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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/06/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1506/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1506/2022 promossa da:
Controparte_1 Parte_1 [...]
“ Controparte_2 [...]
, (C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FRISICA MICHELE
DARIO e dall'avv. RUSSO MICHELE, presso lo studio dei quali, in Sciacca, via dei Cappuccini n. 5, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opponente
contro pagina 1 di 9 Controparte_4
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. LORENZINI FABIO, presso il cui studio, in
Reggio Calabria, via A. Vespucci n. 1, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 dicembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_3
136/2022 emesso l'8 febbraio 2022 dal Tribunale di Siracusa su istanza della società quale cessionaria della società B2B Italia, per il pagamento in CP_5
favore di quest'ultima della somme di €. 8.000,00, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di pagamento di una penale prevista nel contratto intercorso tra la società opponente e la società B2B Italia a seguito di risoluzione del contratto invocata da quest'ultima per inadempimento da parte della Controparte_1
pagina 2 di 9 Parte_1
A sostegno dell'opposizione quest'ultima ha eccepito, in primo luogo, la natura vessatoria del combinato disposto delle clausole 5 e 10 del contratto in questione,
in base alle quali l'inottemperanza dell'obbligo della società partner/fornitrice,
ovvero la DD & RA ON, di redigere un report provvisorio sull'andamento e soddisfazione dell'incarico professionale conferito alla B2B
avrebbe determinato la facoltà per quest'ultima di risolvere unilateralmente il contratto e il pagamento di una penale a titolo di penale contrattuale, il pagamento immediato di un importo pari al compenso alla B2B stabilito del 100%,
Trattandosi di clausola vessatoria, la stessa doveva essere sottoscritta specificamente sul modulo contrattuale, ai sensi dell'art. 1341 c.c.; circostanza che nel caso di specie non era accaduto, con conseguente inefficacia delle clausole stesse.
In subordine, ha eccepito l'eccessiva onerosità della penale pattuita.
Si è costituita la società opposta contestando quanto dedotto ed CP_5
eccepito dalla opponente in quanto infondato in fatto e in diritto: in particolare, ha evidenziato che contrariamente a quanto sostenuto dalla Controparte_3
le clausole del contratto erano da ritenersi valide ed efficace in quanto
[...]
appositamente sottoscritte nei termini di legge e che, comunque, non si trattava di clausole aventi natura vessatoria.
Istruita mediante la documentazione versata in atti, trattandosi di giudizio vertente pagina 3 di 9 su questioni di mero diritto, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
2. Il primo motivo di opposizione è infondato per quanto di seguito precisato.
Dalla documentazione versata in atti risulta che in data 9 dicembre /2019 la società
in qualità di partner/fornitore, CP_1 Controparte_3
ebbe a conferire alla , per ogni annualità di collaborazione CP_6
commerciale, l'incarico professionale di presentazione di almeno due agenti e/o clienti nel territorio italiano, europeo ed extra europeo, congiuntamente alla realizzazione dell'obiettivo affari totale (100%) e/o obiettivo di affari minimo
(30%).
L'art. 5 del contratto prevedeva che la avrebbe dovuto redigere, Controparte_1
con la diligenza richiesta nei rapporti commerciali tra imprese, un report provvisorio sull'andamento e soddisfazione dell'incarico professionale conferito alla B2B,in modo da permetterle il costante monitoraggio ed eventuale tempestiva messa in atto di correttivi del proprio operato;
in particolare, tale obbligazione in capo alla FOOD & BEVERAGE INTERNATIONA SRL consisteva nella redazione di una specifica relazione contenente tutte le presentazioni, trattative ed esiti, positivi, negativi o mancati o ancora in trattativa con il conseguente valore economico incassato anche nel caso fosse stato pari a zero, da inviare alla
[...]
entro e non oltre il “termine essenziale” della prima e della seconda CP_6
annualità; in base all'art. 10, l'inottemperanza di quanto previsto dall'art. 5
pagina 4 di 9 avrebbe comportato, a titolo di penale contrattuale, il pagamento immediato di un importo pari al compenso stabilito del 100% riferito ad un'annualità e pari ad euro
8.000,00.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società opposta, il contratto stipulato tra la e risulta sottoscritto in ogni pagina e le condizioni CP_6 Controparte_1
generali chiaramente firmate da Controparte_1
Più in particolare, le Condizioni Generali di contratto risultano essere state firmate espressamente da per cui, pertanto, tali clausole erano Controparte_1
evidentemente conosciute da mediante la firma del contratto, Controparte_1
con cui attesta espressamente di averle conosciute, di averne preso visione, di averle lette ed accettate.
Di conseguenza, l'eccezione di inefficacia della clausola contrattuale in questione non può che ritenersi destituita di fondamento.
3. Con riferimento al quantum debeatur, le parti hanno convenuto che la violazione dell'obbligo da parte della di redigere il report provvisorio Controparte_1
avrebbe comporto la facoltà dell'agente di risolvere il contratto per inadempimento con conseguente pagamento a carico della società inadempiente di una penale “il cui valore è pari al compenso per un'annualità dovuto alla B2B nella misura del
100%, quindi nella misura peri ad €. 8.000,00.
Nella specie, l'inadempimento lamentato dalla B2B è consistito nell'omessa redazione del report di cui all'art. 5, con conseguente insorgenza della facoltà
pagina 5 di 9 dell'agente di risolvere il contratto ed ottenere il pagamento della penale stabilita.
Si rileva la società opponente, seppur mediante una contestazione generica, ha avanzato richiesta di riduzione ad equità della clausola ai sensi dell'art 1384 c.c.
atteso che, diversamente opinando, la penale in parola va ad assorbire per intero il compenso massimo che la B2B avrebbe potuto conseguire in un anno.
Sul punto giova ricordare che la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.
Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c.,
a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio. (Cass. civ. n. 34021/2019. Nella specie la S.C., ha confermato la sentenza di merito, evidenziando che dal materiale probatorio acquisito agli atti doveva desumersi la eccessiva onerosità di una penale corrispondente alla metà del corrispettivo).
Ed ancora, in caso di riduzione giudiziale della penale convenzionalmente stabilita dalle parti, il giudice deve esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a ritenerne pagina 6 di 9 eccessivo l'importo come originariamente determinato, soprattutto con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto, tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'adempimento sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito (Cass. civ. n. 17731/2015).
Ebbene, nel caso in esame si ravvisa una manifesta eccessività dell'ammontare della penale, che finirebbe per coprire l'intero corrispettivo del contratto di agenzia nel caso di raggiungimento massimo dell'obiettivo totale degli affari.
Tale esito appare sproporzionato alla luce del fatto che l'obbligazione non adempiuta, tenuto conto delle ragioni di tale omissione, rappresentate dalla verosimile impossibilità di svolgere l'attività di presentazione di due agenti o clienti stante l'emergenza sanitaria da Covid 19, nonché la non gravità
dell'inadempimento alla luce dell'intero quadro contrattuale.
In tale ottica, l'ammontare della penale, come determinata convenzionalmente,
finirebbe per corrispondere all'intero importo del compenso maturato in favore della società incaricata per l'attività da essa svolta, pur non avendo avuto modo di espletare alcuna attività; ciò attribuirebbe alla società opposta il diritto ad ottenere il massimo del compenso pattuito per lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, pur non avendo neppure dato riscontro di avere iniziato lo svolgimento della propria prestazione.
pagina 7 di 9 Alla luce di tutti gli elementi raccolti appare equo commisurare la penale ad una percentuale prossima ad un terzo del compenso dovuto alla B2B riferito ad un'annualità: quindi, nella misura pari ad €. 2.700,00.
Di conseguenza, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la società
va condannata al pagamento in favore della Controparte_3 [...]
della somma di euro 2.700,00, oltre interessi dalla data della domanda sino CP_5
al soddisfo.
La soccombenza reciproca, stante l'accoglimento della domanda in misura largamente inferiore a quella richiesta, giustifica la compensazione per la metà
delle spese tra le parti, ponendosi la restante metà a carico della opposta,
determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale e nel valore minimo per la fase istruttoria-trattazione, esauritasi nel deposito delle memorie ex art.183 comma 6 c.p.c., nonché tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 136/2022 emesso dal Tribunale di Siracusa in data
8 febbraio 2022;
- condanna la società in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della società della CP_5
pagina 8 di 9 somma di €. 2.700,00, oltre interessi legali dalla data della domanda monitoria;
- compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna la società opponente al pagamento in favore della della restante metà, che liquida in €. CP_5
2.118,50 (pari al 50% calcolato sull'importo di e. 4.237,00) per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Siracusa, il 16 giugno 2025
Il GIUDICE dott. Domenico Stilo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1506/2022 promossa da:
Controparte_1 Parte_1 [...]
“ Controparte_2 [...]
, (C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FRISICA MICHELE
DARIO e dall'avv. RUSSO MICHELE, presso lo studio dei quali, in Sciacca, via dei Cappuccini n. 5, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opponente
contro pagina 1 di 9 Controparte_4
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. LORENZINI FABIO, presso il cui studio, in
Reggio Calabria, via A. Vespucci n. 1, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 dicembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_3
136/2022 emesso l'8 febbraio 2022 dal Tribunale di Siracusa su istanza della società quale cessionaria della società B2B Italia, per il pagamento in CP_5
favore di quest'ultima della somme di €. 8.000,00, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di pagamento di una penale prevista nel contratto intercorso tra la società opponente e la società B2B Italia a seguito di risoluzione del contratto invocata da quest'ultima per inadempimento da parte della Controparte_1
pagina 2 di 9 Parte_1
A sostegno dell'opposizione quest'ultima ha eccepito, in primo luogo, la natura vessatoria del combinato disposto delle clausole 5 e 10 del contratto in questione,
in base alle quali l'inottemperanza dell'obbligo della società partner/fornitrice,
ovvero la DD & RA ON, di redigere un report provvisorio sull'andamento e soddisfazione dell'incarico professionale conferito alla B2B
avrebbe determinato la facoltà per quest'ultima di risolvere unilateralmente il contratto e il pagamento di una penale a titolo di penale contrattuale, il pagamento immediato di un importo pari al compenso alla B2B stabilito del 100%,
Trattandosi di clausola vessatoria, la stessa doveva essere sottoscritta specificamente sul modulo contrattuale, ai sensi dell'art. 1341 c.c.; circostanza che nel caso di specie non era accaduto, con conseguente inefficacia delle clausole stesse.
In subordine, ha eccepito l'eccessiva onerosità della penale pattuita.
Si è costituita la società opposta contestando quanto dedotto ed CP_5
eccepito dalla opponente in quanto infondato in fatto e in diritto: in particolare, ha evidenziato che contrariamente a quanto sostenuto dalla Controparte_3
le clausole del contratto erano da ritenersi valide ed efficace in quanto
[...]
appositamente sottoscritte nei termini di legge e che, comunque, non si trattava di clausole aventi natura vessatoria.
Istruita mediante la documentazione versata in atti, trattandosi di giudizio vertente pagina 3 di 9 su questioni di mero diritto, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
2. Il primo motivo di opposizione è infondato per quanto di seguito precisato.
Dalla documentazione versata in atti risulta che in data 9 dicembre /2019 la società
in qualità di partner/fornitore, CP_1 Controparte_3
ebbe a conferire alla , per ogni annualità di collaborazione CP_6
commerciale, l'incarico professionale di presentazione di almeno due agenti e/o clienti nel territorio italiano, europeo ed extra europeo, congiuntamente alla realizzazione dell'obiettivo affari totale (100%) e/o obiettivo di affari minimo
(30%).
L'art. 5 del contratto prevedeva che la avrebbe dovuto redigere, Controparte_1
con la diligenza richiesta nei rapporti commerciali tra imprese, un report provvisorio sull'andamento e soddisfazione dell'incarico professionale conferito alla B2B,in modo da permetterle il costante monitoraggio ed eventuale tempestiva messa in atto di correttivi del proprio operato;
in particolare, tale obbligazione in capo alla FOOD & BEVERAGE INTERNATIONA SRL consisteva nella redazione di una specifica relazione contenente tutte le presentazioni, trattative ed esiti, positivi, negativi o mancati o ancora in trattativa con il conseguente valore economico incassato anche nel caso fosse stato pari a zero, da inviare alla
[...]
entro e non oltre il “termine essenziale” della prima e della seconda CP_6
annualità; in base all'art. 10, l'inottemperanza di quanto previsto dall'art. 5
pagina 4 di 9 avrebbe comportato, a titolo di penale contrattuale, il pagamento immediato di un importo pari al compenso stabilito del 100% riferito ad un'annualità e pari ad euro
8.000,00.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società opposta, il contratto stipulato tra la e risulta sottoscritto in ogni pagina e le condizioni CP_6 Controparte_1
generali chiaramente firmate da Controparte_1
Più in particolare, le Condizioni Generali di contratto risultano essere state firmate espressamente da per cui, pertanto, tali clausole erano Controparte_1
evidentemente conosciute da mediante la firma del contratto, Controparte_1
con cui attesta espressamente di averle conosciute, di averne preso visione, di averle lette ed accettate.
Di conseguenza, l'eccezione di inefficacia della clausola contrattuale in questione non può che ritenersi destituita di fondamento.
3. Con riferimento al quantum debeatur, le parti hanno convenuto che la violazione dell'obbligo da parte della di redigere il report provvisorio Controparte_1
avrebbe comporto la facoltà dell'agente di risolvere il contratto per inadempimento con conseguente pagamento a carico della società inadempiente di una penale “il cui valore è pari al compenso per un'annualità dovuto alla B2B nella misura del
100%, quindi nella misura peri ad €. 8.000,00.
Nella specie, l'inadempimento lamentato dalla B2B è consistito nell'omessa redazione del report di cui all'art. 5, con conseguente insorgenza della facoltà
pagina 5 di 9 dell'agente di risolvere il contratto ed ottenere il pagamento della penale stabilita.
Si rileva la società opponente, seppur mediante una contestazione generica, ha avanzato richiesta di riduzione ad equità della clausola ai sensi dell'art 1384 c.c.
atteso che, diversamente opinando, la penale in parola va ad assorbire per intero il compenso massimo che la B2B avrebbe potuto conseguire in un anno.
Sul punto giova ricordare che la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.
Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c.,
a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio. (Cass. civ. n. 34021/2019. Nella specie la S.C., ha confermato la sentenza di merito, evidenziando che dal materiale probatorio acquisito agli atti doveva desumersi la eccessiva onerosità di una penale corrispondente alla metà del corrispettivo).
Ed ancora, in caso di riduzione giudiziale della penale convenzionalmente stabilita dalle parti, il giudice deve esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a ritenerne pagina 6 di 9 eccessivo l'importo come originariamente determinato, soprattutto con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto, tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'adempimento sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito (Cass. civ. n. 17731/2015).
Ebbene, nel caso in esame si ravvisa una manifesta eccessività dell'ammontare della penale, che finirebbe per coprire l'intero corrispettivo del contratto di agenzia nel caso di raggiungimento massimo dell'obiettivo totale degli affari.
Tale esito appare sproporzionato alla luce del fatto che l'obbligazione non adempiuta, tenuto conto delle ragioni di tale omissione, rappresentate dalla verosimile impossibilità di svolgere l'attività di presentazione di due agenti o clienti stante l'emergenza sanitaria da Covid 19, nonché la non gravità
dell'inadempimento alla luce dell'intero quadro contrattuale.
In tale ottica, l'ammontare della penale, come determinata convenzionalmente,
finirebbe per corrispondere all'intero importo del compenso maturato in favore della società incaricata per l'attività da essa svolta, pur non avendo avuto modo di espletare alcuna attività; ciò attribuirebbe alla società opposta il diritto ad ottenere il massimo del compenso pattuito per lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, pur non avendo neppure dato riscontro di avere iniziato lo svolgimento della propria prestazione.
pagina 7 di 9 Alla luce di tutti gli elementi raccolti appare equo commisurare la penale ad una percentuale prossima ad un terzo del compenso dovuto alla B2B riferito ad un'annualità: quindi, nella misura pari ad €. 2.700,00.
Di conseguenza, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la società
va condannata al pagamento in favore della Controparte_3 [...]
della somma di euro 2.700,00, oltre interessi dalla data della domanda sino CP_5
al soddisfo.
La soccombenza reciproca, stante l'accoglimento della domanda in misura largamente inferiore a quella richiesta, giustifica la compensazione per la metà
delle spese tra le parti, ponendosi la restante metà a carico della opposta,
determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale e nel valore minimo per la fase istruttoria-trattazione, esauritasi nel deposito delle memorie ex art.183 comma 6 c.p.c., nonché tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 136/2022 emesso dal Tribunale di Siracusa in data
8 febbraio 2022;
- condanna la società in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della società della CP_5
pagina 8 di 9 somma di €. 2.700,00, oltre interessi legali dalla data della domanda monitoria;
- compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna la società opponente al pagamento in favore della della restante metà, che liquida in €. CP_5
2.118,50 (pari al 50% calcolato sull'importo di e. 4.237,00) per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Siracusa, il 16 giugno 2025
Il GIUDICE dott. Domenico Stilo
pagina 9 di 9