Versione
10 marzo 1975
10 marzo 1975
Art. 26.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Giurisprudenza • 1
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza 01/02/2021, n. 11Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ITALIANA 11/2021 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA IL GIUDICE Paolo Gargiulo ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio in materia di pensioni di guerra iscritto al n. 14439 del registro di segreteria, INTRODOTTO con ricorso, depositato l'8 luglio 2020, proposto da G. M., nato a omissis il omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Grippo (p.e.c.: gerardo.grippo@ordineavvocatiravenna.eu) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo, in Ravenna, via Meucci, n. 7, scala D; CONTRO il Ministero dell'economia e delle finanze, costituito in proprio; …Leggi di più...
- nesso causale·
- illegittimità costituzionale·
- maggiorenne·
- compensazione spese·
- pensione di guerra·
- presunzione assoluta·
- dati personali·
- capacità di agire·
- fatto di guerra·
- minorenne