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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 2369/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 12 marzo 2025 e pendente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. ), e , Pt_2 C.F._2 Parte_3
nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentate e difese, per C.F._3
procura speciale allegata alla citazione, dagli avvocati Dario Maiorano
( ) e Marilena Martuscelli ( , presso il cui C.F._4 C.F._5
studio elettivamente domiciliano in Salerno, in via Irno 11 -attrici-
E
l (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in carica, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
Salerno,
il (c.f. ), in persona del Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_1
Prefetto di Salerno, quale rappresentante provinciale dell' Controparte_1
, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato a Salerno,
[...]
la Parrocchia di Sant'Eustachio di Pastena, in persona del legale rappresentante in carica -convenuti-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO 1.- Con citazione notificata il 27 febbraio 2023, e e , Parte_1 Pt_2 Parte_3
eredi di , hanno dedotto che dalle risultanze catastali i beni immobili censiti Persona_1
alle particelle 235, 320, 738 e 801 del foglio 11 di Pastena, pervenuti al loro dante causa con l'atto per notar del 12 settembre 1954 e da loro ereditati, erano gravati Persona_2 da un livello a favore dell'Amministrazione del e della Parrocchia di Controparte_1
Sant'Eustachio, anche a costoro sconosciuto nella sua origine e comunque giammai esercitato, non essendo stato mai pagato alcun canone. Premesso il loro interesse a far accertare e dichiarare la piena libertà dei detti fondi dal livello, di fatto normativamente confuso con l'enfiteusi, anche a seguito dell'estinzione imposta dalla legge 29 gennaio 1974,
n. 16 e dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, o, in via gradata, l'intervenuta usucapione per effetto del libero possesso pacifico e ultraventennale, le attrici hanno chiesto: “- dichiarare che i beni immobili, descritti nella premessa del presente atto, non risultano gravati da alcun peso in favore dell'Amministrazione del né della Parrocchia di Controparte_1
Sant'Eustachio né di altro Ente;
- in subordine, accertare e dichiarare che il “livello” menzionato nell'atto di provenienza dei beni immobili, descritto in premessa, è estinto ex lege o per non uso;
- in ulteriore subordine dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione in favore del signor e delle sue aventi causa, odierne attrici, dei beni Persona_1 immobili indicati in premessa. Con vittoria di spese.”
I convenuti non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
All'udienza del 12 marzo 2025, sulle conclusioni di parte attrice, conformi a quelle rassegnate con gli atti introduttivi, la causa è stata trattenuta a sentenza, con l'assegnazione del termine per il deposito di scritti conclusionali, scaduto il 12 maggio 2025.
2.- Il termine "livello", derivante da libellus – la scrittura in doppio originale (duo libelli pari tenore conscripti) con cui veniva stipulato il contratto costitutivo del diritto e nel quale venivano documentati gli obblighi delle parti – designa un contratto conosciuto già nel tardo diritto romano e molto diffuso nel medioevo e fino alle soglie dell'età contemporanea, avente ad oggetto il possesso e lo sfruttamento, generalmente con clausole di miglioria, di fondi rustici, o anche urbani. Con il contratto di livello, il concedente si obbligava a mantenere il livellario nella concessione senza, in tanti casi, pretendere un corrispettivo (detto censo, spesso in natura o in denaro) o pretendendo un corrispettivo simbolico (censo livellare). Il livellario, titolare di un diritto reale di godimento, era tenuto a curare e migliorare le terre. Il diritto del livellario era estremamente ampio, poiché poteva compiere ogni attività sul terreno, anche alienarlo o assoggettarlo a servitù, fermo restando il diritto di prelazione del concedente.
Nella successiva evoluzione storica, fino ai nostri giorni, i nomi "livello" ed "enfiteusi" son stati promiscuamente adoperati nell'uso comune, per modo che i due istituti, pur se originariamente distinti in prosieguo, già prima delle codificazioni moderne, si sono confusi e unificati, con la conseguente estensione della generale disciplina sulla enfiteusi anche ai livelli. Si è realizzata, pertanto, una totale fusione tra i due istituti a vantaggio dell' CP_5
con la conseguente estensione, in maniera diretta ed analogica, ai livelli della disciplina e della normativa prevista per l'enfiteusi dal codice civile e dalle varie leggi speciali che si sono succedute nel tempo.
Sulla natura e disciplina dell'istituto in esame, anche la Corte Costituzionale ha affermato che il livello è stato dal legislatore considerato nella sua autonomia e disciplinato con criteri autonomi, che in parte coincidono ed in parte contrastano con la disciplina giuridica dell'enfiteusi e degli istituti similari (sentenza n. 46 del 09/07/1959): la Corte di legittimità ha pure affermato che i livelli erano soggetti alla disciplina del contratto enfiteutico vero e proprio perché il livello non corrisponde nel diritto positivo vigente ad un istituto giuridico che presentasse una sua autonomia giuridica rispetto all'enfiteusi.
Più volte, poi, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il "livello" si identifica in un diritto reale di godimento assimilabile all'enfiteusi (cfr. Cass. nn. 1366/1961, 1682/1963, 64/1997,
23725/2011, 9135/2012, 3689/2018 e, da ultimo, 30823/2023).
Quanto all'estinzione del diritto, l'esame dell'atto costitutivo è essenziale per accertare se il contratto prevedesse un termine o fosse perpetuo: solo l'atto costitutivo consente di verificare l'effettiva natura del rapporto intercorso tra le parti, non potendo considerarsi costitutivo di enfiteusi il contratto che, oltre a non prevedere l'obbligo di miglioramenti, rechi una destinazione del fondo oggettivamente incompatibile con ogni successiva miglioria (v.
Cass. nn. 3601/1985 e 10646/1994).
È quindi indispensabile l'esame del titolo originario costitutivo del livello, in primo luogo per verificare se i fondi oggetto di causa rientrassero tra quelli gravati da livello, in specie a fronte della contestazione di parte attrice;
inoltre, solo l'atto di provenienza consentirebbe di individuare la natura giuridica del livello, le obbligazioni poste a carico del concedente e del livellario e la durata del livello. Nessun valore probatorio hanno, invece, le risultanze del catasto. Secondo la giurisprudenza di legittimità, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, essendo il catasto preordinato a fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può, in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti, essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali: ne discende che, in materia di rivendica o di accertamento della proprietà e di altri diritti reali, la prova deve avvenire sulla base dei titoli.
L'indisponibilità del titolo giustifica l'affermazione della libertà dei fondi dal livello annotato.
3.- In ogni caso, gli esiti dell'istruttoria hanno confermato che gli immobili oggetto del presente giudizio sono stati usucapiti dal de cuius delle attrici, che ne ha trasmesso la piena e libera proprietà, iure hereditatis, alla coniuge ed alle figlie.
L'interversio possessionis e la continuità del possesso corrispondente al diritto di proprietà, infatti, si sono manifestate con le richieste di di autorizzazione a edificare Persona_1
un fabbricato, concessa dal di Salerno il 2 luglio 1959, a installare un serbatoio di CP_6
GPL, concessa il 31 gennaio 1987, a edificare un terrazzo nel fabbricato, concessa il 28 novembre 1995, ad allacciarsi alla fogna comunale, autorizzata l'11 giugno 1998; il possesso, poi, s'è prolungato per ben oltre vent'anni, in maniera pacifica e pubblica, come confermato dalla raccolta prova orale. Sicché può dichiararsi che le attrici hanno acquistato la piena proprietà dell'immobile ricevuto in successione, libero dal vincolo livellario.
4.- Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., come sostituito dall'art. 13, comma 1, del D:l.
n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, si reputano sussistenti i presupposti per operare la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa la peculiarità della vicenda esaminata, avuto riguardo alla posizione assunta dai convenuti, che non si sono opposti alla domanda attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o reietta, così provvede:
1) dichiara che i beni immobili censiti in catasto alle particelle 235, 320, 738 e 801 del foglio 11 di Pastena, di proprietà delle attrici, non sono gravati da nessun livello a favore dell'Amministrazione del Fondo del Culto e della Parrocchia di Sant'Eustachio; 2) compensa per l'intero tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 29 maggio 2025.
Il giudice
Andrea Luce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 2369/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 12 marzo 2025 e pendente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. ), e , Pt_2 C.F._2 Parte_3
nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentate e difese, per C.F._3
procura speciale allegata alla citazione, dagli avvocati Dario Maiorano
( ) e Marilena Martuscelli ( , presso il cui C.F._4 C.F._5
studio elettivamente domiciliano in Salerno, in via Irno 11 -attrici-
E
l (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in carica, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
Salerno,
il (c.f. ), in persona del Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_1
Prefetto di Salerno, quale rappresentante provinciale dell' Controparte_1
, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato a Salerno,
[...]
la Parrocchia di Sant'Eustachio di Pastena, in persona del legale rappresentante in carica -convenuti-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO 1.- Con citazione notificata il 27 febbraio 2023, e e , Parte_1 Pt_2 Parte_3
eredi di , hanno dedotto che dalle risultanze catastali i beni immobili censiti Persona_1
alle particelle 235, 320, 738 e 801 del foglio 11 di Pastena, pervenuti al loro dante causa con l'atto per notar del 12 settembre 1954 e da loro ereditati, erano gravati Persona_2 da un livello a favore dell'Amministrazione del e della Parrocchia di Controparte_1
Sant'Eustachio, anche a costoro sconosciuto nella sua origine e comunque giammai esercitato, non essendo stato mai pagato alcun canone. Premesso il loro interesse a far accertare e dichiarare la piena libertà dei detti fondi dal livello, di fatto normativamente confuso con l'enfiteusi, anche a seguito dell'estinzione imposta dalla legge 29 gennaio 1974,
n. 16 e dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, o, in via gradata, l'intervenuta usucapione per effetto del libero possesso pacifico e ultraventennale, le attrici hanno chiesto: “- dichiarare che i beni immobili, descritti nella premessa del presente atto, non risultano gravati da alcun peso in favore dell'Amministrazione del né della Parrocchia di Controparte_1
Sant'Eustachio né di altro Ente;
- in subordine, accertare e dichiarare che il “livello” menzionato nell'atto di provenienza dei beni immobili, descritto in premessa, è estinto ex lege o per non uso;
- in ulteriore subordine dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione in favore del signor e delle sue aventi causa, odierne attrici, dei beni Persona_1 immobili indicati in premessa. Con vittoria di spese.”
I convenuti non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
All'udienza del 12 marzo 2025, sulle conclusioni di parte attrice, conformi a quelle rassegnate con gli atti introduttivi, la causa è stata trattenuta a sentenza, con l'assegnazione del termine per il deposito di scritti conclusionali, scaduto il 12 maggio 2025.
2.- Il termine "livello", derivante da libellus – la scrittura in doppio originale (duo libelli pari tenore conscripti) con cui veniva stipulato il contratto costitutivo del diritto e nel quale venivano documentati gli obblighi delle parti – designa un contratto conosciuto già nel tardo diritto romano e molto diffuso nel medioevo e fino alle soglie dell'età contemporanea, avente ad oggetto il possesso e lo sfruttamento, generalmente con clausole di miglioria, di fondi rustici, o anche urbani. Con il contratto di livello, il concedente si obbligava a mantenere il livellario nella concessione senza, in tanti casi, pretendere un corrispettivo (detto censo, spesso in natura o in denaro) o pretendendo un corrispettivo simbolico (censo livellare). Il livellario, titolare di un diritto reale di godimento, era tenuto a curare e migliorare le terre. Il diritto del livellario era estremamente ampio, poiché poteva compiere ogni attività sul terreno, anche alienarlo o assoggettarlo a servitù, fermo restando il diritto di prelazione del concedente.
Nella successiva evoluzione storica, fino ai nostri giorni, i nomi "livello" ed "enfiteusi" son stati promiscuamente adoperati nell'uso comune, per modo che i due istituti, pur se originariamente distinti in prosieguo, già prima delle codificazioni moderne, si sono confusi e unificati, con la conseguente estensione della generale disciplina sulla enfiteusi anche ai livelli. Si è realizzata, pertanto, una totale fusione tra i due istituti a vantaggio dell' CP_5
con la conseguente estensione, in maniera diretta ed analogica, ai livelli della disciplina e della normativa prevista per l'enfiteusi dal codice civile e dalle varie leggi speciali che si sono succedute nel tempo.
Sulla natura e disciplina dell'istituto in esame, anche la Corte Costituzionale ha affermato che il livello è stato dal legislatore considerato nella sua autonomia e disciplinato con criteri autonomi, che in parte coincidono ed in parte contrastano con la disciplina giuridica dell'enfiteusi e degli istituti similari (sentenza n. 46 del 09/07/1959): la Corte di legittimità ha pure affermato che i livelli erano soggetti alla disciplina del contratto enfiteutico vero e proprio perché il livello non corrisponde nel diritto positivo vigente ad un istituto giuridico che presentasse una sua autonomia giuridica rispetto all'enfiteusi.
Più volte, poi, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il "livello" si identifica in un diritto reale di godimento assimilabile all'enfiteusi (cfr. Cass. nn. 1366/1961, 1682/1963, 64/1997,
23725/2011, 9135/2012, 3689/2018 e, da ultimo, 30823/2023).
Quanto all'estinzione del diritto, l'esame dell'atto costitutivo è essenziale per accertare se il contratto prevedesse un termine o fosse perpetuo: solo l'atto costitutivo consente di verificare l'effettiva natura del rapporto intercorso tra le parti, non potendo considerarsi costitutivo di enfiteusi il contratto che, oltre a non prevedere l'obbligo di miglioramenti, rechi una destinazione del fondo oggettivamente incompatibile con ogni successiva miglioria (v.
Cass. nn. 3601/1985 e 10646/1994).
È quindi indispensabile l'esame del titolo originario costitutivo del livello, in primo luogo per verificare se i fondi oggetto di causa rientrassero tra quelli gravati da livello, in specie a fronte della contestazione di parte attrice;
inoltre, solo l'atto di provenienza consentirebbe di individuare la natura giuridica del livello, le obbligazioni poste a carico del concedente e del livellario e la durata del livello. Nessun valore probatorio hanno, invece, le risultanze del catasto. Secondo la giurisprudenza di legittimità, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, essendo il catasto preordinato a fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può, in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti, essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali: ne discende che, in materia di rivendica o di accertamento della proprietà e di altri diritti reali, la prova deve avvenire sulla base dei titoli.
L'indisponibilità del titolo giustifica l'affermazione della libertà dei fondi dal livello annotato.
3.- In ogni caso, gli esiti dell'istruttoria hanno confermato che gli immobili oggetto del presente giudizio sono stati usucapiti dal de cuius delle attrici, che ne ha trasmesso la piena e libera proprietà, iure hereditatis, alla coniuge ed alle figlie.
L'interversio possessionis e la continuità del possesso corrispondente al diritto di proprietà, infatti, si sono manifestate con le richieste di di autorizzazione a edificare Persona_1
un fabbricato, concessa dal di Salerno il 2 luglio 1959, a installare un serbatoio di CP_6
GPL, concessa il 31 gennaio 1987, a edificare un terrazzo nel fabbricato, concessa il 28 novembre 1995, ad allacciarsi alla fogna comunale, autorizzata l'11 giugno 1998; il possesso, poi, s'è prolungato per ben oltre vent'anni, in maniera pacifica e pubblica, come confermato dalla raccolta prova orale. Sicché può dichiararsi che le attrici hanno acquistato la piena proprietà dell'immobile ricevuto in successione, libero dal vincolo livellario.
4.- Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., come sostituito dall'art. 13, comma 1, del D:l.
n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, si reputano sussistenti i presupposti per operare la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa la peculiarità della vicenda esaminata, avuto riguardo alla posizione assunta dai convenuti, che non si sono opposti alla domanda attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o reietta, così provvede:
1) dichiara che i beni immobili censiti in catasto alle particelle 235, 320, 738 e 801 del foglio 11 di Pastena, di proprietà delle attrici, non sono gravati da nessun livello a favore dell'Amministrazione del Fondo del Culto e della Parrocchia di Sant'Eustachio; 2) compensa per l'intero tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 29 maggio 2025.
Il giudice
Andrea Luce