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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/11/2024, n. 2673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2673 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Collegio composto dai sig.ri
Dott. Corrado Bonanzinga Presidente
Dott.ssa Viviana Cusolito Giudice
Dott.ssa Francesca Starvaggi Giudice on. relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N. 2831 del Registro Generale 2023
TRA
nato il [...] a [...] - Nigeria), CF Parte_1
, residente in [...]
elettivamente domiciliato in ME Via della Zecca n. 7 presso lo studio dell'Avv. Carmela Maria Cordaro che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
E
- di ME (C.F ), in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in ME (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille, is. 221, n. 65 è ope C.F._2
legis domiciliato;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: impugnazione provvedimento del Questore di rigetto di permesso di soggiorno per protezione speciale
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c e 19 ter D. Lgs. 150 del 2011,
depositato il 04.07.2023, impugnava il decreto del Questore Parte_1
della Provincia di ME, Cat. A/12 n. 92 - 2022, emesso in data 10.11.2022
e notificato in data 14.06.2023, con il quale era stata rigettata l'istanza,
presentata in data 07.06.2022, intesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, ex art. 19 comma 1 e 1.1 T.U.I. sulla base delle innovazioni normative apportate dal D.L. 130/2020.
In particolare, il Questore aveva rigettato la suddetta istanza per effetto del parere contrario al mantenimento del predetto permesso di soggiorno formulato dalla Commissione Territoriale di Catania in data 29.08.2022, la quale aveva sostenuto, sic et simpliciter, che “… non sussistono i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del Decreto Legislativo n. 286/98 e s.m. per
la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di
soggiorno per “protezione speciale”, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del
Decreto legislativo 25/2008, come modificato da ultimo con D.L. n. 130/2020.
Dall'analisi della documentazione allegata emerge che un eventuale
rimpatrio del sig. in Nigeria non contrasterebbe con il rispetto Pt_1
della propria vita privata e familiare. Infatti il richiedente non ha dimostrato di avere intrapreso sul territorio un fruttuoso percorso di integrazione, sia
personale che lavorativa. Esistono fondati motivi di ritenere, dunque, che
l'allontanamento dal territorio nazionale del richiedente non comporti una
violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare così
come previsto al comma 1.1., terzo e quarto periodo, dell'art. 19 del D. Lgs.
286/1998 e ss. mm. ii., interpretato alla luce dell'art. 8 CEDU…”.
La Commissione Territoriale, dunque, valutata l'istanza presentata dal ricorrente, rilevava che la documentazione allegata non permetteva di fondare con ragionevole probabilità che un'eventuale allontanamento dell'istante potesse contrastare in modo significativo con il rispetto della sua vita privata e familiare, in quanto egli ometteva di dimostrare – in sede amministrativa –
elementi tali di fondare un positivo giudizio circa il suo radicamento nel tessuto economico – sociale della comunità di riferimento.
Rilevava parte ricorrente che, viceversa, sussistevano tutti i requisiti per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”; di conseguenza, chiedeva, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, e, nel merito, che gli fosse concesso il riconoscimento del diritto alla suddetta protezione, evidenziando la propria integrazione, all'interno della comunità che lo ospitava, sia dal punto di vista lavorativo sia dal punto di vista abitativo.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti emetteva parere contrario all'accoglimento del ricorso, ritenendo non sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale poiché il ricorrente non aveva fornito idonei elementi a supporto della domanda. Con comparsa di risposta depositata in data 05.03.2024, si costitutiva l'Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso poiché ritenuto infondato.
Con decreto collegiale del 22.07.2023, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e delegato per la trattazione e decisione del procedimento il Giudice istruttore il quale, all'udienza successiva, provvedeva a fissare l'audizione personale del richiedente asilo.
All'udienza del 02.07.24 si procedeva dunque all'audizione del ricorrente il quale, dando atto di comprendere e parlare la lingua italiana, così dichiarava:
“ Sono e mi chiamo nato a [...] il [...]. Sono Per_1 Parte_1
cristiano. A.D.R. Sono arrivato in Italia a settembre del 2016. Subito quando
sono arrivato sono stato in Sardegna, quale luogo di approdo, precisamente a
Cagliari per poco più di un anno. Dopo sono arrivato a ME. Nel 2018 ho
cominciato a lavorare a Barcellona P.G. senza contratto presso un vivaio per
tre mesi, dopo ho lavorato a sempre in vivaio anche qui Parte_2
senza contratto. Successivamente a Villafranca presso un maneggio per un
mese sempre in nero. Dopo ho lavorato in un altro maneggio sito in Vittoria
per tre mesi. Dormivo nel maneggio e mi occupavo della pulizia delle stalle,
di dare da mangiare ai cavalli ecc. Successivamente ho lavorato a Rosarno in
Calabria occupandomi della raccolta dei pomodori, delle fragole, ecc con
regolare contratto. Dopo ho cominciato a lavorare a ME, dove tutt'ora
continuo a lavorare, presso Mare Blu srl dei sigg a Larderia che fa Parte_3
commercio all'ingrosso di pesce con contratti regolari a tempo determinato più volte prorogati. Lavoro quindi presso Mare Blu da maggio 2024 e l'ultimo
contratto è stato prorogato a dicembre 2024. Il sig. mi ha riferito Parte_3
che alla scadenza, con il nuovo anno, mi farà un nuovo contratto probabilmente a tempo indeterminato. A.D.R. Abito in via S. Cosimo in una
casa che ho preso in locazione dal giugno 2024 e pago il canone mensile di
euro 350,00. Prima abitavo in via Tommaso di Taxo e dividevo l'affitto con un
amico. A.D.R. Io lavoro tutti i giorni escluso il sabato. Nel giorno libero
posso dedicarmi alla pulizia della casa o a cucinare. Alcuni sabati però
lavoro prechè vado a prendere il pesce a Siracusa o Catania sempre per ditta
per la quale lavoro. Sono fidanzato con una ragazza nigeriana che
attualmente vive a Rosarno dove lavora. L'ho conosciuta quando lavoravo a
Rosarno e siamo fidanzati da due anni. Ora aspettiamo un bambino. Lei è
incinta di tre mesi. Io ora sto sistemando casa in modo che la mia fidanzata,
che si chiama ed il bambino, possano vivere con me a ME Pt_4
comodamente. A.D.R. Io a ME sto bene e vivo tranquillo con il mio
lavoro e sono felice.”
All'udienza collegiale del 31.10.2024 fissata per la discussione orale, il procuratore del ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso, riportandosi a tutti gli atti di causa ed in particolare alle note di precisazione delle conclusioni depositate;
controparte si riportava agli atti e insisteva per il rigetto del ricorso. A tale udienza, il Collegio riservava la decisione.
Ritiene questo Tribunale che il ricorso sia fondato e che la domanda meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va, innanzitutto, rilevato che la domanda introduttiva del presente giudizio, va esaminata sulla scorta della legge ratione temporis applicabile,
sicché, sebbene il comma 1 dell'art. 7, D.L. 20/2023 abbia soppresso il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U. Immigrazione, sulla base della disciplina transitoria dettata dal comma 2 della medesima disposizione, nel caso in questione, continua ad applicarsi la disciplina previgente, valevole per le istanze di protezione speciale ex art. 19 c.
1.1.e 1.2 T.U.I. come modificato dal D.L. 130/2020, anteriori all'11.03.2023, data di entrata in vigore della nuova normativa, atteso che l'odierno ricorrente aveva proposto la relativa istanza al Questore di ME in data 07.06.2022.
Occorre premettere che la protezione complementare, invocata nella specie dal ricorrente, è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre
2020, n. 130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura «protezione speciale» introdotta con D.L. 04.10.2018 n.
231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato e ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro.
Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) e aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla Commissione Territoriale al Questore, in caso di rigetto delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di
“protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 comma 1 D. Lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998) salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno
Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal
D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, ha ripristinato nell'art. 5 comma 6 D. Lgs.
286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
(ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario); ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all'art. 19 comma 1.1 D.
Lgs. 286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs.
286/1998 (in luogo di “condizioni di salute di particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie”) prevedendo che anche in tal caso la Commissione Territoriale in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale trasmetta gli atti al Questore (art. 32
comma 3.1 D. Lgs. 25 del 2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la dicitura “protezione speciale”, ha previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La
giurisprudenza di legittimità, subito dopo la suddetta novella normativa (Cass.
civ. 29.03.2021 n. 8713) ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” delinea una "nuova protezione speciale" che si presenta, prima facie,
caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del
2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018,
nell'interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal consolidato orientamento della Suprema Corte, che già aveva sottolineato che le situazioni di “vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di protezione non si esauriscono in quelle indicate nell'art. 2, comma 1, lett. h-
bis), del D. Lgs. n. 25 del 2008 (minori non accompagnati;
disabili, anziani,
donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali),
ma costituiscono un catalogo aperto, in quanto l'indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “... una
valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del
richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto
prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del
rimpatrio” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; Cass. Sez. U,
Sentenza n. 29459 del 13/11/2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del
14/08/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020).
In particolare, la protezione complementare va riconosciuta quando lo straniero possa essere oggetto di “persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” ovvero quando lo straniero “rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”. Si tratta di ipotesi in cui non può
disporsi l'espulsione o il respingimento in quanto riconducibili a quelle per le quali di regola va concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ma nella fattispecie concreta non è possibile riconoscere la protezione internazionale per la presenza di fatti impeditivi quali una causa di revoca o una causa ostativa.
La protezione complementare va, poi, riconosciuta quando il divieto di non refoulement derivi dal “rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali”. L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani,
quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione consente di effettuare una catalogazione che rende l'applicazione del divieto concretamente determinata.
Gli interessi protetti non possono, però, restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
24160/2020; n. 13079/2019; Ordinanza n. 8571/2020), in quanto l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali promuove l'evoluzione della norma a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione e ciò a prescindere dall'esistenza di un rischio per il richiedente asilo di essere esposto alla violazione dei diritti umani contemplati dalle convenzioni internazionali o dalla Costituzione anche nel paese di rientro.
L'ultima ipotesi prevista dal legislatore è quella contemplata dall'art. 19 comma 1.1 parte seconda che stabilisce che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti “una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, resa esecutiva dalla legge 24, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954,
n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Per questa tipologia di protezione complementare la casistica giurisprudenziale è molto ampia nella giurisprudenza di legittimità
che si è formata dopo la sentenza n. 4455 del 2018 con riferimento alla
“protezione umanitaria” e la principale novità della nuova forma di protezione
è che, in base al dettato normativo, non sembra più necessaria la valutazione comparativa indicata dalle Sezioni Unite con riferimento alla protezione umanitaria nella sentenza n. 29459/2019, neppure nella forma della proporzionalità inversa stabilita nella recente sentenza delle S.U. n. 24413 del
2021, dal momento che l'esame dei legami familiari culturali o sociali con il
Paese di origine costituisce elemento di valutazione del grado di radicamento allegato, non ulteriore requisito della complessiva fattispecie che dovrebbe condurre al riconoscimento della protezione complementare. Sotto questo profilo il nuovo regime appare, pertanto, diverso da quello previgente, in relazione al quale doveva, invece, essere assolto un onere allegativo anche relativo alle condizioni soggettive ed oggettive nel Paese di origine, ancorché
correlato alla ragione di radicamento.
Riprendendo argomenti svolti dalla giurisprudenza sovranazionale, la
Suprema Corte ha chiarito che, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato può
tradursi in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata. Ha
altresì precisato che la protezione offerta dall'articolo 8 CEDU concerne l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». In
definitiva, attraverso il riferimento al rispetto della sua vita privata il legislatore ha inteso tutelare l'integrazione sociale desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo, in questo momento storico, tale forma di rapporto quella più diffusa di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento. Va, comunque,
sottolineato che l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione speciale, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione. In ogni caso, l'accertamento del diritto alla protezione complementare postula sempre, proprio per l'atipicità dei relativi fatti costitutivi, l'esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso.
Orbene, nella fattispecie in esame, a riprova del suo percorso di integrazione, l'istante ha prodotto:
- rapporto di lavoro domestico dal 22.06.2022 al 12.09.2022 con la
Signora Persona_2
- lavoro in agricoltura dall'ottobre del 2022 al gennaio 2023 con la ditta e da fine gennaio 2023 al 31.12.2023 con la ditta Parte_5
Farina Antillo;
- accordo preliminare di lavoro a tempo indeterminato presso il datore di lavoro prof. con le mansioni di “collaboratore Persona_3
familiare”, da trasformarsi in regolare contratto di lavoro dopo il rilascio di un permesso di soggiorno in corso di validità;
- contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, stipulato dal
14.06.2024 al 13.06.2024 sito in ME, via San Cosimo 23;
- in atto contratto di lavoro a tempo determinato, a decorrere dal
23.05.2024 e prorogato fino al 22.12.2024 presso l'attività di ingrosso di prodotti ittici “MAREBLU SRLS” con sede in ME, via Contrada zona artigianale 98129.
Da predetta documentazione si evince, pertanto, come l'odierno deducente, dal suo ingresso in Italia, sia riuscito a rendersi indipendente dal punto di vista lavorativo e abitativo, dimostrando la propria capacità
d'inserimento nel contesto socio-economico in cui odiernamente vive.
Al contrario, nell'eventualità di rimpatrio in Nigeria, si troverebbe in un contesto privo di punti di riferimento, avendo difficoltà oggettiva a reinserirsi all'interno della realtà socio-lavorativa, e verrebbero vanificati gli sforzi volti all'integrazione e alla costruzione di una certa prospettiva di vita sul territorio italiano. A ciò si aggiunga che dagli attuali reports emerge chiaramente come, negli ultimi anni, la situazione relativa alla sicurezza ed al rispetto dei diritti umani sia peggiorata notevolmente nel Paese d'origine del ricorrente.
Secondo un recente rapporto di Human Rights Watch “numerosi gruppi armati continuano a uccidere e a mettere a repentaglio il
sostentamento di milioni di persone in tutto il paese. Nel Nord-ovest, bande di
cosiddetti banditi compiono omicidi, rapimenti, violenze sessuali e saccheggi
su vasta scala, mentre nel Nord-est si è verificata una ripresa degli attacchi
da parte della Provincia dell'Africa Occidentale dello Stato Islamico
(ISWAP), una fazione di . Decenni di conflitti intercomunitari tra Per_4
agricoltori e pastori nella Middle Belt e nella regione del Northcentral
continuano a mietere vittime, mentre le autorità lottano per contenere gli
scontri per la terra e altre risorse, esacerbati dalle tensioni etniche e
religiose. Nelle loro risposte alla crisi della sicurezza in tutto il paese, le forze
di sicurezza continuano a essere implicate in gravi violazioni dei diritti
umani, tra cui attacchi aerei indiscriminati, mentre le autorità hanno
ripetutamente omesso di ritenere responsabili gli ufficiali per gli abusi attraverso il sistema giudiziario… Secondo l'organizzazione non governativa
(ONG) Center for Democracy and Development, in Nigeria sono stati
registrati complessivamente 109 decessi correlati alle elezioni in vista delle elezioni generali del 2023… Le comunità dello Stato di , epicentro del Pt_6
conflitto di , hanno assistito a una ripresa di attacchi e rapimenti Per_4
da parte di gruppi armati. A marzo, oltre 30 pescatori e contadini sono stati
uccisi in modo orribile in un attacco nell'area del governo locale di Ngala. A giugno, circa 36 persone, tra cui contadini, sono state uccise nelle aree del
governo locale di Dambo, Jere e Mafa. Secondo un rapporto dei media,
ISWAP, una fazione di spicco di , ha imposto un divieto di attività Per_4
agricole, di pesca e di pastorizia nell'area del governo locale di Marte. La
mossa di fermare le attività agricole era apparentemente per punire le
comunità agricole per averle spiate per conto dell'esercito, che ha effettuato bombardamenti aerei
contro
ISWAP.” (https://www.hrw.org/world-
report/2024/country-chapters/nigeria).
Secondo Freedom House – ONG con sede negli Stati Uniti che conduce ricerche e advocacy sulla democrazia, la libertà politica e i diritti umani, “Sebbene la Nigeria abbia apportato notevoli miglioramenti alla
qualità delle sue elezioni dalla transizione del 1999 al governo democratico,
le elezioni presidenziali e dell'Assemblea nazionale del 2023, che hanno visto
eletto presidente e l'All Progressives Congress (APC) mantenere Persona_5
la sua maggioranza legislativa, sono state rovinate da irregolarità. La
corruzione rimane endemica nella strategica industria petrolifera. Le sfide
alla sicurezza, tra cui insurrezioni, rapimenti e violenza comunitaria e
settaria nella regione della Middle Belt, minacciano i diritti umani di milioni
di nigeriani. Le agenzie militari e delle forze dell'ordine spesso si impegnano
in esecuzioni extragiudiziali, torture e altri abusi. Le libertà civili sono minate
da pregiudizi religiosi ed etnici, mentre le donne e le persone LGBT+
affrontano una discriminazione pervasiva. Il vivace panorama mediatico è
ostacolato da leggi penali sulla diffamazione, nonché dalle frequenti molestie
e arresti di giornalisti che trattano argomenti politicamente sensibili.”
(https://freedomhouse.org/country/nigeria/freedom-world/2024).
Secondo l'ultimo report di Amnesty International, relativo lo stato dei diritti umani in Nigeria, “Le forze di difesa e di sicurezza hanno fatto uso eccessivo della forza, principalmente per disperdere le proteste. Le persone
sono state torturate durante gli interrogatori della polizia. Le autorità hanno
continuato a effettuare sfratti forzati. Le autorità non sono riuscite a mettere
in atto misure per mitigare l'impatto del cambiamento climatico. Tutte le parti
del conflitto armato hanno commesso violazioni del diritto internazionale.
Sono stati documentati casi di sparizioni forzate.”
(https://www.amnesty.org/en/location/africa/west-and-central-
africa/nigeria/report-nigeria/)
E' utile sul punto osservare come il Global Terrorism Index, che viene sviluppato annualmente dall'Institute of Economics and Peace (IEP) e che fornisce la risorsa più completa sulle tendenze del terrorismo globale, nella sua ultima edizione rilasciata a marzo 2024 abbia classificato la Nigeria al 8°
posto su 158 Paesi scrutinati con un punteggio di 7.575, che fa rientrare il
Paese in esame tra quelli con un impatto del terrorismo di livello alto. Il
rapporto elenca i Paesi con punteggi tra 0 e 10. I Paesi con punteggi compresi tra 8 e 10 sono i più colpiti dal terrorismo, quelli con un punteggio compreso tra 6 e 8 sono ad alto rischio di terrorismo, i punteggi compresi tra 4 e 6 si riferiscono a livelli moderati di terrorismo, i punteggi da 2 a 4 sottintendono una minore presenza di terrorismo e infine i Paesi con punteggi che vanno da zero a due hanno livelli di terrorismo molto bassi. La Nigeria ha totalizzato un punteggio compreso nella fascia tra 6 e 8, registrando, dunque, un livello alto di impatto del terrorismo. Il report evidenzia, del resto, come la Nigeria abbia
registrato nel 2023 il primo incremento in terrorismo in tre anni. Tale
aumento nelle morti, passate dal 34% al 524%, è stato provocato dallo
scontro in corso tra e . Se tale conflitto fosse tenuto fuori CP_3 Per_4
dal conteggio, le morti, principalmente civili, sarebbero scese al 18%. I civili
sono stati il gruppo più preso di mira per il secondo anno consecutivo nel 2023, seguiti dal personale militare. I civili sono stati presi di mira in oltre un
quarto di tutti gli attacchi, seguiti dal personale militare al 21 percento e
dalle forze dell'ordine anche al 21 percento. L' è stato il gruppo CP_3
terroristico più letale della Nigeria per ciascuno degli ultimi quattro anni. Ha
rappresentato il 53 percento delle vittime legate al terrorismo della nazione e
il 37 percento degli incidenti terroristici nel 2023. Anche se il numero di
attacchi terroristici dell' è diminuito leggermente nell'ultimo anno, il CP_3
bilancio delle vittime è aumentato del 27 percento, raggiungendo 276 morti, il
numero più alto degli ultimi tre anni. In media, gli attacchi ISWA sono
diventati più letali nel 2023, causando 5,2 vittime per attacco, un aumento di
3,6 nel 2022. Il conflitto tra e si è intensificato nel 2023, CP_3 Per_4
con gli attacchi che hanno causato la morte di 167 militanti di CP_3 Per_4
, il numero più alto da quando i due gruppi si sono divisi nel 2016.
[...]
ha registrato il suo anno più letale dal 2020, con 29 attacchi che Per_4
hanno causato 151 morti, un aumento significativo rispetto ai nove attacchi e
72 morti registrati nell'anno precedente. La maggior parte degli attacchi di
ha preso di mira i civili, ma quasi un quarto delle loro vittime si Per_4
è verificato durante gli scontri con . (Global Terrorism Index 2024 - CP_3
World | ReliefWeb).
Segnatamente, si rileva, infatti, come dal sito , ove è Email_1
possibile effettuare compiute ricerche in ordine ai dati relativi a conflitti ed episodi violenti caratterizzanti un dato paese, si ricavi che, nell'intervallo temporale ricompreso tra il 28.10.2023 e il 25.10.2024 (data di ultima rilevazione dell'applicativo), in Nigeria si siano registrati 3.999 incidenti di sicurezza, di cui 1.888 accertate violenze contro i civili, e come gli stessi eventi abbiano causato 9.414 decessi, di cui 3.328 civili, e come dalla medesima analisi emerga che i dati relativi agli episodi di violenza ed i decessi siano in crescita rispetto all'anno precedente. (cfr. https://acleddata.com/explorer/).
Sempre , nella sua analisi globale sui conflitti in corso, inserisce CP_4
la Nigeria al quinto posto tra i cinquanta Paesi con il più alto indice di scontri armati al mondo. In particolare, da tale studio emerge come in Nigeria vi sia un estremo livello di conflitto, tale da rendere la realtà interna al Paese
“consistentemente preoccupante”. Per fare un raffronto, la Nigeria al momento si trova nella stessa fascia di pericolo della Palestina e, dato ancora più preoccupante, nella fascia di pericolo superiore rispetto all'Ucraina.
(https://acleddata.com/conflict-index/index-july-2024/). Deve, quindi, affermarsi l'esistenza del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19
del D. Lgs 286/98, poiché esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe certamente una violazione al rispetto della propria vita privata e sociale e gravi ed insormontabili difficoltà nel tentativo di ricostruirsi una vita, con conseguente compromissione dei suoi diritti e della sua dignità personale.
Per tali motivi, ritenuta la fondatezza della domanda, il provvedimento impugnato deve essere annullato e deve disporsi la trasmissione degli atti al
Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Stante la delicatezza della materia, l'esistenza comunque di orientamenti contrastanti e la mutevolezza della situazione di fatto, si ritiene di dovere compensare tra le parti le spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2831 del Registro Generale 2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) accoglie il ricorso ed annulla il decreto emesso dal Questore di
ME in data 10.11.2022 e notificato in data 14.06.2023;
b) riconosce, per l'effetto, a nato il [...] a Parte_1
NA (Niger State - Nigeria), CF , il C.F._1
diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1 e 1.1 D.Lgs 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno:
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
ME, lì 26 novembre 2024
Il Giudice on. relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Starvaggi Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Stefania Cutrì, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo
presso la Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione del Tribunale di
ME.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Collegio composto dai sig.ri
Dott. Corrado Bonanzinga Presidente
Dott.ssa Viviana Cusolito Giudice
Dott.ssa Francesca Starvaggi Giudice on. relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N. 2831 del Registro Generale 2023
TRA
nato il [...] a [...] - Nigeria), CF Parte_1
, residente in [...]
elettivamente domiciliato in ME Via della Zecca n. 7 presso lo studio dell'Avv. Carmela Maria Cordaro che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
E
- di ME (C.F ), in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in ME (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille, is. 221, n. 65 è ope C.F._2
legis domiciliato;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: impugnazione provvedimento del Questore di rigetto di permesso di soggiorno per protezione speciale
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c e 19 ter D. Lgs. 150 del 2011,
depositato il 04.07.2023, impugnava il decreto del Questore Parte_1
della Provincia di ME, Cat. A/12 n. 92 - 2022, emesso in data 10.11.2022
e notificato in data 14.06.2023, con il quale era stata rigettata l'istanza,
presentata in data 07.06.2022, intesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, ex art. 19 comma 1 e 1.1 T.U.I. sulla base delle innovazioni normative apportate dal D.L. 130/2020.
In particolare, il Questore aveva rigettato la suddetta istanza per effetto del parere contrario al mantenimento del predetto permesso di soggiorno formulato dalla Commissione Territoriale di Catania in data 29.08.2022, la quale aveva sostenuto, sic et simpliciter, che “… non sussistono i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del Decreto Legislativo n. 286/98 e s.m. per
la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di
soggiorno per “protezione speciale”, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del
Decreto legislativo 25/2008, come modificato da ultimo con D.L. n. 130/2020.
Dall'analisi della documentazione allegata emerge che un eventuale
rimpatrio del sig. in Nigeria non contrasterebbe con il rispetto Pt_1
della propria vita privata e familiare. Infatti il richiedente non ha dimostrato di avere intrapreso sul territorio un fruttuoso percorso di integrazione, sia
personale che lavorativa. Esistono fondati motivi di ritenere, dunque, che
l'allontanamento dal territorio nazionale del richiedente non comporti una
violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare così
come previsto al comma 1.1., terzo e quarto periodo, dell'art. 19 del D. Lgs.
286/1998 e ss. mm. ii., interpretato alla luce dell'art. 8 CEDU…”.
La Commissione Territoriale, dunque, valutata l'istanza presentata dal ricorrente, rilevava che la documentazione allegata non permetteva di fondare con ragionevole probabilità che un'eventuale allontanamento dell'istante potesse contrastare in modo significativo con il rispetto della sua vita privata e familiare, in quanto egli ometteva di dimostrare – in sede amministrativa –
elementi tali di fondare un positivo giudizio circa il suo radicamento nel tessuto economico – sociale della comunità di riferimento.
Rilevava parte ricorrente che, viceversa, sussistevano tutti i requisiti per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”; di conseguenza, chiedeva, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, e, nel merito, che gli fosse concesso il riconoscimento del diritto alla suddetta protezione, evidenziando la propria integrazione, all'interno della comunità che lo ospitava, sia dal punto di vista lavorativo sia dal punto di vista abitativo.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti emetteva parere contrario all'accoglimento del ricorso, ritenendo non sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale poiché il ricorrente non aveva fornito idonei elementi a supporto della domanda. Con comparsa di risposta depositata in data 05.03.2024, si costitutiva l'Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso poiché ritenuto infondato.
Con decreto collegiale del 22.07.2023, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e delegato per la trattazione e decisione del procedimento il Giudice istruttore il quale, all'udienza successiva, provvedeva a fissare l'audizione personale del richiedente asilo.
All'udienza del 02.07.24 si procedeva dunque all'audizione del ricorrente il quale, dando atto di comprendere e parlare la lingua italiana, così dichiarava:
“ Sono e mi chiamo nato a [...] il [...]. Sono Per_1 Parte_1
cristiano. A.D.R. Sono arrivato in Italia a settembre del 2016. Subito quando
sono arrivato sono stato in Sardegna, quale luogo di approdo, precisamente a
Cagliari per poco più di un anno. Dopo sono arrivato a ME. Nel 2018 ho
cominciato a lavorare a Barcellona P.G. senza contratto presso un vivaio per
tre mesi, dopo ho lavorato a sempre in vivaio anche qui Parte_2
senza contratto. Successivamente a Villafranca presso un maneggio per un
mese sempre in nero. Dopo ho lavorato in un altro maneggio sito in Vittoria
per tre mesi. Dormivo nel maneggio e mi occupavo della pulizia delle stalle,
di dare da mangiare ai cavalli ecc. Successivamente ho lavorato a Rosarno in
Calabria occupandomi della raccolta dei pomodori, delle fragole, ecc con
regolare contratto. Dopo ho cominciato a lavorare a ME, dove tutt'ora
continuo a lavorare, presso Mare Blu srl dei sigg a Larderia che fa Parte_3
commercio all'ingrosso di pesce con contratti regolari a tempo determinato più volte prorogati. Lavoro quindi presso Mare Blu da maggio 2024 e l'ultimo
contratto è stato prorogato a dicembre 2024. Il sig. mi ha riferito Parte_3
che alla scadenza, con il nuovo anno, mi farà un nuovo contratto probabilmente a tempo indeterminato. A.D.R. Abito in via S. Cosimo in una
casa che ho preso in locazione dal giugno 2024 e pago il canone mensile di
euro 350,00. Prima abitavo in via Tommaso di Taxo e dividevo l'affitto con un
amico. A.D.R. Io lavoro tutti i giorni escluso il sabato. Nel giorno libero
posso dedicarmi alla pulizia della casa o a cucinare. Alcuni sabati però
lavoro prechè vado a prendere il pesce a Siracusa o Catania sempre per ditta
per la quale lavoro. Sono fidanzato con una ragazza nigeriana che
attualmente vive a Rosarno dove lavora. L'ho conosciuta quando lavoravo a
Rosarno e siamo fidanzati da due anni. Ora aspettiamo un bambino. Lei è
incinta di tre mesi. Io ora sto sistemando casa in modo che la mia fidanzata,
che si chiama ed il bambino, possano vivere con me a ME Pt_4
comodamente. A.D.R. Io a ME sto bene e vivo tranquillo con il mio
lavoro e sono felice.”
All'udienza collegiale del 31.10.2024 fissata per la discussione orale, il procuratore del ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso, riportandosi a tutti gli atti di causa ed in particolare alle note di precisazione delle conclusioni depositate;
controparte si riportava agli atti e insisteva per il rigetto del ricorso. A tale udienza, il Collegio riservava la decisione.
Ritiene questo Tribunale che il ricorso sia fondato e che la domanda meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va, innanzitutto, rilevato che la domanda introduttiva del presente giudizio, va esaminata sulla scorta della legge ratione temporis applicabile,
sicché, sebbene il comma 1 dell'art. 7, D.L. 20/2023 abbia soppresso il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U. Immigrazione, sulla base della disciplina transitoria dettata dal comma 2 della medesima disposizione, nel caso in questione, continua ad applicarsi la disciplina previgente, valevole per le istanze di protezione speciale ex art. 19 c.
1.1.e 1.2 T.U.I. come modificato dal D.L. 130/2020, anteriori all'11.03.2023, data di entrata in vigore della nuova normativa, atteso che l'odierno ricorrente aveva proposto la relativa istanza al Questore di ME in data 07.06.2022.
Occorre premettere che la protezione complementare, invocata nella specie dal ricorrente, è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre
2020, n. 130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura «protezione speciale» introdotta con D.L. 04.10.2018 n.
231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato e ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro.
Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) e aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla Commissione Territoriale al Questore, in caso di rigetto delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di
“protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 comma 1 D. Lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998) salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno
Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal
D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, ha ripristinato nell'art. 5 comma 6 D. Lgs.
286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
(ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario); ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all'art. 19 comma 1.1 D.
Lgs. 286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs.
286/1998 (in luogo di “condizioni di salute di particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie”) prevedendo che anche in tal caso la Commissione Territoriale in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale trasmetta gli atti al Questore (art. 32
comma 3.1 D. Lgs. 25 del 2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la dicitura “protezione speciale”, ha previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La
giurisprudenza di legittimità, subito dopo la suddetta novella normativa (Cass.
civ. 29.03.2021 n. 8713) ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” delinea una "nuova protezione speciale" che si presenta, prima facie,
caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del
2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018,
nell'interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal consolidato orientamento della Suprema Corte, che già aveva sottolineato che le situazioni di “vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di protezione non si esauriscono in quelle indicate nell'art. 2, comma 1, lett. h-
bis), del D. Lgs. n. 25 del 2008 (minori non accompagnati;
disabili, anziani,
donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali),
ma costituiscono un catalogo aperto, in quanto l'indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “... una
valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del
richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto
prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del
rimpatrio” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; Cass. Sez. U,
Sentenza n. 29459 del 13/11/2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del
14/08/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020).
In particolare, la protezione complementare va riconosciuta quando lo straniero possa essere oggetto di “persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” ovvero quando lo straniero “rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”. Si tratta di ipotesi in cui non può
disporsi l'espulsione o il respingimento in quanto riconducibili a quelle per le quali di regola va concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ma nella fattispecie concreta non è possibile riconoscere la protezione internazionale per la presenza di fatti impeditivi quali una causa di revoca o una causa ostativa.
La protezione complementare va, poi, riconosciuta quando il divieto di non refoulement derivi dal “rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali”. L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani,
quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione consente di effettuare una catalogazione che rende l'applicazione del divieto concretamente determinata.
Gli interessi protetti non possono, però, restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
24160/2020; n. 13079/2019; Ordinanza n. 8571/2020), in quanto l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali promuove l'evoluzione della norma a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione e ciò a prescindere dall'esistenza di un rischio per il richiedente asilo di essere esposto alla violazione dei diritti umani contemplati dalle convenzioni internazionali o dalla Costituzione anche nel paese di rientro.
L'ultima ipotesi prevista dal legislatore è quella contemplata dall'art. 19 comma 1.1 parte seconda che stabilisce che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti “una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, resa esecutiva dalla legge 24, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954,
n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Per questa tipologia di protezione complementare la casistica giurisprudenziale è molto ampia nella giurisprudenza di legittimità
che si è formata dopo la sentenza n. 4455 del 2018 con riferimento alla
“protezione umanitaria” e la principale novità della nuova forma di protezione
è che, in base al dettato normativo, non sembra più necessaria la valutazione comparativa indicata dalle Sezioni Unite con riferimento alla protezione umanitaria nella sentenza n. 29459/2019, neppure nella forma della proporzionalità inversa stabilita nella recente sentenza delle S.U. n. 24413 del
2021, dal momento che l'esame dei legami familiari culturali o sociali con il
Paese di origine costituisce elemento di valutazione del grado di radicamento allegato, non ulteriore requisito della complessiva fattispecie che dovrebbe condurre al riconoscimento della protezione complementare. Sotto questo profilo il nuovo regime appare, pertanto, diverso da quello previgente, in relazione al quale doveva, invece, essere assolto un onere allegativo anche relativo alle condizioni soggettive ed oggettive nel Paese di origine, ancorché
correlato alla ragione di radicamento.
Riprendendo argomenti svolti dalla giurisprudenza sovranazionale, la
Suprema Corte ha chiarito che, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato può
tradursi in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata. Ha
altresì precisato che la protezione offerta dall'articolo 8 CEDU concerne l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». In
definitiva, attraverso il riferimento al rispetto della sua vita privata il legislatore ha inteso tutelare l'integrazione sociale desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo, in questo momento storico, tale forma di rapporto quella più diffusa di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento. Va, comunque,
sottolineato che l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione speciale, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione. In ogni caso, l'accertamento del diritto alla protezione complementare postula sempre, proprio per l'atipicità dei relativi fatti costitutivi, l'esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso.
Orbene, nella fattispecie in esame, a riprova del suo percorso di integrazione, l'istante ha prodotto:
- rapporto di lavoro domestico dal 22.06.2022 al 12.09.2022 con la
Signora Persona_2
- lavoro in agricoltura dall'ottobre del 2022 al gennaio 2023 con la ditta e da fine gennaio 2023 al 31.12.2023 con la ditta Parte_5
Farina Antillo;
- accordo preliminare di lavoro a tempo indeterminato presso il datore di lavoro prof. con le mansioni di “collaboratore Persona_3
familiare”, da trasformarsi in regolare contratto di lavoro dopo il rilascio di un permesso di soggiorno in corso di validità;
- contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, stipulato dal
14.06.2024 al 13.06.2024 sito in ME, via San Cosimo 23;
- in atto contratto di lavoro a tempo determinato, a decorrere dal
23.05.2024 e prorogato fino al 22.12.2024 presso l'attività di ingrosso di prodotti ittici “MAREBLU SRLS” con sede in ME, via Contrada zona artigianale 98129.
Da predetta documentazione si evince, pertanto, come l'odierno deducente, dal suo ingresso in Italia, sia riuscito a rendersi indipendente dal punto di vista lavorativo e abitativo, dimostrando la propria capacità
d'inserimento nel contesto socio-economico in cui odiernamente vive.
Al contrario, nell'eventualità di rimpatrio in Nigeria, si troverebbe in un contesto privo di punti di riferimento, avendo difficoltà oggettiva a reinserirsi all'interno della realtà socio-lavorativa, e verrebbero vanificati gli sforzi volti all'integrazione e alla costruzione di una certa prospettiva di vita sul territorio italiano. A ciò si aggiunga che dagli attuali reports emerge chiaramente come, negli ultimi anni, la situazione relativa alla sicurezza ed al rispetto dei diritti umani sia peggiorata notevolmente nel Paese d'origine del ricorrente.
Secondo un recente rapporto di Human Rights Watch “numerosi gruppi armati continuano a uccidere e a mettere a repentaglio il
sostentamento di milioni di persone in tutto il paese. Nel Nord-ovest, bande di
cosiddetti banditi compiono omicidi, rapimenti, violenze sessuali e saccheggi
su vasta scala, mentre nel Nord-est si è verificata una ripresa degli attacchi
da parte della Provincia dell'Africa Occidentale dello Stato Islamico
(ISWAP), una fazione di . Decenni di conflitti intercomunitari tra Per_4
agricoltori e pastori nella Middle Belt e nella regione del Northcentral
continuano a mietere vittime, mentre le autorità lottano per contenere gli
scontri per la terra e altre risorse, esacerbati dalle tensioni etniche e
religiose. Nelle loro risposte alla crisi della sicurezza in tutto il paese, le forze
di sicurezza continuano a essere implicate in gravi violazioni dei diritti
umani, tra cui attacchi aerei indiscriminati, mentre le autorità hanno
ripetutamente omesso di ritenere responsabili gli ufficiali per gli abusi attraverso il sistema giudiziario… Secondo l'organizzazione non governativa
(ONG) Center for Democracy and Development, in Nigeria sono stati
registrati complessivamente 109 decessi correlati alle elezioni in vista delle elezioni generali del 2023… Le comunità dello Stato di , epicentro del Pt_6
conflitto di , hanno assistito a una ripresa di attacchi e rapimenti Per_4
da parte di gruppi armati. A marzo, oltre 30 pescatori e contadini sono stati
uccisi in modo orribile in un attacco nell'area del governo locale di Ngala. A giugno, circa 36 persone, tra cui contadini, sono state uccise nelle aree del
governo locale di Dambo, Jere e Mafa. Secondo un rapporto dei media,
ISWAP, una fazione di spicco di , ha imposto un divieto di attività Per_4
agricole, di pesca e di pastorizia nell'area del governo locale di Marte. La
mossa di fermare le attività agricole era apparentemente per punire le
comunità agricole per averle spiate per conto dell'esercito, che ha effettuato bombardamenti aerei
contro
ISWAP.” (https://www.hrw.org/world-
report/2024/country-chapters/nigeria).
Secondo Freedom House – ONG con sede negli Stati Uniti che conduce ricerche e advocacy sulla democrazia, la libertà politica e i diritti umani, “Sebbene la Nigeria abbia apportato notevoli miglioramenti alla
qualità delle sue elezioni dalla transizione del 1999 al governo democratico,
le elezioni presidenziali e dell'Assemblea nazionale del 2023, che hanno visto
eletto presidente e l'All Progressives Congress (APC) mantenere Persona_5
la sua maggioranza legislativa, sono state rovinate da irregolarità. La
corruzione rimane endemica nella strategica industria petrolifera. Le sfide
alla sicurezza, tra cui insurrezioni, rapimenti e violenza comunitaria e
settaria nella regione della Middle Belt, minacciano i diritti umani di milioni
di nigeriani. Le agenzie militari e delle forze dell'ordine spesso si impegnano
in esecuzioni extragiudiziali, torture e altri abusi. Le libertà civili sono minate
da pregiudizi religiosi ed etnici, mentre le donne e le persone LGBT+
affrontano una discriminazione pervasiva. Il vivace panorama mediatico è
ostacolato da leggi penali sulla diffamazione, nonché dalle frequenti molestie
e arresti di giornalisti che trattano argomenti politicamente sensibili.”
(https://freedomhouse.org/country/nigeria/freedom-world/2024).
Secondo l'ultimo report di Amnesty International, relativo lo stato dei diritti umani in Nigeria, “Le forze di difesa e di sicurezza hanno fatto uso eccessivo della forza, principalmente per disperdere le proteste. Le persone
sono state torturate durante gli interrogatori della polizia. Le autorità hanno
continuato a effettuare sfratti forzati. Le autorità non sono riuscite a mettere
in atto misure per mitigare l'impatto del cambiamento climatico. Tutte le parti
del conflitto armato hanno commesso violazioni del diritto internazionale.
Sono stati documentati casi di sparizioni forzate.”
(https://www.amnesty.org/en/location/africa/west-and-central-
africa/nigeria/report-nigeria/)
E' utile sul punto osservare come il Global Terrorism Index, che viene sviluppato annualmente dall'Institute of Economics and Peace (IEP) e che fornisce la risorsa più completa sulle tendenze del terrorismo globale, nella sua ultima edizione rilasciata a marzo 2024 abbia classificato la Nigeria al 8°
posto su 158 Paesi scrutinati con un punteggio di 7.575, che fa rientrare il
Paese in esame tra quelli con un impatto del terrorismo di livello alto. Il
rapporto elenca i Paesi con punteggi tra 0 e 10. I Paesi con punteggi compresi tra 8 e 10 sono i più colpiti dal terrorismo, quelli con un punteggio compreso tra 6 e 8 sono ad alto rischio di terrorismo, i punteggi compresi tra 4 e 6 si riferiscono a livelli moderati di terrorismo, i punteggi da 2 a 4 sottintendono una minore presenza di terrorismo e infine i Paesi con punteggi che vanno da zero a due hanno livelli di terrorismo molto bassi. La Nigeria ha totalizzato un punteggio compreso nella fascia tra 6 e 8, registrando, dunque, un livello alto di impatto del terrorismo. Il report evidenzia, del resto, come la Nigeria abbia
registrato nel 2023 il primo incremento in terrorismo in tre anni. Tale
aumento nelle morti, passate dal 34% al 524%, è stato provocato dallo
scontro in corso tra e . Se tale conflitto fosse tenuto fuori CP_3 Per_4
dal conteggio, le morti, principalmente civili, sarebbero scese al 18%. I civili
sono stati il gruppo più preso di mira per il secondo anno consecutivo nel 2023, seguiti dal personale militare. I civili sono stati presi di mira in oltre un
quarto di tutti gli attacchi, seguiti dal personale militare al 21 percento e
dalle forze dell'ordine anche al 21 percento. L' è stato il gruppo CP_3
terroristico più letale della Nigeria per ciascuno degli ultimi quattro anni. Ha
rappresentato il 53 percento delle vittime legate al terrorismo della nazione e
il 37 percento degli incidenti terroristici nel 2023. Anche se il numero di
attacchi terroristici dell' è diminuito leggermente nell'ultimo anno, il CP_3
bilancio delle vittime è aumentato del 27 percento, raggiungendo 276 morti, il
numero più alto degli ultimi tre anni. In media, gli attacchi ISWA sono
diventati più letali nel 2023, causando 5,2 vittime per attacco, un aumento di
3,6 nel 2022. Il conflitto tra e si è intensificato nel 2023, CP_3 Per_4
con gli attacchi che hanno causato la morte di 167 militanti di CP_3 Per_4
, il numero più alto da quando i due gruppi si sono divisi nel 2016.
[...]
ha registrato il suo anno più letale dal 2020, con 29 attacchi che Per_4
hanno causato 151 morti, un aumento significativo rispetto ai nove attacchi e
72 morti registrati nell'anno precedente. La maggior parte degli attacchi di
ha preso di mira i civili, ma quasi un quarto delle loro vittime si Per_4
è verificato durante gli scontri con . (Global Terrorism Index 2024 - CP_3
World | ReliefWeb).
Segnatamente, si rileva, infatti, come dal sito , ove è Email_1
possibile effettuare compiute ricerche in ordine ai dati relativi a conflitti ed episodi violenti caratterizzanti un dato paese, si ricavi che, nell'intervallo temporale ricompreso tra il 28.10.2023 e il 25.10.2024 (data di ultima rilevazione dell'applicativo), in Nigeria si siano registrati 3.999 incidenti di sicurezza, di cui 1.888 accertate violenze contro i civili, e come gli stessi eventi abbiano causato 9.414 decessi, di cui 3.328 civili, e come dalla medesima analisi emerga che i dati relativi agli episodi di violenza ed i decessi siano in crescita rispetto all'anno precedente. (cfr. https://acleddata.com/explorer/).
Sempre , nella sua analisi globale sui conflitti in corso, inserisce CP_4
la Nigeria al quinto posto tra i cinquanta Paesi con il più alto indice di scontri armati al mondo. In particolare, da tale studio emerge come in Nigeria vi sia un estremo livello di conflitto, tale da rendere la realtà interna al Paese
“consistentemente preoccupante”. Per fare un raffronto, la Nigeria al momento si trova nella stessa fascia di pericolo della Palestina e, dato ancora più preoccupante, nella fascia di pericolo superiore rispetto all'Ucraina.
(https://acleddata.com/conflict-index/index-july-2024/). Deve, quindi, affermarsi l'esistenza del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19
del D. Lgs 286/98, poiché esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe certamente una violazione al rispetto della propria vita privata e sociale e gravi ed insormontabili difficoltà nel tentativo di ricostruirsi una vita, con conseguente compromissione dei suoi diritti e della sua dignità personale.
Per tali motivi, ritenuta la fondatezza della domanda, il provvedimento impugnato deve essere annullato e deve disporsi la trasmissione degli atti al
Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Stante la delicatezza della materia, l'esistenza comunque di orientamenti contrastanti e la mutevolezza della situazione di fatto, si ritiene di dovere compensare tra le parti le spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2831 del Registro Generale 2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) accoglie il ricorso ed annulla il decreto emesso dal Questore di
ME in data 10.11.2022 e notificato in data 14.06.2023;
b) riconosce, per l'effetto, a nato il [...] a Parte_1
NA (Niger State - Nigeria), CF , il C.F._1
diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1 e 1.1 D.Lgs 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno:
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
ME, lì 26 novembre 2024
Il Giudice on. relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Starvaggi Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Stefania Cutrì, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo
presso la Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione del Tribunale di
ME.