Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 6513/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI
…………………………. BANCARI(DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente TRA
, nata ad [...], il [...], ivi residente a[...]
n. 47/3 (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta mandato in calce C.F._1 all' atto introduttivo, dall'avv. Vincenzo Macchia (C.F. ); il C.F._2 quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni, relative al presente giudizio, al proprio domicilio digitale, costituito dal seguente indirizzo di posta certificata: Email_1
ATTORE E
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._3
ER RE (SA) il 01/02/1975, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE 147 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. CALABRESE RAFFAELE (C.F. ) che la rappresenta e difende in virtù di C.F._4 procura CONVENUTO
con sede legale in , alla Controparte_2 CP_2
Piazza Salimbeni, n. 3 (P.I. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore. CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 21/11/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio la figlia Parte_1 al fine sentire accogliere le seguenti conclusioni Controparte_1
<<…accertare e dichiarare che il saldo attivo del corrente cointestato….è di appartenenza esclusiva
N.R.G. 6513/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
condannare, infine la Parte_1 sig.ra pagamento delle spese e competenze…>>. Controparte_4
La ricorrente premetteva quanto segue: nel maggio 2013, veniva a cessare il duraturo legame sentimentale intrattenuto tra e. , con cui la prima Parte_1 Per_1 conviveva da lungo tempo, presso la residenza del secondo in Angri, alla via Satriano, 47/3; pertanto, siccome sprovvista di casa di proprietà, si vedeva Parte_1 costretta a chiedere aiuto ai figli, che si dichiaravano disponibili ad ospitarla per breve tempo e pertanto si trasferiva temporaneamente presso l'abitazione del figlio maggiore, ; al contempo, la figlia minore, Persona_2 Controparte_1 invitava la madre ad estinguere il conto corrente personale, per accenderne altro cointestato, con firma congiunta;
ciò che, di fatto, avveniva il 28/05/2013, con l'apertura del conto n. 14531.36 (successivamente contraddistinto con il n. 632712.69 presso la fil. di Angri;
nei giorni a seguire, Controparte_2 sempre su indicazione della figlia, trasferiva su tale rapporto cointestato, Parte_1 in più soluzioni, tutti i propri risparmi;
all'esito di alcune operazioni, quindi, residuava un saldo attivo interamente appartenente alla atteso che la figlia cointestataria Pt_1 giammai vi effettuava alcun versamento;
nel novembre 2014, poi, Persona_2
invitava la madre a lasciare la casa, sicché, , respinta anche
[...] Parte_1 dalla figlia, ed in mancanza del supporto di altri parenti, si vedeva costretta a richiedere ospitalità a , malgrado la rottura del rapporto sentimentale tra i due, Per_1 trasferendosi nuovamente a casa di questi, che si dichiarava disponibile, purché in via temporanea;
ne conseguiva, dunque, per la ricorrente, la necessità di ritirare i propri unici risparmi, depositati sul predetto conto corrente cointestato, per poter far fronte ad esigenze primarie, tra cui, in primis, quella di procurarsi un'abitazione; tuttavia, la figlia cointestataria ( si rifiutava di consentire alla l Controparte_1 Pt_1 ritiro delle somme costituenti il saldo del conto corrente, a quest'ultima interamente appartenente, pretendendo, per prestare il consenso, il riconoscimento del 50% del saldo;
dal canto suo, la in mancanza della firma della non dava CP_2 CP_1 corso alle richieste della ricorrente, opponendo la necessità della firma congiunta;
a fronte di ciò, la ricorrente, nel novembre 2016, si vedeva costretta a ricorrere ex art. 702bis c.p.c., al fine di ottenere accertamento in ordine alla titolarità esclusiva delle somme giacenti sul conto cointestato con la figlia, e conseguente ordine alla di CP_2 consentirne il prelievo. Si costituiva in giudizio la resistente depositando memoria difensiva, chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile e/o improcedibile ed infondata in fatto e diritto, contestando la circostanza che il conto corrente de quo sarebbe stato alimentato solo con denaro di La resistente eccepiva la inammissibilità e/o Parte_1 improcedibilità della domanda per non essere stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ovvero di invito alla negoziazione assistita, nonché la inammissibilità del rito adottato in quanto le questioni trattate e la istruttoria necessaria per la definizione del giudizio richiedevano un giudizio a cognizione piena con il necessario mutamento del rito. Eccepiva altresì l'infondatezza della domanda poiché la prestazione eseguita
N.R.G. 6513/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 da in favore della figlia rappresentava una obbligazione naturale ex art. Parte_1
2034 c.c., in quanto l'adempimento era stato effettuato dalla madre per un dovere morale, spontaneamente, senza alcuna richiesta o coazione da parte della figlia ed al momento della prestazione era capace di intendere e di volere. Parte_1
Contestava la domanda di parte ricorrente, poiché le somme esistenti sul conto corrente non appartenevano esclusivamente alla ricorrente, ma nella misura del 50 % anche alla resistente e ciò già per presunzione di legge ex art. 1298 cc All'udienza del 14/6/2017 la resistente, a parziale modifica delle domande ed eccezioni, specificava in via subordinata ed alternativa che i diversi versamenti di denaro da parte di sul conto corrente cointestato con la figlia Parte_1 integravano la fattispecie di una donazione indiretta. Il Giudice si riservava di decidere sulle richieste delle parti ed a scioglimento della stessa mutava il rito ex art. 702 ter comma 3 cpc e fissava l'udienza del 19/10/2017. Venivano concessi i termini previsti dall'art. 183 c 6 cpc e, non ammesse le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. La causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art 190 cpc.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va dichiarata la contumacia della Controparte_5
, regolarmente citata e non costituita.
[...]
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di improcedibilità per omessa mediazione e/o negoziazione assistita. Con riguardo alla mediazione, va infatti rilevato che: la presente controversia non ha ad oggetto il contratto bancario di conto corrente o pretese relative a tale rapporto, e, tantomeno, all'operato della Banca, bensì, l'accertamento della legittima appartenenza della somma di denaro alla ricorrente. Con riguardo alla negoziazione assistita, nel caso di specie non è stata proposta domanda di pagamento di alcuna somma di danaro (né superiore, né inferiore ad € 50,000), bensì domanda di accertamento della relativa legittima titolarità.
2. Sul merito.
Come previsto dalla Giurisprudenza ((Cass. 27.07.2022, n. 23403; Cass. n. 4320/2018; Cass. 4 gennaio 2018, n. 77; Cass. n. 2686/2010; Cass. n. 4066/2009; Cass. n. 3241/1989), in un conto corrente bancario cointestato, i rapporti interni tra i correntisti non sono regolati dall'articolo 1854 c.c. e, che riguarda i rapporti con la banca, ma dall'articolo 1298 comma 2 c.c. Quest'ultimo stabilisce che il debito e il credito solidali si dividono in quote uguali, a meno che non risulti diversamente: ciò significa che, se il saldo attivo del conto proviene da somme che appartengono solo a uno dei correntisti, l'altro non può pretendere di avere diritto a quelle somme nel rapporto interno. Anche se si presume che le quote siano uguali, ogni cointestatario non può disporre a proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, di una somma superiore alla sua quota, sia in relazione al saldo finale che all'intero svolgimento del rapporto. Dunque, nei rapporti tra i due cointestatari di un conto corrente cointestato, le somme presenti spettano ai titolari pro quota: tale quota si presume uguale (per cui al 50% se i cointestatari sono in due), ma tale presunzione può essere superata nel caso concreto.
N.R.G. 6513/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 Per cui, se il conto corrente cointestato è alimentato da denaro di un solo cointestatario oppure prevalentemente da tale soggetto, le somme presenti in un dato momento spetteranno a tale soggetto unicamente o prevalentemente, a seconda dei casi. Nel caso di specie risulta documentalmente provato che l'importo di € 47.600,00, fu versato sul conto dalla mediante disposizione di bonifico del 28/05/2013; Pt_1 successivamente, l'ulteriore somma di € 35.000,00 fu versata mediante due assegni circolari sempre dalla rispettivamente in data 17 e 28 giugno 2013; infine, Pt_1 confluivano sul conto cointestato € 69,29, quale rimborso della giacenza del conto personale di , che era stato estinto. Parte_1
Parte della somma presente sul conto veniva investita, a più riprese, in fondi comuni, e, altra parte, collocata in deposito fruttifero;
nel marzo 2014, a seguito di parziale disinvestimento venivano trasferiti € 30.003,50 al per la definitiva Per_1 sistemazione di rapporti pendenti tra quest'ultimo e la ricorrente;
di seguito, veniva operato il disinvestimento totale, con il rimborso delle restanti quote di fondi in precedenza acquistate. A fronte di ciò la resistente si limitava ad una contestazione assolutamente generica, senza neanche indicare quali somme di sua appartenenza avrebbe depositato sul conto cointestato oggetto del presente giudizio. Né risulta in alcun modo provato che l'accensione di un c/c cointestato fosse frutto di un'obbligazione naturale, tenuto conto altresì che le ipotesi tipiche di obbligazione naturale sono unicamente quelle previste e regolate dagli articoli 627 c.c. (esecuzione di disposizione fiduciaria), 1933 c.c. (pagamento del debito di gioco), e 2940 c.c. (pagamento del debito prescritto), né è configurabile nel caso di specie alcun dovere morale o sociale. Neppure può ritenersi si configuri una donazione indiretta, caratterizzata da una liberalità, che tra l'altro si pone in contrasto con il dovere morale o sociale posto a base dell'obbligazione naturale. Manca, comunque, nel caso di specie, anche l'allegazione dello spirito di liberalità.
La domanda attorea va pertanto accolta con conseguente accertamento dell'appartenenza alla sola del saldo attivo del c/c n. 14531.36 Parte_1
(successivamente contraddistinto con il n. 632712.69, presso Controparte_2
fil. di Angri e ordine alla di consentire alla l prelievo del
[...] CP_2 Pt_1 saldo. Alla luce delle più recenti pronunce della Suprema Corte - “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..” (Ordinanza n. 19948/2023), non sussistono elementi univoci per ritenere il carattere temerario della resistenza della convenuta nel presente giudizio e pertanto la richiesta ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
N.R.G. 6513/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6513/2016 del R.G.A.C., avente Con ad oggetto CONTRATTI BANCARI(DEPOSITO BANCARIO, , pendente tra
[...]
, , ogni contraria istanza disattesa Pt_1 Controparte_1 così provvede:
1. accoglie per le causali di cui in motivazione, la domanda avanzata da parte attrice e per l'effetto:
2. accerta l'appartenenza alla sola del saldo attivo del c/c n. Parte_1
14531.36 (successivamente contraddistinto con il n. 632712.69), presso
[...]
con conseguente ordine alla Controparte_2 CP_7 di consentire alla l prelievo del saldo;
CP_2 Pt_1
3. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
4. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese di giudizio che si liquidano in € 265,00 per spese ed € Pt_1
2.738,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario. Così deciso in Nocera Inferiore, il 12/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 6513/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5