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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/12/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3554/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTUCCI Parte_1 C.F._1 NC, elettivamente domiciliata in VIA FRA' GIOVANNI ANGELICO 14 FIRENZE presso il difensore avv. SANTUCCI NC Parte ricorrente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAFIERO CIRO Controparte_1 P.IVA_1 e dell'avv. STAFFIERI ROBERTA, elettivamente domiciliata in VIA DELLA CONCILIAZIONE 10 ROMA presso il difensore avv. CAFIERO CIRO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio formulando le seguenti Parte_1 Controparte_2 conclusioni:
“-I- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla determinazione della retribuzione spettante durante il periodo di godimento delle fe-rie, attraverso l'inclusione, effettuata sulla base di una media della retribuzione percepita negli ultimi dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie (salvo il diverso periodo ritenuto di giustizia), anche delle voci variabili della retribuzione d'appresso indicate:
1. indennità di turno ex art. 5 lettera a) dell'A.N. 21/5/1981;
2. indennità lavoro domenicale ex art. 5 lettera b) dell'A.N. 21/5/1981;
3. indennità di lavoro domenicale ex art. 75, comma 2, Contratto Collettivo Aziendale CP_1 18/2/2015;
4. indennità funzioni operatore di esercizio;
5. indennità forfetizzazione ritardi;
6. indennità supero nastro;
7. indennità suppletiva;
8. indennità di produttività;
9. indennità vendita biglietti;
-II- previa disapplicazione oppure, ove occorresse, previa declaratoria di nullità degli artt. 5 e 6c) del CCNL 23/7/1976 e/o del punto 5 dell'A.N. 21/5/1981 e/o degli artt. 10 e 1 del CCNL 12/3/1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27/11/2000 e/o degli artt. 71 e/o 73 e/o 74 e/o 75 e/o 76 e/o 77 del Contratto Collettivo Aziendale e/o delle norme degli accordi aziendali ove escludono la computabilità CP_1 dei summenzionati emolumenti ai fini del calcolo della retribuzione feriale;
-III- con riferimento al periodo dal 1/1/2012 al 31/12/2020, condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.658,78 (salvo quella diversa ritenuta di giustizia) a titolo di differenze sulla maggiore retribuzione feriale spettante attraverso l'inclusione, effettuata sulla base di una media della retribuzione percepita annualmente, anche delle voci variabili della retribuzione sopra indicate;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al dì dell'effettivo soddisfo;
-IV- condannare altresì la società convenuta a rimborsare le spese di consulenza tecnica di parte, corrispondendo alla ricorrente l'importo di € 120,00;
-V- condannare infine la società convenuta alla refusione delle spese di causa”.
La ricorrente ha dedotto:
a) di essere stata dipendente dal 4.12.2000 di Sita S.p.A., azienda attiva nel settore del trasporto pubblico locale, con la qualifica di “operatore di esercizio”, parametro 175;
b) di essere passata, a far data dal 23.5.2011, sempre con le suddette mansioni, alle dipendenze di
[...]
(poi divenuta e, quindi, dall'1.11.2021, Controparte_3 Controparte_1 [...]
stante il subentro di quest'ultima società nella gestione dei servizi di trasporto pubblico CP_4 locale;
c) di aver percepito, durante i periodi di ferie fruiti dal 1.1.2012 al 31.12.2020, di una retribuzione inferiore a quella effettivamente spettante, avendo il datore di lavoro, ai fini del relativo calcolo, omesso di includere le voci variabili di cui sopra, tutte intrinsecamente riconducibili allo svolgimento delle sue mansioni di operatore di esercizio e come tali dovute anche durante i giorni di ferie;
d) che la condotta datoriale è risultata violativa della disciplina in materia fissata dal diritto interno (cfr. gli artt. 36 Cost., 2109 c.c. e 10 del D. Lgs. n. 66/2003) e da quello comunitario (art. 7 della Direttiva
2003/88/CE), con conseguente diritto al pagamento della complessiva somma di € 1.323,27.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito la prescrizione estintiva dei crediti Controparte_1 asseritamente maturati fino a 5 anni prima la data di notifica del ricorso;
ha contestato la fondatezza delle domande del ricorso e ne ha chiesto il rigetto, domandando – in via subordinata – di limitare la condanna alle indennità ritenute strettamente connesse all'inquadramento del lavoratore e in ogni caso limitando il calcolo dell'incidenza delle indennità agli 11 mesi di lavoro effettivamente eseguiti.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Determinazione della retribuzione spettante durante il periodo feriale Il diritto alle ferie annuali, oltre ad essere riconosciuto sul piano della normativa interna (art. 36, comma 3, Cost.1; art. 2109, comma 2, c.c.2; art. 10 D.Lgs. 66/20033), trova regolamentazione a livello comunitario all'art. 31, numero 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea4 e nella direttiva 88/2003, il cui art. 7 stabilisce che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Per condivisa affermazione, il diritto alle ferie annuali retribuite è posto a presidio della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore e mira ad assicurare l'effettiva fruizione del periodo di riposo necessario al recupero delle energie psico-fisiche.
Come già messo in luce da questo Tribunale, “È principio interpretativo consolidato quello per cui l'art.
7 n. 1 della direttiva n. 88 del 2003 con l'espressione «ferie annuali retribuite» intende fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13425 del 17/05/2019). Ciò significa che durante il periodo feriale deve essere assicurata una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella percepita nei periodi di lavoro in ragione del fatto che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e sarebbe perciò in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, e altri, e CGUE 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04 e Persona_1 Persona_2 altri, CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, e altri) Per_3
La Corte di Giustizia ha in particolare evidenziato che:
a) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, e altri punto 21); Per_3
b) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (cfr sent Williams cit punto 23); c) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del pilota di linea (cfr sent Williams cit punto 24).
d) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (cfr sent Williams cit punto 25).
e) Il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongo la retribuzione e le mansioni del lavoratore in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (cfr sent Williams cit punto 26.)” (così sent. n. 701/22, dott.ssa la cui motivazione è stata Per_4 qui riportata ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.).
Pertanto, preso atto che l'art. 7 della direttiva ha fissato un concetto di retribuzione nel periodo feriale di natura “teleologica”5 e considerata quindi l'esigenza che le condizioni economiche in godimento durante il periodo feriale debbano essere “paragonabili” a quelle del periodo di lavoro affinchè il lavoratore non venga “dissuaso” dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali, in caso di retribuzione composta anche da componenti variabili, queste ultime devono entrare a far parte della retribuzione spettante nel periodo di ferie quando per esse sussista un rapporto di funzionalità (“nesso intrinseco”) con le mansioni e ne sia compensato un “incomodo” oppure siano correlate allo status personale o professionale del lavoratore.
In questo senso, è “compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità
(id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto Per_3
26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”
(così, in motivazione, Cass., 22401/2020). Applicazione al caso di specie della nozione comunitaria di retribuzione durante il periodo di ferie annuali
Le indennità variabili per cui è causa sono presenti nei cedolini paga della ricorrente e risultano corrisposte in relazione alle giornate di effettiva presenza in servizio (cfr., buste paga sub docc. 18-26 fasc. ric.)
E' pacifico che le indennità variabili per cui è causa non siano state incluse dal datore di lavoro nella quantificazione della retribuzione percepita da durante il periodo feriale, il tutto in applicazione Pt_1 della contrattazione collettiva, la quale esclude dal computo della retribuzione le suddette voci variabili
(vd. docc.
5-17 fasc. ric.).
Tale condotta risulta però violativa della normativa comunitaria sopra richiamata.
a) Tutte le indennità rivendicate, lungi dal coprire spese sostenute in occasione dell'espletamento della prestazione lavorativa, presentano un “nesso intrinseco” con le mansioni di “operatore di esercizio” svolte dalla ricorrente: invero, come già sottolineato dal Tribunale in casi analoghi (oltre alla già citata sent. n. 701/22, vd. anche sent. n. 1111/23, dott.ssa e sent. n. 147/2023 dott.ssa , alcune Per_4 Per_5 sono volte a compensare una particolare modalità imposta di attuazione della prestazione professionale
(indennità di turno, indennità giornaliera di produttività, indennità forfetizzazione ritardi, indennità supero nastro aggiuntivo, indennità suppletiva, indennità funioni operatore di servizio, indennità lavoro domenicale, nelle due diverse voci previste dall'art. A.N. 21.5.1981 e dall'art. 75, comma 2,
Contrazione Aziendale), mentre altre costituiscono prestazioni accessorie imposte (indennità vendita biglietti).
b) Il carattere episodico o saltuario della erogazione non può essere affermato per il fatto che alcune voci siano assenti in qualche mensilità oppure siano conteggiate soltanto per qualche giorno al mese:
“quel che rileva, più che la continuità, è la normale riferibilità alle mansioni, requisito del quale una certa frequenza o regolarità possono essere indici, senza che sia tuttavia necessario che una determinata voce sia pagata tutti i mesi, purchè sia comunque inerente alle funzioni e quindi non contingente” (così, C. Appello Firenze cit.).
c) Non può essere pertinente il richiamo all'istituto della quattordicesima mensilità, che non attiene al godimento delle ferie ed è piuttosto riferita dal CCNL alla presenza in servizio nell'anno di riferimento
(anche se poi erogata in un'unica soluzione nel mese di luglio).
d) Quanto alla valenza dissuasiva, è anzitutto da rilevare – come recentemente chiarito dalla Corte di
Giustizia (CGUE 13 gennaio 2022 in C-514/20, DS C/ Koch) e dalla Cassazione (Cass., 20216/2022) – che ciò che rileva è l'effetto (anche solo) potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali, di talchè è irrilevante osservare che in concreto il ricorrente abbia fruito ogni anno delle ferie. Ancora, il suddetto effetto non può essere escluso per il fatto che l'ordinamento italiano contempli il diritto alle ferie a livello costituzionale e preveda a livello normativo (art. 2109 c.c.; art. 1 D.Lgs 66/03)
l'irrinunciabilità al diritto alle ferie e profili la fruizione delle stesse come obbligo in capo al datore di lavoro, su cui gravano sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme succitate (art. 18-bis
D.Lgs 66/03); tali enunciazioni non possono condurre a ritenere che nel nostro ordinamento l'effetto dissuasivo sarebbe da escludere automaticamente ed in via generale, in quanto ciò si scontra con l'esigenza di assicurare l'effettiva fruizione del periodo di riposo necessario al recupero delle energie psico-fisiche dei lavoratori e risulta contraddetto dalla stessa Cassazione, che nelle vicende sopra richiamate ha riconosciuto anche per il nostro ordinamento nazionale la piena applicabilità dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia.
Infine, con riferimento più specifico alla posizione della ricorrente, l'incidenza della perdita delle indennità variabili durante il periodo delle ferie è senz'altro tale da realizzare un potenziale effetto dissuasivo, nel senso di indurla a non fruire delle ferie annuali spettanti e/o a non fruirne per un periodo continuativo.
Al riguardo, non è persuasiva la ricostruzione fatta dalla resistente, che ha comparato l'incidenza alla complessiva retribuzione annuale lorda percepita dal ricorrente.
Invero, tale incidenza deve essere verificata mettendo in relazione valori omogenei, relativi al medesimo intervallo (cfr., Cass., 13932/2024).
In questo senso, ben più indicativo è stato il raffronto operato dalla ricorrente tra l'importo lordo riconosciuto in buste paga “feriali” (intendendo per esse quelle che presentano periodo di ferie fruiti continuativamente) e l'importo lordo relativo a buste paga “non feriali”, che mette in luce una differenza senz'altro significativa in rapporto alla retribuzione mensile lorda percepita e tale da non rendere “paragonabile” a quest'ultima l'importo percepito durante il periodo feriale, così da realizzare un serio rischio che il lavoratore sia indotto a non prendere le proprie ferie.
Conclusivamente, sussiste il diritto della ricorrente a veder ricomprese tutte le voci di retribuzione variabile richieste nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, con conseguente declaratoria di nullità delle norme della contrattazione collettiva che, in contrasto con i richiamati principi comunitari, prevedono il contrario.
Quantificazione delle differenze retributive ed eccezione di prescrizione
Le spettanze della ricorrente possono essere calcolate sulla base dei conteggi da ultimo allegati con la nota di trattazione scritta.
Questi ultimi infatti utilizzano il totale annuo delle somme percepite per le indennità di cui è causa, dividendolo per la media delle giornate di servizio (245) al fine di ricavarne il valore medio per ogni giornata lavorativa. Il valore medio così ottenuto è stato poi moltiplicato per 24, così ottenendo la differenza annuale maturata e rivendicata per le ferie godute.
Tale criterio, che appare in linea con le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia6, non è stato specificamente contestato da parte resistente nei suoi criteri di calcolo.
Al contrario, non è condivisibile il criterio di calcolo proposto da parte resistente, secondo cui si dovrebbero sommare tra loro le indennità maturate nel corso degli 11 mesi lavorati (ma il lavoratore, come risulta dalle buste paga in atti, ha sempre lavorato a tempo pieno), dividere gli importi ottenuti per gli 11 mesi di lavoro, ottenendosi così un valore medio di indennità mensile, poi dividere questo ultimo valore per i 30 giorni in cui viene calcolata la retribuzione (ma trattasi della retribuzione fissa mensile, v. Cass. civ., Sez. Unite, 25/03/1988, n. 2574), ottenendo così un importo di indennità giornaliero da moltiplicare per i giorni effettivi di ferie maturati dal lavoratore.
Parte resistente deve essere quindi condannata a pagare in favore della ricorrente, per i titoli indicati, la complessiva somma lorda di € 1.592,42, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
La quantificazione sopra operata non è condizionata dalla eccepita prescrizione quinquennale del credito, che risulta infondata alla luce dell'orientamento reiteratamente espresso da questo Tribunale ed affermato anche dalla Suprema Corte, secondo cui “Il rapporto di lavoro indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D. Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della L n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l'art. 18 dello statuto dei lavoratori” (Cass., 26246/2022).
Nel caso di specie l'affermato principio della non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro è idoneo a coprire la totalità dei crediti fatti valere: la legge 92/2012 è entrata in vigore il
18.7.2012 e la richiesta del ricorrente si attesta entro 5 anni rispetto a tale data.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e domanda disattesa o assorbita, così dispone:
1) previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva di cui al CCNL
Autoferrotranvieri 27.11.2000 (artt. 3 e 5) e CCNL Autoferrotranvieri 12.03.1980 (art. 10), dichiara il diritto della ricorrente all'inserimento, nel calcolo della retribuzione delle ferie annuali Parte_1 nel periodo 1.1.2012-31.12.2020 delle indennità di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore della ricorrente medesima della somma lorda di € Controparte_2
1.592,42, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo;
2) condanna a rifondere alla ricorrente le spese di consulenza Controparte_2 Parte_1 di parte pari ad € 120,00, e le spese di lite, liquidate in € 1.314,00 per compensi, € 49,00 per esborsi, oltre rimborso forfetari spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il lavoratore ha diritto[…]a ferie annuali retribuite”. 2 “Ha anche diritto[…]ad un periodo di ferie retribuito”. 3 “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”. 4 “Ogni lavoratore ha diritto[…]a ferie annuali retribuite”. 5 “[…]nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti”: così Cass., 20216/2022. 6 E' stato rilevato che gli elementi variabili sono computabili nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, essendo stato osservato che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo I, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (vd. CGUE 13.12.2018 in C-385/17, ). Parte_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3554/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTUCCI Parte_1 C.F._1 NC, elettivamente domiciliata in VIA FRA' GIOVANNI ANGELICO 14 FIRENZE presso il difensore avv. SANTUCCI NC Parte ricorrente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAFIERO CIRO Controparte_1 P.IVA_1 e dell'avv. STAFFIERI ROBERTA, elettivamente domiciliata in VIA DELLA CONCILIAZIONE 10 ROMA presso il difensore avv. CAFIERO CIRO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio formulando le seguenti Parte_1 Controparte_2 conclusioni:
“-I- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla determinazione della retribuzione spettante durante il periodo di godimento delle fe-rie, attraverso l'inclusione, effettuata sulla base di una media della retribuzione percepita negli ultimi dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie (salvo il diverso periodo ritenuto di giustizia), anche delle voci variabili della retribuzione d'appresso indicate:
1. indennità di turno ex art. 5 lettera a) dell'A.N. 21/5/1981;
2. indennità lavoro domenicale ex art. 5 lettera b) dell'A.N. 21/5/1981;
3. indennità di lavoro domenicale ex art. 75, comma 2, Contratto Collettivo Aziendale CP_1 18/2/2015;
4. indennità funzioni operatore di esercizio;
5. indennità forfetizzazione ritardi;
6. indennità supero nastro;
7. indennità suppletiva;
8. indennità di produttività;
9. indennità vendita biglietti;
-II- previa disapplicazione oppure, ove occorresse, previa declaratoria di nullità degli artt. 5 e 6c) del CCNL 23/7/1976 e/o del punto 5 dell'A.N. 21/5/1981 e/o degli artt. 10 e 1 del CCNL 12/3/1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27/11/2000 e/o degli artt. 71 e/o 73 e/o 74 e/o 75 e/o 76 e/o 77 del Contratto Collettivo Aziendale e/o delle norme degli accordi aziendali ove escludono la computabilità CP_1 dei summenzionati emolumenti ai fini del calcolo della retribuzione feriale;
-III- con riferimento al periodo dal 1/1/2012 al 31/12/2020, condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.658,78 (salvo quella diversa ritenuta di giustizia) a titolo di differenze sulla maggiore retribuzione feriale spettante attraverso l'inclusione, effettuata sulla base di una media della retribuzione percepita annualmente, anche delle voci variabili della retribuzione sopra indicate;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al dì dell'effettivo soddisfo;
-IV- condannare altresì la società convenuta a rimborsare le spese di consulenza tecnica di parte, corrispondendo alla ricorrente l'importo di € 120,00;
-V- condannare infine la società convenuta alla refusione delle spese di causa”.
La ricorrente ha dedotto:
a) di essere stata dipendente dal 4.12.2000 di Sita S.p.A., azienda attiva nel settore del trasporto pubblico locale, con la qualifica di “operatore di esercizio”, parametro 175;
b) di essere passata, a far data dal 23.5.2011, sempre con le suddette mansioni, alle dipendenze di
[...]
(poi divenuta e, quindi, dall'1.11.2021, Controparte_3 Controparte_1 [...]
stante il subentro di quest'ultima società nella gestione dei servizi di trasporto pubblico CP_4 locale;
c) di aver percepito, durante i periodi di ferie fruiti dal 1.1.2012 al 31.12.2020, di una retribuzione inferiore a quella effettivamente spettante, avendo il datore di lavoro, ai fini del relativo calcolo, omesso di includere le voci variabili di cui sopra, tutte intrinsecamente riconducibili allo svolgimento delle sue mansioni di operatore di esercizio e come tali dovute anche durante i giorni di ferie;
d) che la condotta datoriale è risultata violativa della disciplina in materia fissata dal diritto interno (cfr. gli artt. 36 Cost., 2109 c.c. e 10 del D. Lgs. n. 66/2003) e da quello comunitario (art. 7 della Direttiva
2003/88/CE), con conseguente diritto al pagamento della complessiva somma di € 1.323,27.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito la prescrizione estintiva dei crediti Controparte_1 asseritamente maturati fino a 5 anni prima la data di notifica del ricorso;
ha contestato la fondatezza delle domande del ricorso e ne ha chiesto il rigetto, domandando – in via subordinata – di limitare la condanna alle indennità ritenute strettamente connesse all'inquadramento del lavoratore e in ogni caso limitando il calcolo dell'incidenza delle indennità agli 11 mesi di lavoro effettivamente eseguiti.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Determinazione della retribuzione spettante durante il periodo feriale Il diritto alle ferie annuali, oltre ad essere riconosciuto sul piano della normativa interna (art. 36, comma 3, Cost.1; art. 2109, comma 2, c.c.2; art. 10 D.Lgs. 66/20033), trova regolamentazione a livello comunitario all'art. 31, numero 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea4 e nella direttiva 88/2003, il cui art. 7 stabilisce che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Per condivisa affermazione, il diritto alle ferie annuali retribuite è posto a presidio della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore e mira ad assicurare l'effettiva fruizione del periodo di riposo necessario al recupero delle energie psico-fisiche.
Come già messo in luce da questo Tribunale, “È principio interpretativo consolidato quello per cui l'art.
7 n. 1 della direttiva n. 88 del 2003 con l'espressione «ferie annuali retribuite» intende fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13425 del 17/05/2019). Ciò significa che durante il periodo feriale deve essere assicurata una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella percepita nei periodi di lavoro in ragione del fatto che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e sarebbe perciò in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, e altri, e CGUE 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04 e Persona_1 Persona_2 altri, CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, e altri) Per_3
La Corte di Giustizia ha in particolare evidenziato che:
a) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, e altri punto 21); Per_3
b) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (cfr sent Williams cit punto 23); c) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del pilota di linea (cfr sent Williams cit punto 24).
d) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (cfr sent Williams cit punto 25).
e) Il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongo la retribuzione e le mansioni del lavoratore in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (cfr sent Williams cit punto 26.)” (così sent. n. 701/22, dott.ssa la cui motivazione è stata Per_4 qui riportata ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.).
Pertanto, preso atto che l'art. 7 della direttiva ha fissato un concetto di retribuzione nel periodo feriale di natura “teleologica”5 e considerata quindi l'esigenza che le condizioni economiche in godimento durante il periodo feriale debbano essere “paragonabili” a quelle del periodo di lavoro affinchè il lavoratore non venga “dissuaso” dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali, in caso di retribuzione composta anche da componenti variabili, queste ultime devono entrare a far parte della retribuzione spettante nel periodo di ferie quando per esse sussista un rapporto di funzionalità (“nesso intrinseco”) con le mansioni e ne sia compensato un “incomodo” oppure siano correlate allo status personale o professionale del lavoratore.
In questo senso, è “compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità
(id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto Per_3
26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”
(così, in motivazione, Cass., 22401/2020). Applicazione al caso di specie della nozione comunitaria di retribuzione durante il periodo di ferie annuali
Le indennità variabili per cui è causa sono presenti nei cedolini paga della ricorrente e risultano corrisposte in relazione alle giornate di effettiva presenza in servizio (cfr., buste paga sub docc. 18-26 fasc. ric.)
E' pacifico che le indennità variabili per cui è causa non siano state incluse dal datore di lavoro nella quantificazione della retribuzione percepita da durante il periodo feriale, il tutto in applicazione Pt_1 della contrattazione collettiva, la quale esclude dal computo della retribuzione le suddette voci variabili
(vd. docc.
5-17 fasc. ric.).
Tale condotta risulta però violativa della normativa comunitaria sopra richiamata.
a) Tutte le indennità rivendicate, lungi dal coprire spese sostenute in occasione dell'espletamento della prestazione lavorativa, presentano un “nesso intrinseco” con le mansioni di “operatore di esercizio” svolte dalla ricorrente: invero, come già sottolineato dal Tribunale in casi analoghi (oltre alla già citata sent. n. 701/22, vd. anche sent. n. 1111/23, dott.ssa e sent. n. 147/2023 dott.ssa , alcune Per_4 Per_5 sono volte a compensare una particolare modalità imposta di attuazione della prestazione professionale
(indennità di turno, indennità giornaliera di produttività, indennità forfetizzazione ritardi, indennità supero nastro aggiuntivo, indennità suppletiva, indennità funioni operatore di servizio, indennità lavoro domenicale, nelle due diverse voci previste dall'art. A.N. 21.5.1981 e dall'art. 75, comma 2,
Contrazione Aziendale), mentre altre costituiscono prestazioni accessorie imposte (indennità vendita biglietti).
b) Il carattere episodico o saltuario della erogazione non può essere affermato per il fatto che alcune voci siano assenti in qualche mensilità oppure siano conteggiate soltanto per qualche giorno al mese:
“quel che rileva, più che la continuità, è la normale riferibilità alle mansioni, requisito del quale una certa frequenza o regolarità possono essere indici, senza che sia tuttavia necessario che una determinata voce sia pagata tutti i mesi, purchè sia comunque inerente alle funzioni e quindi non contingente” (così, C. Appello Firenze cit.).
c) Non può essere pertinente il richiamo all'istituto della quattordicesima mensilità, che non attiene al godimento delle ferie ed è piuttosto riferita dal CCNL alla presenza in servizio nell'anno di riferimento
(anche se poi erogata in un'unica soluzione nel mese di luglio).
d) Quanto alla valenza dissuasiva, è anzitutto da rilevare – come recentemente chiarito dalla Corte di
Giustizia (CGUE 13 gennaio 2022 in C-514/20, DS C/ Koch) e dalla Cassazione (Cass., 20216/2022) – che ciò che rileva è l'effetto (anche solo) potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali, di talchè è irrilevante osservare che in concreto il ricorrente abbia fruito ogni anno delle ferie. Ancora, il suddetto effetto non può essere escluso per il fatto che l'ordinamento italiano contempli il diritto alle ferie a livello costituzionale e preveda a livello normativo (art. 2109 c.c.; art. 1 D.Lgs 66/03)
l'irrinunciabilità al diritto alle ferie e profili la fruizione delle stesse come obbligo in capo al datore di lavoro, su cui gravano sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme succitate (art. 18-bis
D.Lgs 66/03); tali enunciazioni non possono condurre a ritenere che nel nostro ordinamento l'effetto dissuasivo sarebbe da escludere automaticamente ed in via generale, in quanto ciò si scontra con l'esigenza di assicurare l'effettiva fruizione del periodo di riposo necessario al recupero delle energie psico-fisiche dei lavoratori e risulta contraddetto dalla stessa Cassazione, che nelle vicende sopra richiamate ha riconosciuto anche per il nostro ordinamento nazionale la piena applicabilità dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia.
Infine, con riferimento più specifico alla posizione della ricorrente, l'incidenza della perdita delle indennità variabili durante il periodo delle ferie è senz'altro tale da realizzare un potenziale effetto dissuasivo, nel senso di indurla a non fruire delle ferie annuali spettanti e/o a non fruirne per un periodo continuativo.
Al riguardo, non è persuasiva la ricostruzione fatta dalla resistente, che ha comparato l'incidenza alla complessiva retribuzione annuale lorda percepita dal ricorrente.
Invero, tale incidenza deve essere verificata mettendo in relazione valori omogenei, relativi al medesimo intervallo (cfr., Cass., 13932/2024).
In questo senso, ben più indicativo è stato il raffronto operato dalla ricorrente tra l'importo lordo riconosciuto in buste paga “feriali” (intendendo per esse quelle che presentano periodo di ferie fruiti continuativamente) e l'importo lordo relativo a buste paga “non feriali”, che mette in luce una differenza senz'altro significativa in rapporto alla retribuzione mensile lorda percepita e tale da non rendere “paragonabile” a quest'ultima l'importo percepito durante il periodo feriale, così da realizzare un serio rischio che il lavoratore sia indotto a non prendere le proprie ferie.
Conclusivamente, sussiste il diritto della ricorrente a veder ricomprese tutte le voci di retribuzione variabile richieste nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, con conseguente declaratoria di nullità delle norme della contrattazione collettiva che, in contrasto con i richiamati principi comunitari, prevedono il contrario.
Quantificazione delle differenze retributive ed eccezione di prescrizione
Le spettanze della ricorrente possono essere calcolate sulla base dei conteggi da ultimo allegati con la nota di trattazione scritta.
Questi ultimi infatti utilizzano il totale annuo delle somme percepite per le indennità di cui è causa, dividendolo per la media delle giornate di servizio (245) al fine di ricavarne il valore medio per ogni giornata lavorativa. Il valore medio così ottenuto è stato poi moltiplicato per 24, così ottenendo la differenza annuale maturata e rivendicata per le ferie godute.
Tale criterio, che appare in linea con le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia6, non è stato specificamente contestato da parte resistente nei suoi criteri di calcolo.
Al contrario, non è condivisibile il criterio di calcolo proposto da parte resistente, secondo cui si dovrebbero sommare tra loro le indennità maturate nel corso degli 11 mesi lavorati (ma il lavoratore, come risulta dalle buste paga in atti, ha sempre lavorato a tempo pieno), dividere gli importi ottenuti per gli 11 mesi di lavoro, ottenendosi così un valore medio di indennità mensile, poi dividere questo ultimo valore per i 30 giorni in cui viene calcolata la retribuzione (ma trattasi della retribuzione fissa mensile, v. Cass. civ., Sez. Unite, 25/03/1988, n. 2574), ottenendo così un importo di indennità giornaliero da moltiplicare per i giorni effettivi di ferie maturati dal lavoratore.
Parte resistente deve essere quindi condannata a pagare in favore della ricorrente, per i titoli indicati, la complessiva somma lorda di € 1.592,42, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
La quantificazione sopra operata non è condizionata dalla eccepita prescrizione quinquennale del credito, che risulta infondata alla luce dell'orientamento reiteratamente espresso da questo Tribunale ed affermato anche dalla Suprema Corte, secondo cui “Il rapporto di lavoro indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D. Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della L n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l'art. 18 dello statuto dei lavoratori” (Cass., 26246/2022).
Nel caso di specie l'affermato principio della non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro è idoneo a coprire la totalità dei crediti fatti valere: la legge 92/2012 è entrata in vigore il
18.7.2012 e la richiesta del ricorrente si attesta entro 5 anni rispetto a tale data.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e domanda disattesa o assorbita, così dispone:
1) previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva di cui al CCNL
Autoferrotranvieri 27.11.2000 (artt. 3 e 5) e CCNL Autoferrotranvieri 12.03.1980 (art. 10), dichiara il diritto della ricorrente all'inserimento, nel calcolo della retribuzione delle ferie annuali Parte_1 nel periodo 1.1.2012-31.12.2020 delle indennità di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore della ricorrente medesima della somma lorda di € Controparte_2
1.592,42, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo;
2) condanna a rifondere alla ricorrente le spese di consulenza Controparte_2 Parte_1 di parte pari ad € 120,00, e le spese di lite, liquidate in € 1.314,00 per compensi, € 49,00 per esborsi, oltre rimborso forfetari spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il lavoratore ha diritto[…]a ferie annuali retribuite”. 2 “Ha anche diritto[…]ad un periodo di ferie retribuito”. 3 “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”. 4 “Ogni lavoratore ha diritto[…]a ferie annuali retribuite”. 5 “[…]nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti”: così Cass., 20216/2022. 6 E' stato rilevato che gli elementi variabili sono computabili nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, essendo stato osservato che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo I, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (vd. CGUE 13.12.2018 in C-385/17, ). Parte_2