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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/11/2025, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza di discussione del 19 NOVEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 3750/2022 R.G. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Dario Barca Parte_1
Ricorrente
E
in persona del l.r.p., rappresentato e difeso dall' avv. Controparte_1
SC IL
Resistente
in persona del l.r.p., rappresentato e difeso Controparte_2 dall' avv. Anna Oliva
Terzo chiamato in causa ex art. 102 c.p.c
OGGETTO: differenze retributive e pagamento del TFR
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.07.2022, ritualmente notificato, il ricorrente ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze della con qualifica di giuntista di cavi Controparte_1 elettrici ed inquadrato al livello 1° del C.C.N.L. Metalmeccanica – Piccola Industria con un primo contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo parziale - orizzontale a 30 ore settimanali dal 20.04.2020 fino al 15.05.2020 e poi prorogato fino al 07.08.2020; di essere stato nuovamente assunto dal 24.08.2020 fino al 21.03.2022, data di cessazione del rapporto
1 lavorativo per dimissioni volontarie;
di aver lavorato dal lunedì al venerdì, dalle 06:30 del mattino alle ore 17:00; di aver percepito la retribuzione, come da prospetti paga allegati al ricorso;
di aver lavorato più ore rispetto a quelle stabilite dal contratto;
di non aver percepito l'intera somma dovuta a titolo di T.F.R., nulla a titolo di tredicesima mensilità, a titolo di festività, contributi previdenziali e di ore di straordinario.
Su tali premesse ha chiesto, previo accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato continuativo dal 20.04.2020 al 21.03.2022, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 3° del CCNL Metalmeccanica – Piccola e
Media Industria – Confalpi nonché la condanna di parte resistente, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 32.422,32 nonché della somma di € 17.614,00 a titolo di contributi omessi o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge con vittoria di spese, con attribuzione.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, parte resistente ha preliminarmente eccepito la nullità
e/o inammissibilità del ricorso per mancata determinazione dell'oggetto della domanda e nel merito, ha sostenuto, con articolate argomentazioni, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Ha poi spiegato domanda riconvenzionale per il pagamento della somma pari ad € 557,50 a titolo di risarcimento dei danni provocati dall'asserita condotta negligente del ricorrente, il quale in data 11.03.2022, nell'eseguire dei lavori nel Comune di Cava De' Tirreni, non avrebbe segnalato un cavo collocato sul marciapiede, cagionando la caduta di un pedone e il conseguente esborso, da parte della società resistente, della somma di euro 1400,00, richiesta dal danneggiato a titolo di risarcimento del danno. CP_ Disposta ex art. 102 c.p.c., l'integrazione, del contradditorio, si costituiva ritualmente l' e chiedeva accoglimento della domanda del ricorrente.
Fallite le trattative di bonario componimento, istruita la causa mediante escussione dei testi, acquisita la documentazione, autorizzato il deposito di note difensive, all'esito, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di parte resistente di nullità del ricorso introduttivo, essendo sufficientemente specificati petitum e causa petendi.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
L'esistenza di un contratto di lavoro subordinato tra le parti per i periodi dedotti in ricorso costituisce circostanza pacifica tra le parti, e, in ogni caso, provata dai documenti depositati, ed, in particolare, dalle buste paga, documento C2 Storico agli atti, e dai contratti di assunzione e proroghe, da cui si desume, per l'appunto, l'esistenza di diversi contratti di lavoro a tempo
2 determinato, decorrenti dal 24.04.2020 al 07.08.2020 e dal 24.08.2020 al 21.03.2022, con inquadramento del ricorrente nel livello 1^ del CCNL di settore.
Le doglianze del ricorrente investono, l'inquadramento contrattuale ricevuto, l'effettivo orario di lavoro prestato, la percezione di una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, sia per quanto concerne la retribuzione ordinaria, sia quella straordinaria, il mancato pagamento della tredicesima e quattordicesima mensilità e il TFR maturato.
Con riferimento alla doglianza sull'inquadramento contrattuale rivendicato, principio pacifico in giurisprudenza è quello in base al quale “il lavoratore subordinato ha diritto all'inquadramento nell'organizzazione aziendale corrispondente alle mansioni concretamente svolte, indipendentemente dalla qualifica a lui attribuita dall'imprenditore o da una qualsiasi formale attribuzione della qualifica stessa” (in tal senso Cass. sente n. 5005/92; n. 54/90).
Analogamente, orientamento consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, è quello in base al quale, “nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi da tre fasi successive
e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione di qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (in tal senso Cass., sent. n. 5128/07; 4791/04; 3446/04).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha dedotto di avere svolto mansioni riconducibili al 3° livello del CCNL invocato e precisamente giuntista di cavi elettrici/fibra.
Premesso che l'onere della prova del diritto al riconoscimento di mansioni ascrivibili al superiore inquadramento contrattuale rivendicato, grava su parte attrice, giova riportare i tratti salienti delle testimonianze espletate:
All'udienza del 12 giugno 2024 è stato escusso il primo teste comune a entrambe le parti, il sig. il quale ha dichiarato: Testimone_1
“ADR: Ho conosciuto il ricorrente sul posto di lavoro, in quanto anche io ho lavorato per la resistente per circa otto anni fino al 2021 mese di settembre.
ADR: Non ho mai fatto causa nei confronti della resistente.
ADr: Il mio rapporto di lavoro è cessato perchè avevo trovato un'altra occupazione quindi mi sono dimesso.
ADr: Il mio rapporto di lavoro era formalizzato.
ADr: Svolgevo mansioni di tecnico di cantiere. Ero addetto all'ufficio sito a Poggiomarino e mi occupavo della gestione delle squadre degli operai e dei lavori.
ADR: Mi recavo sui vari cantieri con frequenza settimanale.
ADR: Il ricorrente aveva mansioni di giuntista di fibra.
ADr: Non conosco gli orari precisi degli operai in quanto lavoravo per lo più in ufficio.
ADR: Io lavoravo dalle 9.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì.
3
ADR: Gli operai prelevavano e posavano i furgoni presso il luogo in cui vi era il mio ufficio.
Alle 17 avevo modo di notare che a volte i furgoni erano già al deposito e quindi gli operai erano già andati via e a volte no”.
Alla medesima udienza è stato escusso il secondo teste di parte ricorrente, sig. , Testimone_2 il quale ha riferito:
“ADr: Ho conosciuto il ricorrente in quanto anche mio figlio di nome ha Controparte_3
CP_ lavorato per la resistente circa un anno dal 2021 al 2022 anche se non ricordo i periodi di inizio e fine del rapporto di lavoro. Mio figlio era giuntista di fibra ottica.
ADR: Accompagnavo mio figlio quasi tutti i giorni a lavoro in quanto aveva l'auto guasta e non sapeva come raggiungere il posto di lavoro. Lo accompagnavo presso la sede di lavoro sita tra Poggiomarino e Striano e poi mi recavo anche io a lavoro.
ADr: Lo lasciavo davanti al cancello e andavo via. Non entravo all'interno.
ADR: Accompagnavo mio figlio intorno alle 6.30 e lo andavo anche a ritirare intorno alle
17.00 – 17.30.
ADR: Quando lo accompagnavo non avevo modo di vedere altre persone, in quanto anche io andavo d fretta perchè dovevo andare al lavoro.
ADR: Al ritorno avevo modo di vedere anche il ricorrente. Ci salutavamo e andavamo via”.
È stato poi sentito, alla stessa udienza, il primo teste di parte resistente sig. Testimone_3 il quale ha dichiarato:
“ADR: Sono stato dipendente della resistente dal 2017 fino a tutto il 2018 e poi dagli inizi del
2020 fino a settembre 2021, epoca in cui il mio rapporto di lavoro è cessato per dimissioni, avendo avuto altra offerta lavorativa.
ADR: le mie mansioni nel secondo rapporto di lavoro sono state quelle di posacavi in fibra ottica e capo squadra, mentre nel primo rapporto di lavoro ho fatto prima un periodo di formazione. CP_ ADR: Non ho mai fatto causa nei confronti della
ADR: Nel corso del secondo rapporto di lavoro, per quanto riguarda l'orario di lavoro, arrivavo alle ore 8.00 al deposito sito a Poggiomarino e da lì prendevo il camion e mi recavo sui cantieri insieme agli latri operai.
ADR: Osservavamo due ore di pausa per il pranzo in quanto molti Comuni non consentivano le lavorazioni stradali durante le ore di maggiore affluenza di traffico per via della chiusura delle scuole.
ADR: Entro le 17 tornavamo al deposito per posare il furgone aziendale.
ADr: IL secondo rapporto di lavoro è iniziato più o meno in concomitanza con quello del ricorrente. Non ricordo se quando sono stato nuovamente assunto lui già lavorava per la resistente o ha iniziato qualche giorno dopo di me.
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ADR: Inizialmente il ricorrente fu affiancato a me per un periodo di formazione. Ha lavorato con me solo per questo periodo durato circa quattro o cinque mese.
ADr: In questo periodo posso riferire che i suoi orari di lavoro erano gli stessi di cui ho detto prima per me in quanto ci recavamo insieme sui cantieri.
ADr: Successivamente abbiamo lavorato sugli stessi cantieri solo sporadicamente in quanto il ricorrente era affidato ad un'altra squadra.
ADr: Ci vedevamo al mattino al deposito e anche sui vari cantieri perché lavoravamo insieme anche se con mansioni diverse.
ADr: Ci incontravamo spesso sia al mattino che al rientro”.
Orbene, i testi di parte ricorrente, nonché il teste , comune a entrambe Testimone_1 le parti processuali, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, poiché ex dipendente della resistente all'epoca dei fatti e, pertanto, a diretta conoscenza dei fatti di causa, hanno provato il superiore inquadramento rivendicato, giacché tutti, in maniera univoca hanno confermato le effettive mansioni svolte dal ricorrente, riconducibili al 3° livello del CCNL.
A riguardo il teste ex dipendente della resistente con mansioni di tecnico di Tes_1 cantiere, addetto all'ufficio e alla gestione delle squadre degli operai e dei lavori, ha riferito che il ricorrente svolgeva mansioni di giuntista di fibra.
Di contro, prive di valenza probatoria sono risultate le opposte circostanze riferite dal teste di parte resistente il sig. il quale genericamente ha riferito: “Inizialmente il Tes_3 ricorrente fu affiancato a me per un periodo di formazione. Ha lavorato con me solo per questo periodo durato circa quattro o cinque mese”.
L'attendibilità dei testi di parte ricorrente e l'univocità delle dichiarazioni rese, rende provata la domanda di parte ricorrente sul riconoscimento di un livello superiore rispetto a quelle di inquadramento.
Del resto, che il ricorrente svolgesse mansioni di giuntista di cavi emerge anche dagli stessi prospetti paga, laddove veniva riportata la mansione di “giuntista”, sebbene con inquadramento nel primo livello del CCNL di settore.
La mansione di giuntista viene, altresì, indicata nei contratti di assunzione. Orbene, il
CCNL di riferimento ( Metalmeccanici – Piccola Industria) invocato da entrambe le parti contempla, nella 3^ categoria, i “Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono lavori di normale difficoltà, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore per operazioni di palificazione, posa e recupero cavi e cavetti, eseguendo inoltre i necessari interventi per collegamenti e per opere accessorie su reti elettriche e/o telefoniche, ovvero per la esecuzione di giunzioni, comprese le operazioni accessorie, cooperando su cavi eventualmente anche funzionanti. Giuntista”. CP_4
5 Il ricorrente, dunque, ha diritto al pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento delle mansioni superiori accertate, nonchè all'accertamento del diritto all'inquadramento nel III livello del CCNL applicato al rapporto a decorrere dal 20 maggio
2020, ovvero dopo trenta giorni dallo svolgimento delle relative mansioni, così come stabilito dall'art. 12 del CCNL di settore.
Altro punto controverso è costituito, dall'orario di lavoro effettivamente osservato dal ricorrente e, quindi dal pagamento di una retribuzione proporzionata alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Al riguardo, vale la pena richiamare al riguardo il consolidato e rigoroso orientamento della Suprema Corte in tema di prova in ordine al lavoro straordinario, secondo il quale “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato” (Sez. L,
Sentenza n. 1389 del 29/01/2003 Presidente: Mercurio E. Estensore: Capitanio N. P.M.
LL A.)
Sempre in tale prospettiva, la Cassazione ha di recente affermato: “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova”. (Nella specie, ai ricorrenti, dipendenti dell'Autorità portuale di Savona, era convenzionalmente riconosciuto in busta paga un monte ore di straordinario a prescindere dall'effettivo svolgimento della maggiore prestazione, mentre in base alla disciplina recata dal r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 sarebbe conseguito un trattamento più favorevole, sebbene detta disciplina imponesse di considerare ore straordinarie solo quelle realmente compiute;
la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che, correttamente, il giudice di merito aveva disatteso la domanda per il maggior compenso derivante dall'applicazione della disciplina di fonte legale, a motivo della assenza di ogni prova sull'effettivo svolgimento della prestazione) (Sez. L, Sentenza n. 3714 del 16/02/2009 Presidente: Roselli F. Estensore: Roselli
F. Relatore: Roselli F. P.M. . CP_5
Alla luce di tali principi, vanno esaminate le dichiarazioni rese dai testi escussi e prima riportate. Dalle stesse si evince che il teste , comune ad entrambi le parti, Testimone_1 nonché il teste di parte ricorrente , nessuna circostanza specifica hanno saputo Testimone_2 riferire circa l'orario di lavoro osservato dal ricorrente. Per contro, il teste di parte resistente,
, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, in quanto collega di Testimone_3 lavoro del ricorrente all'epoca dei fatti e, dunque, a diretta conoscenza dei fatti di causa, ha
6 dichiarato che, quantomeno per i primi cinque o sei mesi del rapporto di lavoro, entrambi lavoravano dalle ore 8.00 alle 17.00 con due ore di pausa per il pranzo dal lunedì al venerdì.
Dunque, la domanda diretta al riconoscimento di un orario lavorativo maggiore rispetto a quello concordato dalle parti non può essere accolta giacché non è stata raggiunta una prova rigorosa dell'effettivo svolgimento di un numero di ore lavorative superiore a quello contrattuale dedotto in ricorso.
Resta da analizzare la doglianza relativa alle differenze retributive richieste a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di tredicesima mensilità e TFR.
A riguardo va detto che costituisce principio generale, applicabile anche al caso in esame, quello in base al quale il creditore di una prestazione (nel caso di specie il lavoratore creditore del pagamento) deve allegare e provare il titolo del credito, lo svolgimento della propria controprestazione (nel caso di specie lo svolgimento dell'attività lavorativa) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore. Spetta a quest'ultimo (nel caso di specie il datore di lavoro) dedurre e fornire la prova di avere esattamente adempiuto la prestazione richiesta.
Nel caso in esame, la parte ricorrente ha chiesto il pagamento della retribuzione ordinaria, tredicesima, e del Tfr, deducendo il pagamento di somme non adeguata alla quantità e qualità del lavoro prestato. Parte resistente, sulla quale ricadeva il relativo onere, ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento, mediante copie dei bonifici bancari, delle somme nette risultanti dai prospetti paga conformi al primo livello di inquadramento e all'orario di lavoro concordato dalle parti. Ne deriva che parte ricorrente ha diritto unicamente alle differenze retributive derivanti dall'accertamento delle superiori mansioni effettivamente svolte.
Ai fini della quantificazione, sono stati presi in considerazione i conteggi di parte ricorrente, ma sono stati riformulati dal Giudicante in considerazione sia delle ore di lavoro accertate, sia in considerazione del percepito risultante dai bonifici bancari agli atti.
Ne è derivato un credito, in favore del ricorrente, di complessivi euro 6490,28, di cui euro 821,66 a titolo di differenza sul TFR percepito, oltre accessori di legge.
Va, poi, accolta la domanda di condanna di parte resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale, da quantificarsi in separata sede, vista la limitazione della domanda alla condanna in forma generica.
Va, infine, respinta la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte resistente avente ad oggetto il pagamento della somma pari ad € 575,00 quale quota della somma pagata a titolo di risarcimento del danno nei confronti del pedone in data 11 marzo 2022, Persona_1 non avendo parte resistente fornito la prova che la segnalazione della presenza di un cavo fosse obbligo a carico del ricorrente. Analogamente, va respinta la domanda di condanna al pagamento della violazione del codice della Strada commessa in data 4 marzo 2022, in quanto non vi è prova che fosse il ricorrente alla guida del veicolo.
7 Le spese di lite, considerato l'esito globale della stessa, sono compensate per metà. Il residuo segue la soccombenza sulla base dei parametri minimi data la non complessità dell'istruttoria e si liquida come da dispositivo. CP_ Spese compensate nei confronti dell stante la chiamata in giudizio ad opera del Giudice.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
Accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, accertato lo svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni ascrivibili al III livello del CCNL Metalmeccanici – Piccola Industria
e il suo diritto all'inquadramento nel medesimo livello a decorrere dal 20 maggio 2020, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente della somma complessiva di euro di complessivi euro 6490,28, di cui euro 821,66 a titolo di differenza sul TFR percepito, oltre interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dalle date di maturazione dei singoli crediti al soddisfo effettivo;
- Condanna la società resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva del CP_ ricorrente nei confronti dell nei limiti della prescrizione quinquennale;
- Compensa per metà le spese di lite e pone il residuo, liquidato in euro 1.347,00, oltre spese generali, iva e cpa, a carico di parte resistente, con attribuzione al procuratore anticipatario;
CP_
- Compensa le spese nei confronti dell
Si comunichi
Così deciso in Nola il 19 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
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