Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3139 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.5490/2022 RG.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 5/2/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.5490/2022 R.G.
tra nata a [...] il [...], (C.F.: ), ed ivi res.te Parte_1 CodiceFiscale_1
alla Via Manzoni, 71, elett.te dom.ta in Napoli, alla via Manzoni n. 176 presso lo studio legale dell'avv. Paolo Iannitti (Cf:: ) dal quale è rapp.ta e difesa giusta procura in CodiceFiscale_2
atti Attrice
e in persona del Sindaco p.t. elett.nte dom.to in Napo-li in Palazzo San Controparte_1
Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Irene
Iacovella, C.F. , giusta procura speciale alle liti allegata C.F._3
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Parte attrice, , con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in Parte_1
giudizio il in persona del suo legale rappresentante per vederlo condannato al Controparte_1
risarcimento delle lesioni subite il 2/11/2014, alle ore 08,05 circa, allorchè percorreva a piedi la
Via Del Marzano, sita in Napoli , strada priva di marciapiedi e con pavimentazione costituita da basolato e cadeva al suolo a causa del fondo stradale dissestato, più precisamente un basolo si ribaltava al suo passaggio;
nel corso del processo si è costituito il comune contestando la domanda in fatto e diritto quindi sono stati escussi i testi , , Testimone_1 Testimone_2
( ud. del 10/11/2023 e 12 /4/2024) disposta C.T.U. medica del 13/1/2025 a Controparte_2
firma del dott. .
Persona_1
Va premesso che la domanda attorea è compiutamente specificata ed individuata sia nel petitum formale e sostanziale che nella causa petendi mentre , nel merito, in base alla prospettazione attorea, si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c. che prevede la responsabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (proprio in tema cfr sent Cass n.16422/2011): la norma di cui all'art. 2051 c.c. è fondata sul principio della responsabilità oggettiva nei confronti di colui che ha un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (proprio in tema cfr sent Cass n.16422/2011); “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” ( cfr sent Cass n. 2660/2013); “La
responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” ( sent Cass n.
C 8005/2010) ; di recente, poi, la ha così statuito: “La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ,. è esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente” ( cfr sent Cass n.22898/2012) e da ultimo la S.C. ha sancito con sentenza n.
19154/2012, che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051
c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito,
che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso .
Non solo, ma sempre con riferimento al caso fortuito, giova citare le ultime pronunce della S.C. in tema: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato,
che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c.,
richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela,
riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (ord n. 9315/2019); “La responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso” (ord n.
8811/2020 e sent n. 6326/2019).
Nè appare condivisibile la prospettazione di parte della dottrina che nega l'applicabilità, nel caso di specie, della norma di cui all'art. 2051 c.c. in favore di quella di cui all'art. 2043 c.c., e ciò in quanto la presunta responsabilità della P.A. di cui alla norma citata trova , si , un limite con riguardo a beni demaniali su cui è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini , quando cioè l'estensione renda praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo ,
ma resta comunque applicabile in relazione ai beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale consentono un'adeguata attività di vigilanza e l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo a terzi ( cfr. Cass. n. 9546/2010
secondo la quale “La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051;
tale impossibilità, peraltro, non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima”) ; va infine, ma non da ultimo richiamata la sentenza della S.C.n. 16057/2012 secondo la quale: “Qualora il danno sia stato determinato non da cause intrinseche al bene demaniale (quale il vizio costruttivo o manutentivo), bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è configurabile il caso fortuito ai fini dell'esonero dalla responsabilità. In simili casi, si è in presenza di quelle alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse o segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere”.
Non solo, ma vanno richiamate le seguenti pronunce in tema: “La disciplina di cui all'art. 2051
cod. civ. è applicabile, in relazione alle strade aperte al pubblico transito, in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Ai
fini del giudizio sulla prevedibilità o meno della repentina alterazione della cosa occorre aver riguardo, per quanto concerne in particolare i pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa medesima, al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno che,
ove si tratti di una strada, può atteggiarsi diversamente, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato”( sent Cass n. 15720/2011);
“In tema di danno cagionato ex art. 2051 c.c. da beni demaniali, grava sulla P.A. custode l'onere di provare la sussistenza di una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verificazione del sinistro soltanto in ragione della consapevolezza da parte dell'attore della presenza sulla strada di ghiaia e sabbia che avevano causato la caduta, senza indagare se il convenuto avesse dato prova di aver fatto quanto CP_1
in suo potere per rimuovere o ridurre l'incidenza della situazione di pericolo)” (sent. Cass n.
6326/2019); “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c.,
opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né
eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verificazione del sinistro in ragione della mancanza di prova, da parte dell'attore, della conoscenza, da parte dell'ente custode, della presenza sulla strada dell'olio che aveva causato la caduta)”( Ord Cass n.6703/2018); “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più
diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio,
presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità
offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” ( Ord
Cass n.7805/2017) .
Ora, sulla base degli atti e delle dichiarazioni testimoniali e di parte attrice, ritiene questo giudice che risulti comprovata la responsabilità del senza che sia emersa, , ex art. 1227 Controparte_1
cc una corresponsabilità in capo alla infortunata ( caso fortuito, inteso in senso ampio come fatto del terzo o dello stesso danneggiato).
Infatti i testi escussi hanno dichiarato: “ Conosco che abita in via Manzoni Parte_1
e la vedo in chiesa o per strada nel quartiere Via Del Marzano è una strada antica, parallela a via
Manzoni , stretta e senza marciapiede e a doppio senso di marcia Il 2 novembre 2014 di mattina presto io andavo dai miei genitori che abitano via VA vicino via Del Marzano. Percorrevo via
Del Marzano a piedi e vedendo le foto attoree che mi sono esibite posso dire che camminavo con spalle all'auto gialla Ho visto al signora che camminava verso di me nel senso opposto ed Pt_1 era in compagnia di un'altra signora che abita in zona . Camminavano normalmente e l'ho vista mettere il piede su uno dei basoli che si è mosso e la è caduta in avanti urtando un Pt_1
ginocchio. L'ho soccorsa e ha chiamato il marito che è venuto con l'auto . Ho constatato che il basolo è stato riparato subito dopo come emerge dalla foto forse in giornata La strada necessita di manutenzione e da anni alcuni basoli , non sempre gli stessi, non sono in buono stato e si muovono. La signora ad oggi la vedo per strada e mi sembra stare bene. Non pioveva quel giorno ma il pavimento della strada era umido . ( teste ), “ Il giorno 2 novembre 2014 ore 8 Testimone_1
circa del mattino stavo andando in chiesa , la chiesa Santa Maria della concezione per portare dei fiori, e percorrevo via Del Marzano a piedi;
guardando le foto davo le spalle all'auto gialla e ho visto, a circa sette od otto metri da me, una signora a terra con il viso in avanti Vicino a lei vi era una signora e il teste precedente era sul luogo non ricordo se prima o dopo di me La signora lamentava dolori forti al ginocchio credo destra ma non sono sicuro. Ho riconosciuto la signora a terra moglie di un mio collega , vigile del fuoco. Ho visto che sul punto dove Parte_1
era caduta la signora vi era un basolo che si muoveva e ve ne sono vari in quella zona che si muovono. Ho chiamato il marito della signora e subito dopo sono andato via. Non so se qualcuno ha chiamato il comune per far riparare il basolo. Sono andato in chiesa e poi sono andato via Non
so se sia stato riparato il basolo ma dopo qualche anno è anche caduta una parte della strada Era
una giornata umida e piovosa” (teste ); “Sono amica di e Testimone_2 Parte_1
frequentiamo la stessa parrocchia Santa Maria della consolazione a piazzetta VA . Per
andare in chiesa utilizziamo via VA ma spesso percorriamo via Del Marzano perché è una bella strada ma non è ben tenuta e non è curata A terra vi sono dei basoli . Il 2 novembre alle ore
8,30 la chiesa era chiusa e ci siamo incamminati per via Del Marzano e camminando Parte_1
ha poggiato il piede su un basolo che si è ribaltato e la mia amica è caduta in avanti subendo lesioni al ginocchio destro cioè un taglio lunghissimo. Vi erano altre persone sulla strada e ricordo il nome di uno, , che ha soccorso e un altro signore con dei fiori in mano ci ha Tes_1 Pt_1
soccorso. Guardando le foto attoree telematiche che mi sono esibite riconosco la strada, che è
molto antica, il basolo prima e dopo la riparazione Prima di camminarci sopra il basolo sembrava in buono stato e non che potesse muoversi sotto il peso di una persona . Il marito di con Pt_1
l'auto gialla che si vede in foto ha portato la moglie al ed è stata operata ma ora Controparte_4 sta bene. La giornata 2 novembre era grigia e vi erano poche goccioline di pioggia. Sono andata in ospedale anche io con i due coniugi “ ( ). Controparte_2
All'esito dell'istruttoria, delle concordi, attendibili e precise dichiarazioni dei testi e dell'esame anche dei documenti, compresi i rilievi fotografici, emerge che effettivamente lo stato di manutenzione della strada era carente e, a causa del movimento imprevisto di uno dei basoli della strada priva di marciapiede, l'istante è caduta;
né è imputabile alla un comportamento Pt_1
distratto o disattento atteso che la pavimentazione appariva integra e stabile prima che l'attrice la utilizzasse e non era presente nessun segnale o indicazione di pericolo.
Quanto all'entità delle lesioni riportate dall'attrice e alle voci di danno risarcibili, deve osservarsi quanto segue.
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, , la S.C.
ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.)
porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato,
e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03,
sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03). Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito,
dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139
C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali,
costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti”. (Sent Cass n. 901/2018 ) , che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n.
209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In
tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art
138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro
“vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività
dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà
sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'istante , gli stessi sono desumibili dalla documentazione allegata (referto ASL , certificati medici), e dalla relazione del C.T.U. sopra indicata che appare corretta e congruamente motivata e, in assenza di prove anche presuntive, è emerso solo un danno alla salute derivante da: “Esiti di ferita lacero contusa a lembo della regione rotulea destro con inestetismo del ginocchio”; quanto alla sofferenza interiore e alla privazione di particolari attività dinamico-relazionali, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella che qui di seguito sarà
determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute se si considera che nulla è emerso o è
stato comprovato che di per sé giustifichi il riconoscimento di un'ulteriore somma risarcitoria poiché dei postumi e delle difficoltà lamentate dall'istante è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente individuato dal perito .
In definitiva va liquidata , all'attualità, sulla base delle attuali Tabelle di Milano 2024 ed in assenza di un più volte auspicato intervento del legislatore, considerando il 5% di invalidità permanente come da C.T.U. e tenuto conto dell'anno di nascita (12/4/1958) e del tipo di lesioni subite sopra riportate, €6.313,00 (valore base del punto all'attualità e senza alcuna personalizzazione
€1.741,60 e quale demoltiplicatore attesa l'età, 0,725) , a titolo di invalidità temporanea totale (
15 gg) €1.260,00, a titolo di invalidità temporanea parziale (20gg al 50% ) €840,00 per una somma complessiva di €8.413,00 senza alcuna personalizzazione, da porre a carico del CP_1
oltre interessi legali dall'1/1/2019 al saldo (a titolo di interessi compensativi, lucro cessante
[...]
sent Cass n. 25571/2011 , Cass. n. 3931/2010 e ord Cass n. 7267/2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero,
sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”).
Le spese mediche ricollegabili al sinistro non sono state documentalmente comprovate
Nessuna altra voce di danno, morale o patrimoniale specifico, è stata comprovata né può essere presunta .
Le spese di C.T.U., liquidate come già liquidate, seguono la soccombenza e sono poste a carico del
. Controparte_1
Anche le altre spese di lite , liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014 , tenuto conto della somma effettivamente riconosciuta e ridotto il valore medio dello scaglione fino ad
€26.000,00 stante la non complessità delle questioni affrontate, vanno poste a carico del
[...]
con attribuzione in favore dell'avv.to Paolo Iannitti . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
In accoglimento della domanda attorea condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di €8.413,00 oltre interessi legali dall'1/1/2019 al saldo . Parte_1
Pone le spese di C.T.U. come già liquidate, a carico del Controparte_1
Condanna il al pagamento delle altre spese processuali che si liquidano in Controparte_1
complessivi €2.910,00 per compenso ed €265,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv. Paolo Iannitti .
Napoli 28/3/2025 IL G.U.