Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. ssa Giovanna Cannata Consigliere
Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nr 1101/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Genova alla via Gropallo 4/24 presso lo studio dell'avv. Giovanni Ferrari che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Genova alla via XX settembre 8/16 presso l'avv . CP_2
che unitamente e disgiuntamente con l'avv. Marco BURATTI la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, per i motivi di cui in atti,
1
Pt_1
- revocare la sentenza del Tribunale di Genova n. 1043 del 2 maggio 2023, rep. n. 1158/2023, dott. Pasquale Grasso, confermando il decreto ingiuntivo n. 2969 del 17/09/2019, RG n. 9411/2019 e condannando conseguentemente al pagamento delle Controparte_1 somme ivi ingiunte in favore di e alla restituzione delle somme già pagate da Parte_1
a per effetto della sentenza impugnata;
Parte_1 Controparte_1
- con vittoria di spese e compensi del primo e secondo grado di giudizio, oltre accessori e spese generali ex lege”. Per l'Appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso: in via principale, rigettare l'atto di appello e le domande formulate dall' appellante;
in subordine, dichiarare la compensazione del credito di di € Controparte_1 6.832,00,oltre interessi legali dall'emissione delle fatture, con quanto, in denegata ipotesi, dovesse ritenersi dovuto all'appellante. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali.
Con ogni consequenziale pronuncia ed in particolare con la condanna di al Parte_1 pagamento dell' importo residuo ancora eventualmente dovuto in forza della sentenza impugnata ed all'obbligo di restituzione degli importi alla stessa corrisposti dall'appellata a seguito della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, pronunciata nel corso del giudizio di primo grado”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE otteneva nel 2019 decreto ingiuntivo per l'importo di euro 18.879,50, oltre Pt_1
Cont accessori, nei confronti di , in virtù di n. 4 fatture emesse per compensi relativi a “servizi
Project management” e prestazioni aggiuntive meglio specificate, dell'importo complessivo di euro 25.711,50, credito attivato in monitorio per il minore importo indicato in ragione della
Cont compensazione con il controcredito vantato a sua volta da (euro 6.832,00) per prestazioni effettuate in suo favore negli anni 2018 e 2019.
Cont Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione e, con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale di Genova revocava il decreto ingiuntivo, disponendo la restituzione di quanto versato dall'opponente per effetto della provvisoria esecuzione, e condannava a Pt_1
pagare l'importo di euro 3.172,00 oltre interessi legali e spese di lite.
A motivo dell'accoglimento della opposizione, il Tribunale deduceva che il contratto concluso tra le parti il 1.09.2017 di “fornitura di servizio di project management” avesse una ampiezza tale di oggetto per cui non risultasse immaginabile alcuna ulteriore attività
2 lavorativa residua che non fosse compresa nello stesso. Si trattava difatti di un contratto con il
Cont quale era sostanzialmente previsto l'utilizzo, da parte di , per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale e commerciale, di personale legato da rapporto contrattuale con servizio per cui all'art 6 era previsto quale corrispettivo un compenso Pt_1 onnicomprensivo mensile di euro 1.500,00 oltre IVA . All'art 4 lo stesso contratto prevedeva il mancato rinnovo alla scadenza del 31.12.2017: essendo tuttavia pacifico che il rapporto fosse invece proseguito oltre la scadenza concordata, in difetto di prova di diversa pattuizione Cont successiva tra le parti, nulla doveva al di fuori del compenso forfettario maturato di euro
3.660,00, in virtù delle fatture oggetto di decreto ingiuntivo, che assumeva relative Pt_1
a prestazioni extra contratto, ma che tali non erano risultate sia in virtù dell' ampiezza dell'oggetto della previsione contrattuale che in base alle risultanze della prova testimoniale espletata. Nessuna rilevanza confessoria poteva assumere la bozza transattiva versata in atti, anche perché le parti non erano pervenute a nessun accordo. Risultando incontestata la
Cont debenza da a delle somme indicate in euro 6.832,00, operata la Pt_1
compensazione tra i reciproci crediti, il Tribunale condannava conseguentemente
Cont a corrispondere a la differenza di euro 3.172,00 oltre interessi legali. Pt_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello concludendo come sopra. Si è Pt_1
ritualmente costituita resistendo all'appello e chiedendo Controparte_1
confermarsi la sentenza di primo grado.
All'udienza del 14.03.2024 la causa è stata riservata al collegio per la decisione sull'istanza di sospensiva, poi rigettata, quindi è stata rinviata ex art 352 cpc all'udienza del 13.02.2025, successivamente anticipata al 12.12.2024, in cui la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico ed articolato motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata per Violazione delle norme che regolano l'interpretazione dei contratti, art 1362 e ss c.c.
Nella ricostruzione del fatto il Giudice di prime cure sarebbe incorso in diversi errori, sia nella interpretazione dell'accordo che in ordine alla esecuzione dello stesso, in quanto in realtà oggetto del contratto di “Fornitura Servizio di Project Management” sarebbe stata una
Cont consulenza manageriale di direzione e supervisione dei progetti di , attività che CP_3
3
[...] rendeva nella persona del proprio amministratore unico e non – come CP_4
semplicisticamente dedotto in parte motiva dal Giudice di prime cure – la semplice messa a
Cont disposizione in favore di di personale per lavorare su progetti della opponente. Pt_1
Gli stessi report prodotti sub 7 e 8 e le fatture n. 76 e n. 98 del 2019 facevano riferimento al
Cont dettaglio delle ore lavorate dai dipendenti per le commesse , da riferire ad Pt_1
attività non consulenziali bensì ad interventi puramente tecnici ed informatici. Effettività e
Cont contenuti delle prestazioni svolte dal personale in favore di erano state oggetto Pt_1
di prova testi, e le deposizioni rese avevano confermato il carattere tecnico dell'attività prestata, da correlare alle qualifiche stesse rivestite dai testimoni escussi, tutte di carattere
Cont tecnico informatico (programmatori). Da fatture prodotte agli atti si evinceva inoltre che avesse già per il passato pagato le ore di attività prestate da dipendenti su progetti Pt_1
Cont
al costo di euro 25,00 l'ora, ed in aggiunta al compenso forfettario di euro 1.500,00 concordato nel contratto di consulenza. Tutte queste evidenze provavano, secondo
Cont l'appellante, che nel corso del rapporto tra le due società avesse già pagato l'attività di dipendenti come prestazioni extra contratto, contrariamente alla ricostruzione che Pt_1 dell'oggetto contrattuale aveva fatto il Tribunale, e le fatture 76 e 98 attivate in sede monitoria avevano ad oggetto più di 130 ore lavorate al progetto ” Persona_1 fatturate al costo di 25,00 euro l'ora in aggiunta al compenso forfettario proprio perché extracontratto. Quanto alle fatture 204 e 214 del 2018, esse avevano ad oggetto trasferte e
Cont consulenze per progetti all'estero che aveva effettuato per e non avevano nulla Pt_1
a che fare con l'oggetto contrattuale: le prove testimoniali avevano confermato che tali trasferte e consulenze fossero state effettuate, anche se l'accordo sul compenso relativo, concluso verbalmente, non era provabile per iscritto. Il Giudice avrebbe dovuto predisporre
Cont l'acquisizione dei libri contabili di sì da verificare che le fatture fossero state regolarmente registrate e dunque non contestate se non nel giudizio di opposizione, avendo la
Corte di Cassazione chiarito che la fattura può costituire piena prova dell'esistenza tra le parti di un contratto allorché risulti accettata dal destinatario;
considerato che
l'accettazione può essere provata anche per fatti concludenti, tali dovevano ritenersi anche le annotazioni nei registri IVA, che ben possono dunque costituire prova scritta dell'esistenza di un credito.
L'appello è infondato.
4 Il decreto ingiuntivo opposto in primo grado è stato emesso sulla base di quattro fatture, di cui due (la n. 204 e la n. 214 del 2018) recano come causale “consulenza progetto YC4Y”, ed altre due (la n. 76 e la n. 98 del 2019) indicano la dicitura “Servizio Project Management mar
2019” e “Servizio Project Management – apr. 2019” relativamente all'importo di euro
1.500,00 oltre iva, e la causale “interventi febbraio 2019” e “ interventi marzo 2019” con riferimento rispettivamente agli importi di euro 1.900,00 e di euro 2.175,00.
A fronte della contestazione degli importi richiesti ulteriori rispetto a quello forfettario mensile di euro 1500,00 oltre iva, aveva l'onere di provare – oltre alla circostanza Pt_1
che le prestazioni indicate in fattura fossero state eseguite - che le stesse dovessero essere autonomamente pagate in quanto non ricomprese in quelle di consulenza indicate nel contratto di fornitura servizio di Project management.
Tuttavia il dato testuale non consente di individuare nell'oggetto del contratto delle prestazioni di consulenza di natura “manageriale” , come sostenuto dall'appellante, mentre la prova testimoniale assunta, se ha confermato la circostanza che personale fosse Pt_1
Cont stato messo a disposizione di per lo svolgimento di attività di natura tecnica nei periodi indicati in fattura, non consente di ritenere raggiunta la prova che tali attività non fossero riconducibili a quelle oggetto di contratto per cui le parti avevano concordato un compenso mensile forfettario onnicomprensivo di euro 1.500,00 oltre iva.
Sul capitolo 2 memoria ex art 183 cpc di parte opposta (“vero è che nel mese di febbraio 2019
i dipendenti di e hanno lavorato per la Parte_2 CP_5 CP_6
Cont società per complessive 76ore con impiego negli interventi descritti nel relativo report
(prod n. 7 che si mostra al teste” ) e sul capitolo 3(“Vero è che nel mese di marzo Pt_1
2019 i dipendenti di e hanno Parte_2 CP_5 Testimone_1
lavorato per la società complessive 87 ore, con impiego negli interventi descritti nel Pt_3 relativo report (prod. N. 8 che si mostra al teste”) i testi escussi (udienza del 25 Pt_1 marzo 2021, teste programmatore, dipendente dal 2018; all'udienza Parte_2 Pt_1 del 24 maggio 2021 il teste teste udienza del 16 settembre Testimone_2 Tes_3
2021) hanno, si, confermato la circostanza di aver eseguito le prestazioni indicate nei report
Cont prodotti ed – indicativamente – anche nei periodi indicati, a supporto di personale , e tuttavia nessuna evidenza è emersa che le prestazioni ivi descritte non rientrino in quelle di
5 Cont
“consulenza a supporto di personale , in riferimento a progetti software su architettura web e/o mobile” cui fa riferimento l'art 3 del contratto oggetto di causa.
Né a tale conclusione può portare la circostanza – pur considerata dal Giudice di prime cure – Cont che già per il passato avesse pagato, in aggiunta all'importo forfettario concordato per le attività di consulenza, prestazioni extra contratto: trattasi difatti di un elemento puramente indiziario, non sufficientemente suffragato da ulteriori indici significativi di una diversa volontà contrattuale, per di più in netto contrasto con la previsione testuale di cui all'ultima parte dell'art. 3 del contratto, secondo cui “..un eventuale eccesso o difetto delle giornate realmente impiegate non potrà in alcun modo incidere sul prezzo concordato, indicato al punto 6” (ovvero il “compenso onnicomprensivo pari ad euro 1.500,00 oltre iva”).
Neppure risulta assolto l'onere probatorio a carico di con riferimento alle attività di Pt_1
consulenza di cui alle fatture 204 e 214 per le quali, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, pur sussistendo prova che tale attività sia stata prestata, non vi è prova che per l'espletamento della stessa fosse stato previsto un compenso a parte ed ulteriore rispetto a quello forfettario concordato. Né difatti è stata data prova di una pattuizione scritta in tal senso, né tantomeno poteva o è stata dedotta sul punto prova orale.
Nessuna rilevanza probatoria può essere attribuita alle mere proposte transattive scambiate tra le parti, peraltro non pervenute ad alcuna definizione, la cui dichiarata finalità era quella di una definitiva regolamentazione dei rapporti tra le due società, anche con riferimento ad ulteriori collaborazioni a venire.
Nemmeno rileva quanto dedotto dalla parte appellante in ordine al presunto valore probatorio, ai fini della prova del credito vantato, degli estratti dalle scritture contabili, atteso che la fattura commerciale, per quanto accettata, può costituire al più prova dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti – circostanza nello specifico incontestata – ma non certamente prova delle prestazioni indicate in fattura.
L'appello, infondato, deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM
147/2022 ( scaglione fino ad euro 5.200,00) secondo i valori medi e con riferimento a tutte e quattro le fasi del doppio grado di giudizio e dunque: per la fase di studio della controversia euro 536,00
6 per la fase introduttiva euro 536,00
per la fase istruttoria euro 992,00
per la fase decisoria euro 851,00
per un totale di euro 2.915,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1043 Parte_1 emessa dal tribunale di Genova il 2 maggio 2023, pubblicata il 3 maggio 2023, che per l'effetto conferma;
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore delle spese di lite del grado che liquida in euro
2.915,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
3) Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
4) Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
Genova, li 14.03. 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. Marcello Arturo Castiglione
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