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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/07/2024, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3302/2023 R.G., promossa
DA
e , con l'avv. CHIRIGONI Parte_1 Parte_2
ANTONELLA e l'avv. MURA GIAMPAOLO
ATTORI IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona dell'amministratore delegato pro tempore, con Controparte_1
l'avv. ZANNI VALENTINA e l'avv. COLOMBA VITTORIO
CONVENUTA
Causa in punto di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 267 del 2021, decisa ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata gli attori intestazione hanno premesso: che in data
16/04/2021 era stato notificato il decreto 276 del 2021 con cui il Tribunale di Sassari aveva loro ingiunto il pagamento della somma di Euro 8.202,30 oltre spese;
che in data 29/09/2021 il titolo era stato dichiarato esecutivo;
che in quanto consumatori in forza degli interventi delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione e dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea in data 17/05/2022 essi avevano la possibilità di proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo per far valere la presenza di clausole vessatorie del contratto, non rilevate d'ufficio in sede monitoria. Tanto dedotto, preannunciata l'opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c., hanno indicato due clausole vessatorie e cioè quella relativa al tasso degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento, stante la previsione di una penale pari al 30% dello scoperto che aveva determinato il rialzo del tasso, e quella relativa alla decadenza dal beneficio del termine in mancanza di pagamento anche di una sola rata. Hanno lamentato anche la mancata sottoscrizione del dell'informativa sulla privacy e del tasso di interesse Pt_1
applicato, dolendosi anche dell'insufficienza dell'estratto conto prodotto in sede monitoria (neppure conforme alla previsione di cui all'art. 50 T.U.B.) a dimostrare l'an e il quantum del credito vantato. Infine, hanno fatto valere la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., atteso che la mutuante aveva erogato il credito alla Pt_1 Pt_2
nonostante fosse a conoscenza delle sue difficili condizioni patrimoniali e dunque in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e di quelli di solidarietà con il contraente più debole. Hanno concluso perché in applicazione della disciplina di tutela del consumatore, accertata la vessatorietà di alcune clausole contrattuali, il decreto ingiuntivo venga dichiarato illegittimo o revocato o in subordine che il titolo sia revocato per mancanza dei presupposti di legge necessari per la sua emissione, insistendo in ulteriore subordine per la dichiarazione di illegittimità del decreto emesso nei confronti di , stante la violazione degli artt. 1956, 1175 e 1375 Parte_1
c.c.
Si è costituita la convenuta che, richiamato il contratto concluso in data 01/04/2014 tra gli attori e (poi divenuta e la cessione del CP_2 Controparte_3
credito in suo favore, ha evidenziato l'inammissibilità dei motivi fondati sull'emissione del decreto incentivo in assenza di prova del credito e sull'art.1956 c.c., essendo consentito proporre l'opposizione tardiva soltanto per far valere l'abusività di clausole non vagliata in sede monitoria ed essendo le altre censure riservate all'opposizione tempestiva al titolo. Quanto agli interessi di mora applicati ha richiamato le espresse previsioni contrattuali, ossequiose dei limiti di legge, e comunque chiarito che, nonostante le clausole negoziali, come anche dimostrato dalla lista dei movimenti, non era stato richiesto nessun importo né per interessi moratori né per penali. Ha poi rimarcato come il contratto abbia previsto la decadenza dal beneficio del termine per il mancato pagamento di almeno due rate e come nel momento in cui ce ne si era avvalsi le rate insolute erano 5. Quanto all'asserita mancata sottoscrizione da parte del Pt_1
delle informative sulla privacy e sul tasso di interesse applicato ha richiamato le evidenze documentali. Ferma l'eccezione di inammissibilità del motivo fondato sulla mancanza di prova del credito, ha sostenuto l'adeguatezza della documentazione versata, richiamando anche l'estratto conto che per la sua completezza nelle indicazioni delle poste attive e passive avrebbe certamente reso possibile ai debitori verificare la loro esposizione. Si è comunque opposta alla difesa fondata sulla previsione di cui all'art. 1956 c.c., evidenziando come il non abbia assunto la veste di Pt_1
fideiussore, ma quella di coobbligato e come la norma citata sarebbe inapplicabile al contratto di finanziamento, riconducibile ad un'obbligazione unitaria ad esecuzione differita ben diversa dall'obbligazione futura. Ha concluso in conformità alle sue difese.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto tardivamente opposto, la causa, istruita solo con produzioni documentali, è approdata alla decisione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Con la premessa che il rimedio in esame, frutto delle elaborazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia Europea a tutela del consumatore, recepite dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, è destinata alle clausole abusive perché vessatorie che sono sfuggite al vaglio del Giudice in sede monitoria, deve rilevarsi come ogni altro aspetto, esterno a questo preciso perimetro, non possa essere esaminato perché avrebbe dovuto costituire motivo di tempestiva opposizione. Tanto vale, dunque, per le censure inerenti alla mancanza d'adeguata prova del credito e all'asserita liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. (e peraltro, solo ad abundantiam si osserva come non sia intervenuto nel contratto che occupa in veste di fideiussore Parte_1
ma di coobbligato, assumendo direttamente e in solido le stesse obbligazioni a cui si è impegnata la . Pt_2
Quanto all'illegittimità della clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine previo mancato pagamento di una sola rata, si rileva come il contratto sub 8) delle condizioni generali preveda detta eventualità per l'omesso versamento di almeno due rate. A prescindere dalla valutazione di eccessiva gravosità per il consumatore anche dell'omesso versamento di due rate, si rileva come quanto rilevi ai fini invocati dagli attori non sia la clausola astrattamente prevista in contratto, ma se e come la stessa abbia trovato concreta applicazione e condizionato l'an e il quantum del credito azionato in via monitoria, tenendo oltretutto presente che, a prescindere dalla disciplina negoziale, vale sempre quella codicistica di cui all'art. 1186 c.c.. Ora, come osservato nell'ordinanza del 10.5.2024, la decadenza dal beneficio del termine è seguita al mancato pagamento di ben 5 rate, senza che dunque la clausola, così come espressa in contratto, abbia avuto effettiva incidenza sulla pretesa creditizia.
Nessuna doglianza può il muovere per l'omessa sottoscrizione dell'informativa Pt_1
relativa alla privacy e al tasso di interesse applicato, circostanza smentita dall'esame del contratto nel quale risultano apposte dall'opponente le firme al finanziamento
(indicante i tassi applicati), alla dichiarazione di aver ricevuto una sua copia oltre che copia delle informazioni europee di base sul credito al consumo, dell'informativa deontologica, di quella inerente al trattamento dei dati personali;
risultano poi altre sue sottoscrizioni relative alle condizioni economiche del modulo Secci e alle condizioni di mutuo specificamente richiamate. E' stato espresso anche il consenso al trattamento dei dati personali oltre che alla trasmissione delle informazioni commerciali.
Gli altri motivi di opposizione che trovano legittimo spazio in questo giudizio attengono all'eccessività degli interessi in caso di ritardato pagamento;
ma, come affermato dal convenuto e dimostrato dall'estratto conto prodotto sub 5 in sede monitoria, nessuna delle voci censurate è stata mai applicata e richiesta.
Il decreto ingiuntivo tardivamente opposto, dunque, va a tutti gli effetti riconosciuto come titolo del tutto legittimo ed idoneo a fondare o far proseguire un'eventuale esecuzione.
Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione tardiva avverso il decreto 276 del 2021, già dichiarato esecutivo in data 20.9.2021;
- condanna e in solido tra loro alla rifusione Parte_2 Parte_1
in favore di delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro Controparte_1
3.500,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 16/07/2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3302/2023 R.G., promossa
DA
e , con l'avv. CHIRIGONI Parte_1 Parte_2
ANTONELLA e l'avv. MURA GIAMPAOLO
ATTORI IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona dell'amministratore delegato pro tempore, con Controparte_1
l'avv. ZANNI VALENTINA e l'avv. COLOMBA VITTORIO
CONVENUTA
Causa in punto di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 267 del 2021, decisa ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata gli attori intestazione hanno premesso: che in data
16/04/2021 era stato notificato il decreto 276 del 2021 con cui il Tribunale di Sassari aveva loro ingiunto il pagamento della somma di Euro 8.202,30 oltre spese;
che in data 29/09/2021 il titolo era stato dichiarato esecutivo;
che in quanto consumatori in forza degli interventi delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione e dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea in data 17/05/2022 essi avevano la possibilità di proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo per far valere la presenza di clausole vessatorie del contratto, non rilevate d'ufficio in sede monitoria. Tanto dedotto, preannunciata l'opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c., hanno indicato due clausole vessatorie e cioè quella relativa al tasso degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento, stante la previsione di una penale pari al 30% dello scoperto che aveva determinato il rialzo del tasso, e quella relativa alla decadenza dal beneficio del termine in mancanza di pagamento anche di una sola rata. Hanno lamentato anche la mancata sottoscrizione del dell'informativa sulla privacy e del tasso di interesse Pt_1
applicato, dolendosi anche dell'insufficienza dell'estratto conto prodotto in sede monitoria (neppure conforme alla previsione di cui all'art. 50 T.U.B.) a dimostrare l'an e il quantum del credito vantato. Infine, hanno fatto valere la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., atteso che la mutuante aveva erogato il credito alla Pt_1 Pt_2
nonostante fosse a conoscenza delle sue difficili condizioni patrimoniali e dunque in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e di quelli di solidarietà con il contraente più debole. Hanno concluso perché in applicazione della disciplina di tutela del consumatore, accertata la vessatorietà di alcune clausole contrattuali, il decreto ingiuntivo venga dichiarato illegittimo o revocato o in subordine che il titolo sia revocato per mancanza dei presupposti di legge necessari per la sua emissione, insistendo in ulteriore subordine per la dichiarazione di illegittimità del decreto emesso nei confronti di , stante la violazione degli artt. 1956, 1175 e 1375 Parte_1
c.c.
Si è costituita la convenuta che, richiamato il contratto concluso in data 01/04/2014 tra gli attori e (poi divenuta e la cessione del CP_2 Controparte_3
credito in suo favore, ha evidenziato l'inammissibilità dei motivi fondati sull'emissione del decreto incentivo in assenza di prova del credito e sull'art.1956 c.c., essendo consentito proporre l'opposizione tardiva soltanto per far valere l'abusività di clausole non vagliata in sede monitoria ed essendo le altre censure riservate all'opposizione tempestiva al titolo. Quanto agli interessi di mora applicati ha richiamato le espresse previsioni contrattuali, ossequiose dei limiti di legge, e comunque chiarito che, nonostante le clausole negoziali, come anche dimostrato dalla lista dei movimenti, non era stato richiesto nessun importo né per interessi moratori né per penali. Ha poi rimarcato come il contratto abbia previsto la decadenza dal beneficio del termine per il mancato pagamento di almeno due rate e come nel momento in cui ce ne si era avvalsi le rate insolute erano 5. Quanto all'asserita mancata sottoscrizione da parte del Pt_1
delle informative sulla privacy e sul tasso di interesse applicato ha richiamato le evidenze documentali. Ferma l'eccezione di inammissibilità del motivo fondato sulla mancanza di prova del credito, ha sostenuto l'adeguatezza della documentazione versata, richiamando anche l'estratto conto che per la sua completezza nelle indicazioni delle poste attive e passive avrebbe certamente reso possibile ai debitori verificare la loro esposizione. Si è comunque opposta alla difesa fondata sulla previsione di cui all'art. 1956 c.c., evidenziando come il non abbia assunto la veste di Pt_1
fideiussore, ma quella di coobbligato e come la norma citata sarebbe inapplicabile al contratto di finanziamento, riconducibile ad un'obbligazione unitaria ad esecuzione differita ben diversa dall'obbligazione futura. Ha concluso in conformità alle sue difese.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto tardivamente opposto, la causa, istruita solo con produzioni documentali, è approdata alla decisione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Con la premessa che il rimedio in esame, frutto delle elaborazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia Europea a tutela del consumatore, recepite dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, è destinata alle clausole abusive perché vessatorie che sono sfuggite al vaglio del Giudice in sede monitoria, deve rilevarsi come ogni altro aspetto, esterno a questo preciso perimetro, non possa essere esaminato perché avrebbe dovuto costituire motivo di tempestiva opposizione. Tanto vale, dunque, per le censure inerenti alla mancanza d'adeguata prova del credito e all'asserita liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. (e peraltro, solo ad abundantiam si osserva come non sia intervenuto nel contratto che occupa in veste di fideiussore Parte_1
ma di coobbligato, assumendo direttamente e in solido le stesse obbligazioni a cui si è impegnata la . Pt_2
Quanto all'illegittimità della clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine previo mancato pagamento di una sola rata, si rileva come il contratto sub 8) delle condizioni generali preveda detta eventualità per l'omesso versamento di almeno due rate. A prescindere dalla valutazione di eccessiva gravosità per il consumatore anche dell'omesso versamento di due rate, si rileva come quanto rilevi ai fini invocati dagli attori non sia la clausola astrattamente prevista in contratto, ma se e come la stessa abbia trovato concreta applicazione e condizionato l'an e il quantum del credito azionato in via monitoria, tenendo oltretutto presente che, a prescindere dalla disciplina negoziale, vale sempre quella codicistica di cui all'art. 1186 c.c.. Ora, come osservato nell'ordinanza del 10.5.2024, la decadenza dal beneficio del termine è seguita al mancato pagamento di ben 5 rate, senza che dunque la clausola, così come espressa in contratto, abbia avuto effettiva incidenza sulla pretesa creditizia.
Nessuna doglianza può il muovere per l'omessa sottoscrizione dell'informativa Pt_1
relativa alla privacy e al tasso di interesse applicato, circostanza smentita dall'esame del contratto nel quale risultano apposte dall'opponente le firme al finanziamento
(indicante i tassi applicati), alla dichiarazione di aver ricevuto una sua copia oltre che copia delle informazioni europee di base sul credito al consumo, dell'informativa deontologica, di quella inerente al trattamento dei dati personali;
risultano poi altre sue sottoscrizioni relative alle condizioni economiche del modulo Secci e alle condizioni di mutuo specificamente richiamate. E' stato espresso anche il consenso al trattamento dei dati personali oltre che alla trasmissione delle informazioni commerciali.
Gli altri motivi di opposizione che trovano legittimo spazio in questo giudizio attengono all'eccessività degli interessi in caso di ritardato pagamento;
ma, come affermato dal convenuto e dimostrato dall'estratto conto prodotto sub 5 in sede monitoria, nessuna delle voci censurate è stata mai applicata e richiesta.
Il decreto ingiuntivo tardivamente opposto, dunque, va a tutti gli effetti riconosciuto come titolo del tutto legittimo ed idoneo a fondare o far proseguire un'eventuale esecuzione.
Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione tardiva avverso il decreto 276 del 2021, già dichiarato esecutivo in data 20.9.2021;
- condanna e in solido tra loro alla rifusione Parte_2 Parte_1
in favore di delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro Controparte_1
3.500,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 16/07/2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella