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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/02/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. R.G. 1122/2021
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21 [...]
, Pt_22 Parte_23 Parte_24 Parte_25 Parte_26
,
[...] Parte_27 Parte_28 Parte_29 Parte_30
CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
[...] CP_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
Controparte_18 Controparte_19 CP_20 Controparte_21
tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Controparte_22 CP_23 avv.ti Fabio D'Amato e Michele Tartaglione unitamente ai quali elett. dom. in Caserta alla via M.
Buonarroti n. 27
RICORRENTI
E
, in persona del Presidente p.t, rappresentato e Controparte_24 difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Gianluca Tellone con cui elett. dom in Napoli alla via Medina n. 61
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato il 25.02.2021 i ricorrenti in epigrafe, tutti dipendenti dell' presso la sede di Caserta, convenivano in giudizio l' al fine di sentir “accertare e dichiarare la illegittimità e CP_24 annullabilità/nullità degli Accordi di interpretazione autentica sottoscritti in data 11.04.2017, relativi rispettivamente all'art. 3, comma 3, del CCNI 2016 per il personale di aree professionali, e all'art.3, comma 4, dell'ipotesi del CCNI 2017 per il personale delle aree professionali, in relazione alla specifica voce stipendiale denominata TEP – Trattamento economico di professionalità. CP_2 Chiedevano, pertanto, condannarsi l' a calcolare il riassorbimento del TEP per le progressioni sia all'interno delle aree che tra le aree secondo la normativa originaria prevista nei CCNI 2016 e
2017 con disapplicazione degli accordi di interpretazione autentica sopra indicati, quindi CP_2 condannare l' a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive dovute per tale trattamento, per le rispettive annualità indicate nello schema di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Vinte le spese, con attribuzione.
Si costituiva l' che resisteva al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto CP_24 chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente Pt_8 che ha rinunciato agli atti ed all'azione proposta nel presente giudizio (cfr. documentazione
[...] allegata alla nota depositata dalla parte ricorrente in data 24.02.2022).
Nel merito, la domanda è solo in parte fondata e va, pertanto, accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Occorre premettere che il trattamento economico di professionalità (TEP) è una voce stipendiale correlata alla professionalità acquisita e può essere riconosciuto a coloro che hanno maturato almeno due anni di anzianità presso CP_24
La regolamentazione specifica di tale voce stipendiale è rimessa alla contrattazione nazionale integrativa, con cadenza annuale, e la relativa quantificazione è legata principalmente al meccanismo del c.d. “assorbimento” in occasione di progressioni economiche.
In particolare, l'art. 3 del CCNI 2014 prevedeva, con specifico riguardo alle progressioni sia all'interno delle aree che tra le aree, che “qualsiasi trattamento economico, comunque denominato, attribuito in virtù della professionalità acquisita, è soggetto a riassorbimento di un importo pari al
70% dell'incremento della retribuzione tabellare”.
Successivamente, l'art. 3 CCNI 2015, sottoscritto in data 8.7.2016 ha previsto che “In occasione di progressioni sia all'interno delle Aree che tra le Aree, il TEP è soggetto al riassorbimento della quota di incremento fissata dal presente CCNI fino all'importo pari al 70% dell'incremento della retribuzione tabellare, e comunque nel limite massimo dell'incremento tabellare”.
Il CCNI 2016, sottoscritto in data 5.12.2016 ha riproposto la stessa disciplina sul riassorbimento del
CCNI 2015, prevedendo all'art. 3, comma 3 che “In occasione di progressioni sia all'interno delle
Aree che tra le Aree, il TEP è soggetto al riassorbimento della quota di incremento fissata dal
CCNI 2015 fino all'importo pari al 70% dell'incremento della retribuzione tabellare, e comunque nel limite massimo dell'incremento tabellare”, e la medesima previsione è stata riprodotta all'art. 3, comma 4 della ipotesi di CCNI 2017 sottoscritta il 21.12.2016.
In data 11.04.2017 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno CP_24 sottoscritto un duplice accordo di interpretazione autentica, rispettivamente dell'art. 3, comma 3, del
CCNI del 2016 e dell'art. 3, comma 4, dell'ipotesi di CCNI del 2017, a mezzo del quale si è convenuto che il TEP fosse soggetto al “riassorbimento della quota pari al 70% dell'incremento della retribuzione tabellare”.
Tanto premesso, nel caso di specie, ove è pacifica la spettanza ai ricorrenti del TEP, stante la sussistenza in capo agli stessi dei presupposti della professionalità acquisita e dell'anzianità maturata, risultano invece controverse le modalità applicative del meccanismo del riassorbimento.
Più in particolare, è contestata da parte dei ricorrenti la legittimità dei citati Accordi di interpretazione autentica, per carenza dei presupposti di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 165/2001
(nonché all'art. 12, comma 1 del CCNL di categoria del 1999) per la stipula dei predetti accordi, nonché per violazione dei diritti acquisiti, stante la portata retroattiva di tali accordi.
A fronte di ciò, l' convenuto sostiene la legittimità degli accordi di interpretazione autentica CP_24 impugnati in quanto stipulati dalle parti in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 49 del D.lgs.
165/2001 nonché dall'art. 12 comma 1 CCNL 16.02.1999.
Ora, l'art. 49 cit. al primo comma prevede espressamente che “quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse”. Tale previsione è stata recepita nel CCNL del 16.02.99 all'art. 12, comma 1, il quale dispone che “qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa”.
Invocando le citate disposizioni, le parti firmatarie rispettivamente del CCNI 2016 e dell'ipotesi di
CCNI 2017 provvedevano a sottoscrivere, in data 11.04.2017, gli accordi oggetto di contestazione nel presente giudizio, coi quali riformulavano l'art. 3, comma 3, del CCNI del 2016 e l'art. 3, comma 4, dell'ipotesi del CCNI del 2017, i quali disciplinavano il trattamento economico di professionalità a favore del personale destinatario delle progressioni sia all'interno delle aree che tra le aree.
La ratio sottesa agli accordi contestati, per espressa enunciazione delle parti, era quella di delineare una precisa interpretazione della disposizione contrattuale al fine di evitare “applicazioni fuorvianti rispetto alla volontà delle parti contraenti”.
In altri termini, il presupposto del ricorso all'istituto di cui all'art 49 D. Lgs 165/2001 veniva ravvisato nell'incertezza ermeneutica del contratto e nella comune intenzione delle parti di addivenire ad una interpretazione della clausola contrattuale che fosse coerente con la reale volontà delle stesse parti contrattuali, di fatto non correttamente e chiaramente espressa nella redazione del
CCNI del 2016 e dell'ipotesi di CCNI del 2017. Conseguentemente, le parti contrattuali - da una parte quella datoriale, dall'altra le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNI 2016 – concordavano la seguente riformulazione dell'art. 3, comma
3, del CCNI del 2016: “in occasione di progressioni sia all'interno delle aree che tra le aree, il trattamento economico di professionalità è soggetto al riassorbimento della quota pari al 70% dell'incremento della retribuzione tabellare, e comunque nel limite massimo dell'incremento tabellare”.
Analoga finalità viene professata per l'accordo di interpretazione autentica sottoscritto sempre in data 11.04.2017 e relativo all'art. 3, comma 4, dell'ipotesi di CCNI del 2017 per il personale aree professionali sottoscritto in data 21/12/2016, che veniva così riformulato: “in occasione di progressioni sia all'interno delle aree che tra le aree, il trattamento economico di professionalità è soggetto al riassorbimento della quota pari al 70% dell'incremento della retribuzione tabellare, e comunque nel limite massimo dell'incremento tabellare”.
Tuttavia, deve rilevarsi che, a dispetto del nomen attribuito dalle parti all'atto (“accordo di interpretazione autentica”) e nonostante l'esplicito richiamo alle disposizioni prima citate (nella specie, l'art.12, comma 1, del CCNL del 16.02.1999, l'art. 3 del CCNL del 1.10.2007 e l'art.49 del
D. Lgs 165/2001, così come sostituito dall'art. 61, comma 1, del D. Lgs 150/2009), gli accordi sottoposti all'odierno scrutinio non rispondono in concreto al modello tipizzato nelle norme richiamate, sia perché contengono (più che una mera interpretazione) una vera e propria riformulazione della norma, sostanzialmente modificativa di quella precedente, sia perché non risulta che fossero insorte controversie sull'interpretazione della clausola in questione, né risulta esservi stato alcun dubbio interpretativo e applicativo che abbia condotto ad una disparità di trattamento fra i dipendenti ed al rischio dell'insorgenza di un contenzioso.
Al riguardo, la Suprema Corte ha rilevato che “l'interpretazione autentica, quale è disciplinata dalla vigente normativa non si presenta come un normale procedimento di rinnovo del contratto collettivo, in esito, ad esempio, alla fisiologica scadenza di esso, ma come "un episodio" della vita e dell'applicazione di un contratto collettivo già vigente. Essa, in particolare, costituisce una fattispecie legale tipica, ancorata a presupposti specifici, costituiti, appunto, dalla esistenza di un contratto o accordo collettivo già concluso e tuttora vigente, e dalla esistenza di una controversia circa l'interpretazione di una clausola di esso. In presenza di tali presupposti, ed in relazione alla necessità di risolvere la cennata controversia, viene, così, attivata la procedura conciliativa prevista dall'art. 49 del t.u., che vede, da parte dei soggetti interessati, il compimento di un'attività negoziale che ritorna sul negozio precedentemente concluso, interpretandolo o modificandolo”
(Cass. n. 7932/2005).
Ne consegue che, se il ricorso all'interpretazione autentica è limitato all'ipotesi di esistenza di controversie aventi carattere di generalità sulla interpretazione di una clausola contrattuale, laddove manchi la prova dell'esistenza di controversie nonché di difficoltà interpretative (o anche applicative) della clausola, che peraltro può essere anche indipendente dal fisiologico contenzioso,
l'iter negoziale di interpretazione autentica non può essere avviato. E poiché nessun elemento di prova è stato in tal senso offerto dall' resistente, non resta che CP_24 ritenere che gli accordi oggi contestati siano stati sottoscritti in assenza dei presupposti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 165/2021.
Alla luce delle superiori argomentazioni, assorbiti tutti gli altri rilievi formulati, va dichiarata l'illegittimità dell'accordo di interpretazione autentica dell'11.04.2017, relativo all'art. 3, comma 3, del CCNI 2016 per il personale delle Aree Professionali sottoscritto in data 5.12.2016, va ordinato CP_2 all' di calcolare per l'anno 2016 il riassorbimento del Trattamento Economico di
Professionalità per le progressioni sia all'interno delle aree che tra le aree secondo l'originaria clausola di cui all'art. 3, comma 3 del CCNI 2016 sottoscritto in data 5.12.2016; per l'effetto l' convenuto va condannato a corrispondere ai ricorrenti le conseguenti differenze retributive CP_24 relative all'annualità 2016, oltre accessori, come per legge.
Non può invece trovare accoglimento la domanda relativa all'annualità 2017, dato che l'ipotesi di
CCNI 2017 sottoscritta in data 21 dicembre 2016, cui era riferito l'accordo di interpretazione autentica dell'11.07.2017, è stata comunque superata dalla versione definitiva del CCNI 2017 sottoscritta in data 19.12.2017, che ha recepito la riformulazione della disposizione sul riassorbimento prevista dall'Accordo di interpretazione autentica dell'11 aprile 2017, disponendo - del tutto legittimamente, trattandosi di versione approvata in via definitiva dalle parti e soggetta alla procedura di certificazione - che “In occasione di progressioni sia all'interno delle Aree che tra le
Aree, il TEP è soggetto al riassorbimento della quota pari al 70% dell'incremento della retribuzione tabellare, e, comunque, nel limite massimo dell'incremento tabellare”.
La novità e controvertibilità delle questioni giuridiche esaminate e la soccombenza reciproca giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, accertata la illegittimità dell'accordo di interpretazione autentica dell'11.04.2017, relativo all'art. 3, comma 3, del CCNI 2016 per il personale delle Aree CP_2 Professionali sottoscritto in data 5.12.2016, ordina all' di calcolare per l'anno 2016 il riassorbimento del Trattamento Economico di Professionalità per le progressioni sia all'interno delle aree che tra le aree secondo l'originaria clausola di cui all'art. 3, comma 3 del CCNI 2016 sottoscritto in data 5.12.2016, e per l'effetto condanna l'ente convenuto a corrispondere ai ricorrenti le conseguenti differenze retributive relative all'annualità 2016, oltre accessori, come per legge;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. R.G. 1122/2021
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21 [...]
, Pt_22 Parte_23 Parte_24 Parte_25 Parte_26
,
[...] Parte_27 Parte_28 Parte_29 Parte_30
CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
[...] CP_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
Controparte_18 Controparte_19 CP_20 Controparte_21
tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Controparte_22 CP_23 avv.ti Fabio D'Amato e Michele Tartaglione unitamente ai quali elett. dom. in Caserta alla via M.
Buonarroti n. 27
RICORRENTI
E
, in persona del Presidente p.t, rappresentato e Controparte_24 difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Gianluca Tellone con cui elett. dom in Napoli alla via Medina n. 61
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato il 25.02.2021 i ricorrenti in epigrafe, tutti dipendenti dell' presso la sede di Caserta, convenivano in giudizio l' al fine di sentir “accertare e dichiarare la illegittimità e CP_24 annullabilità/nullità degli Accordi di interpretazione autentica sottoscritti in data 11.04.2017, relativi rispettivamente all'art. 3, comma 3, del CCNI 2016 per il personale di aree professionali, e all'art.3, comma 4, dell'ipotesi del CCNI 2017 per il personale delle aree professionali, in relazione alla specifica voce stipendiale denominata TEP – Trattamento economico di professionalità. CP_2 Chiedevano, pertanto, condannarsi l' a calcolare il riassorbimento del TEP per le progressioni sia all'interno delle aree che tra le aree secondo la normativa originaria prevista nei CCNI 2016 e
2017 con disapplicazione degli accordi di interpretazione autentica sopra indicati, quindi CP_2 condannare l' a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive dovute per tale trattamento, per le rispettive annualità indicate nello schema di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Vinte le spese, con attribuzione.
Si costituiva l' che resisteva al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto CP_24 chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente Pt_8 che ha rinunciato agli atti ed all'azione proposta nel presente giudizio (cfr. documentazione
[...] allegata alla nota depositata dalla parte ricorrente in data 24.02.2022).
Nel merito, la domanda è solo in parte fondata e va, pertanto, accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Occorre premettere che il trattamento economico di professionalità (TEP) è una voce stipendiale correlata alla professionalità acquisita e può essere riconosciuto a coloro che hanno maturato almeno due anni di anzianità presso CP_24
La regolamentazione specifica di tale voce stipendiale è rimessa alla contrattazione nazionale integrativa, con cadenza annuale, e la relativa quantificazione è legata principalmente al meccanismo del c.d. “assorbimento” in occasione di progressioni economiche.
In particolare, l'art. 3 del CCNI 2014 prevedeva, con specifico riguardo alle progressioni sia all'interno delle aree che tra le aree, che “qualsiasi trattamento economico, comunque denominato, attribuito in virtù della professionalità acquisita, è soggetto a riassorbimento di un importo pari al
70% dell'incremento della retribuzione tabellare”.
Successivamente, l'art. 3 CCNI 2015, sottoscritto in data 8.7.2016 ha previsto che “In occasione di progressioni sia all'interno delle Aree che tra le Aree, il TEP è soggetto al riassorbimento della quota di incremento fissata dal presente CCNI fino all'importo pari al 70% dell'incremento della retribuzione tabellare, e comunque nel limite massimo dell'incremento tabellare”.
Il CCNI 2016, sottoscritto in data 5.12.2016 ha riproposto la stessa disciplina sul riassorbimento del
CCNI 2015, prevedendo all'art. 3, comma 3 che “In occasione di progressioni sia all'interno delle
Aree che tra le Aree, il TEP è soggetto al riassorbimento della quota di incremento fissata dal
CCNI 2015 fino all'importo pari al 70% dell'incremento della retribuzione tabellare, e comunque nel limite massimo dell'incremento tabellare”, e la medesima previsione è stata riprodotta all'art. 3, comma 4 della ipotesi di CCNI 2017 sottoscritta il 21.12.2016.
In data 11.04.2017 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno CP_24 sottoscritto un duplice accordo di interpretazione autentica, rispettivamente dell'art. 3, comma 3, del
CCNI del 2016 e dell'art. 3, comma 4, dell'ipotesi di CCNI del 2017, a mezzo del quale si è convenuto che il TEP fosse soggetto al “riassorbimento della quota pari al 70% dell'incremento della retribuzione tabellare”.
Tanto premesso, nel caso di specie, ove è pacifica la spettanza ai ricorrenti del TEP, stante la sussistenza in capo agli stessi dei presupposti della professionalità acquisita e dell'anzianità maturata, risultano invece controverse le modalità applicative del meccanismo del riassorbimento.
Più in particolare, è contestata da parte dei ricorrenti la legittimità dei citati Accordi di interpretazione autentica, per carenza dei presupposti di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 165/2001
(nonché all'art. 12, comma 1 del CCNL di categoria del 1999) per la stipula dei predetti accordi, nonché per violazione dei diritti acquisiti, stante la portata retroattiva di tali accordi.
A fronte di ciò, l' convenuto sostiene la legittimità degli accordi di interpretazione autentica CP_24 impugnati in quanto stipulati dalle parti in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 49 del D.lgs.
165/2001 nonché dall'art. 12 comma 1 CCNL 16.02.1999.
Ora, l'art. 49 cit. al primo comma prevede espressamente che “quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse”. Tale previsione è stata recepita nel CCNL del 16.02.99 all'art. 12, comma 1, il quale dispone che “qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa”.
Invocando le citate disposizioni, le parti firmatarie rispettivamente del CCNI 2016 e dell'ipotesi di
CCNI 2017 provvedevano a sottoscrivere, in data 11.04.2017, gli accordi oggetto di contestazione nel presente giudizio, coi quali riformulavano l'art. 3, comma 3, del CCNI del 2016 e l'art. 3, comma 4, dell'ipotesi del CCNI del 2017, i quali disciplinavano il trattamento economico di professionalità a favore del personale destinatario delle progressioni sia all'interno delle aree che tra le aree.
La ratio sottesa agli accordi contestati, per espressa enunciazione delle parti, era quella di delineare una precisa interpretazione della disposizione contrattuale al fine di evitare “applicazioni fuorvianti rispetto alla volontà delle parti contraenti”.
In altri termini, il presupposto del ricorso all'istituto di cui all'art 49 D. Lgs 165/2001 veniva ravvisato nell'incertezza ermeneutica del contratto e nella comune intenzione delle parti di addivenire ad una interpretazione della clausola contrattuale che fosse coerente con la reale volontà delle stesse parti contrattuali, di fatto non correttamente e chiaramente espressa nella redazione del
CCNI del 2016 e dell'ipotesi di CCNI del 2017. Conseguentemente, le parti contrattuali - da una parte quella datoriale, dall'altra le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNI 2016 – concordavano la seguente riformulazione dell'art. 3, comma
3, del CCNI del 2016: “in occasione di progressioni sia all'interno delle aree che tra le aree, il trattamento economico di professionalità è soggetto al riassorbimento della quota pari al 70% dell'incremento della retribuzione tabellare, e comunque nel limite massimo dell'incremento tabellare”.
Analoga finalità viene professata per l'accordo di interpretazione autentica sottoscritto sempre in data 11.04.2017 e relativo all'art. 3, comma 4, dell'ipotesi di CCNI del 2017 per il personale aree professionali sottoscritto in data 21/12/2016, che veniva così riformulato: “in occasione di progressioni sia all'interno delle aree che tra le aree, il trattamento economico di professionalità è soggetto al riassorbimento della quota pari al 70% dell'incremento della retribuzione tabellare, e comunque nel limite massimo dell'incremento tabellare”.
Tuttavia, deve rilevarsi che, a dispetto del nomen attribuito dalle parti all'atto (“accordo di interpretazione autentica”) e nonostante l'esplicito richiamo alle disposizioni prima citate (nella specie, l'art.12, comma 1, del CCNL del 16.02.1999, l'art. 3 del CCNL del 1.10.2007 e l'art.49 del
D. Lgs 165/2001, così come sostituito dall'art. 61, comma 1, del D. Lgs 150/2009), gli accordi sottoposti all'odierno scrutinio non rispondono in concreto al modello tipizzato nelle norme richiamate, sia perché contengono (più che una mera interpretazione) una vera e propria riformulazione della norma, sostanzialmente modificativa di quella precedente, sia perché non risulta che fossero insorte controversie sull'interpretazione della clausola in questione, né risulta esservi stato alcun dubbio interpretativo e applicativo che abbia condotto ad una disparità di trattamento fra i dipendenti ed al rischio dell'insorgenza di un contenzioso.
Al riguardo, la Suprema Corte ha rilevato che “l'interpretazione autentica, quale è disciplinata dalla vigente normativa non si presenta come un normale procedimento di rinnovo del contratto collettivo, in esito, ad esempio, alla fisiologica scadenza di esso, ma come "un episodio" della vita e dell'applicazione di un contratto collettivo già vigente. Essa, in particolare, costituisce una fattispecie legale tipica, ancorata a presupposti specifici, costituiti, appunto, dalla esistenza di un contratto o accordo collettivo già concluso e tuttora vigente, e dalla esistenza di una controversia circa l'interpretazione di una clausola di esso. In presenza di tali presupposti, ed in relazione alla necessità di risolvere la cennata controversia, viene, così, attivata la procedura conciliativa prevista dall'art. 49 del t.u., che vede, da parte dei soggetti interessati, il compimento di un'attività negoziale che ritorna sul negozio precedentemente concluso, interpretandolo o modificandolo”
(Cass. n. 7932/2005).
Ne consegue che, se il ricorso all'interpretazione autentica è limitato all'ipotesi di esistenza di controversie aventi carattere di generalità sulla interpretazione di una clausola contrattuale, laddove manchi la prova dell'esistenza di controversie nonché di difficoltà interpretative (o anche applicative) della clausola, che peraltro può essere anche indipendente dal fisiologico contenzioso,
l'iter negoziale di interpretazione autentica non può essere avviato. E poiché nessun elemento di prova è stato in tal senso offerto dall' resistente, non resta che CP_24 ritenere che gli accordi oggi contestati siano stati sottoscritti in assenza dei presupposti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 165/2021.
Alla luce delle superiori argomentazioni, assorbiti tutti gli altri rilievi formulati, va dichiarata l'illegittimità dell'accordo di interpretazione autentica dell'11.04.2017, relativo all'art. 3, comma 3, del CCNI 2016 per il personale delle Aree Professionali sottoscritto in data 5.12.2016, va ordinato CP_2 all' di calcolare per l'anno 2016 il riassorbimento del Trattamento Economico di
Professionalità per le progressioni sia all'interno delle aree che tra le aree secondo l'originaria clausola di cui all'art. 3, comma 3 del CCNI 2016 sottoscritto in data 5.12.2016; per l'effetto l' convenuto va condannato a corrispondere ai ricorrenti le conseguenti differenze retributive CP_24 relative all'annualità 2016, oltre accessori, come per legge.
Non può invece trovare accoglimento la domanda relativa all'annualità 2017, dato che l'ipotesi di
CCNI 2017 sottoscritta in data 21 dicembre 2016, cui era riferito l'accordo di interpretazione autentica dell'11.07.2017, è stata comunque superata dalla versione definitiva del CCNI 2017 sottoscritta in data 19.12.2017, che ha recepito la riformulazione della disposizione sul riassorbimento prevista dall'Accordo di interpretazione autentica dell'11 aprile 2017, disponendo - del tutto legittimamente, trattandosi di versione approvata in via definitiva dalle parti e soggetta alla procedura di certificazione - che “In occasione di progressioni sia all'interno delle Aree che tra le
Aree, il TEP è soggetto al riassorbimento della quota pari al 70% dell'incremento della retribuzione tabellare, e, comunque, nel limite massimo dell'incremento tabellare”.
La novità e controvertibilità delle questioni giuridiche esaminate e la soccombenza reciproca giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, accertata la illegittimità dell'accordo di interpretazione autentica dell'11.04.2017, relativo all'art. 3, comma 3, del CCNI 2016 per il personale delle Aree CP_2 Professionali sottoscritto in data 5.12.2016, ordina all' di calcolare per l'anno 2016 il riassorbimento del Trattamento Economico di Professionalità per le progressioni sia all'interno delle aree che tra le aree secondo l'originaria clausola di cui all'art. 3, comma 3 del CCNI 2016 sottoscritto in data 5.12.2016, e per l'effetto condanna l'ente convenuto a corrispondere ai ricorrenti le conseguenti differenze retributive relative all'annualità 2016, oltre accessori, come per legge;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni