Ordinanza collegiale 27 marzo 2025
Ordinanza collegiale 29 ottobre 2025
Sentenza 13 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 13/04/2026, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01041/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno - U.T.G. – Prefettura di Trapani, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto del 14.11.2024 con cui il Prefetto della Provincia di Trapani ha disposto il rigetto dell’istanza per il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza del porto di pistola a tassa ridotta;
-di tutti gli atti prodromici, preordinati, consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e le memorie depositate dal Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AN EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con l’odierno ricorso il sig. -OMISSIS- ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del 14.11.2024, notificato il 24.12.2024, con cui il Prefetto della Provincia di Trapani ha disposto il rigetto dell’istanza per il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza del porto di pistola a tassa ridotta.
2. Il diniego si fonda sulla ritenuta mancanza del requisito della buona condotta ex artt. 11 e 138 del T.U.L.P.S. a causa di una sentenza di condanna del Tribunale di Palermo, emessa il 15/12/2009, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso, ex art. 110 c.p., art. 73 comma I bis D.P.R. 309 del 1990 e violazione misure contenimento indicate art. 1 co.2. Al ricorrente è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
3. È dedotta l’illegittimità del diniego per i motivi di A) ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE – INCONGRUITÀ, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DEL PROVVEDIMENTO – ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COERENZA DELL’AGIRE AMMINISTRATIVO – USO DIFENSIVO DELLA DISCREZIONALITÀ – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 11, 43, 138 TULPS IN RELAZIONE ALL’ART. 166, COMMA 2, C.P.
B) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ E CARENZA DI MOTIVAZIONE – IMPATTO SUL RAPPORTO LAVORATIVO E SOSTENTAMENTO FAMILIARE – SPROPORZIONE DEL PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE A UN EPISODIO ISOLATO PRIVO DI RISCHI CONCRETI PER LA SICUREZZA PUBBLICA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.
La Prefettura di Trapani avrebbe motivato il diniego basandosi esclusivamente sulla condanna decisa dal Tribunale di Palermo del 15/12/2009 per detenzione di stupefacenti, nonostante il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, frutto di patteggiamento. La condanna non potrebbe essere un elemento ostativo sine die e l’amministrazione non avrebbe indicato in che modo questo remoto episodio incide oggi sull’affidabilità del ricorrente. Inoltre, nel caso in esame, il rigetto dell’istanza per la nomina di guardia giurata avrebbe un impatto particolarmente pregiudizievole per il destinatario, comportando la perdita del posto di lavoro.
4. L’Amministrazione intimata si è costituta in giudizio difendendo la correttezza del proprio operato e precisando come il precedente penale emerso a carico del ricorrente, sebbene datato, non deponga favorevolmente al fine di ritenere sussistente quella buona condotta particolarmente qualificata indispensabile per il rilascio del decreto di guardia particolare giurata.
5. All’esito della camera di consiglio del 26 marzo 2025, con ordinanza n.-OMISSIS-, questa Sezione ha accolto la richiesta di misure cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
6. Con ordinanza n.-OMISSIS- del 2025 questa Sezione, all’esito dell’udienza pubblica del 22.10.2025, ha ritenuto necessario acquisire dal ricorrente la copia integrale della sentenza del Tribunale di Palermo del 2009, che risultava incompleta.
7. All’udienza pubblica del 28 maggio 2026, il ricorso è stato introitato per la decisione.
8. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
I motivi possono essere trattati congiuntamente data la sovrapponibilità delle argomentazioni difensive che li caratterizzano.
In via generale secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, per ottenere la licenza di guardia giurata, nonché la licenza di porto di pistola, sono necessari requisiti specifici che si aggiungono alle regole di carattere generale sulle autorizzazioni di polizia contenute negli artt. 8-13 T. U. 18 giugno 1931 n. 773, indicati nell’art. 138 seguente.
Ciò posto, la valutazione dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni di guardia giurata particolare deve essere esercitata da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente eventualmente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi nell'uso delle armi o nell'esercizio delle funzioni (Cons. Stato, IV, 5 luglio 2000, n. 3709).
Nel caso di specie, il diniego adottato si incentra su un richiamo al precedente penale relativo al 2009, definito con patteggiamento e per cui è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Sul punto il Collegio ritiene di poter applicare le coordinate ermeneutiche utilizzate dalla giurisprudenza in materia di patteggiamento. In particolare, è stato ribadito come la c.d. “riforma Cartabia” abbia limitato l’efficacia extrapenale della sentenza di patteggiamento. Il comma 1-bis dell’art. 445 c.p. recita: “ La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna ” (cfr. CGA n. 478 del 2025; Tar Toscana n. 295 del 2025.
Ebbene, nel caso di specie, la condanna patteggiata presa in considerazione dall’amministrazione sarebbe astrattamente rilevante ai fini della valutazione dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni di guardia giurata particolare, tuttavia, come sopra specificato, a seguito della riforma Cartabia, ne è stata limitata l’efficacia extrapenale e non può essere considerata di per sé sola sufficiente a fondare un diniego da parte dell’amministrazione.
Ne consegue che, fermo restando l’ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità dell'attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, la decisione assunta nel caso di specie appare viziata in quanto resa in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.
9. Il ricorso pertanto va accolto e, per l’effetto, annullato il decreto prefettizio di diniego del rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’arma a tassa ridotta.
Resta ovviamente ferma la possibilità dell’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza del ricorrente alla luce di una autonoma valutazione di tutte le informazioni acquisite, con l’adozione di un eventuale nuovo provvedimento conclusivo, emesso all’esito di una aggiornata istruttoria.
10. Le spese possono essere compensate tenuto conto del concreto andamento della vicenda processuale e della possibilità di riedizione del potere.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto prefettizio del 14 novembre 2024 di diniego del rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’arma a tassa ridotta, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente ed ogni altro soggetto interessato.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN BR, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
AN EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EL | AN BR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.