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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/12/2024, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA n.
N.R.G. 620 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. SILVIA MARINA RAVAZZONI PRESIDENTE
Dott. SUSANNA MANTOVANI CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 30 Settembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 456/2023 del Tribunale di Busto Arsizio, estensore Giudice Dott. Franca Molinari, promossa
DA
- (c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Pasquale Calvino, presso lo studio del quale è domiciliato in Bergamo, via Orio n. 18
APPELLANTE
CONTRO
c.f. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'Avv. Nadia Perego e Avv. Roberto Maio ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente in Milano, via Savarè n.1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 07/06/2024.
Per l' appellato: come da memoria di costituzione depositata in data 19/09/2024.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 456/2023, il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato il ricorso proposto da avverso l'invito a regolarizzare del 05/12/2022, Parte_1
1
avente ad oggetto: “Richiesta verifica regolarità contributiva codice fiscale
- A.T.A. Imbottiti di - Protocollo Numero C.F._1 Parte_1
INAIL_35803990. Invito a regolarizzare sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M.
30 gennaio 2015 stante l'omesso pagamento nella gestione liberi professionisti da parte del ricorrente per i periodi 2016-2017-2018-2019 della contribuzione di euro
145.421.”
Il Tribunale, sulla base dei documenti acquisiti, in particolare quanto dichiarato dallo stesso ricorrente nei modelli reddituali, ha accertato l'errata compilazione del quadro RR, avendo inserito quanto indicato nel quadro RF (reddito d'impresa, per il quale ha pagato i contributi dovuti alla Gestione Artigiani) e non quanto indicato nel quadro RE (reddito attività professionale); pertanto, per gli anni 2016, 2017,
2018 e 2019, già accertati dall' , ha ritenuto il debito Controparte_2
contributivo alla Gestione Separata Liberi Professionisti come dovuto, ai sensi dell'art. 2 L. 335/95 e del richiamato art. 53 TUIR. Ha inoltre rigettato l'eccezione di prescrizione ritenendo sussistente l'ipotesi di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. e rigettato la domanda subordinata di riduzione del quantum (per raggiunti limiti di età) in quanto “potrà far vale tale diritto in sede amministrativa, nel presente giudizio non può, su tale presupposto, operarsi una compensazione”.
Ha proposto appello , censurando la sentenza per non avere Parte_1 motivato in relazione alla dedotta nullità dell'avviso per omessa indicazione analitica delle cause e dei conteggi che hanno determinato l'irregolarità, precisando
CP_ che solo con la costituzione in giudizio dell' ha avuto contezza degli addebiti.
Inoltre, ribadendo le argomentazioni già esposte in primo grado, eccepisce il
CP_ mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell' non risultando alcun elemento di abitualità o meno della attività libero professionale, precisando l'insufficienza probatoria di quanto indicato nel quadro RE. Infine reitera l'eccezione di prescrizione, nonché quella di compensazione, “essendo il dott. un artigiano ultrasessantacinquenne già pensionato presso l' Parte_1 CP_1
dal gennaio 2011” .
CP_ L' si è costituita con memoria del 19/09/24, difendendo la sentenza ed insistendo per il rigetto del gravame.
All'udienza del 30/09/24 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è parzialmente fondato nei termini che seguono. 2
In relazione alla eccepita nullità dell'avviso a regolarizzare, osserva il Collegio che, contrariamente alla tesi appellante, risulta chiaro e precisato nell'avviso che si verteva sull'addebito per contribuzione dovuta alla Gestione speciale Liberi
Professionisti, in base all' applicazione della normativa previdenziale istitutiva della gestione separata anche per i liberi professionisti, così come risultavano esplicitati i relativi periodi e l'importo dovuto.
E' altresì infondata la doglianza appellante circa il presupposto di iscrizione nella gestione separata.
L'appellante, pur dichiarando un reddito da attività professionale, non ha compilato il quadro RR relativamente al reddito esposto nel quadro RE “Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni” ma soltanto quello relativo al quadro RF “Reddito di impresa in contabilità ordinaria” per il quale ha versato i contributi alla Gestione Artigiani. Pertanto, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, già accertati dall' , il debito contributivo alla Gestione CP_2 CP_2
Separata Liberi Professionisti è dovuta.
Infatti, in base all'art. 2 della L. 335/95 “A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e CP_1
finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo
49 del testo unico delle imposte sui redditi (oggi art. 53 TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni……”. Il presupposto della iscrizione alla Gestione
Separata è la percezione di un reddito derivante dall'esercizio di una attività di lavoro autonomo, artistico o professionale, come precisato all'art. 53 del TUIR. La natura dei compensi, come derivanti da attività professionale, si ricava dalle stesse dichiarazioni fiscali rese dal in quanto inseriti nel quadro RE del modello Pt_1
reddituale depositato;
tale elemento dimostra altresì il requisito della abitualità, considerato che se il contribuente inserisce i redditi nel quadro RE della dichiarazione qualifica gli stessi come redditi da lavoro autonomo e li annovera tra quelli derivanti da attività abituale come precisato nell'art. 53 TUIR, espressamente richiamato dall'art. 2 L. 335/95. Peraltro, nel caso di specie, l'abitualità dell'attività professionale è comprovata dal reddito denunciato per più anni consecutivi.
Relativamente al motivo di appello con il quale si eccepisce la mancata 3
compensazione parziale dei contributi dovuti in virtù dei raggiunti limiti di età, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto necessaria la relativa domanda amministrativa, in mancanza della quale non può operarsi la compensazione.
E' fondato infine il motivo di appello con il quale reitera Parte_1
l'eccezione di prescrizione del credito, prescrizione che risulta maturata limitatamente alla annualità 2016, considerato il decorso del quinquennio dal termine del relativo pagamento sino alla ricezione dell'avviso a regolarizzare del
05/12/2022.
In ossequio all'orientamento consolidato nella giurisprudenza della suprema Corte
(Cass. n. 7254 del 2021, Cass. n. 37529 del 2021, Cass. n. 4898 del 2022, Cass.
n.5578 del 2022 e Cass. n. 34583 del 2022), si deve affermare che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito d'iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo.
Si è infatti chiarito che “che non è predicabile alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, richiedendo la configurabilità del dolo di cui all'art. 2941
n. 8 c.c. uno specifico accertamento in fatto da parte del giudice di merito (così da ult. Cass. nn. 26802 e 25746 del 2023)” (Cass. 16999/2024).
Possono, quindi, rilevare anche altri elementi, in particolare considerando l'esistenza di un assetto interpretativo non chiaro sull'obbligo di adesione alla gestione separata , come dimostrato proprio dalla pronuncia da ultimo citata, CP_1
che solo nel 2018 ha fatto chiarezza sul rapporto tra la gestione separata e le gestioni di categoria. Inoltre, è necessario valorizzare come solo di recente l' e la CP_1
giurisprudenza abbiano incominciato ad attribuire un valore così significativo alla compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, fino ad arrivare a riconnetterlo ad un'omissione fraudolenta.
Inoltre il giudice di primo grado ha errato nella applicazione dell'art. 2941 n. 8 c.c. in quanto non ha tenuto conto che la condotta fraudolenta lì richiesta dev'essere suscettibile di determinare un impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass., sez. lav., 17 aprile 2007, n. 9113), che trascende la mera difficoltà
d'accertamento del credito (Cass., sez. lav., 27 febbraio 2020, n. 5413).
Non pare sufficiente l'allegazione, da parte di , della mera condotta omissiva, CP_1 4
per poter presumere che essa sia stata posta in essere con l'esclusivo intento di sottrarsi all'obbligazione contributiva.
Non emerge inoltre alcuna oggettiva impossibilità del creditore di far valere il suo diritto, che non può risolversi in una mera difficoltà di accertamento del credito, come precisato dalla giurisprudenza già sopra citata.
Al riguardo, si rileva che l'accertamento del debito dell'appellante è stato possibile da parte dell' nonostante la errata compilazione del quadro RR. Quindi, CP_1
l' è stato ben in grado di superare il dato dell'erronea compilazione della CP_1 dichiarazione dei redditi, nell'accertamento del debito contributivo. Non può essere, quindi, condivisa la lettura per cui la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisce in realtà l'unico ed esclusivo documento che consentirebbe all' di verificare la produzione di un reddito da lavoro CP_1
autonomo, non assoggettato ad altre obbligazioni contributive e suscettibile dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
Inoltre, sotto analogo profilo, dovendosi escludere ogni automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR e l'occultamento doloso del debito contributivo, occorre tenere conto della regolare indicazione del reddito professionale autonomo nel quadro “RE” della dichiarazione fiscale.
In virtù di tale circostanza, si potrà configurare una “impossibilità oggettiva”, da parte dell' , al più, limitatamente al periodo precedente all'invio della CP_1 dichiarazione dei redditi prevista ex lege nell'anno successivo all'obbligo contributivo.
La S.C. ha ritenuto che non vi sia automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo (Cass. 7254/21, v. anche Cass. 14699/21) e che possa escludersi che la mancata compilazione del quadro RR all'interno della dichiarazione dei redditi sia riconducibile ad un intenzionale occultamento da parte del contribuente quando questi abbia comunque proceduto a certificare il proprio debito contributivo, se non nel quadro RR, in altra parte della stessa dichiarazione dei redditi, sicché l'omessa compilazione del quadro RR in questo caso non può considerarsi causa di un impedimento insormontabile ad un accertamento da parte dell' svolto CP_1
mediante gli ordinari controlli (Cass. 10632/21).
Nel caso di specie è pacifico che il ha indicato il reddito da attività Pt_1
professionali autonome nel differente quadro ("RE") della dichiarazione reddituale. 5
L' ha quindi potuto procedere al calcolo dei contributi dovuti alla gestione CP_1
separata proprio in base al reddito dichiarato dal nel modello fiscale, senza Pt_1
svolgere ulteriori controlli, e, pertanto, la mancata compilazione del quadro RR non ha determinando l'obiettiva impossibilità dell' creditore di far valere il CP_1
proprio diritto.
Alla data di notifica dell'avviso di regolarizzazione (di sicura valenza interruttiva) la prescrizione del credito contributivo dell'anno 2016 si era perfezionata, anche considerata la sospensione della stessa prescrizione fino alla data di deposito della dichiarazione dei redditi da parte del e conseguentemente deve dichiararsi Pt_1
CP_ intervenuta la prescrizione del diritto dell' in relazione all'anno 2016.
La sentenza impugnata va, pertanto, parzialmente riformata nel senso sopra indicato, con conferma delle restanti statuizioni di merito.
Le spese di lite del doppio grado (€ 1700,00 per il primo grado, € 4900,00 per l'appello), considerato l'esito complessivo del giudizio, sono compensate per un quarto e poste a carico di per la restante parte, liquidata Parte_1
come in dispositivo, ai sensi del DM 13 agosto 2022 n. 147 e valutata l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
In riforma parziale della sentenza n. 456/2023 del Tribunale di Busto Arsizio, CP_ dichiara prescritto il diritto dell' in relazione all'anno 2016.
Conferma nel resto.
Le spese di lite del doppio grado sono compensate per un quarto con condanna della parte appellante al pagamento del residuo per Euro 4.900,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Milano, 30 Settembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Silvia Marina Ravazzoni
6
N.R.G. 620 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. SILVIA MARINA RAVAZZONI PRESIDENTE
Dott. SUSANNA MANTOVANI CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 30 Settembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 456/2023 del Tribunale di Busto Arsizio, estensore Giudice Dott. Franca Molinari, promossa
DA
- (c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Pasquale Calvino, presso lo studio del quale è domiciliato in Bergamo, via Orio n. 18
APPELLANTE
CONTRO
c.f. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'Avv. Nadia Perego e Avv. Roberto Maio ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente in Milano, via Savarè n.1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 07/06/2024.
Per l' appellato: come da memoria di costituzione depositata in data 19/09/2024.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 456/2023, il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato il ricorso proposto da avverso l'invito a regolarizzare del 05/12/2022, Parte_1
1
avente ad oggetto: “Richiesta verifica regolarità contributiva codice fiscale
- A.T.A. Imbottiti di - Protocollo Numero C.F._1 Parte_1
INAIL_35803990. Invito a regolarizzare sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M.
30 gennaio 2015 stante l'omesso pagamento nella gestione liberi professionisti da parte del ricorrente per i periodi 2016-2017-2018-2019 della contribuzione di euro
145.421.”
Il Tribunale, sulla base dei documenti acquisiti, in particolare quanto dichiarato dallo stesso ricorrente nei modelli reddituali, ha accertato l'errata compilazione del quadro RR, avendo inserito quanto indicato nel quadro RF (reddito d'impresa, per il quale ha pagato i contributi dovuti alla Gestione Artigiani) e non quanto indicato nel quadro RE (reddito attività professionale); pertanto, per gli anni 2016, 2017,
2018 e 2019, già accertati dall' , ha ritenuto il debito Controparte_2
contributivo alla Gestione Separata Liberi Professionisti come dovuto, ai sensi dell'art. 2 L. 335/95 e del richiamato art. 53 TUIR. Ha inoltre rigettato l'eccezione di prescrizione ritenendo sussistente l'ipotesi di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. e rigettato la domanda subordinata di riduzione del quantum (per raggiunti limiti di età) in quanto “potrà far vale tale diritto in sede amministrativa, nel presente giudizio non può, su tale presupposto, operarsi una compensazione”.
Ha proposto appello , censurando la sentenza per non avere Parte_1 motivato in relazione alla dedotta nullità dell'avviso per omessa indicazione analitica delle cause e dei conteggi che hanno determinato l'irregolarità, precisando
CP_ che solo con la costituzione in giudizio dell' ha avuto contezza degli addebiti.
Inoltre, ribadendo le argomentazioni già esposte in primo grado, eccepisce il
CP_ mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell' non risultando alcun elemento di abitualità o meno della attività libero professionale, precisando l'insufficienza probatoria di quanto indicato nel quadro RE. Infine reitera l'eccezione di prescrizione, nonché quella di compensazione, “essendo il dott. un artigiano ultrasessantacinquenne già pensionato presso l' Parte_1 CP_1
dal gennaio 2011” .
CP_ L' si è costituita con memoria del 19/09/24, difendendo la sentenza ed insistendo per il rigetto del gravame.
All'udienza del 30/09/24 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è parzialmente fondato nei termini che seguono. 2
In relazione alla eccepita nullità dell'avviso a regolarizzare, osserva il Collegio che, contrariamente alla tesi appellante, risulta chiaro e precisato nell'avviso che si verteva sull'addebito per contribuzione dovuta alla Gestione speciale Liberi
Professionisti, in base all' applicazione della normativa previdenziale istitutiva della gestione separata anche per i liberi professionisti, così come risultavano esplicitati i relativi periodi e l'importo dovuto.
E' altresì infondata la doglianza appellante circa il presupposto di iscrizione nella gestione separata.
L'appellante, pur dichiarando un reddito da attività professionale, non ha compilato il quadro RR relativamente al reddito esposto nel quadro RE “Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni” ma soltanto quello relativo al quadro RF “Reddito di impresa in contabilità ordinaria” per il quale ha versato i contributi alla Gestione Artigiani. Pertanto, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, già accertati dall' , il debito contributivo alla Gestione CP_2 CP_2
Separata Liberi Professionisti è dovuta.
Infatti, in base all'art. 2 della L. 335/95 “A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e CP_1
finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo
49 del testo unico delle imposte sui redditi (oggi art. 53 TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni……”. Il presupposto della iscrizione alla Gestione
Separata è la percezione di un reddito derivante dall'esercizio di una attività di lavoro autonomo, artistico o professionale, come precisato all'art. 53 del TUIR. La natura dei compensi, come derivanti da attività professionale, si ricava dalle stesse dichiarazioni fiscali rese dal in quanto inseriti nel quadro RE del modello Pt_1
reddituale depositato;
tale elemento dimostra altresì il requisito della abitualità, considerato che se il contribuente inserisce i redditi nel quadro RE della dichiarazione qualifica gli stessi come redditi da lavoro autonomo e li annovera tra quelli derivanti da attività abituale come precisato nell'art. 53 TUIR, espressamente richiamato dall'art. 2 L. 335/95. Peraltro, nel caso di specie, l'abitualità dell'attività professionale è comprovata dal reddito denunciato per più anni consecutivi.
Relativamente al motivo di appello con il quale si eccepisce la mancata 3
compensazione parziale dei contributi dovuti in virtù dei raggiunti limiti di età, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto necessaria la relativa domanda amministrativa, in mancanza della quale non può operarsi la compensazione.
E' fondato infine il motivo di appello con il quale reitera Parte_1
l'eccezione di prescrizione del credito, prescrizione che risulta maturata limitatamente alla annualità 2016, considerato il decorso del quinquennio dal termine del relativo pagamento sino alla ricezione dell'avviso a regolarizzare del
05/12/2022.
In ossequio all'orientamento consolidato nella giurisprudenza della suprema Corte
(Cass. n. 7254 del 2021, Cass. n. 37529 del 2021, Cass. n. 4898 del 2022, Cass.
n.5578 del 2022 e Cass. n. 34583 del 2022), si deve affermare che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito d'iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo.
Si è infatti chiarito che “che non è predicabile alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, richiedendo la configurabilità del dolo di cui all'art. 2941
n. 8 c.c. uno specifico accertamento in fatto da parte del giudice di merito (così da ult. Cass. nn. 26802 e 25746 del 2023)” (Cass. 16999/2024).
Possono, quindi, rilevare anche altri elementi, in particolare considerando l'esistenza di un assetto interpretativo non chiaro sull'obbligo di adesione alla gestione separata , come dimostrato proprio dalla pronuncia da ultimo citata, CP_1
che solo nel 2018 ha fatto chiarezza sul rapporto tra la gestione separata e le gestioni di categoria. Inoltre, è necessario valorizzare come solo di recente l' e la CP_1
giurisprudenza abbiano incominciato ad attribuire un valore così significativo alla compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, fino ad arrivare a riconnetterlo ad un'omissione fraudolenta.
Inoltre il giudice di primo grado ha errato nella applicazione dell'art. 2941 n. 8 c.c. in quanto non ha tenuto conto che la condotta fraudolenta lì richiesta dev'essere suscettibile di determinare un impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass., sez. lav., 17 aprile 2007, n. 9113), che trascende la mera difficoltà
d'accertamento del credito (Cass., sez. lav., 27 febbraio 2020, n. 5413).
Non pare sufficiente l'allegazione, da parte di , della mera condotta omissiva, CP_1 4
per poter presumere che essa sia stata posta in essere con l'esclusivo intento di sottrarsi all'obbligazione contributiva.
Non emerge inoltre alcuna oggettiva impossibilità del creditore di far valere il suo diritto, che non può risolversi in una mera difficoltà di accertamento del credito, come precisato dalla giurisprudenza già sopra citata.
Al riguardo, si rileva che l'accertamento del debito dell'appellante è stato possibile da parte dell' nonostante la errata compilazione del quadro RR. Quindi, CP_1
l' è stato ben in grado di superare il dato dell'erronea compilazione della CP_1 dichiarazione dei redditi, nell'accertamento del debito contributivo. Non può essere, quindi, condivisa la lettura per cui la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisce in realtà l'unico ed esclusivo documento che consentirebbe all' di verificare la produzione di un reddito da lavoro CP_1
autonomo, non assoggettato ad altre obbligazioni contributive e suscettibile dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
Inoltre, sotto analogo profilo, dovendosi escludere ogni automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR e l'occultamento doloso del debito contributivo, occorre tenere conto della regolare indicazione del reddito professionale autonomo nel quadro “RE” della dichiarazione fiscale.
In virtù di tale circostanza, si potrà configurare una “impossibilità oggettiva”, da parte dell' , al più, limitatamente al periodo precedente all'invio della CP_1 dichiarazione dei redditi prevista ex lege nell'anno successivo all'obbligo contributivo.
La S.C. ha ritenuto che non vi sia automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo (Cass. 7254/21, v. anche Cass. 14699/21) e che possa escludersi che la mancata compilazione del quadro RR all'interno della dichiarazione dei redditi sia riconducibile ad un intenzionale occultamento da parte del contribuente quando questi abbia comunque proceduto a certificare il proprio debito contributivo, se non nel quadro RR, in altra parte della stessa dichiarazione dei redditi, sicché l'omessa compilazione del quadro RR in questo caso non può considerarsi causa di un impedimento insormontabile ad un accertamento da parte dell' svolto CP_1
mediante gli ordinari controlli (Cass. 10632/21).
Nel caso di specie è pacifico che il ha indicato il reddito da attività Pt_1
professionali autonome nel differente quadro ("RE") della dichiarazione reddituale. 5
L' ha quindi potuto procedere al calcolo dei contributi dovuti alla gestione CP_1
separata proprio in base al reddito dichiarato dal nel modello fiscale, senza Pt_1
svolgere ulteriori controlli, e, pertanto, la mancata compilazione del quadro RR non ha determinando l'obiettiva impossibilità dell' creditore di far valere il CP_1
proprio diritto.
Alla data di notifica dell'avviso di regolarizzazione (di sicura valenza interruttiva) la prescrizione del credito contributivo dell'anno 2016 si era perfezionata, anche considerata la sospensione della stessa prescrizione fino alla data di deposito della dichiarazione dei redditi da parte del e conseguentemente deve dichiararsi Pt_1
CP_ intervenuta la prescrizione del diritto dell' in relazione all'anno 2016.
La sentenza impugnata va, pertanto, parzialmente riformata nel senso sopra indicato, con conferma delle restanti statuizioni di merito.
Le spese di lite del doppio grado (€ 1700,00 per il primo grado, € 4900,00 per l'appello), considerato l'esito complessivo del giudizio, sono compensate per un quarto e poste a carico di per la restante parte, liquidata Parte_1
come in dispositivo, ai sensi del DM 13 agosto 2022 n. 147 e valutata l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
In riforma parziale della sentenza n. 456/2023 del Tribunale di Busto Arsizio, CP_ dichiara prescritto il diritto dell' in relazione all'anno 2016.
Conferma nel resto.
Le spese di lite del doppio grado sono compensate per un quarto con condanna della parte appellante al pagamento del residuo per Euro 4.900,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Milano, 30 Settembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Silvia Marina Ravazzoni
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