CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 745/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
NA ROSARIA MARIA, Presidente
MOTTA DOMENICA, Relatore
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6567/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - NI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240014737932005 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240014737932005 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240014737932005 IRAP 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4455/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore dle ricorrente insiste sulla richiesta di condanna alle spese del resistente.
L'Ufficio chiede la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato per via telematica in data 23.7.2024 Ricorrente_1 proponeva ricorso , contro l'Agenzia delle Entrate di NI , avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe , notificata in data 26.4.2024 , avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 175.245,66 , complessivamente relativa ad IRAP e IVA per gli anni di imposta 2002, 2003 e 2004 e dall'Amministrazione pretesa in forza del passaggio in giudicato della sentenza 1754/17/22 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia .
Deduceva di aver ricevuto la cartella quale coobligato in solido del debitore principale Società_1 SAS di Società_2 , ma che in realtà non era mai stato socio e/o rappresentante legale/ liquidatore della detta società.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate , chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, rilevando che per mero errore il ricorrente era stato individuato come coobligato solidale della Società_1 SAS di Società_2 e che pertanto aveva già provveduto ad annullare, nei suoi confronti, la partita di ruolo.
Il ricorrente depositava memorie illustrative in seno alle quali aderiva alla richiesta di estinzione del giudizio, ma con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 15.12.2025, ove erano presenti entrambe le parti che insistevano nei rispettivi atti introduttivi del giudizio, la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per il sopravvenuto annullamento dell'atto, così come richiesto da entrambe le parti.
Poiché è processualmente pacifico che la cartella de qua è stata notificata al ricorrente nella totale assenza di una legittima pretesa impositiva nei suoi confronti, alla luce del principio della soccombenza virtuale l'Agenzia delle Entrate va condannata al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite , liquidate come da dispositivo , in assenza di nota spese ( che, contrariamente a a quanto indicato nella memoria illustrativa, non risulta depositata ) tenuto conto della natura della decisione e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali per euro 3.000,00 oltre alla refusione del contributo unificato in favore del ricorrente.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
NA ROSARIA MARIA, Presidente
MOTTA DOMENICA, Relatore
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6567/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - NI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240014737932005 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240014737932005 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240014737932005 IRAP 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4455/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore dle ricorrente insiste sulla richiesta di condanna alle spese del resistente.
L'Ufficio chiede la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato per via telematica in data 23.7.2024 Ricorrente_1 proponeva ricorso , contro l'Agenzia delle Entrate di NI , avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe , notificata in data 26.4.2024 , avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 175.245,66 , complessivamente relativa ad IRAP e IVA per gli anni di imposta 2002, 2003 e 2004 e dall'Amministrazione pretesa in forza del passaggio in giudicato della sentenza 1754/17/22 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia .
Deduceva di aver ricevuto la cartella quale coobligato in solido del debitore principale Società_1 SAS di Società_2 , ma che in realtà non era mai stato socio e/o rappresentante legale/ liquidatore della detta società.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate , chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, rilevando che per mero errore il ricorrente era stato individuato come coobligato solidale della Società_1 SAS di Società_2 e che pertanto aveva già provveduto ad annullare, nei suoi confronti, la partita di ruolo.
Il ricorrente depositava memorie illustrative in seno alle quali aderiva alla richiesta di estinzione del giudizio, ma con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 15.12.2025, ove erano presenti entrambe le parti che insistevano nei rispettivi atti introduttivi del giudizio, la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per il sopravvenuto annullamento dell'atto, così come richiesto da entrambe le parti.
Poiché è processualmente pacifico che la cartella de qua è stata notificata al ricorrente nella totale assenza di una legittima pretesa impositiva nei suoi confronti, alla luce del principio della soccombenza virtuale l'Agenzia delle Entrate va condannata al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite , liquidate come da dispositivo , in assenza di nota spese ( che, contrariamente a a quanto indicato nella memoria illustrativa, non risulta depositata ) tenuto conto della natura della decisione e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali per euro 3.000,00 oltre alla refusione del contributo unificato in favore del ricorrente.