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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/11/2025, n. 4952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4952 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice OL AR, nella causa iscritta al N. 12590/2024 R.G..L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. VIZZINI Parte_1
ET e dall'avv. BRUNO FEDERICO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
c o n t r o
Controparte_1
in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO, elettivamente domiciliato presso VIA MARIANO STABILE N. 182 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 22/10/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O La Giudice, definitivamente pronunciando, annulla ingiunzione di pagamento opposta n. 819/2024 del 24/07/2024, prot. n. 71413 del
2.08.2024.
Condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei suoi procuratori antistatari avv. VIZZINI ET e avv. BRUNO FEDERICO.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/09/2024 parte ricorrente chiedeva annullarsi l'ingiunzione di pagamento opposta, n. 819/2024 del
24/07/2024, prot. n. 71413 del 2.08.2024, notificatagli il 9.08.2024, emessa dall'Amministrazione per il recupero di aumenti contrattuali asseritamente non dovuti, eccependone la prescrizione quinquennale o decennale, oltre che l'insussistenza dell'indebito e comunque la sua irripetibilità. Atteso che si trattava di somme che l'Amministrazione aveva corrisposto sulla scorta di un accordo sindacale, che aveva poi manifestato la volontà di non ripetere.
Esponeva che il ricorrente è stato dipendente dell'ingiungente fino al pensionamento e che l'amministrazione datrice di lavoro aveva a quest'ultimo corrisposto le somme di cui ora viene ingiunta la restituzione,
a titolo di “arretrati contrattuali CCNL 2006/2009”, che solo in data
9.08.2024 a mezzo posta raccomandata nota prt 71413 del 2.08 .2024 il ricorrente ha ricevuto da parte dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, servizio 14 servizio per il territorio di Palermo una “ingiunzione fiscale di pagamento ex art. 2 R.D.
639/1910, portante il n. 819 del 24/07/2024”, senza mai avere prima ricevuto alcuna richiesta, in particolare non la nota del 9/07/2020 citata dall'intimante. Ritualmente citata, l'Amministrazione resistente chiedeva il rigetto dell'opposizione, atteso che le somme erano state indebitamente corrisposte e si trattava di indebito oggettivo, né il 2017 aveva Pt_2
previsto che le stesse non dovessero essere oggetto di ripetizione.
Formulava altresì domanda riconvenzionale per il pagamento di altre somme corrisposte per il medesimo titolo in modo indebito.
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento e dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale – attesa la posizione sostanziale di attore dell'Amministrazione – con provvedimenti che integralmente si richiamano, la causa veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
Esaminati gli atti e le note depositate, la causa viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
Osserva il Tribunale che l'Amministrazione non ha dimostrato di aver interrotto la prescrizione con la predetta nota del 9.07.2020, atteso che la cartolina prodotta in atti al fine di dimostrare la ricezione della medesima non fa alcun riferimento alla nota predetta, dimostrando così solo che il
24.08.2020 una raccomandata proveniente dall'Assessorato resistente venne consegnata all'indirizzo del ricorrente, ma non che detta raccomandata contenesse la nota di diffida di cui sopra, in assenza di alcun segno o numero identificativo della stessa riportato sull'avviso di ricevimento, consegnato del resto dopo quasi due mesi rispetto alla data riportata nella nota in questione. Non vi sono, quindi, neppure elementi indiziari, che potrebbero essere costituiti dalla coincidenza temporale fra la data della nota e quella della sua ricezione, da cui poter desumere che la diffida venne effettivamente recapitata mal destinatario, con effetto interruttivo della prescrizione decennale dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
Atteso che l'Amministrazione ha dimostrato di aver corrisposto le somme ingiunte fra il 2011 e il 2012, non vi è dubbio che sia maturata integralmente la prescrizione decennale del diritto alla sua restituzione, alla data della ricezione dell'ingiunzione di pagamento qui opposta, del
9.07.2024.
Il ricorso va pertanto accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate e distratte come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 17/11/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 22/10/2025.
LA GIUDICE
OL AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice OL AR, nella causa iscritta al N. 12590/2024 R.G..L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. VIZZINI Parte_1
ET e dall'avv. BRUNO FEDERICO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
c o n t r o
Controparte_1
in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO, elettivamente domiciliato presso VIA MARIANO STABILE N. 182 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 22/10/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O La Giudice, definitivamente pronunciando, annulla ingiunzione di pagamento opposta n. 819/2024 del 24/07/2024, prot. n. 71413 del
2.08.2024.
Condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei suoi procuratori antistatari avv. VIZZINI ET e avv. BRUNO FEDERICO.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/09/2024 parte ricorrente chiedeva annullarsi l'ingiunzione di pagamento opposta, n. 819/2024 del
24/07/2024, prot. n. 71413 del 2.08.2024, notificatagli il 9.08.2024, emessa dall'Amministrazione per il recupero di aumenti contrattuali asseritamente non dovuti, eccependone la prescrizione quinquennale o decennale, oltre che l'insussistenza dell'indebito e comunque la sua irripetibilità. Atteso che si trattava di somme che l'Amministrazione aveva corrisposto sulla scorta di un accordo sindacale, che aveva poi manifestato la volontà di non ripetere.
Esponeva che il ricorrente è stato dipendente dell'ingiungente fino al pensionamento e che l'amministrazione datrice di lavoro aveva a quest'ultimo corrisposto le somme di cui ora viene ingiunta la restituzione,
a titolo di “arretrati contrattuali CCNL 2006/2009”, che solo in data
9.08.2024 a mezzo posta raccomandata nota prt 71413 del 2.08 .2024 il ricorrente ha ricevuto da parte dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, servizio 14 servizio per il territorio di Palermo una “ingiunzione fiscale di pagamento ex art. 2 R.D.
639/1910, portante il n. 819 del 24/07/2024”, senza mai avere prima ricevuto alcuna richiesta, in particolare non la nota del 9/07/2020 citata dall'intimante. Ritualmente citata, l'Amministrazione resistente chiedeva il rigetto dell'opposizione, atteso che le somme erano state indebitamente corrisposte e si trattava di indebito oggettivo, né il 2017 aveva Pt_2
previsto che le stesse non dovessero essere oggetto di ripetizione.
Formulava altresì domanda riconvenzionale per il pagamento di altre somme corrisposte per il medesimo titolo in modo indebito.
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento e dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale – attesa la posizione sostanziale di attore dell'Amministrazione – con provvedimenti che integralmente si richiamano, la causa veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
Esaminati gli atti e le note depositate, la causa viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
Osserva il Tribunale che l'Amministrazione non ha dimostrato di aver interrotto la prescrizione con la predetta nota del 9.07.2020, atteso che la cartolina prodotta in atti al fine di dimostrare la ricezione della medesima non fa alcun riferimento alla nota predetta, dimostrando così solo che il
24.08.2020 una raccomandata proveniente dall'Assessorato resistente venne consegnata all'indirizzo del ricorrente, ma non che detta raccomandata contenesse la nota di diffida di cui sopra, in assenza di alcun segno o numero identificativo della stessa riportato sull'avviso di ricevimento, consegnato del resto dopo quasi due mesi rispetto alla data riportata nella nota in questione. Non vi sono, quindi, neppure elementi indiziari, che potrebbero essere costituiti dalla coincidenza temporale fra la data della nota e quella della sua ricezione, da cui poter desumere che la diffida venne effettivamente recapitata mal destinatario, con effetto interruttivo della prescrizione decennale dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
Atteso che l'Amministrazione ha dimostrato di aver corrisposto le somme ingiunte fra il 2011 e il 2012, non vi è dubbio che sia maturata integralmente la prescrizione decennale del diritto alla sua restituzione, alla data della ricezione dell'ingiunzione di pagamento qui opposta, del
9.07.2024.
Il ricorso va pertanto accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate e distratte come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 17/11/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 22/10/2025.
LA GIUDICE
OL AR