Sentenza 10 febbraio 1987
Massime • 1
Alla stregua della giurisprudenza costituzionale in materia (in particolare, sentenze n. 63 del 1966 e n. 174 del 1972), la prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore decorre anche in costanza del rapporto di lavoro, ove questo sia assistito dalla garanzia della stabilità, la cui sussistenza è incontestabile, dopo l'entrata in vigore della legge n. 300 del 1970, nel caso di rapporto soggetto alla disciplina dell'art. 18 della stessa legge; ne', in tale situazione, detta decorrenza può essere esclusa per l'esistenza di concrete situazioni particolari tali da indurre il lavoratore (timoroso, nella specie, di non conseguire un'elargizione del datore di lavoro a carattere discrezionale) a rinunciare all'Esercizio dei propri diritti. ( V 2765/85, mass n 440542; ( V 1268/76, mass n 379956).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/02/1987, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1987 |
Testo completo
Alla stregua della giurisprudenza costituzionale in materia (in particolare, sentenze n. 63 del 1966 e n. 174 del 1972), la prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore decorre anche in costanza del rapporto di lavoro, ove questo sia assistito dalla garanzia della stabilità, la cui sussistenza è incontestabile, dopo l'entrata in vigore della legge n. 300 del 1970, nel caso di rapporto soggetto alla disciplina dell'art. 18 della stessa legge;
ne', in tale situazione, detta decorrenza può essere esclusa per l'esistenza di concrete situazioni particolari tali da indurre il lavoratore (timoroso, nella specie, di non conseguire un'elargizione del datore di lavoro a carattere discrezionale) a rinunciare all'Esercizio dei propri diritti. ( V 2765/85, mass n 440542; ( V 1268/76, mass n 379956).*