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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1836/2025 V.G. R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.2.2025 da
1) Parte_1 nato a [...]ù) cittadino: Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]in Vicolo Mapelli n. 6 con l'Avv. Giovanna Ficocelli presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_3 nata a [...]ù) cittadina: Parte_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Pancrazio Timpano presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 6 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in regime di separazione dei beni in San Luis, provincia di Lima, Perù, in data 15/08/2014, matrimonio iscritto nel Registro del comune di San Borja al n. 3836-14-2014, Lima, Perù (doc. 1), traduzione ufficiale dell'atto di matrimonio con apostille del 18/11/2016 - atto non trascritto in Italia
X separati consensualmente con verbale in data 20.01.2020 omologato con decreto del 21.02.2020 dal Tribunale di Milano - RG N. 49897/2019
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], Parte_5 [...]
nato a [...] il [...] e nata a [...]_6 Parte_7 il 25 dicembre 2009
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- Disposizioni relative ai figli minori, tenuto conto che il figlio ha raggiunto la Parte_5 maggiore età ed è autosufficiente:
I figli minori e vengono affidati congiuntamente, ex legge 54/2006 e Parte_6 Parte_7 art. 337 ter c.c., ad entrambi i genitori di cui con residenza/collocamento prevalente Parte_7 presso la madre, in Milano, Via Carbonia n. 3 ed il figlio presso la casa dei nonni Persona_1 Per materni in Lima av. Mariscal Caceres 103- Urbanizacion Valdivieso, per completare l'ultimo anno del ciclo secondario delle scuole e accedere all'università in Perù, se confermata la volontà del minore e ancora sussistenti i relativi presupposti;
- Il padre trascorrerà con la figlia una sera a settimana dalle ore 20.00 alle ore 22.30 e/o previo accordo fino al mattino successivo con l'onere di accompagnare la figlia a scuola in caso di pernottamento presso di lui. Inoltre, il padre trascorrerà con la figlia, in via alternata, i weekend dal sabato dalle ore 13.30 alla domenica sera ore 21.30, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Per le Festività Natalizie, i ricorrenti concordano che, i figli trascorreranno con il padre e la madre alternativamente i giorni festivi. In particolare, il giorno di Natale con la mamma e il giorno di S.
Stefano con il papà, capodanno con la mamma e l'Epifania con il papà, precisando che il Natale 2024
i figli sono stati con la mamma e di conseguenza il Natale 2025 staranno con il papà e così in via alternativa negli anni a seguire.
Per le Festività Pasquali, i ricorrenti concordano che, a partire dalle festività pasquali 2025, la settimana di vacanza scolastica dei figli verrà così equamente ripartita tra i genitori: i giorni antecedenti la Pasqua e il giorno di Pasqua con un genitore, mentre il Lunedì dell'Angelo con i giorni a seguire con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza annuale. Il genitore che avrà trascorso con i figli trascorrerà con gli stessi il secondo periodo delle vacanze pasquali. Tutto Per_3 ciò sempre nel rispetto delle esigenze particolari dei minori concordemente valutate e salvo accordi diversi intercorsi tra i genitori, tenuto conto sempre degli impegni lavorativi dei ricorrenti e di quelli scolastici dei minori.
Vacanze estive: a partire dalle vacanze estive 2025, i figli trascorreranno con ciascun genitore un pagina 2 di 6 periodo di vacanza tra giugno (al termine dell'anno scolastico) e settembre (all'inizio dell'anno scolastico) di due settimane, anche non consecutive da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro il luogo e il periodo di villeggiatura prescelto per trascorrere le vacanze con i figli, onde mettersi d'accordo sui dettagli, tenuto conto delle ragionevoli esigenze di tutti ed in particolare dei minori, evitando sovrapposizioni.
Nel darsi reciprocamente atto del fatto che ai Sigg. e possa presentarsi l'opportunità di Pt_1 Pt_3 trascorrere le vacanze con i figli in periodi diversi da quelli indicativamente pattuiti ai precedenti paragrafi, gli stessi, reciprocamente e fin d'ora, si impegnano ad assumere gli accordi in variazione che si rendessero tra loro necessari nell'interesse esclusivo dei figli, cui entrambi i genitori intendono
(per quanto nella loro rispettiva possibilità) garantire serene occasioni di viaggio e di vacanza.
I coniugi si garantiscono reciprocamente la rispettiva reperibilità telefonica su apparecchi di telefonia mobile, con la sola limitazione eventualmente posta da circostanze estranee alla loro volontà (a mero titolo di esempio: impegni di lavoro, assenza di segnale di linea, ecc.) e si assumono reciproco obbligo a darsi pronta comunicazione di ogni eventuale variazione della rispettiva residenza anagrafica, domicilio abituale e connessione telefonica, garantendo il contatto telefonico quotidiano tra i minori e il genitore in quel momento non collocatario.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere adottate di comune accordo da entrambi i genitori.
- Mantenimento dei figli: stante il raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica del figlio
[...]
, dal mese successivo rispetto alla fissazione dell'udienza presidenziale, il Parte_5 padre sig. concorre in via indiretta al mantenimento dei figli ancora Parte_1 minorenni versando mensilmente alla sig.ra la somma di € 400,00 da corrispondersi in via Pt_3 anticipata entro il giorno 10 di ogni mese per dodici mensilità all'anno e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.
Infine, il sig. partecipa alle spese straordinarie verso i figli minori nella misura pari al 50%, Pt_1 come individuate e secondo i criteri di cui alle “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” adottate da codesto Tribunale ed in particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta pagina 3 di 6 dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Ogni genitore sosterrà in toto le spese delle vacanze (estive, natalizie, pasquali, altre) che i figli trascorreranno con lo stesso senza nulla pretendere e/o rivendicare l'uno dall'altro.
- I coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo.
- I coniugi si danno sin d'ora l'assenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per i figli impegnandosi a non portare questi ultimi all'estero senza l'assenso scritto dell'altro genitore.
- I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
pagina 4 di 6 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in San Luis, provincia di Lima, Perù, in data
15.08.2014 tra e Parte_1 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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