Articolo 10 della Legge 1 febbraio 1956, n. 53
Articolo 9Articolo 11
Versione
14 marzo 1956
Art. 10.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, movimento capitali, e' autorizzata l'iscrizione di:
a) lire 10 miliardi, in ragione di 600 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di 2350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1959-60, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina istituita con l' art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 , da servire per l'acquisto, lottizzazione e rivendita dei terreni;
b) lire 5 miliardi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57, in ragione di 2 miliardi nell'esercizio 1956-57 e un miliardo all'anno negli esercizi successivi, dal 1957-58 al 1959-60, per la concessione di anticipazioni agli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, al tasso non superiore al 5 per cento, rimborsabili nel periodo di trent'anni, da utilizzare nella concessione di mutui ai sensi dell' art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , e successive modificazioni, e dell'art. 3 della presente legge.
La concessione dei fondi agli Istituti interessati e' fatta, mediante convenzione, dal Ministro per il tesoro su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Comitato amministrativo della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina.
La Cassa suddetta, per gli scopi indicati alla lettera a) del presente articolo, e' facolta', in casi particolari e con l'autorizzazione del Ministro per il tesoro, a provvedervi mediante convenzione con gli Istituti di credito sopra indicati.
Entrata in vigore il 14 marzo 1956