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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudi a Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 16242/24 all'udienza del 9/1/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv Anzuini Giovanna i pec Parte_1
giusta delega allegata al ricorso;
Email_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Anna Bonsera pec. giusta procura generale alle Email_2 liti
RESISTENTE
Oggetto: sanzione disciplinare FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.4.24 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir :
“ IN VIA PRELIMINARE: sospendere inaudita altera parte la sanzione disciplinare avente ad oggetto la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni, intimata da
[...] al ricorrente con missiva datata 03.04.2024 Prot.: DISC/2821/FUS/2024 e Controparte_1 non ancora posta in essere;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare prescritta la suddetta sanzione disciplinare, intimata da al ricorrente con missiva datata 03.04.2024 Controparte_1
Prot.: DISC/2821/FUS/2024, essendo decorsi oltre 7 anni dal presunto errore contestato al IG. risalente all'08.11.2017, e oltre 3 mesi da quando Parte_1 Controparte_1
è venuta a conoscenza del fatto;
NEL MERITO: accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, dichiarare la nullità della sanzione disciplinare avente ad oggetto la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni, intimata da al ricorrente con la suddetta Controparte_1 missiva datata 03.04.2024 Prot.: DISC/2821/FUS/2024.” Assumeva che dall'agosto del 1990 aveva lavorato come impiegato presso con CP_1 mansioni di OSP;
che con missiva datata 05.03.2024 contestava al IG. Controparte_1
di aver negoziato in data 08.11.2017, presso l'U.P. di Roma 140, n. 3 assegni Parte_1 circolari dell'importo complessivo di € 62.000,00 intestati al minore Persona_1 depositandoli sul Libretto di Risparmio Postale n. 48527487 intestato al padre dello stesso, che detta somma veniva nel tempo prelevata dal libretto postale dal Per_2 Per_2
; che ,diventato maggiorenne ,citava chiedendo la
[...] Persona_1 Controparte_1 condanna in solido al pagamento dei danni patrimoniali e non subiti a seguito della predetta negoziazione ,pari ad euro 62.000,00 ; che contestava al ricorrente gravi inosservanze CP_1 operative avendo lo stesso disatteso le disposizioni aziendali dettate dal Manuale in caso di negoziazione di assegni intestati a minore, oltre ad aver disatteso le norme antiriciclaggio;
che con missiva dell' 11.3.24 ribadiva le contestazioni mosse allo stesso e gli CP_1 comunicava che lo avrebbe diffidato alla restituzione dell'importo di euro 62000,00 se fosse stata condannata al risarcimento;
che il ricorrente non era in alcun modo responsabile di quanto accaduto, in quanto aveva negoziato i tre assegni circolari in questione ignorando la minore età di poiché aveva continuato un'operazione Persona_1 già iniziata dalla collega, , la quale, dopo aver aperto il Libretto di Risparmio Testimone_1
Postale intestato all' ,versandovi la somma di € 10,00, aveva identificato lo Per_2 stesso, e ,non potendo continuare tale operazione a causa di un momentaneo disservizio della sua postazione informatica, aveva delegato alla continuazione dell'operazione il ricorrente;
che la contestazione era tardiva in quanto interveniva dopo sette anni dall'accaduto; che né il direttore di filiale dell'epoca, né la Camera di Compensazione avevano bloccato l'operazione ;che nessuno aveva informato il ricorrente dell'azione giudiziaria intrapresa da e chiedeva copia della citazione;
che non forniva al IG. Persona_1 Controparte_1
la documentazione e le informazioni richieste, inviandogli una nuova missiva datata Pt_1
03.04.2024 con la quale, non ritenendo valide le giustificazioni rese dallo stesso, gli intimava la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 10, ai sensi degli artt. 52, 53, 54 e 55 del vigente C.C.N.L.; che la sanzione non era stata ancora applicata al ricorrente;
che non sussisteva responsabilità alcuna del perché lo stesso era Pt_1 stato chiamato a concludere un 'operazione iniziata dalla collega la quale , stante l'identità del cognome , delegava il ricorrente e non gli comunicava che gli assegni erano intestati ad un soggetto diverso rispetto all'intestatario del libretto e che l'intestatario degli assegni fosse minorenne;
che pertanto il non era responsabile poiché aveva ritenuto che tutti i Pt_1 controlli del caso erano stati fatti dalla collega;
che non sussistevano i i presupposti previsti dall'art 54 ccnl per l' applicazione di tale sanzione;
che l'applicazione della sanzione disciplinare avrebbe causato ingenti danni al lavoratore privandolo della possibilità di usufruire dei benefici previsti dal CCNL , motivo per cui esisteva sia il fumus boni iuris che il periculum in mora per sospendere la sanzione . Concludeva come sopra . Si costituiva ritenendo il ricorrente responsabile di quanto accaduto per non Controparte_1 essersi accorto del fatto che l'intestatario degli assegni fosse diverso dall'intestatario del libretto sul quale gli assegni venivano versati e in più fosse minore;
che inoltre non aveva osservato le procedure previste dal Manuale per il versamento di assegni il cui beneficiario fosse un minore , oltre che la normativa antiriciclaggio;
che aveva violato le disposizioni di cui agli artt 2104 cc e 52 ccnl che prescrivevano un comportamento diligente;
che in base agli artt 54 e 55 ccnl era corretta la sanzione adottata;
che la contestazione non era tardiva in quanto era venuta a conoscenza dell'infrazione solo a seguito della definizione del CP_1
Fraud Managment Report del 20.2.24 in quanto le indagini interne erano partite solo a seguito di atto di citazione di notificato a lei il 26.6.23; che inoltre il ricorrente era già sato CP_1 sanzionato con la sanzione della multa per un importo pari a 4 ore di retribuzione per aver disatteso le disposizioni aziendali in materia di rilascio carte Reddito di IT . Chiedeva il rigetto del ricorso . La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. Il ricorso deve essere respinto . In primo luogo la richiesta sospensione non è stata concessa facendo il ricorrente riferimento ai requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, tipici di un procedimento cautelare ex art 700 cpc , quando invece il ricorso è stato depositato esclusivamente ai sensi dell'art 414 cpc, ricorso introduttivo di un giudizio a cognizione piena. Per quanto attiene il merito , parte ricorrente censura la sanzione disciplinare sotto tre profili: assenza di responsabilità del ricorrente , tardività della sanzione , insussistenza dei presupposti previsti dall'art 54 ccnl per l'applicazione di tale sanzione. RESPONSABILITA' DEL RICORRENTE Con missiva del 5.3.24 si contestava al ricorrente quanto segue : In data 20/02/2024 sono stati acquisiti gli esiti dell'attività di indagini ispettive effettuata, su richiesta della Funzione DTO Customer Operations Servizi di Back Office, dalla Funzione Fraud Management e Security Intelligence, in merito al versamento di tre Assegni Circolari intestati a minore e negoziati sul Libretto di Risparmio Postale n. 48527487 intestato al solo genitore, operazione effettuata presso l'UP di Roma 140, ove Lei è applicato con mansioni di OSP. In particolare, in data 14/12/2023, la struttura di DTO/Customer Operations e Servizi di Back Office ha richiesto l'intervento della Funzione FMSI dopo che il IG. Persona_1 ha citato in giudizio il proprio genitore, IG. e chiedendo la Per_2 Controparte_1 condanna in solido a rifondere all'attore i danni subiti, sia di natura patrimoniale quantificabili in € 62.000,00, sia i danni non patrimoniali, a causa della negoziazione di tre assegni circolari/bancari. Gli accertamenti hanno evidenziato nei Suoi confronti gravi inosservanze operative per aver disatteso le disposizioni aziendali dettate dal Manuale assegni in materia di negoziazione assegni bancari il cui beneficiario risulta essere un minore. Nello specifico, è stato accertato che il giorno 08/11/2017, alle ore 10.40, la Persona_3 Perso
dalla PDL 5, disimpegnata dalla stessa con Userid: CORTINAC, ha attivato il
[...]
Libretto di Risparmio Postale Ordinario Dematerializzato n. 48527487 intestato al IG.
Per_2
Alle ore 10.47, dello stesso giorno e al di fuori di fuori del gestore code, Lei dalla PDL 3 con Userid FERROPA2 a Lei esclusivamente attribuita, ha versato sul Libretto di Risparmio sopra specificato la somma in contanti di € 10,00 e, subito dopo, alle ore 10.52, ha versato tre assegni circolari di seguito specificati: n. 4025834046 dell'importo di € 50.000,00; n. 4048381565 dell'importo di € 9.000,00; n. 4054611604 dell'importo di € 3.000,00. I titoli di cui sopra, sono stati tutti emessi in data 03/11/2017 dalla Banca di Credito Cooperativo – Iccrea, ed erano intestati, quale beneficiario, il IG. all'epoca Persona_1 dei fatti figlio minorenne del IG. Per_2
È stato accertato altresì che successivamente alla negoziazione dei tre assegni sopra specificati il IG. il titolare del suddetto DR 48527487, con numerosi Per_2 prelevamenti, ha depauperato l'importo complessivo degli assegni riportando una giacenza pari ad € 1,42. Alla luce delle evidenze emerse, il giorno 23/01/2024, Lei è stato ascoltato dai Funzionari FMSI e nel corso dell'incontro, dopo aver visionato gli assegni intestati a Persona_1 negoziati in data 08.11.2017 sul libretto di risparmio intestato a , Lei ha Per_2 dichiarato: “Di non ricordare assolutamente nulla dato anche il lungo lasso di tempo passato, mi permetto di sottolineare di aver lavorato in conformità e di attribuire questa svista in una giornata particolare probabilmente a livello personale”. In data 25/01/2024 i Funzionari FMSI hanno ascoltato anche la IG.ra , Testimone_1
OSP che ha attivato il Libretto di Risparmio Postale n. 48527487 intestato al IG. Per_2 genitore del beneficiario degli assegni circolari, la quale ha dichiarato di averlo
[...] aperto secondo le disposizioni aziendali e di non conoscere il cliente di cui trattasi, di non ricordare il motivo il quale non è stato effettuato il primo versamento dato il lungo periodo trascorso. La condotta sopra descritta evidenzia un modus operandi negligente e superficiale che ha generato un processo operativo difforme rispetto a quanto previsto dalle disposizioni aziendali in materia di versamento assegni su Deposito a Risparmio nel caso in cui il cui beneficiario risulta essere un minore dettate dal Manuale Assegni. In particolare, Lei, oltre alle operatività ordinarie di accettazione degli assegni, come la verifica del beneficiario del titolo e l'identificazione della persona presente a sportello, non ha provveduto ad apporre sul retro dei titoli negoziati gli estremi dell'atto del giudice tutelare (Scheda P.I. – A3.1 del Manuale Assegni). La Sua condotta evidenzia leggerezza e poca attenzione oltre che il mancato rispetto delle procedure per una operazione contabile che ha una valenza complessa dal punto di vista contabile/finanziario, tanto che l' è stata citata in giudizio a rifondere in solido il Pt_2 depauperamento di una parte del patrimonio dell'allora figlio minorenne Persona_1 causato dal genitore Per_4 Per volendo, dunque, considerare veritiere le affermazioni rese ai Funzionari FMSI, il Suo comportamento, quant'anche messo in atto per una semplice “svista” non è assolutamente rispettoso delle normative aziendali e nazionali sugli assegni, esponendo l' a indebiti Pt_2 prelievi di capitale da parte di soggetti non legittimati. Inoltre, Lei con la Sua condotta ha disatteso le disposizioni in materia di antiriciclaggio, il cui rispetto è da sempre fondamentale per a tutti i livelli operativi e rispetto alla quale l'Azienda è impegnata Controparte_1 in prima linea nell'erogazione di corsi di formazione per il personale dipendente. I fatti e le circostanze sopra riferite da attribuirsi alla Sua responsabilità, per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa Società, costituiscono chiara violazione degli obblighi e dei doveri su di Lei gravanti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, come espressamente richiamati dall'art. 52 del C.C.N.L. del 23/06/2021. Le contestiamo tutto quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè del combinato disposto di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 del C.C.N.L. vigente, invitandoLa, ove lo ritenga, a produrre le Sue giustificazioni che dovranno pervenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della presente al seguente indirizzo: Controparte_2
– Viale Europa n.190 – 00144 Roma, oppure al fax n. 06/98680260. Con la presente, Le formuliamo sin d'ora ogni e più ampia riserva di azione a tutela dei diritti e degli interessi della Società per il danno, sia materiale che immateriale da Lei cagionato con il Suo operato o per quello che dovesse ancora emergere.” Fornite le giustificazioni , in data del 03.04.2024 ritenute le stesse non esaustive, veniva intimata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 10 ( dieci) ai sensi degli artt. 52, 53, 54 e 55 del vigente C.C.N.L. non ancora applicata . Si ritiene di aderire alla decisione di . Il ricorrente se pur nelle giustificazioni ha CP_1 affermato di non ricordare nulla , come scritto nella stessa contestazione, nel presente ricorso, richiamando la pec del proprio avvocato a ( all 4 ricorso) , ritiene di essere esente da CP_1 responsabilità in quanto aveva solo concluso un'operazione iniziata da una collega Tes_1
che aveva aperto il libretto a nome di ed aveva indentificato lo stesso
[...] Per_2 senza dire ,al momento della delega dell'operazione al ricorrente per mancato funzionamento informatico della sua postazione, che gli assegni fossero intestati ad un soggetto diverso dall'intestatario del libretto su cui venivano versati e che l'intestatario fosse un minore ( cfr pag 2 del ricorso). Si ritiene che il subentrare nell'operazione iniziata dalla collega la quale aveva solo aperto il libretto a nome di tale dopo averlo identificato , ma senza Per_2 neanche vedere gli assegni che l' voleva versare sul libretto a lui intestato , poiché Per_2 le operazioni di versamento sono state delegate al ricorrente il quale è stato il primo a venire in contatto con gli assegni, non esime il ricorrente da responsabilità .Inoltre lo stesso ricorrente assume che la collega aveva aperto il libretto postale intestato a ed Per_2 aveva versato su di esso 10 ,00 euro , quando invece dalla contestazione appare che la Tes_1 si era limitata alla sola apertura del libretto senza neanche procedere al versamento dei 10,00 euro. In ogni caso in presenza di tale discrepanza nella versione delle parti, pur se si volesse ammettere come per vera la tesi del ricorrente e cioè che la avesse anche proceduto Tes_1 al versamento del contante ,lo stesso ricorrente ammette che la stessa non era venuta in contratto con gli assegni per avvedersi che il beneficiario degli stessi fosse persona diversa dall'intestatario del libretto. Per cui l' unico soggetto che poteva accorgersi di questa irregolarità era il ricorrente che era stato delegato a procedere al versamento degli assegni Il fatto che egli non si sia reso conto di quanto sopra ha comportato , poi, anche la violazione del Manuale assegni relativamente alle previsioni sul versamento assegni bancari che prevede , oltre alle operazioni di identificazione ,per i minori ,l'apposizione sul retro dei titoli negoziati degli estremi dell'atto del giudice tutelare. Ciò ha fatto sì che potesse prelevare dal libretto a lui intestato la somma predetta Per_2 in realtà appartenente al figlio ,lasciando sul libretto un euro circa esponendo alla CP_1 citazione per danni da parte di , intestatario degli assegni , una volta divenuto Persona_1 maggiorenne , e tali circostante sono pacifiche tra le parti Così facendo il ricorrente ha contravvenuto all'obbligo di diligenza previsto dall'art 2104 cc come richiamato dall'art 52 CCNL. Per cui si ritiene il ricorrente responsabile dei fatti oggetto di contestazione. TARDIVITA' DELLA CONTESTAZIONE Osserva il ricorrente che essendo i fatti dell'8.11.17, la contestazione era tardiva , in quanto intervenuta solo il 5.3.24 , per cui era prescritta l'azione disciplinare . Precisandosi che non vi sono termini di prescrizione in relazione all'esercizio dell'azione disciplinare ,la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui: “In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici. (Nella specie, è stata ritenuta tardiva la contestazione intervenuta dopo cinque mesi dalla ricezione degli atti del procedimento penale, considerato che i medesimi dati, benché non utilizzabili prima di tale ufficiale acquisizione, erano di fatto già da anni nella disponibilità della società)” (Cass 16841/18). Nel caso in esame
è venuta a conoscenza del fatto solo con l'atto di citazione notificato il 26.6.23 ed a CP_1 seguito di definizione dell'istruttoria interna acquisita il 20.2.24 , circostanze queste pacifiche, per cui ,data la complessa struttura organizzativa di articolata in varie CP_1 funzioni ,si ritiene che la contestazione del 5.3.24 sia tempestiva rispetto ai fatti e rispetto alla data di acquisizione del rapporto . Ad ogni modo nel caso in cui si ammetta la tardività della contestazione ,la Corte di Cassazione ha ritenuto che “in tema di licenziamenti per motivi disciplinari, il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che la ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte del datore di lavoro può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che altrimenti sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza” (Cass 109/24). Applicando il principio alla più lieve sanzione irrogata della sospensione rispetto a quella di licenziamento di cui alla massima, si ritiene che nessuna difesa ulteriore il ricorrente potesse avanzare rispetto a quelle presentate e ciò anche se la contestazione fosse intervenuta in epoca più prossima al verificarsi dei fatti. Per cui l'eventuale tardività non ha inciso sul diritto di difesa del lavoratore . INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALL'ART 54 CCNL PER L'APPLICAZIONE DI TALE SANZIONE La censura è infondata.
Invero l'art 54 ccnl prevede la sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio fino a 10 giorni nei caso di atti nel corso del servizio per i quali sia derivato un danno per la società, se non altrimenti sanzionabili ,in caso di particolare gravità ( art 54 c 4 lett d) e nel caso in esame il ricorrente con il comportamento negligente ha causato un danno alla società che si è vista destinataria di un'azione di risarcimento danni per euro 62.000,00. Per cui la sanzione appare corretta . Il ricorso deve essere respinto e le spese , liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: rigetta il ricorso , condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite , liquidate in euro 2424,00 oltre iva cpa e spese generali Roma 9.1.25 Il giudice