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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/09/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 439 del R.G. 2023, avente ad oggetto “azione di querela di falso”, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Parte_1 C.F._1
Primerano;
- attore - contro
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Cinerari;
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Ernesta Paniccia;
- convenuti - nonché
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI;
- intervenuta necessaria -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha adìto l'intestato Tribunale assumendo Parte_1
che: a) in data 25.10.2021 gli erano state notificate le ingiunzioni fiscali n. 2021091600007719 del
15.09.2021 di € 597,33 e n. 20210291600005127 del 16.09.2021 di € 2.300,18, emesse da
[...]
quale affidataria - per conto del - del servizio per la CP_2 Controparte_1
riscossione delle sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada, sulla scorta di presunte infrazioni al medesimo ascrivibili in atti compiutamente individuate;
b) le predette ingiunzioni erano state impugnate, anche per omessa notifica degli atti presupposti, innanzi all'ufficio del Giudice di Pace di Castrovillari, con giudizio che veniva poi riassunto davanti al
Giudice di Pace giacché territorialmente competente, ove si costituirono il CP_3 [...]
e depositando la documentazione che, a dire di costoro, avrebbe CP_1 Controparte_2
dimostrato la corretta notifica dei verbali sottesi alle ingiunzioni de quibus;
c) presa cognizione di siffatta avversa produzione documentale, l'odierno istante aveva per la prima volta avuto modo di verificare che le firme a nome apposte in calce alle relate non erano le sue, né Parte_1 quella a nome di una non meglio identificata avrebbe potuto essere ricondotta a persona Per_1 conosciuta dall'attore e incaricata per suo conto alla ricezione di atti, così disconoscendo tutta la predetta documentazione e proponendo rituale querela di falso, con conseguente sospensione del giudizio da parte del primo giudice e concessione dei termini di legge per la riassunzione davanti al
Tribunale competente per decidere il merito della querela.
Ribadita la non attribuibilità a sé delle firme in questione, ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis:
I. Accogliere la querela di falso e per l'effetto: a) accertare e dichiarare la falsità della firma apposta in calce alla cartolina di presunta notifica del verbale n. 6804/2016 del 13.05.2016; b) accertare e dichiarare la falsità delle firme apposte in calce alle cartoline di presunte notifiche dei verbali 976/2016 e 719/2016 entrambi del 2.03.2016; c) accertare e dichiarare la falsità della cartolina recante l'avviso di ricevimento del verbale n. 4888/2015 del 28.12.2015.
II. In conseguenza dell'accoglimento della querela di falso e di quanto accertato e dichiarato sub I)
a), b), c), accertare e dichiarare nulle e/o inesistenti le notifiche del verbale n. 6804/2016 del
13.05.2016, dei verbali n. 976/2016 e 719/2016 entrambi del 2.03.2016, del verbale n. 4888/2015 del 28.12.2015 III. A seguito dell'accoglimento della querela di falso e di quanto accertato e dichiarato sub I) a), b), c) e sub II), ordinare l'esclusione dei documenti contraffatti dalle fonti probatorie introdotte dal e da nel giudizio n. RG Controparte_1 Controparte_2
190/2022 GdP , dott. Cassetti Liberale. IV. In ogni caso, con vittoria di spese, anche CP_3 generali, e compensi professionali oltre oneri di Legge”.
Instaurato il contraddittorio, con distinte comparse di risposta depositate per via telematica si sono costituti in giudizio ambo i convenuti, i quali hanno impugnato e contestato l'avversa domanda, di cui hanno invocato l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e all'udienza “cartolare” del 22.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato come infondato risulti il rilievo preliminare con cui la convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda attorea sull'assunto che parte Controparte_2
istante avrebbe omesso di allegare le prove a sostegno della lamentata falsità delle firme in questione.
A tal riguardo, infatti, costituisce approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “in tema di querela di falso, sia la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (implicitamente mirata a formare scritture di comparazione), sia la richiesta al giudice di rilevare "ictu oculi" la falsità della sottoscrizione apposta sul documento impugnato soddisfano il requisito dell'indicazione delle prove della falsità prescritto dall'art. 221, comma 2 c.p.c. ai fini di ammissibilità della querela” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. II, 28/03/2023, n. 8718), motivo per cui - avendo l'attrice invocato l'espletamento di una consulenza grafologica e dedotto la falsità delle firme già nel libello introduttivo del presente giudizio - va da sé che la censura di inammissibilità sollevata dalla società predetta convenuta non può che essere rigettata.
2. Detto che nel giudizio di falso - perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale - la prova univoca della falsità del documento impugnato con la querela deve essere fornita dal querelante (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. VI, 24/01/2019, n. 2126), va affrontata la questione relativa agli effetti che seguono al disconoscimento operato dall'odierno querelante in ordine alle sottoscrizioni apposte suigli avvisi di ricevimento de quibus, aventi in parte qua natura di atto pubblico e prodotti solo in copia da parte istante.
Ed infatti, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento prova - fino a querela di falso - la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nell'apposito spazio. È solo tramite querela di falso che l'effettivo destinatario della raccomandata può contestare di averla ricevuta e di avere sottoscritto l'avviso di ricevimento.
Ebbene, appare decisivo rilevare come la Corte di Cassazione, in più occasioni, abbia efficacemente chiarito che “il disconoscimento della autenticità della sottoscrizione del documento - compiuto con riguardo all'originale o all'atto che appare riprodotto dalla copia - impedisce che l'atto acquisti
l'efficacia probatoria della scrittura privata e impone la verificazione - se la parte che ha prodotto il documento vuole avvalersi come prova della scrittura privata - e però la verificazione può essere compiuta solo a riguardo di originali e non di copie. La parte che nega la sottoscrizione del documento che appare riprodotto nella copia, non già ammette l'esistenza dell'originale, ma ne contesta la provenienza da sé medesima: essa nega che vi sia un originale da lei sottoscritto, di cui la copia possa costituire la riproduzione” (Cassazione civile sez. III, 22/10/1993, n. 10469).
Ed ancora, “il disconoscimento, ai sensi dell'art. 215, comma 2, c.p.c., dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata senz'altro ammissibile pur se prodotta in copia fotostatica da un lato comporta che, se la parte intende avvalersene, deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verificazione: dall'altro detto disconoscimento, nel privare di efficacia probatoria la copia fotostatica (art. 2719 c.c.), implica anche la contestazione dell'esistenza dell'originale”
(Cassazione civile sez. II, 27/07/2000, n. 9869).
Detto altrimenti - avendo il querelante disconosciuto l'autenticità delle sottoscrizioni in esame, come risultanti dalle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento in contestazione - costituiva evidentemente onere dello stesso, quale attore nel presente giudizio di querela di falso in via principale, attivarsi opportunamente per versare in atti i relativi originali ovvero avanzare tempestiva richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Cassazione civile, sez. III, 30/09/2011, n. 19987 ha, infatti, efficacemente chiarito che “pur se la querela può essere proposta anche prima della produzione in giudizio dell'originale del documento contestato, il conseguente giudizio di accertamento deve necessariamente svolgersi sull'originale”.
D'altra parte, solo dall'esame del documento originale possono trarsi quegli elementi la cui peculiarità o singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione, in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psicofisiche del soggetto rappresentati dalla firma. Non potrebbe che risultare inattendibile un esame grafico condotto su una copia fotostatica, pur se eseguita con i sofisticati macchinari oggi disponibili, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (ad esempio, la pressione della penna sulla carta) ed obiettivi
(quali il tipo di carta usata, la gradazione di colore e le caratteristiche dell'inchiostro) che solo l'originale del documento, al contrario, può rivelare.
Pertanto, l'omessa produzione degli originali degli avvisi di ricevimento - pur a fronte dell'espresso sollecito in tal senso operato da questo Tribunale con ordinanza dell'1.3.2024 e rimasto del tutto ignorato da ambo le parti - non può che andare a detrimento della posizione del querelante, atteso che il giudizio di querela di falso deve necessariamente svolgersi sull'originale (Cass., 30 settembre
2011, n. 19987; Cassazione, sez. trib., 04/02/2020, n. 2482), oppure - al più, sulla base di recenti aperture giurisprudenziali (Cassazione civile sez. III, 13/12/2018, n. 32219) - sulla fotocopia purché non disconosciuta (ipotesi, quest'ultima, che comunque non ricorre nel caso di specie in ragione dell'intervenuto disconoscimento dell'autografia e degli arresti giurisprudenziali sopra richiamati in ordine all'esegesi dell'art. 2719 c.c.).
In conclusione, la querela di falso azionata dall'attore va rigettata, restando così assorbito lo scrutinio di ogni ulteriore profilo.
3. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M.
n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 460,00 per la fase di studio;
€ 400,00 per la fase introduttiva;
€ 850,00 per la fase istruttoria ed € 860,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento rubricato al n. R.G. 439/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta la querela di falso presentata dall'attore.
2) Condanna l'attore a rifondere - in favore di ciascuna delle parti convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore - al pagamento degli onorari di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.570,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 15 settembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola