Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/05/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4978/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.
885/2022
TRA
con sede legale in RZ (NA) al Corso A. Volta n. 26, in Parte 1
,
persona della sua legale rapp.te p.t. sig.ra elettivamente domiciliata Parte_2
presso lo studio dell'avv. Gianluca De Lorenzo sito in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Pianillo
Traversa Cupa n. 12-80047, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
E
,CP_1 in persona del legale rapp.te p. t. con sede in C.mare di AB (NA) alla Parte 3
Via Napoli n. 350/b elettivamente domiciliata in C.mare di AB alla Via Amato n. 4 presso l'avv.
Giuseppe Amato che la rappresenta e difende giusta mandato in atti
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
in persona della sua legale rapp.te p.t. sig.ra La Parte 1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte 2 '
885/2022 del 21.07.2022, con il quale il Tribunale di Torre Annunziata gli intimava il pagamento della somma complessiva di euro 11.530,65, oltre gli interessi come richiesti, oltre le spese della procedura monitoria, liquidate in euro 130,00 per spese ed euro 700,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. e c.a., in favore di CP_1 in ragione del mancato pagamento di n. 11 fatture
(fattura n. 49906 del 25.06.2021 di € 3.025,88; fattura n. 52888 del 03.07.2021 di € 1.082,27; fattura n. 54111 del 07.07.2021 di € 985,94; fattura n. 54957 del 09.07.2021 di € 928,50; fattura n.
del 23.07.2021 di € 1.704,18; fattura n. 60191 del 24.07.2021 di € 255,44; fattura n. 62199 del
30.07.2021 di € 595,89; fattura n. 62686 del 31.07.2021 di € 4,51; fattura n. 80107 del 19.09.2021
di € 29,28) per l'acquisto di beni tra cui anche generi alimentari. La Parte 1 fondava l'opposizione sulle seguenti eccezioni: 1) eccezione di incompetenza territoriale ex art. 38 C.P.C.; 2) violazione e/o falsa applicazione art. 634 C.P.C.; 3) inidoneità delle fatture commerciali a costituire prova del credito. Si costituiva la CP 1 che chiedeva fosse concessa la provvisoria esecutorietà, ex art. 648
c.p.c., del D.I. n. 885/2022, rigettando l'avversa opposizione.
Accolta l'istanza di provvisoria esecuzione, venivano concessi i termini 183 VI ed all'esito la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni
2. Sull'eccezione di incompetenza territoriale ex art. 38 C.P.C.
L'eccezione non può essere accolta per i motivi che seguono.
Come è noto la parte che eccepisce l'incompetenza ha l'onere di contestare la competenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20
c.p.c. In mancanza la competenza dovrà ritenersi radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione.
Nel caso di specie l'opponente non ha assolto tale onere avendo omesso di contestare in modo specifico la competenza del giudice adito in base al primo criterio individuato dall'art. 20 c.p.c, ossia il "luogo nel quale è sorta l'obbligazione" (c.d. "forum contractus") deducendo "di non aver concluso alcun contratto e/o commissionato ordini né tantomeno ricevuto alcunchè ( in termini di prestazioni) di quanto indicato nelle fatture azionate."
Infatti le fatture di acquisto della merce, allegate al ricorso, risultano sottoscritte digitalmente dalle stesse si evince che la merce è stata ritirata in Castellammare con trasporto a carico del destinatario.
Non è poi condivisa dall'odierno giudicante, l'eccezione secondo cui il luogo in cui “deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio" sarebbe RZ. In particolare, ad avviso di parte opponente, la quale richiama impropriamente la giurisprudenza di Cassazione in materia, il luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione non corrisponde al domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione, ma al domicilio del debitore trattandosi di obbligazioni illiquide. E' evidente che nella fattispecie l'obbligazione dedotta in giudizio ha ad oggetto ab origine somme di denaro determinate (cfr. fattire in cui viene espressamente indicato il costo di ciascun prodotto alimentare acquistato presso l'esercizio di Cash & Curry Adhoc sito in C.mare di AB alla Via Napoli
350/b, ove l'opposto svolge attività di vendita di prodotti del settore “horeca” e dove è consentito l'accesso esclusivamente ai titolari di partite iva (tra cui l'opponente).
Dunque va confermata la competenza del Tribunale di Torre Annunziata quale giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta e dove l'obbligazione deve essere eseguita.
3. Sulla eccezione di violazione e/o falsa applicazione art. 634 c.p.c: mancata apposizione di autentica notarile alle scritture contabili.
Ad avviso di parte opponente la mancanza apposizione di autentica notarile alle scritture contabili – depositate con il monitorio- comporta l'illegittimità del decreto ingiuntivo de quo in quanto non supportato da prova scritta come richiesto dagli artt. 633 e 634 c.p.c.
L'eccezione non coglie nel segno. Alla base della domanda monitoria la CP_1 produceva n. 11 Fatture commerciali e gli estratti del Registro IVA che risultavano peraltro autenticati da un commercialista, e comunque successivamente autenticate da notaio (cfr. comparsa di costituzione) e ciò nonstante si tratti di fatture elettroniche.
E' opportuno rammentare che la prova scritta del 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorchè privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale) da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta di ingiunzione (si veda tra le altre ad es. Cass. 6879/1994, e
Cass. 5071/09).
Peraltro nel caso in esame si tratta di fatture, emesse in formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in materia, al momento degli acquisti e che venivano regolarmente trasmesse al sistema di interscambio sdl.
4. Sulla eccezione di inidoneità delle fatture commerciali a costituire prova del credito.
Secondo la granitica giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, trova applicazione il c.d. principio della vicinanza della prova a tenor del quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova dell'adempimento o della sopravvenuta impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c.
Nel caso di specie l'opponente ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale e le fatture prodotte dall'opposto. Tuttavia secondo l'insegnamento della Suprema Corte la fattura و
commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, sebbene non possa costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, non vede esaurita la sua rilevanza probatoria in quanto comunque costituisce un indizio. (Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 34831 del 29/12/2024).
Va rilevata la produzione, ad opera dell'opposto, delle conversazioni avute con l'opponente mediante la piattaforma di messaggistica istantanea "WhatsApp" (cfr. produzione in atti). Dalle stesse emerge chiaramente l'esistenza di rapporti contrattuali tra le parti e, in particolari, gli ordini per l'acquisto di merci effettuati da parte opponente.
Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d.
e-mail) e così i messaggi WhatsApp costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del
27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018). E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023).
Nel caso in disputa, l'odierno ricorrente ha contestato precipuamente l'utilizzabilità processuale del
"documento” in sé, piuttosto che la natura artefatta del suo contenuto.
Ne consegue che, l'odierno giudicante, sulla scorta della fatture e degli ordini impartiti mediante
"WhatsApp" ritiene che il credito vantato dall'opposto sia stato sufficientemente provato.
L'opposizione va dunque rigettata per i motivi sopra esposti e il decreto ingiuntivo confermato.
5. Sulla domanda di condanna per lite temeraria. Come è noto la “responsabilità aggravata per temerarietà della lite" di cui all'art. 96 c.p.c., comma
1, ha come propria sanzione la condanna della parte soccombente, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni;
il suddetto risarcimento è liquidato dal giudice, anche di ufficio, qualora vi sia l'istanza della parte in tal senso e si collega a quel che è il c.d. “damnum iniuria datum”, ossia il danno causato con un'azione giudiziaria ingiusta e temeraria.
Il terzo comma dell'art. 96 introduce poi, come ulteriore sanzione, il c.d. danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzione del sistema giustizia;
esso presuppone un profilo di censura nel comportamento del destinatario della condanna e quindi postula comunque la presenza dei requisiti della mala fede o colpa grave previsti per la lite temeraria.
Come precisato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma III - aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 ed applicabile ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore - necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (cfr. Cass. 21570/2012; Cass. 24546/2014; Cass. n. 27354/2014; Cass. 1115/2016;
Trib. Napoli 6688/2017).
Difatti, fra i presupposti imprescindibili della condanna della controparte al risarcimento del danno di cui all'art. 96 c.p.c. vi è, in primis, il carattere “temerario" della lite, generalmente identificato nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (cfr. Cass.
327/2010; Cass. 13071/2003; Cass. 9060/2003; Trib. Viterbo 1273/2018).
In sostanza, il suddetto stato soggettivo sfocia in ciò che la giurisprudenza definisce dolo o colpa grave, questi configuranti i requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche di cui al comma 3 (cfr. Cass.
19285/2016; Cass. 7726/2016; Cass. 22289/2015; Cass. 3003/2014).
Nel caso in esame non sembra potersi ravvisare l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave tenuto conto che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico e che il carattere temerario della lite non può evincersi dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice (cfr. Cass. 19298/2016; Cass. 3376/2016; Cass. 15030/2015; Cass.,
Sez. Un., 25831/2007; Cass. 9579/2000).
Pertanto, la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. formulata dalla società opposta va rigettata.
6. Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di parte opposta con distrazione in favore del suo difensore Avv. Giuseppe Amato dichiaratosi antistatario, sulla base di nota spese depositata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla [...] C.F. P.IVA 1 con sede legale in RZ (NA) al Corso A.Parte 1
Volta n. 26, in persona della sua legale rapp.te p.t. sig.ra Parte 2 con
,
citazione notificata il 28/09/2022 nei confronti di CP 1 in persona del legale rapp.te p. t. [...] ' Parte 3 con sede in C.mare di AB (NA) alla Via Napoli n. 350/b, nella causa civile
,
iscritta al n. R.G. 4978 dell'anno 2022, avente ad oggetto: Opposizione al Decreto n. 885/2022 del
21.07.2022, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento rg.3869/2022, così provvede:
1.rigetta l'opposizione;
2. conferma l'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n.. 885/2022 del 21.07.2022 emesso dal
Tribunale di Torre Annunziata;
3.condanna Parte_1 C.F. P.IVA 1 con sede legale in RZ (NA) al Corso A. Volta n. 26, in persona della sua legale rapp.te p.t. sig.ra [...] al pagamento in favore di CP 1 in persona del legale rapp.te p.t., al Parte 2
pagamento delle spese di lite che si quantificano in € 3.397,00 per competenze, oltre spese vive, spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Amato.
Così deciso in Torre Annunziata 24 maggio 2025
Il Giudice
dott. L. Zicari