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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 30/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 3482/2024, promossa con ricorso depositato in data 07/11/2024 da Pt_1
e , entrambi con avv. SANDRO CONTENTO;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste, il giorno 17/07/1999 (registro degli atti di matrimonio del Comune di Trieste, atto n.226, parte 1, anno 1999), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni: Per_
- da tale unione sono nati i figli (Trieste, 29/08/1999) e (Trieste, 17/03/2003), entrambi oggi Per_1 maggiorenni ma non ancora autosufficienti;
- con decreto dd. 31/05/2018, il Tribunale di Trieste ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste 1) pronunziare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da
e in Trieste, il giorno 17/07/1999 (registro degli atti di matrimonio del Comune Parte_1 Parte_2 di Trieste, atto n.226, parte 1, anno 1999), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di operare le conseguenti annotazioni;
2) stabilire, quanto al mantenimento ordinario dei figli, che fino al loro raggiungimento dell'indipendenza economica il padre corrisponderà alla madre il contributo di Euro 450,00 (rivalutabili secondo indice Istat) per ciascuno figlio, mentre le spese straordinarie per essi occorrenti, individuate e regolamentate come da
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Trieste, saranno sostenute nella misura del 70% il padre e 30% la
pagina 1 di 3 madre e saranno corrisposte (in favore di quello tra i due che le abbia anticipate) entro il mese successivo a quello dei documentati esborsi;
3) in ragione della residenza/abitazione dei due figli ancora non autosufficienti e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi, viene assegnata alla madre , che vi continuerà a Parte_2 vivere utilizzandone in via esclusiva tutti gli arredi, la casa coniugale di Via Manin 3, censita come segue presso
l'Ufficio Tavolare Regionale di Trieste (14 doc visura PT.9297):
P.T.9297 ct.1° di Rozzol, alloggio al primo piano della casa al civ.3 di Via Manin, costruita sulla pcn.788/2 in
PT.9247, marcata B8 in grigio puntinato grigio nel piano in atti tavolari sub GN.5384/77 e 5405/16 e sue p.i. nonchè censita come segue presso l'Agenzia delle Entrate -Uff.Prov.le di Trieste – Territorio – catasto fabbricati: sez. urbana O, fgl. 5, pcn.788/2, sub 8, Via Gianni Marin 3, piano 1-T, z.c. 2, cat. A/3, cl. 5, consistenza vani 9,5 (14bis doc visura catastale 788-2)
4) nulla per le spese”.
Inoltre, le parti hanno provveduto al deposito della documentazione prescritta e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato e ribadito le condizioni concordate.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data della loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Trieste in sede di separazione personale consensuale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale.
Il Tribunale stima altresì sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle condizioni concordate, in assenza di figli minori e non apparendo comunque necessario l'ascolto della prole, né ravvisandosi elementi di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 17/07/99, in Trieste, tra e Parte_1
; Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
pagina 2 di 3 4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n.226, parte 1, anno 1999).
Così deciso in Trieste, il 30/01/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 3482/2024, promossa con ricorso depositato in data 07/11/2024 da Pt_1
e , entrambi con avv. SANDRO CONTENTO;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste, il giorno 17/07/1999 (registro degli atti di matrimonio del Comune di Trieste, atto n.226, parte 1, anno 1999), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni: Per_
- da tale unione sono nati i figli (Trieste, 29/08/1999) e (Trieste, 17/03/2003), entrambi oggi Per_1 maggiorenni ma non ancora autosufficienti;
- con decreto dd. 31/05/2018, il Tribunale di Trieste ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste 1) pronunziare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da
e in Trieste, il giorno 17/07/1999 (registro degli atti di matrimonio del Comune Parte_1 Parte_2 di Trieste, atto n.226, parte 1, anno 1999), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di operare le conseguenti annotazioni;
2) stabilire, quanto al mantenimento ordinario dei figli, che fino al loro raggiungimento dell'indipendenza economica il padre corrisponderà alla madre il contributo di Euro 450,00 (rivalutabili secondo indice Istat) per ciascuno figlio, mentre le spese straordinarie per essi occorrenti, individuate e regolamentate come da
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Trieste, saranno sostenute nella misura del 70% il padre e 30% la
pagina 1 di 3 madre e saranno corrisposte (in favore di quello tra i due che le abbia anticipate) entro il mese successivo a quello dei documentati esborsi;
3) in ragione della residenza/abitazione dei due figli ancora non autosufficienti e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi, viene assegnata alla madre , che vi continuerà a Parte_2 vivere utilizzandone in via esclusiva tutti gli arredi, la casa coniugale di Via Manin 3, censita come segue presso
l'Ufficio Tavolare Regionale di Trieste (14 doc visura PT.9297):
P.T.9297 ct.1° di Rozzol, alloggio al primo piano della casa al civ.3 di Via Manin, costruita sulla pcn.788/2 in
PT.9247, marcata B8 in grigio puntinato grigio nel piano in atti tavolari sub GN.5384/77 e 5405/16 e sue p.i. nonchè censita come segue presso l'Agenzia delle Entrate -Uff.Prov.le di Trieste – Territorio – catasto fabbricati: sez. urbana O, fgl. 5, pcn.788/2, sub 8, Via Gianni Marin 3, piano 1-T, z.c. 2, cat. A/3, cl. 5, consistenza vani 9,5 (14bis doc visura catastale 788-2)
4) nulla per le spese”.
Inoltre, le parti hanno provveduto al deposito della documentazione prescritta e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato e ribadito le condizioni concordate.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data della loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Trieste in sede di separazione personale consensuale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale.
Il Tribunale stima altresì sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle condizioni concordate, in assenza di figli minori e non apparendo comunque necessario l'ascolto della prole, né ravvisandosi elementi di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 17/07/99, in Trieste, tra e Parte_1
; Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
pagina 2 di 3 4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n.226, parte 1, anno 1999).
Così deciso in Trieste, il 30/01/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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