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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/06/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 819/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 819/2025 R.G. promosso con ricorso in data 3 aprile 2025 da parte di:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Elisa Piffanelli del Foro di Ferrara (C.F. PEC CodiceFiscale_2
– fax 0533 453000), presso e nel cui Studio, in Codigoro Email_1
(FE) alla Piazza Giacomo Matteotti n. 51 la ricorrente ha eletto domicilio e
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._3
Tresignana (FE), Via del Lavoro n. 64, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti dall'Avv. Elena
Mantovanini del Foro di Ferrara con Studio in Ferrara, Via Bologna n. 1/D ( C.F._4
- PEC – , con elezione Email_2 Email_3
di domicilio presso il domicilio digitale del difensore nominato ex art. 16 sexies d.l. 179/2012 all'indirizzo pec Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. è intervenuto senza rassegnare conclusioni.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) I coniugi concordano per l'affidamento condiviso di con collocazione prevalente Persona_1 presso l'abitazione della madre sita in Codigoro (FE), Via Risorgimento n. 48, ivi lasciando la residenza della minore. I genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendo altresì un equilibrato e un continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) Il padre potrà frequentare e tenere con sé la figlia presso la propria abitazione, sita in Tresignana
(FE), Via del Lavoro n. 64, secondo le seguenti tempistiche e modalità: - Due pomeriggi a settimana
– il martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e dall'01.04.2025 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 - che potranno essere modificati in relazione alla volontà e agli impegni della minore undicenne, in un'ottica di flessibilità organizzativa. - A fine settimana alternati a partire dal 21.03.2025 starà Per_1
dal padre dal venerdì pomeriggio ore 14,00 alla domenica pomeriggio ore 14,00, salvo variazioni per volontà della minore. - Nel periodo estivo, i genitori divideranno equamente i giorni in cui trascorrere tempo con la minore, fermo restando che potranno tenere con sé la figlia, in modo continuativo, per un tempo non superiore a dieci giorni. La programmazione delle suddette tempistiche avverrà annualmente entro il 30 marzo di ogni anno su accordo delle parti. In caso di disaccordo, negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre. - Nel periodo Natalizio i genitori divideranno equamente i giorni in cui trascorrere tempo con la minore, fermo restando che potranno tenere con sé la figlia, in modo continuativo, per un tempo non superiore a sette giorni (così suddivisi: dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio), fermo restando che starà in ogni caso Per_1
con la mamma nella giornata del 24 dicembre e con il papà in quella del 25 dicembre (a partire dall'anno 2025) a anni alterni e in ogni caso starà col papà (a partire dall'anno 2025) dal 23 dicembre al 30 dicembre e con la mamma dal 31 dicembre al 7 gennaio a anni alterni, salvo variazioni per volontà di Dal 7 gennaio ricomincerà il calendario ordinario. - Nel periodo Pasquale la minore Per_1 starà con un genitore dal giovedì alla domenica pasquale ore 16,30 e con l'altro dalle ore 16,30 della domenica pasquale al mercoledì mattina a anni alterni a partire dall'anno 2025 (in cui starà con il papà dal 20.04.2025 al 23.04.2025 in quanto sono già stati assunti impegni in tale direzione). In caso di disaccordo, negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre.
3) A carico del Sig. è posto l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia CP_1
mediante il versamento in favore della Sig.ra della somma mensile di euro 250,00# Per_1 Pt_1
(duecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa al seguente IBAN:
[...] entro il giorno 12 di ogni mese. La somma di cui sopra verrà mensilmente integrata con il 50% dell'importo che il Sig. percepisce a titolo di assegno unico, CP_1 salvo decurtare quanto allo stesso eventualmente spettante (previa esibizione di scontrino d'acquisto)
2 a titolo di 50% di spesa per il mantenimento dell'animale domestico. Le parti convengono che quanto percepito dal Sig. in via esclusiva e a titolo di assegno unico a far data dalla cessazione della CP_1
convivenza sia dallo stesso trattenuto senza onere di divisione e al fine di compensare i costi di mantenimento per il cane per il quale la Sig.ra nulla è obbligata a dare per il tempo pregresso. Pt_1
4) I genitori sosterranno poi le spese straordinarie in ragione del 50% ciascuno e, fatte le dovute compensazioni, chi risulterà debitore rifonderà all'altro la quota entro il giorno 12 del mese successivo. Sono spese straordinarie, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche (ivi compresi gli eventuali presidi prescritti); c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola d'infanzia pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche ed artistiche sino al tetto max. compl. di spesa di euro 400,00# all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) baby sitter;
b) campi estivi. c) le patenti di categoria A e B.
5) I genitori concordano ed acconsentono che la figlia frequenti la scuola secondaria di primo grado
“G. Pascoli” di Codigoro (FE) dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 sostenendo al 50% ciascuno i relativi costi;
i genitori si impegnano a concordare ogni scelta scolastica per la minore, anche in ordine al vaglio degli istituti da frequentare una volta concluso il triennio inerente la scuola secondaria di primo grado sostenendo sempre pariteticamente le relative spese.
6) I genitori concordano ed acconsentono sin da ora che la figlia frequenti almeno un corso sportivo.
Nello specifico concordano che frequenti la Scuola Nuoto di Codigoro presso l'Impianto Per_1
natatorio comunale e si impegnano a supportarla economicamente al 50% ciascuno in ordine alla quota di iscrizione annuale e all'abbigliamento necessario per lo svolgimento di detto sport, (previa
3 documentazione dei costi) oltre che a collaborare in ordine all'accompagnamento della minore ad allenamenti e gare nei relativi giorni di visita.
7) Le parti concordano che il cane HU – intestato all'anagrafe canina alla Sig.ra – resti Pt_1 presso l'abitazione del che eseguirà il cambio di intestazione presso l'apposito ufficio. I CP_1
coniugi convengono di ripartire tra loro in pari misura le spese veterinarie e di vaccinazione che avessero a rendersi necessarie, il tutto con obbligo di documentazione. Parimenti i coniugi convengono di sostenere, in pari misura, il costo relativo al cibo e all'occorrente per il cane per il quale fissano un tetto massimo mensile di spesa in €. 100,00 complessivi. Al primo pagamento successivo all'acquisto (acquisto il cui costo effettivo sarà da documentare) per l'animale, la parte debitrice rifonderà della propria quota chi avrà sostenuto la spesa.
8) Le parti concordano che la minore starà in via prevalente presso l'abitazione materna sita in
Codigoro (FE), Via Risorgimento n. 48 ove già ha fissato la propria residenza mentre il Sig. CP_1
risiederà in Tresignana (FE) Via del Lavoro n. 64 ove la minore trascorrerà il tempo come indicato nel punto 2) del presente accordo.
9) I genitori si impegnano affinché nelle giornate di rispettiva frequentazione della figlia possano comunicare telefonicamente con l'altro genitore fino a due volte al giorno.
10) I ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per la minore.
11) Nello spirito dell'affido condiviso i genitori sono liberi di concordare per iscritto modifiche al presente accordo.
12) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Dichiarano inoltre di nulla aver a pretendere l'un l'altro a qualsivoglia titolo nemmeno ai fini del proprio mantenimento avendo già sistemano e definito ogni rapporto economico nascente dalla convivenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 4 giugno 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato conclusioni.
4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(FE) il 09.06.1976, e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio Controparte_1
a Tresigallo l'8 agosto 2017 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Tresignana:
Atto n. 7 Parte 1 Anno 2017).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tresignana perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 4 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 819/2025 R.G. promosso con ricorso in data 3 aprile 2025 da parte di:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Elisa Piffanelli del Foro di Ferrara (C.F. PEC CodiceFiscale_2
– fax 0533 453000), presso e nel cui Studio, in Codigoro Email_1
(FE) alla Piazza Giacomo Matteotti n. 51 la ricorrente ha eletto domicilio e
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._3
Tresignana (FE), Via del Lavoro n. 64, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti dall'Avv. Elena
Mantovanini del Foro di Ferrara con Studio in Ferrara, Via Bologna n. 1/D ( C.F._4
- PEC – , con elezione Email_2 Email_3
di domicilio presso il domicilio digitale del difensore nominato ex art. 16 sexies d.l. 179/2012 all'indirizzo pec Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. è intervenuto senza rassegnare conclusioni.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) I coniugi concordano per l'affidamento condiviso di con collocazione prevalente Persona_1 presso l'abitazione della madre sita in Codigoro (FE), Via Risorgimento n. 48, ivi lasciando la residenza della minore. I genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendo altresì un equilibrato e un continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) Il padre potrà frequentare e tenere con sé la figlia presso la propria abitazione, sita in Tresignana
(FE), Via del Lavoro n. 64, secondo le seguenti tempistiche e modalità: - Due pomeriggi a settimana
– il martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e dall'01.04.2025 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 - che potranno essere modificati in relazione alla volontà e agli impegni della minore undicenne, in un'ottica di flessibilità organizzativa. - A fine settimana alternati a partire dal 21.03.2025 starà Per_1
dal padre dal venerdì pomeriggio ore 14,00 alla domenica pomeriggio ore 14,00, salvo variazioni per volontà della minore. - Nel periodo estivo, i genitori divideranno equamente i giorni in cui trascorrere tempo con la minore, fermo restando che potranno tenere con sé la figlia, in modo continuativo, per un tempo non superiore a dieci giorni. La programmazione delle suddette tempistiche avverrà annualmente entro il 30 marzo di ogni anno su accordo delle parti. In caso di disaccordo, negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre. - Nel periodo Natalizio i genitori divideranno equamente i giorni in cui trascorrere tempo con la minore, fermo restando che potranno tenere con sé la figlia, in modo continuativo, per un tempo non superiore a sette giorni (così suddivisi: dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio), fermo restando che starà in ogni caso Per_1
con la mamma nella giornata del 24 dicembre e con il papà in quella del 25 dicembre (a partire dall'anno 2025) a anni alterni e in ogni caso starà col papà (a partire dall'anno 2025) dal 23 dicembre al 30 dicembre e con la mamma dal 31 dicembre al 7 gennaio a anni alterni, salvo variazioni per volontà di Dal 7 gennaio ricomincerà il calendario ordinario. - Nel periodo Pasquale la minore Per_1 starà con un genitore dal giovedì alla domenica pasquale ore 16,30 e con l'altro dalle ore 16,30 della domenica pasquale al mercoledì mattina a anni alterni a partire dall'anno 2025 (in cui starà con il papà dal 20.04.2025 al 23.04.2025 in quanto sono già stati assunti impegni in tale direzione). In caso di disaccordo, negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre.
3) A carico del Sig. è posto l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia CP_1
mediante il versamento in favore della Sig.ra della somma mensile di euro 250,00# Per_1 Pt_1
(duecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa al seguente IBAN:
[...] entro il giorno 12 di ogni mese. La somma di cui sopra verrà mensilmente integrata con il 50% dell'importo che il Sig. percepisce a titolo di assegno unico, CP_1 salvo decurtare quanto allo stesso eventualmente spettante (previa esibizione di scontrino d'acquisto)
2 a titolo di 50% di spesa per il mantenimento dell'animale domestico. Le parti convengono che quanto percepito dal Sig. in via esclusiva e a titolo di assegno unico a far data dalla cessazione della CP_1
convivenza sia dallo stesso trattenuto senza onere di divisione e al fine di compensare i costi di mantenimento per il cane per il quale la Sig.ra nulla è obbligata a dare per il tempo pregresso. Pt_1
4) I genitori sosterranno poi le spese straordinarie in ragione del 50% ciascuno e, fatte le dovute compensazioni, chi risulterà debitore rifonderà all'altro la quota entro il giorno 12 del mese successivo. Sono spese straordinarie, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche (ivi compresi gli eventuali presidi prescritti); c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola d'infanzia pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche ed artistiche sino al tetto max. compl. di spesa di euro 400,00# all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) baby sitter;
b) campi estivi. c) le patenti di categoria A e B.
5) I genitori concordano ed acconsentono che la figlia frequenti la scuola secondaria di primo grado
“G. Pascoli” di Codigoro (FE) dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 sostenendo al 50% ciascuno i relativi costi;
i genitori si impegnano a concordare ogni scelta scolastica per la minore, anche in ordine al vaglio degli istituti da frequentare una volta concluso il triennio inerente la scuola secondaria di primo grado sostenendo sempre pariteticamente le relative spese.
6) I genitori concordano ed acconsentono sin da ora che la figlia frequenti almeno un corso sportivo.
Nello specifico concordano che frequenti la Scuola Nuoto di Codigoro presso l'Impianto Per_1
natatorio comunale e si impegnano a supportarla economicamente al 50% ciascuno in ordine alla quota di iscrizione annuale e all'abbigliamento necessario per lo svolgimento di detto sport, (previa
3 documentazione dei costi) oltre che a collaborare in ordine all'accompagnamento della minore ad allenamenti e gare nei relativi giorni di visita.
7) Le parti concordano che il cane HU – intestato all'anagrafe canina alla Sig.ra – resti Pt_1 presso l'abitazione del che eseguirà il cambio di intestazione presso l'apposito ufficio. I CP_1
coniugi convengono di ripartire tra loro in pari misura le spese veterinarie e di vaccinazione che avessero a rendersi necessarie, il tutto con obbligo di documentazione. Parimenti i coniugi convengono di sostenere, in pari misura, il costo relativo al cibo e all'occorrente per il cane per il quale fissano un tetto massimo mensile di spesa in €. 100,00 complessivi. Al primo pagamento successivo all'acquisto (acquisto il cui costo effettivo sarà da documentare) per l'animale, la parte debitrice rifonderà della propria quota chi avrà sostenuto la spesa.
8) Le parti concordano che la minore starà in via prevalente presso l'abitazione materna sita in
Codigoro (FE), Via Risorgimento n. 48 ove già ha fissato la propria residenza mentre il Sig. CP_1
risiederà in Tresignana (FE) Via del Lavoro n. 64 ove la minore trascorrerà il tempo come indicato nel punto 2) del presente accordo.
9) I genitori si impegnano affinché nelle giornate di rispettiva frequentazione della figlia possano comunicare telefonicamente con l'altro genitore fino a due volte al giorno.
10) I ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per la minore.
11) Nello spirito dell'affido condiviso i genitori sono liberi di concordare per iscritto modifiche al presente accordo.
12) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Dichiarano inoltre di nulla aver a pretendere l'un l'altro a qualsivoglia titolo nemmeno ai fini del proprio mantenimento avendo già sistemano e definito ogni rapporto economico nascente dalla convivenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 4 giugno 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato conclusioni.
4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(FE) il 09.06.1976, e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio Controparte_1
a Tresigallo l'8 agosto 2017 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Tresignana:
Atto n. 7 Parte 1 Anno 2017).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tresignana perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 4 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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