Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 15/04/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 399/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. FANELLI Presidente
Dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel.
Dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18 febbraio 2025 da
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Trieste in Via Vasari n. 8 e (C.F. ), nato a [...]_2 C.F._2
il 21.12.1962 e residente a [...] entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Maria Grazia Tedesco
FATTO
Le parti, con ricorso congiunto depositato in data 18 febbraio 2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa di data 28 gennaio
2008, alle seguenti condizioni:
“--- il signor contribuirà al mantenimento della moglie mediante il Parte_2 versamento dell'importo di € 50,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici
ISTAT, da versarsi entro il 20 di ogni mese.
-- nulla per i figli e , in quanto maggiorenni e autosufficienti. Per_1 Per_2
1
signora , che accetta, la propria metà quota p.i. di proprietà di: Parte_1
- appartamento sito al quinto piano della casa in Trieste, civico n. 8 di via Vasari censito nella P.T. 12772 di Trieste – Ente Indipendente, composto da tre camere, cucina, camerino, bagno, w.c., corridoio, poggiolo e ripostiglio nella cantina, il tutto marcato “M” e orlato in
BLEU nel piano in atti tavolari sub G.N. 2595/53 con le congiunte 74/1000 p.i. della P.T.
1776 di Trieste.
All'Ufficio del Territorio di Trieste l'immobile risulta censito alla partita n. sezione P.IVA_1
V, foglio 22, numero 4298, sub 12, via Vasari civ. n. 8, piano 5, z.c. 1, categoria A/2, classe 1, vani 5, rendita catastale € 568,10
Conformità catastale: si allega sub E) dichiarazione di conformità catastale del geom.
di data 29.07.2024, il quale, esaminata la planimetria catastale Controparte_1 dell'immobile sito in Trieste, via Vasari n. 8, quinto pianto (sez. urbana V, fg. 22, p.c.n. 4298 sub 12) oggetto di variazione prot. TS0040691 dd. 11/07/2017 e lo stato di fatto a seguito del sopralluogo effettuato in data 24.07.2024, ha dichiarato la conformità tra lo stato di fatto e la planimetria catastale agli atti.
La parte cedente dichiara che la proprietà ceduta è stata acquistata in costanza di matrimonio in regime di comunione dei beni, mediante atto di compravendita con contratto
Notaio dd. 20.08.1997, registrato a Trieste in data 08.09.1997 al n. 3000 Persona_3
Serie 2V.
Con riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia edilizia ed urbanistica, il signor
, assumendone la relativa responsabilità dichiara: Parte_2
- la piena proprietà, l'assoluta disponibilità e il pacifico possesso della quota del predetto immobile
- di essere in regola con il pagamento di oneri, imposte e tasse pregressi di qualunque natura e specie, concernenti gli immobili in oggetto
- che la costruzione dell'edificio in cui si trova l'immobile oggetto de quo è stata iniziata anteriormente alla data del 01.09.1967
- che in relazione all'immobile non è intervenuto alcun provvedimento sanzionatorio e non sono state eseguite opere abusive
- che il reddito fondiario dell'immobile è stato regolarmente dichiarato nell'ultima
2 dichiarazione dei redditi per la quale, alla data odierna, è scaduto il termine di presentazione
- che nessun diritto di ipoteca legale le compete, e comunque, laddove sussista, vi rinuncia.
Ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 la signora dispensa il signor da: Parte_1 Parte_2
- prestare garanzia in ordine alla conformità di ciascuno degli impianti posti al servizio della consistenza immobiliare oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza, avendo preso atto dello stato di fatto degli stessi;
- consegnare alla signora la documentazione amministrativa e tecnica ed i Parte_1
libretti di manutenzione ed uso degli impianti.
Ai sensi del decreto legislativo 19.08.2005, n. 192 e successive modificazioni e integrazioni il signor mette a disposizione della signora l'attestato di Parte_2 Parte_1
prestazione energetica ai sensi dell'art. 6, co. 1 ter del richiamato decreto legislativo, rilasciato in data 23.07.2024 dal geom. che si allega al presente atto sub Controparte_1
all. A) con la precisazione che, a decorrere dalla data del suo rilascio, non si sono verificate cause di decadenza;
la signora , pertanto, dà espressamente atto di aver Parte_1
ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'edificio.
L'immobile viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alla parte avente causa e in particolare con ogni onere e aggravio.
Si dà atto che il trasferimento immobiliare di cui al presente atto trova la sua causa esclusiva nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi nascenti dal matrimonio e conseguenti alla separazione personale dei coniugi e perciò essi chiedono l'esonero da ogni tassa e/o imposta ove dovuta.
Le parti dichiarano che trattasi di casa di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al
D.M. 2.8.1969 (Gazzetta Ufficiale n. 218/1969).
Le parti dichiarano di essere entrambe di cittadinanza italiana.
La signora resta autorizzata a eseguire a proprio favore l'intavolazione del Parte_1
diritto di proprietà della quota di ½ dell'immobile in forza dell'emanando provvedimento, che costituirà titolo per l'intavolazione, con esenzione di ogni imposta ex art. 19 L. 74/87 comb., disp. Sent. 154/99 Corte Costituzionale.
Con la succitata attribuzione la signora dichiara di non avere più nulla a che Parte_1
pretendere dal signor a titolo di arretrati di ratei di mantenimento per sé e Parte_2
3 per i figli, spese straordinarie nell'interesse dei figli, nonché spese condominiali arretrate.”.
Personalmente comparse all'udienza del 3 aprile 2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate, come da ricorso.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c., ed il fascicolo è stato rimesso alla decisione del Collegio.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti economici, anche per quel che riguarda la regolamentazione delle somme dovute a titolo di arretrati per il mantenimento dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- omologa le condizioni di cui in premessa;
- compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
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