Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/02/1987, n. 1458
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Sentenza 10 febbraio 1987

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Alla stregua della giurisprudenza costituzionale in materia (in particolare, sentenze n. 63 del 1966 e n. 174 del 1972), la prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore decorre anche in costanza del rapporto di lavoro, ove questo sia assistito dalla garanzia della stabilità, la cui sussistenza è incontestabile, dopo l'entrata in vigore della legge n. 300 del 1970, nel caso di rapporto soggetto alla disciplina dell'art. 18 della stessa legge; ne', in tale situazione, detta decorrenza può essere esclusa per l'esistenza di concrete situazioni particolari tali da indurre il lavoratore (timoroso, nella specie, di non conseguire un'elargizione del datore di lavoro a carattere discrezionale) a rinunciare all'Esercizio dei propri diritti. ( V 2765/85, mass n 440542; ( V 1268/76, mass n 379956).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/02/1987, n. 1458
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1458
    Data del deposito : 10 febbraio 1987

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