Articolo 19 della Legge 13 luglio 1966, n. 559
Articolo 18Articolo 20
Versione
10 agosto 1966
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Versione
30 aprile 1999
Art. 19. (( 1. Fino alla trasformazione in societa' per azioni e' in facolta' dell'Istituto avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato per la difesa e la rappresentanza davanti a qualsiasi giurisdizione. ))
Entrata in vigore il 30 aprile 1999
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