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento,
ovvero non produca la documentazione richiesta.
2. La risoluzione di cui ai commi 1 e 2 avviene con
semplice comunicazione scritta indicante la motivazione,
purché con almeno trenta giorni di preavviso;
per ogni altra
evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in
materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.”
Né tale clausola, come preteso da parte attrice, ha natura vessatoria considerato che secondo la Suprema Corte
(vedi Cass.17603/18 ma più recentemente Cass.17912/20) “La
clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il
diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto
per un determinato inadempimento della controparte,
dispensandola dall'onere di provarne l'importanza. Essa non
ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad
alcuna delle ipotesi previste dall' art. 1341, co. 2, c.c. ,
neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle
condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione
10 della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità
di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione
di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita
soltanto a rafforzarla.”.
Alla luce dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto per l'inadempimento della società attrice, nulla è,
quindi, dovuto alla stessa a titolo di compenso per la perizia di variante n.2 di cui alla fatt. n.9/22 né, tanto meno, a titolo di compenso aggiuntivo di cui all'art.109 del
D.Lgs. 50/2016 (fatt. n.10/22) posto che tale disposizione è
del tutto inapplicabile nel caso di specie atteso che essa si riferisce all'ipotesi di recesso ad nutum della stazione appaltante, non al caso in cui la risoluzione dipenda dall'inadempimento della controparte contrattuale.
Tanto basta per rigettare la domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida in Euro
14.103,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, CNA e IVA come per legge.
Così deciso in Udine in data 25/2/2025
Il Giudice
Gianmarco Calienno
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2319/2023 R.G. promossa con ricorso in riassunzione
da
(p.IVA ) con Parte_1 P.IVA_1
sede in Vasto Via valloncello n. 109/B in persona del legale rapp.te pro-tempore Dott. Ing. nato a Parte_2
Dogliola il 07.11.1947 (C. F. , CodiceFiscale_1
residente in [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Concetta DI RISIO (C.F.: ) C.F._2
e dall'Avv. Carmine DI RISIO ( C.F._3
entrambi del Foro di Vasto - i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di legge al seguente indirizzo PEC.: Email_1
o mediante fax n. Email_2
0873.374059 - ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso legale sito in Vasto alla Via G.B. Vico
n. 5, il tutto in virtù di procura allegata al ricorso;
- attrice in riassunzione–
contro
(C.F.: , Controparte_1 P.IVA_2
P.IVA: , in persona del suo Rettore, legale P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, prof. con sede in CP_2
1 Via Palladio n. 8, rappresentata e difesa, giusta CP_1
delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2023
(all. 1) e per mandato in calce alla comparsa, dall'avv.
Fulvio Luzzi Conti del Foro di (C.F. , CP_1 C.F._4
fax: , PEC: ), P.IVA_4 Email_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in CP_1
Viale G. Duodo, 52
-convenuta in riassunzione-
OGGETTO: PAGAMENTO COMPENSO
Causa ritenuta in decisione alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle difese finali sulle seguenti conclusioni:
Per l'attrice:
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, ammettere le prove richieste e in ogni caso per tutti i motivi evidenziati negli scritti difensivi, che qui abbiansi come riportati e trascritti, respinta ogni avversa eccezione, deduzione e domanda e contestata ogni produzione, dichiarata la nullità dell'art 10 dell'interpassato contratto e disapplicato il provvedimento del Direttore Generale del 13.03.2020 prot.12707, Voglia l'adito Tribunale:
1. Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi e causali di cui agli atti di causa, l' Controparte_3
in persona del legale rapp.te pro
[...] tempore con sede in Via Palladio 8 CP_1 ( , P.Iva ) obbligata al PartitaIVA_5 P.IVA_3 pagamento della somma di € 65.701,32 nei confronti dello (p.IVA: o altra Parte_1 P.IVA_1 somma maggiore o minore come ritenuto di giusti- zia, oltre interessi ex D.Lgs 231/02 e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento di detta somma in favore dello in persona del legale Parte_1 rapp.te pro tempore;
2. Condannare l' in Controparte_3 persona del legale rapp.te pro tempore con sede in Via Palladio 8 ( P.Iva CP_1 PartitaIVA_5
) al pagamento delle spese, diritti e P.IVA_3 onorari di causa”.
Per la convenuta:
Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Udine, contrariis
2 rejectis:
-Rigettare la domanda di pagamento della somma di € 65.701,32, o di qualunque altra somma derivante dai medesimi titoli e ragioni, perché infondata in fatto e in diritto.
- Con rifusione delle spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio, ivi comprese le spese generali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente vicenda processuale attiene alle pretese creditorie che sarebbero maturate in favore della società
attorea in esecuzione del Disciplinare d'incarico” stipulato il 10 novembre 2008, con cui l' Controparte_3
aveva conferito al Raggruppamento Temporaneo
[...] [...]
[costituito ai sensi dell'art. 37 del Controparte_4
D. lgs. n. 163/2006 e composto dallo Controparte_5
dott. Ing. (mandatario), ora Parte_2 Parte_3
e dalla i
[...] Controparte_6
“Servizi di architettura ed ingegneria – Progettazione
preliminare definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, misura, assistenza,
contabilità, direzione lavori relativi all'intervento di
ristrutturazione dell'ex Istituto Renati- sezione femminile”
in , all'esito di apposita gara sopra soglia comunitaria CP_1
indetta dalla convenuta.
In particolare, tali pretese attengono, quanto alle fatture n. 7/22 (per Euro 36.906,93, ridotta a Euro 13.557,96
con nota di credito) e n. 8/22 (per Euro 28.452,21),
all'asserito diritto alla revisione del compenso per attività
già rese di progettazione, la prima, e di direzione lavori,
la seconda, sulla scorta della tariffa di cui al Decreto
Ministeriale 143/2013; quanto, invece, alle fatture n.9/22
3 (per Euro 3.287,71) e n.10/22 (per Euro 10.612,43),
all'asserito diritto al pagamento del compenso per la redazione della perizia di variante n.2, la prima, e all'asserito diritto al compenso per la cessazione dell'incarico, sulla scorta dell'art. 109 del D. Lgs. n.
50/2016, la seconda.
Orbene, così riassunte, in estrema sintesi, le pretese creditorie oggetto di causa, occorre evidenziare che quelle portate dalle fatture n.7 e n.8 del 2022 impongono di prendere posizione sull'efficacia del D.M.143/2022 nella determinazione del compenso di cui al disciplinare di incarico del 10 novembre, 2008, con la precisazione che entrambe le fatture riguardano l'asserito surplus revisionale rispetto a prestazioni già esaurire e pagate secondo quanto stabilito in esso.
Sul punto, coglie pienamente nel segno la difesa della convenuta nell'osservare che il compenso stabilito nel disciplinare in questione debba ritenersi immodificabile perché così stabilito per accordo tra le parti.
In particolare, l'art. 11 del disciplinare così recita:
“Art. 11. (Determinazione dei corrispettivi)
1. Tenuto conto della legge 2 marzo 1949, n. 143 e
successive modifiche e integrazioni, nonché del decreto del
Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 (G.U. n. 96 del 26
aprile 2001) e tabelle ivi allegate, richiamato a puro titolo
orientativo, tenuto conto altresì del contenuto della
materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese,
convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2233 e.e.,
per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e
a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed
4 indirettamente, come segue:
2. I corrispettivi sopra indicati sono fissi,
vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in
sede di affidamento (enfasi dello scrivente), a conclusione
della procedura di gara. Il rinvio alle tariffe professionali
vigenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia 4
5 aprile 2001 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001) e tabelle lvi
allegate, in relazione alle categorie e classi dei lavori, è
effettuato esclusivamente ai fini della ricostruzione
proporzionale di corrispettivi 111 caso di variazione (in
aumento o in diminuzione) delle prestazioni o dei lavori per
i quali le prestazioni sono svolte, nonché ai fini
dell'individuazione del contenuto descrittivo sostanziale
delle prestazioni medesime.
3. Per le prestazioni eventuali e diverse di cui
all'art 5 sono stabiliti sin d'ora i seguenti corrispettivi,
comprensivi di onorari e spese:
a. 1) perizie modificative, atti contabili, pari al 2%
degli importi modificati;
a.2) perizie modificative, grafici, per ogni tavola
modifica euro 200. -
b) riduzione onorario del ribasso offerto.
4. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere
maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di
previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A.,
alle aliquote di legge.
5. La misura dei corrispettivi indicati è ritenuta
dalle parti adeguata all'importanza dell'opera e al decoro
della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma,
del codice civile, e comprensiva dell'equo compenso dovuto ai
sensi dell'articolo 2578 del codice civile.
6. L'Amministrazione è estranea ai rapporti
intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali
collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui
prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.”
L'inequivoca pattuizione contrattuale in ordine alla
6 determinazione in misura fissa e immodificabile del compenso professionale costituisce chiara espressione dell'accordo delle parti perfezionatosi all'esito della relativa aggiudicazione dell'appalto pubblico.
A tale proposito va espressamente richiamato il disposto dell'art.2233 c.c. che al primo comma stabilisce una gerarchia preferenziale riguardo ai criteri di liquidazione del compenso spettante al professionista, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta tra le parti;
in difetto, alla tariffa e agli usi e, in ulteriore subordine, rimettendone la determinazione al giudice, previo parere non vincolante dell'associazione professionale (fra le tante Cass.29837/11; Cass.1223/03).
Ne consegue che il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso e le limitazioni al potere di autonomia delle parti e la prevalenza della liquidazione in base a tariffe possono derivare soltanto da leggi formali o atti aventi forza di legge (cfr. Cass.4988/88).
Alla luce di ciò è chiaro che l'accordo delle parti sul compenso di cui all'art.11 del disciplinare di incarico oggetto di causa fa sì che sia inapplicabile il ricorso alla tariffa di cui al DM 143/13, trattandosi di fonte subordinata rispetto alla determinazione convenzionale, fermo restando che, trattandosi di mero decreto ministeriale, esso è privo di forza di legge e, pertanto, inidoneo a derogare al disposto dell'art.2233 c.c. in relazione ad accordi già
conclusi.
In ogni caso, la parte attrice ha espressamente rinunciato, per effetto dell'art.6 del disciplinare di
7 incarico, ha espressamente rinunciato “a qualsiasi compenso a
vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo,
oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a
qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per
interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non
imputabile o riconducibile all'amministrazione committente,
ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere
approvati nel periodo di validità del disciplinare”.
Il che consente di concludere per la radicale infondatezza delle pretese di cui alle fatture 7 e 8 del 2022
perché l'attrice non ha diritto al ricalcolo del compenso sulla base del DM 143/13.
A questo punto occorre soffermarsi sulle altre due pretese creditorie che, come sopra esposto, attengono al preteso compenso per la redazione della perizia di variante n.2 e per all'asserito diritto al compenso per la cessazione dell'incarico di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
A tale proposito occorre evidenziare che la convenuta ha eccepito gravi inadempienze e ritardi nella consegna della
"perizia di variante n. 2", assumendo che la stessa venne più
volte richiesta dal RUP e consegnata solo l'11 marzo 2020,
oltre il termine stabilito;
che a causa di tali inadempienze,
l' risolse il contratto con lo il CP_3 Parte_1
13 marzo 2020, rilevando, in ogni caso, che l' CP_3
aveva già pagato tutte le fatture emesse dallo
[...]
per un totale di Euro 162.270,24, coprendo tutte le Pt_1
prestazioni svolte fino alla risoluzione del contratto;
che,
pertanto, nulla era dovuto a controparte, anche considerato che la risoluzione del contratto era avvenuta per inadempienza della società attorea, non per recesso
8 dell' , rendendo inapplicabile l'art. 109 del D. CP_3
Lgs. n. 50/2016, con conseguente insussistenza del preteso compenso aggiuntivo previsto solo nelle ipotesi di recesso ad
nutum della stazione appaltante.
In ragione dell'eccepito inadempimento, grava evidentemente sulla parte attrice l'onere di aver adempiuto esattamente, senza ritardo alcuno, all'obbligazione sulla stessa gravante per paralizzare le eccezioni di controparte,
anche con riferimento.
Tale onere, però, non è stato adempiuto, posto che la parte attrice non ha provato, pur essendone onerata secondo il principio scolpito nell'art.1218 c.c. che il ritardo nella consegna della perizia di variante n.2, completa con tutti i necessari allegati, fosse dipeso da causa a lei non imputabile.
In particolare, tale perizia venne richiesta dal RUP il
19 dicembre 2018, poi sollecitata il 10 gennaio 2019 (docc.
12 e 13 coinv.).
Di seguito venne nuovamente sollecitata, da ultimo, il
28 febbraio 2020, ma essa pervenne alla convenuta soltanto l'11 marzo 2020, oltre il termine ultimo assegnato.
In particolare, l'attrice rispose al nuovo sollecito di consegna del RUP del 12 dicembre 2019 inviando, l'11 febbraio
2020, un elaborato incompleto, come evidenziato dal RUP
stesso il 28 febbraio 2020, allorquando questi richiese l'invio della perizia completa, entro e non oltre sette giorni (vedi doc. 20 conv.).
Neppure tale termine di consegna venne osservato considerato che l'attrice inviò l'elaborato soltanto l'11
marzo 2020, cioè a termine ampiamente scaduto.
9 In ragione di tale ritardo, il 13 marzo 2020
l' comunicò la risoluzione del contratto, CP_3
avvalendosi legittimamente della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10 del Disciplinare d'incarico che così
recita:
“Art. 10. (Risoluzione del contratto)
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 9, è
facoltà dell'amministrazione committente risolvere
anticipatamente il presente contratto In ogni momento quando
il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle
condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di
legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni
legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento,
ovvero non produca la documentazione richiesta.
2. La risoluzione di cui ai commi 1 e 2 avviene con
semplice comunicazione scritta indicante la motivazione,
purché con almeno trenta giorni di preavviso;
per ogni altra
evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in
materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.”
Né tale clausola, come preteso da parte attrice, ha natura vessatoria considerato che secondo la Suprema Corte
(vedi Cass.17603/18 ma più recentemente Cass.17912/20) “La
clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il
diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto
per un determinato inadempimento della controparte,
dispensandola dall'onere di provarne l'importanza. Essa non
ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad
alcuna delle ipotesi previste dall' art. 1341, co. 2, c.c. ,
neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle
condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione
10 della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità
di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione
di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita
soltanto a rafforzarla.”.
Alla luce dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto per l'inadempimento della società attrice, nulla è,
quindi, dovuto alla stessa a titolo di compenso per la perizia di variante n.2 di cui alla fatt. n.9/22 né, tanto meno, a titolo di compenso aggiuntivo di cui all'art.109 del
D.Lgs. 50/2016 (fatt. n.10/22) posto che tale disposizione è
del tutto inapplicabile nel caso di specie atteso che essa si riferisce all'ipotesi di recesso ad nutum della stazione appaltante, non al caso in cui la risoluzione dipenda dall'inadempimento della controparte contrattuale.
Tanto basta per rigettare la domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida in Euro
14.103,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, CNA e IVA come per legge.
Così deciso in Udine in data 25/2/2025
Il Giudice
Gianmarco Calienno
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