TRIB
Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/07/2024, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 329/2022
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 03/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to DIBITONTO MARCO ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA CP_1 P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza;
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato in data 12/10/2022 , ha Parte_1
evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del
Lavoro, l' proponendo ricorso avverso Avviso di addebito CP_1
n. 402 2022 00017646 39 000 formato il 23.07.2022 e notificato in data 12.09.2022, con il quale l' di Olbia gli aveva CP_1
addebitato la somma di €. 701,38, di cu - €. 641,76 per contributi IVS fissi/percentuale sul minimale (gestione commercianti) che sarebbero stati omessi per il periodo dal 11/2020 al 12/2020, - €. 55,51 per s anzioni per morosità ed - €.
4,11 per diritti di notifica .
Ha dedotto che il credito azionato dall' era del tutto CP_1
infondato, in quanto per il periodo di cui era causa, non aveva mai svolto alcuna attività commerciale, per la quale ricorressero i requisiti di legge per l'iscrizione nella gestione assicurativa is tituita per gli esercenti attività commerciali, infatti nel CP_1
periodo di cui è causa, era stato solo amministratore della “
[...]
Part
società che gestiva uno stabilimento Parte_2
balneare di modes tissime dimensioni in località San Teodoro
(SS) località Saggi Lu Imposto, in virtù della concessione amministrativa di 50 mq di spiaggia.
Ha altresì affermato che la predetta società si era avvalsa dell'attività lavorativa dipendente di 3 bagnini e di un'impiegata addetta al customer service, mentre nel periodo invernale (e, quindi, anche nel periodo di cui era causa) si era avvalsa solo dell'impiegata addetta al customer service, mentre egli ricorrente non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa nello stabilimento balneare della con i Parte_4
caratteri dell'abitualità e prevalenza per cui non sussisteva alcun obbligo d'iscrizione di esso nella gestione commercianti in quanto dei rapporti con la clientela e con i fornitori se CP_1
ne era occupata e se ne occupava . Parte_5
Ha chiesto: “dichiari che l'avviso di addebito è illegittimo per infondatezza nel merito non s ussistendo i pres upposti di legge per l'iscrizione di nella gestione Parte_1
Pag. 2 di 8 assicurativa degli esercenti attività commerciali;
- annulli
l'avviso di addebito della somma di €. 701,38 addebitata n. 402
2022 00017646 39 000; - condanni l' al pagamento delle CP_1
competenze legali, con distr azione in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Si è costituita in giudizio l' ed ha eccepito l'infondatezza CP_1
della contestazioni formulate dal ricorrente.
Ha chiesto:” Contrariis rejectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito
-nel merito, respingere il ricorso avverso l'avvis o di addebito impugnato in quanto infondato in fatto ed in diritto e per
l'effetto dichiarare la legittimità della pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento a favore dell' delle somme CP_1
portate dall'avviso di addebito n. 402 2022 00017646 39 000 ovvero, in via subordinata, delle diverse somme, accertate in corso di causa oltre ulteriori sanz ioni ed interessi come per legge, maturati e maturandi fino al saldo;
- in ogni caso, con vittor ia di spese, diritti ed onorari del giudizio”
La causa è stata istruita con documenti e all'udienza odierna, dopo la discussione, e all'esito della Camera di Consiglio, è stata decisa con sentenza dando lettura del dispositivo e motivazione contestuale.
L'opposizione è fondata e deve ess ere accolta per le seguenti ragioni.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della L. n. 662 del 1996
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli
Pag. 3 di 8 esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n.
613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena res ponsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
La L. n. 662 del 1996L. 23/12/1996, n. 662 ha, dunque, esteso l'obbligo assicurativo alla Ge stione Commercianti. anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che "partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza" (cfr.
Pag. 4 di 8 anche Cass., sez. VI-Lav., Ordinanza 11 febbraio 2013, n.
3145).
Per l'iscrizione alla ges tione commercianti non è sufficiente la qualità di socio o anche di amministratore in una società che svolga attività commerciale essendo necessaria la prova dello svolgimento in concreto dell'attività commerciale, con carattere di abitualità e prevalenza a prescindere dal numero dei soci e dei dipendenti occupati. (v. Cass. civ. Sez. Lavoro 10/03/2023,
n., 24439 ).
Ciò detto è da tener presente che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di una attività esecutiva o materiale, ma anche di una attività organizzativa e direttiva.
Nel caso di specie, dunque deve riteners i non sufficiente la pacifica qualità di amministratore della “ Parte_4
per fondare l'obbligo contributivo del ricorrente, dovendos i
[...]
accertare che tale partecipazione fosse accompagnata dalle succitate condizioni.
Quanto agli oneri probatori, chiarito che la causa va qualificata come di accertamento negativo del credito, è pacifico, secondo i principi che regolano il relativo riparto disciplinato dall'art. 2697 c.c., che spetta all' attore in senso sostanziale, CP_1
provare la ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione dell' opponente nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 10/08/2023, n.
2443).
Pag. 5 di 8 Ed infatti, l'esistenza del presupposto impositivo deve essere provato dall in base al principio generale secondo cui la CP_2
parte che assume l'esistenza di una circos tanza di fatto è onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr. Cass.
S.U.10 gennaio 2006 sul criterio della "vicinanza o disponibilità" della prova per individuare il soggetto onerato, in modo tale da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost. ( v. altresi Cass. 12108/10, 22862/10 in materia di onere della prova gravante sull'Ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva).
Nel caso di specie, quindi, era onere dell'Istituto dare la dimostrazione della partecipazione diretta del socio amministratore all'attività dell'azienda.
L' nella memoria di cos tituzione neppure allega, prima CP_1
ancora che provare, le circostanze di fatto in virtù delle quali è pervenuto alla conclus ione che l'odierno opponente partecipass e all'attività d'impresa della con il Parte_4
proprio lavoro personale svolto, peraltro, in modo abituale e prevalente e, soprattutto, quale sia stata l'attività di puro lavoro dal medes imo svolto all'interno dell'impresa.
Risulta altresì documentale che la ha Parte_4
alle dipendenze 3 bagnini e un'impiegata addetta al customer service (v -doc. 4 e 5) e neppure è stata ricostruita la CP_3 CP_1
reale attività svolta dalla società, ma solo in modo generico e
Pag. 6 di 8 , in maniera da provare che tale attività non potesse Parte_6
che essere effettuata con l'apporto del ricorrente, per di più abituale e prevalente, (V. Sent. Corte Appello Cagliari
31/03/2022, n. 31).
Ne consegue che l' a parere di questo giudicante non ha CP_1
fatto fronte agli s tringenti oneri probatori richiesti dalla S. C. di
Cassazione nella materia che ci occupa.
Non sussistendo, pertanto, nel caso di specie, i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, il ricorso, va quindi, accolto e l'avviso di addebito opposto annullato.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in forza del D.M. n. 147 del 13/08/2022, scaglione da 5201 a 26000 valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza, in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n. 402 2022
00017646 39 000 formato il 23.07.2022 e notificato in data 12.09.2022 condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_1
che liquida in complessivi Euro 678,00 oltre spese generali (15%) e accessori come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario.
03/07/2024 Il Giudice onorario
Maria Francesca Scala
Pag. 7 di 8 Pag. 8 di 8
Sezione Lavoro
N.R.G. 329/2022
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 03/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to DIBITONTO MARCO ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA CP_1 P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza;
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato in data 12/10/2022 , ha Parte_1
evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del
Lavoro, l' proponendo ricorso avverso Avviso di addebito CP_1
n. 402 2022 00017646 39 000 formato il 23.07.2022 e notificato in data 12.09.2022, con il quale l' di Olbia gli aveva CP_1
addebitato la somma di €. 701,38, di cu - €. 641,76 per contributi IVS fissi/percentuale sul minimale (gestione commercianti) che sarebbero stati omessi per il periodo dal 11/2020 al 12/2020, - €. 55,51 per s anzioni per morosità ed - €.
4,11 per diritti di notifica .
Ha dedotto che il credito azionato dall' era del tutto CP_1
infondato, in quanto per il periodo di cui era causa, non aveva mai svolto alcuna attività commerciale, per la quale ricorressero i requisiti di legge per l'iscrizione nella gestione assicurativa is tituita per gli esercenti attività commerciali, infatti nel CP_1
periodo di cui è causa, era stato solo amministratore della “
[...]
Part
società che gestiva uno stabilimento Parte_2
balneare di modes tissime dimensioni in località San Teodoro
(SS) località Saggi Lu Imposto, in virtù della concessione amministrativa di 50 mq di spiaggia.
Ha altresì affermato che la predetta società si era avvalsa dell'attività lavorativa dipendente di 3 bagnini e di un'impiegata addetta al customer service, mentre nel periodo invernale (e, quindi, anche nel periodo di cui era causa) si era avvalsa solo dell'impiegata addetta al customer service, mentre egli ricorrente non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa nello stabilimento balneare della con i Parte_4
caratteri dell'abitualità e prevalenza per cui non sussisteva alcun obbligo d'iscrizione di esso nella gestione commercianti in quanto dei rapporti con la clientela e con i fornitori se CP_1
ne era occupata e se ne occupava . Parte_5
Ha chiesto: “dichiari che l'avviso di addebito è illegittimo per infondatezza nel merito non s ussistendo i pres upposti di legge per l'iscrizione di nella gestione Parte_1
Pag. 2 di 8 assicurativa degli esercenti attività commerciali;
- annulli
l'avviso di addebito della somma di €. 701,38 addebitata n. 402
2022 00017646 39 000; - condanni l' al pagamento delle CP_1
competenze legali, con distr azione in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Si è costituita in giudizio l' ed ha eccepito l'infondatezza CP_1
della contestazioni formulate dal ricorrente.
Ha chiesto:” Contrariis rejectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito
-nel merito, respingere il ricorso avverso l'avvis o di addebito impugnato in quanto infondato in fatto ed in diritto e per
l'effetto dichiarare la legittimità della pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento a favore dell' delle somme CP_1
portate dall'avviso di addebito n. 402 2022 00017646 39 000 ovvero, in via subordinata, delle diverse somme, accertate in corso di causa oltre ulteriori sanz ioni ed interessi come per legge, maturati e maturandi fino al saldo;
- in ogni caso, con vittor ia di spese, diritti ed onorari del giudizio”
La causa è stata istruita con documenti e all'udienza odierna, dopo la discussione, e all'esito della Camera di Consiglio, è stata decisa con sentenza dando lettura del dispositivo e motivazione contestuale.
L'opposizione è fondata e deve ess ere accolta per le seguenti ragioni.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della L. n. 662 del 1996
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli
Pag. 3 di 8 esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n.
613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena res ponsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
La L. n. 662 del 1996L. 23/12/1996, n. 662 ha, dunque, esteso l'obbligo assicurativo alla Ge stione Commercianti. anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che "partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza" (cfr.
Pag. 4 di 8 anche Cass., sez. VI-Lav., Ordinanza 11 febbraio 2013, n.
3145).
Per l'iscrizione alla ges tione commercianti non è sufficiente la qualità di socio o anche di amministratore in una società che svolga attività commerciale essendo necessaria la prova dello svolgimento in concreto dell'attività commerciale, con carattere di abitualità e prevalenza a prescindere dal numero dei soci e dei dipendenti occupati. (v. Cass. civ. Sez. Lavoro 10/03/2023,
n., 24439 ).
Ciò detto è da tener presente che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di una attività esecutiva o materiale, ma anche di una attività organizzativa e direttiva.
Nel caso di specie, dunque deve riteners i non sufficiente la pacifica qualità di amministratore della “ Parte_4
per fondare l'obbligo contributivo del ricorrente, dovendos i
[...]
accertare che tale partecipazione fosse accompagnata dalle succitate condizioni.
Quanto agli oneri probatori, chiarito che la causa va qualificata come di accertamento negativo del credito, è pacifico, secondo i principi che regolano il relativo riparto disciplinato dall'art. 2697 c.c., che spetta all' attore in senso sostanziale, CP_1
provare la ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione dell' opponente nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 10/08/2023, n.
2443).
Pag. 5 di 8 Ed infatti, l'esistenza del presupposto impositivo deve essere provato dall in base al principio generale secondo cui la CP_2
parte che assume l'esistenza di una circos tanza di fatto è onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr. Cass.
S.U.10 gennaio 2006 sul criterio della "vicinanza o disponibilità" della prova per individuare il soggetto onerato, in modo tale da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost. ( v. altresi Cass. 12108/10, 22862/10 in materia di onere della prova gravante sull'Ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva).
Nel caso di specie, quindi, era onere dell'Istituto dare la dimostrazione della partecipazione diretta del socio amministratore all'attività dell'azienda.
L' nella memoria di cos tituzione neppure allega, prima CP_1
ancora che provare, le circostanze di fatto in virtù delle quali è pervenuto alla conclus ione che l'odierno opponente partecipass e all'attività d'impresa della con il Parte_4
proprio lavoro personale svolto, peraltro, in modo abituale e prevalente e, soprattutto, quale sia stata l'attività di puro lavoro dal medes imo svolto all'interno dell'impresa.
Risulta altresì documentale che la ha Parte_4
alle dipendenze 3 bagnini e un'impiegata addetta al customer service (v -doc. 4 e 5) e neppure è stata ricostruita la CP_3 CP_1
reale attività svolta dalla società, ma solo in modo generico e
Pag. 6 di 8 , in maniera da provare che tale attività non potesse Parte_6
che essere effettuata con l'apporto del ricorrente, per di più abituale e prevalente, (V. Sent. Corte Appello Cagliari
31/03/2022, n. 31).
Ne consegue che l' a parere di questo giudicante non ha CP_1
fatto fronte agli s tringenti oneri probatori richiesti dalla S. C. di
Cassazione nella materia che ci occupa.
Non sussistendo, pertanto, nel caso di specie, i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, il ricorso, va quindi, accolto e l'avviso di addebito opposto annullato.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in forza del D.M. n. 147 del 13/08/2022, scaglione da 5201 a 26000 valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza, in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n. 402 2022
00017646 39 000 formato il 23.07.2022 e notificato in data 12.09.2022 condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_1
che liquida in complessivi Euro 678,00 oltre spese generali (15%) e accessori come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario.
03/07/2024 Il Giudice onorario
Maria Francesca Scala
Pag. 7 di 8 Pag. 8 di 8