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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al numero 1355 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno
2021, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Caterina Battaglia, Carmela Pt_1
Filice, Marcello Carnovale, Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli ---- appellante
E
, con l'Avv. Fabio Abbruzzese ---- appellata Controparte_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenze del Tribunale di Castrovillari, Giudice del Lavoro.
Indennità malattia bracciante agricolo.
Conclusioni per l'appellante: inammissibile la domanda proposta da per intervenuta decadenza e, per Controparte_1
l'effetto, rigettare le altre domande proposte;
in subordine, nel merito, rigettare integralmente il ricorso dichiarando l'insussistenza dei diritti vantati perché infondati in fatto ed in diritto e non provati.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio>>;
Conclusioni per l'appellata: inammissibile la domanda proposta da per intervenuta decadenza e, per Controparte_1
l'effetto, rigettare le altre domande proposte;
in subordine, nel merito, rigettare integralmente il ricorso dichiarando l'insussistenza dei diritti vantati perché infondati in fatto ed in diritto e non provati.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio>>.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Castrovillari ha riconosciuto il diritto di
[...]
ad essere reiscritta nell'elenco dei braccianti agricoli del proprio comune di CP_1
residenza, per l'anno 2011, avendo accertato, all'esito della espletata prova testimoniale, a suo avviso non smentita dal tenore del verbale degli ispettori che la ricorrente aveva Pt_1
lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola Ri.Ge.A., società cooperativa, per 51 giornate.
Ha riconosciuto, inoltre, l'insussistenza del diritto dell' a ripetere gli indebiti ragguagliati Pt_1
alle indennità di malattia e di maternità erogate.
2. L' chiede la riforma della sentenza appellata, perché lamenta l'omessa delibazione Pt_1
delle eccezioni di: a) di decadenza ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 7/1970; b) di infondatezza della domanda per insufficiente prova a sostegno.
3. L'appellato ha eccepito l'inammissibilità del gravame per tardata proposizione (oltre i 30 giorni dalla notifica) e per insufficiente specificità dei motivi;
ha, poi, resistito anche nel merito.
4. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 17/10/2024, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I. L'appello è ammissibile.
I.1 L' ha depositato l'atto d'appello tempestivamente e ritualmente, ossia entro i 6 mesi Pt_1
dalla data di pubblicazione della sentenza.
Non era tenuto, invece, diversamente da quanto sostenuto dall'appellata, a rispettare il termine breve, visto che la notifica della sentenza di primo grado, secondo quanto risulta dalla produzione in giudizio dell'appellata medesima, è stata effettuata non già presso i procuratori costituiti, bensì alla parte personalmente1. I.2 È altresì ammissibile, in quanto l'art. 434, c. 1, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54, c. 1, lettera c) bis del d.l. 22/6/2012, n° 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7/8/2012, n° 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni del dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cfr. Cass. N° 2143/2015).
Nella specie, l'appellante ha circoscritto le proprie doglianze, individuando congruamente le parti della sentenza impugnata di cui chiedeva la riforma nonché le ragioni del dissenso che, nella sua prospettiva, avrebbero dovuto indurre a rivederle.
II. L'appello è anche fondato.
Va infatti accolto – con efficacia assorbente – il motivo di impugnazione con il quale l' Pt_1
addebita al tribunale di aver disatteso la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, per intervenuta decadenza ex art. 22 del d.l. n. 7/1970.
Con tale punto di gravame, infatti, l'ente ripropone l'eccezione di decadenza sollevata davanti al giudice di prime cure, rilevando che la pubblicazione della cancellazione riguardante la
IG.ra è stata fatta con l'elenco di variazione del primo elenco nominativo trimestrale CP_1
del 2012 (v. documento allegato al fascicolo di primo grado dell' , avvenuta on line dal Pt_1
15/6/2012 al 23/7/2012, siccome altresì documentato dall' , mediante Controparte_2
l'estratto di pubblicazione, anch'esso prodotto;
pertanto, la ricorrente aveva trenta giorni per proporre ricorso amministrativo (termine, tuttavia, non rispettato, giacché il detto ricorso è stato sì proposto, ma soltanto in data 15/9/2015, ossia dopo più di tre anni); per cui dal 22 agosto 2012 andava computato il termine di 120 giorni (scadente il 20/12/2012) per l'introduzione dell'azione giudiziale, che appare ampiamente scaduto alla data di deposito del ricorso di primo grado, avvenuta in data 14/12/2015.
III. Circa l'effettività dell'avvenuta pubblicazione, nel periodo anzidetto, la parte appellata non ha sconfessato la circostanza, limitandosi ad eccepirne l'irritualità.
IV. Alla luce di ciò la pretesa dell'appellante deve ritenersi coerente, visto che la giurisprudenza ha ampiamente chiarito che l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per
l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970>>
(Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6229 del 04/03/2019).
E, se si considera che il ricorso amministrativo è stato proposto, come dianzi riportato, a distanza di oltre tre anni, rispetto alla data di completamento della pubblicazione della variazione degli elenchi dei braccianti, e che il ricorso giurisdizionale è stato proposto altresì ben oltre tre anni dopo lo spirare dei termini procedimentali utili, si ha il senso pieno dell'intervenuta decadenza, nella quale è incorsa la IG.ra . CP_1
V. A ciò aggiungasi che la Corte Costituzionale ha, di recente, con decisione n° 45 del
10.2/23.3.2021, reputato costituzionalmente orientato l'art. 38, comma 7, del D.L. n° 98/2011
(convertito con modificazioni nella L. n° 111/2011), consolidando, così, la certezza circa l'idoneità della pubblicazione on-line degli elenchi di variazione, per garantire la piena conoscibilità degli stessi, in capo ai destinatari delle variazioni medesime.
La Corte Costituzionale, infatti, si è così pronunciata: di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla Pt_1
notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata - in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 - dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l.
n. 98 del 2011, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,
l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità Pt_1
telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla
Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe>>.
VI. Peraltro, è fondato il rilievo di intervenuta decadenza dell' resistente/appellante, CP_2
rispetto alla domanda introdotta in giudizio, anche con riguardo al diverso avviso del tribunale, che aveva ritenuto non efficaci le pubblicazioni on-line delle cancellazioni riguardanti annualità precedenti all'entrata in vigore del D.L. n° 98/2011, convertito in L. n°
111/2011 [nel caso di specie l'annualità 2010 è effettivamente antecedente, rispetto all'entrata in vigore (6.7.2011) del D.L. citato].
Quanto enunciato dal tribunale, infatti, è stato smentito dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, al riguardo, ha sancito il seguente principio: anagrafici dei lavoratori agricoli, il termine di centoventi giorni per impugnare i provvedimenti di cancellazione ex art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. nella l. n. 83 del 1970, già abrogato dal d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, è stato ripristinato dall'art. 38, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 111 del 2011, sicché, in applicazione del principio generale in materia di termini di cui all'art. 252 disp. att. c.c., esso riprende a decorrere "ex novo" dalla data della sua entrata in vigore, ossia dal 6 luglio 2011, per i provvedimenti comunicati anteriormente a tale epoca e per i quali la decadenza non sia ancora maturata al 21 dicembre 2008>> (Cassazione civile sez. VI - 25/06/2018, n. 16661).
VII. La sentenza va, pertanto, riformata nel senso della declaratoria di inammissibilità della domanda principale proposta in primo grado dalla IG.ra – riguardante Controparte_1
l'annullamento della cancellazione dagli elenchi degli operai in agricoltura –, con la conseguenza che viene caducata anche quella di accertamento dell'illegittimità della pretesa restitutoria, non potendo più essere accertato il diritto dell'odierna appellata, in virtù dell'intervenuta decadenza, a trattenere le prestazioni di cui l' ha anche preteso la Pt_1
restituzione.
VIII.In virtù del recentissimo, citato, arresto della Corte Costituzionale, che ha dato definitivo assetto alla materia oggetto di controversia, si ritiene possano ricorrere le eccezionali condizioni per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato Pt_1
in data 27 ottobre 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro,
n° 781/2021, resa in data 4 maggio 2021, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado della IG.ra ; Controparte_1
2. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il 2 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. VI, 16/04/2021, n.10186: finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, va eseguita o nei confronti del procuratore della parte ovvero della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata, con la conseguenza che la notifica alla parte, senza espressa menzione, nella relata di notificazione, del suo procuratore quale destinatario (anche solo presso il quale quella è eseguita), non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione>>.
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al numero 1355 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno
2021, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Caterina Battaglia, Carmela Pt_1
Filice, Marcello Carnovale, Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli ---- appellante
E
, con l'Avv. Fabio Abbruzzese ---- appellata Controparte_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenze del Tribunale di Castrovillari, Giudice del Lavoro.
Indennità malattia bracciante agricolo.
Conclusioni per l'appellante: inammissibile la domanda proposta da per intervenuta decadenza e, per Controparte_1
l'effetto, rigettare le altre domande proposte;
in subordine, nel merito, rigettare integralmente il ricorso dichiarando l'insussistenza dei diritti vantati perché infondati in fatto ed in diritto e non provati.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio>>;
Conclusioni per l'appellata: inammissibile la domanda proposta da per intervenuta decadenza e, per Controparte_1
l'effetto, rigettare le altre domande proposte;
in subordine, nel merito, rigettare integralmente il ricorso dichiarando l'insussistenza dei diritti vantati perché infondati in fatto ed in diritto e non provati.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio>>.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Castrovillari ha riconosciuto il diritto di
[...]
ad essere reiscritta nell'elenco dei braccianti agricoli del proprio comune di CP_1
residenza, per l'anno 2011, avendo accertato, all'esito della espletata prova testimoniale, a suo avviso non smentita dal tenore del verbale degli ispettori che la ricorrente aveva Pt_1
lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola Ri.Ge.A., società cooperativa, per 51 giornate.
Ha riconosciuto, inoltre, l'insussistenza del diritto dell' a ripetere gli indebiti ragguagliati Pt_1
alle indennità di malattia e di maternità erogate.
2. L' chiede la riforma della sentenza appellata, perché lamenta l'omessa delibazione Pt_1
delle eccezioni di: a) di decadenza ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 7/1970; b) di infondatezza della domanda per insufficiente prova a sostegno.
3. L'appellato ha eccepito l'inammissibilità del gravame per tardata proposizione (oltre i 30 giorni dalla notifica) e per insufficiente specificità dei motivi;
ha, poi, resistito anche nel merito.
4. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 17/10/2024, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I. L'appello è ammissibile.
I.1 L' ha depositato l'atto d'appello tempestivamente e ritualmente, ossia entro i 6 mesi Pt_1
dalla data di pubblicazione della sentenza.
Non era tenuto, invece, diversamente da quanto sostenuto dall'appellata, a rispettare il termine breve, visto che la notifica della sentenza di primo grado, secondo quanto risulta dalla produzione in giudizio dell'appellata medesima, è stata effettuata non già presso i procuratori costituiti, bensì alla parte personalmente1. I.2 È altresì ammissibile, in quanto l'art. 434, c. 1, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54, c. 1, lettera c) bis del d.l. 22/6/2012, n° 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7/8/2012, n° 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni del dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cfr. Cass. N° 2143/2015).
Nella specie, l'appellante ha circoscritto le proprie doglianze, individuando congruamente le parti della sentenza impugnata di cui chiedeva la riforma nonché le ragioni del dissenso che, nella sua prospettiva, avrebbero dovuto indurre a rivederle.
II. L'appello è anche fondato.
Va infatti accolto – con efficacia assorbente – il motivo di impugnazione con il quale l' Pt_1
addebita al tribunale di aver disatteso la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, per intervenuta decadenza ex art. 22 del d.l. n. 7/1970.
Con tale punto di gravame, infatti, l'ente ripropone l'eccezione di decadenza sollevata davanti al giudice di prime cure, rilevando che la pubblicazione della cancellazione riguardante la
IG.ra è stata fatta con l'elenco di variazione del primo elenco nominativo trimestrale CP_1
del 2012 (v. documento allegato al fascicolo di primo grado dell' , avvenuta on line dal Pt_1
15/6/2012 al 23/7/2012, siccome altresì documentato dall' , mediante Controparte_2
l'estratto di pubblicazione, anch'esso prodotto;
pertanto, la ricorrente aveva trenta giorni per proporre ricorso amministrativo (termine, tuttavia, non rispettato, giacché il detto ricorso è stato sì proposto, ma soltanto in data 15/9/2015, ossia dopo più di tre anni); per cui dal 22 agosto 2012 andava computato il termine di 120 giorni (scadente il 20/12/2012) per l'introduzione dell'azione giudiziale, che appare ampiamente scaduto alla data di deposito del ricorso di primo grado, avvenuta in data 14/12/2015.
III. Circa l'effettività dell'avvenuta pubblicazione, nel periodo anzidetto, la parte appellata non ha sconfessato la circostanza, limitandosi ad eccepirne l'irritualità.
IV. Alla luce di ciò la pretesa dell'appellante deve ritenersi coerente, visto che la giurisprudenza ha ampiamente chiarito che l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per
l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970>>
(Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6229 del 04/03/2019).
E, se si considera che il ricorso amministrativo è stato proposto, come dianzi riportato, a distanza di oltre tre anni, rispetto alla data di completamento della pubblicazione della variazione degli elenchi dei braccianti, e che il ricorso giurisdizionale è stato proposto altresì ben oltre tre anni dopo lo spirare dei termini procedimentali utili, si ha il senso pieno dell'intervenuta decadenza, nella quale è incorsa la IG.ra . CP_1
V. A ciò aggiungasi che la Corte Costituzionale ha, di recente, con decisione n° 45 del
10.2/23.3.2021, reputato costituzionalmente orientato l'art. 38, comma 7, del D.L. n° 98/2011
(convertito con modificazioni nella L. n° 111/2011), consolidando, così, la certezza circa l'idoneità della pubblicazione on-line degli elenchi di variazione, per garantire la piena conoscibilità degli stessi, in capo ai destinatari delle variazioni medesime.
La Corte Costituzionale, infatti, si è così pronunciata: di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla Pt_1
notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata - in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 - dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l.
n. 98 del 2011, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,
l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità Pt_1
telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla
Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe>>.
VI. Peraltro, è fondato il rilievo di intervenuta decadenza dell' resistente/appellante, CP_2
rispetto alla domanda introdotta in giudizio, anche con riguardo al diverso avviso del tribunale, che aveva ritenuto non efficaci le pubblicazioni on-line delle cancellazioni riguardanti annualità precedenti all'entrata in vigore del D.L. n° 98/2011, convertito in L. n°
111/2011 [nel caso di specie l'annualità 2010 è effettivamente antecedente, rispetto all'entrata in vigore (6.7.2011) del D.L. citato].
Quanto enunciato dal tribunale, infatti, è stato smentito dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, al riguardo, ha sancito il seguente principio: anagrafici dei lavoratori agricoli, il termine di centoventi giorni per impugnare i provvedimenti di cancellazione ex art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. nella l. n. 83 del 1970, già abrogato dal d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, è stato ripristinato dall'art. 38, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 111 del 2011, sicché, in applicazione del principio generale in materia di termini di cui all'art. 252 disp. att. c.c., esso riprende a decorrere "ex novo" dalla data della sua entrata in vigore, ossia dal 6 luglio 2011, per i provvedimenti comunicati anteriormente a tale epoca e per i quali la decadenza non sia ancora maturata al 21 dicembre 2008>> (Cassazione civile sez. VI - 25/06/2018, n. 16661).
VII. La sentenza va, pertanto, riformata nel senso della declaratoria di inammissibilità della domanda principale proposta in primo grado dalla IG.ra – riguardante Controparte_1
l'annullamento della cancellazione dagli elenchi degli operai in agricoltura –, con la conseguenza che viene caducata anche quella di accertamento dell'illegittimità della pretesa restitutoria, non potendo più essere accertato il diritto dell'odierna appellata, in virtù dell'intervenuta decadenza, a trattenere le prestazioni di cui l' ha anche preteso la Pt_1
restituzione.
VIII.In virtù del recentissimo, citato, arresto della Corte Costituzionale, che ha dato definitivo assetto alla materia oggetto di controversia, si ritiene possano ricorrere le eccezionali condizioni per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato Pt_1
in data 27 ottobre 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro,
n° 781/2021, resa in data 4 maggio 2021, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado della IG.ra ; Controparte_1
2. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il 2 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. VI, 16/04/2021, n.10186: finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, va eseguita o nei confronti del procuratore della parte ovvero della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata, con la conseguenza che la notifica alla parte, senza espressa menzione, nella relata di notificazione, del suo procuratore quale destinatario (anche solo presso il quale quella è eseguita), non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione>>.