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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/07/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 01.7.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1645 2024 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
21/03/1955, rappresentato e difeso, dall'avv. ALFARONE SIMONA giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, p.iva , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. PREVITI NATALE, giusta procura in atti
Resistente
1 OGGETTO: lavoro straordinario
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esame dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 21.3.2024 la ricorrente, premesso di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze di , con Controparte_2
la qualifica di Ispettore Sup. presso il corpo di Polizia Metropolitana, Cat.
C6,esponeva che nell'arco temporale compreso tra giugno e dicembre dell'anno
2018, aveva svolto lavoro straordinario diurno per complessive 85 ore e lavoro straor-dinario festivo e/o notturno per complessive 69 ore, giusta autorizzazione preventiva rilasciata dal dirigente Comandante del Corpo di Polizia.
Invocando l'art.5, comma 5, D.Lgs. n. 66/2023 e l'art. 38 CCNL 2000, assumeva di essere creditrice nei confronti della parte resistente della complessiva somma di 2.638,02 (€ 1.366,80 diurno + 1.271,22 festivo/notturno) a titolo di emolumenti derivanti da lavoro straordinario. Chiedeva pertanto la condanna della al pagamento in suo favore della su indicata Controparte_2 somma, oltre interessi e rivalutazione dalla singola scadenza al soddisfo, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 07.5.2024 si costituiva in giudizio la
[...]
, contestando la fondatezza delle domande attoree. Controparte_2
Richiamava la disciplina generale sul lavoro straordinario di cui al D.Lgs. n.
66/2003 ed evidenziava che la contrattazione collettiva di settore (art. 14 CCNL
“Comparto Regioni e Autonomie Locali” dell'1.4.1999, l'art. 31 CCNL integrativo del CCNL del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni – Autonomie Locali del 6.7.1995, l'art. 38 CCNL Integrativo del 14.9.2000 del Comparto Regioni e Autonomie Locali) prevedesse stringenti presupposti e limiti perché la prestazione di lavoro straordinario potesse ritenersi
2 legittima e fonte dell'obbligazione di pagamento. Rilevava, in particolare, che occorresse un'autorizzazione espressa e congruamente motivata del dirigente responsabile dell'Ufficio e che l'atto dispositivo trovasse la copertura finanziaria nell'ambito del fondo per il compenso straordinario previsto ogni anno, potendosi derogare a tali presupposti solo in caso di operazioni elettorali e calamità nazionali. Affermava che, nel caso di specie, la ricorrente non avesse provato l'esistenza dell'autorizzazione, specificamente motivata, alla prestazione lavorativa straordinaria, e della copertura finanziaria, essendo stato il budget a disposizione per il lavoro straordinario 2018 interamente esaurito.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
2. Decisione e spese.
Deve darsi atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, stante la rinunzia all'azione di parte resistente, esternata nelle note dell'11.11.2024, e giustificata dal nuovo orientamento della Suprema Corte sulle questioni oggetto di causa di cui alla sentenza 27878/2023.
Come affermato dalla Suprema Corte infatti, la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (ex multis Cass.
18255/2004, 23749/2011, 33761/2019).
Nel caso che ci occupa, a parti inverite, la rinunzia della parte resistente assume valore di riconoscimento del diritto.
5.- Le spese vanno quindi poste a carico della , e Controparte_2 liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e 147/2022, tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i valori tariffari minimi stante la serialità delle questioni e la durata infra triennale del giudizio.
3
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese nei confronti del ricorrente, che liquida in € 49,00 per spese di contributo unificato ed € 1.313,00 per compensi, oltre Iva, cpa e spese generali, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Messina, 02.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
4
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 01.7.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1645 2024 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
21/03/1955, rappresentato e difeso, dall'avv. ALFARONE SIMONA giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, p.iva , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. PREVITI NATALE, giusta procura in atti
Resistente
1 OGGETTO: lavoro straordinario
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esame dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 21.3.2024 la ricorrente, premesso di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze di , con Controparte_2
la qualifica di Ispettore Sup. presso il corpo di Polizia Metropolitana, Cat.
C6,esponeva che nell'arco temporale compreso tra giugno e dicembre dell'anno
2018, aveva svolto lavoro straordinario diurno per complessive 85 ore e lavoro straor-dinario festivo e/o notturno per complessive 69 ore, giusta autorizzazione preventiva rilasciata dal dirigente Comandante del Corpo di Polizia.
Invocando l'art.5, comma 5, D.Lgs. n. 66/2023 e l'art. 38 CCNL 2000, assumeva di essere creditrice nei confronti della parte resistente della complessiva somma di 2.638,02 (€ 1.366,80 diurno + 1.271,22 festivo/notturno) a titolo di emolumenti derivanti da lavoro straordinario. Chiedeva pertanto la condanna della al pagamento in suo favore della su indicata Controparte_2 somma, oltre interessi e rivalutazione dalla singola scadenza al soddisfo, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 07.5.2024 si costituiva in giudizio la
[...]
, contestando la fondatezza delle domande attoree. Controparte_2
Richiamava la disciplina generale sul lavoro straordinario di cui al D.Lgs. n.
66/2003 ed evidenziava che la contrattazione collettiva di settore (art. 14 CCNL
“Comparto Regioni e Autonomie Locali” dell'1.4.1999, l'art. 31 CCNL integrativo del CCNL del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni – Autonomie Locali del 6.7.1995, l'art. 38 CCNL Integrativo del 14.9.2000 del Comparto Regioni e Autonomie Locali) prevedesse stringenti presupposti e limiti perché la prestazione di lavoro straordinario potesse ritenersi
2 legittima e fonte dell'obbligazione di pagamento. Rilevava, in particolare, che occorresse un'autorizzazione espressa e congruamente motivata del dirigente responsabile dell'Ufficio e che l'atto dispositivo trovasse la copertura finanziaria nell'ambito del fondo per il compenso straordinario previsto ogni anno, potendosi derogare a tali presupposti solo in caso di operazioni elettorali e calamità nazionali. Affermava che, nel caso di specie, la ricorrente non avesse provato l'esistenza dell'autorizzazione, specificamente motivata, alla prestazione lavorativa straordinaria, e della copertura finanziaria, essendo stato il budget a disposizione per il lavoro straordinario 2018 interamente esaurito.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
2. Decisione e spese.
Deve darsi atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, stante la rinunzia all'azione di parte resistente, esternata nelle note dell'11.11.2024, e giustificata dal nuovo orientamento della Suprema Corte sulle questioni oggetto di causa di cui alla sentenza 27878/2023.
Come affermato dalla Suprema Corte infatti, la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (ex multis Cass.
18255/2004, 23749/2011, 33761/2019).
Nel caso che ci occupa, a parti inverite, la rinunzia della parte resistente assume valore di riconoscimento del diritto.
5.- Le spese vanno quindi poste a carico della , e Controparte_2 liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e 147/2022, tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i valori tariffari minimi stante la serialità delle questioni e la durata infra triennale del giudizio.
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P. Q. M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese nei confronti del ricorrente, che liquida in € 49,00 per spese di contributo unificato ed € 1.313,00 per compensi, oltre Iva, cpa e spese generali, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Messina, 02.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
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