TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
- II SEZIONE CIVILE - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa Dora Alessia Limongelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3315 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “cessione dei crediti” e vertente tra
, (C.F. , con sede legale in Milano, alla via Pt_1 P.IVA_1
Domenichino n. 5, in persona del Procuratore dott. , Parte_2 elettivamente domiciliato in Milano, Corso Magenta n. 84, presso lo studio degli
Avv.ti Paolo Bonalume (C.F. , Giovanni Gomez Paloma C.F._1
(C.F. ), Giuseppe Cardona (C.F. C.F._2
), e Michele Del Bene (C.F. ), C.F._3 C.F._4 dai quali è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Marciano (C.F. CP_2
), giusta procura in calce alla costituzione in giudizio C.F._5 rilasciata in virtù di Determine di affidamento n.42 del 29.06.2017 del 12 marzo
2020, e con il quale elettivamente domicilia ai fini del presente giudizio in Sant'Anastasia(NA), alla via Gaetano Donizetti n.4 CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato (già Parte_3 [...]
conveniva in giudizio il al fine di Parte_4 Controparte_3 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, Parte_3 per l'effetto, condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di Parte_3
I. € 14.382,04 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate
[...]
1
nell'elenco prodotto sub doc. 2; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”)
– sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. : − nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 , per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 11.436,01 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. : − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. l'importo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_3 ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse Parte_3 ritenuta dovuta a per: − sorte capitale, − interessi moratori Parte_3 maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, − interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; • IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui la
2
parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, Parte_3 condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa Parte_3 somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e Parte_3 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; • IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”. A fondamento della domanda, l'istante deduceva di essere cessionaria in virtù di scritture private autenticate da notaio, dei crediti vantati da Exitone S.p.A. e capitale e di essere creditrice dei successivi Controparte_4 interessi di mora, degli interessi anatocistici dalla data della domanda e del risarcimento del danno per spese di recupero ex art 6 D. Lgs. n. 231/02.
In data 31maggio 2023, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva ritualmente in giudizio il che richiedeva l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della per nullità della cessione;
II. In via Pt_1 principale rigettare la domanda attorea per essere infondata la pretesa creditoria avanzata dalla;
In via subordinata, ridimensionare il Pt_1 quantum nei limiti del giusto e del vero;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. L'ente convenuto, eccepiva preliminarmente l'inopponibilità della cessione, non notificata all'ente e successivamente inviata ad una pec non estratta dal Registro PP.AA. o IPA;
altresì la mancata adesione del necessaria per CP_1 il perfezionamento della cessione del credito;
altresì l'incertezza del credito e la mancanza di impegno di spesa nel bilancio comunale con conseguente insussistenza di qualsivoglia obbligazione a carico dell'ente locale. All'esito dei termini di cui all'art 183 comma 6 c.p.c., il Tribunale, sulle conclusioni delle parti, ha riservato la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art, 190 c.p.c. La domanda è infondata e non può essere accolta. Non può essere posta in dubbio la validità, stante il rispetto delle prescrizioni di forma (atto pubblico o scrittura privata) e l'efficacia della cessione nei confronti del , poiché vi è prova in atti della avvenuta Controparte_1 notifica all'ente delle cessioni (cfr. le ricevute in formato eml di accettazione e consegna della notifica pec con allegata la cessione e la relata di notifica). Ebbene, è evidente l'idoneità della notifica della cessione di Exitone effettuata a mezzo pec all'ente convenuto il 24.04.2022 all'indirizzo
.na.it tratto da IPA, dal momento che come Email_1 CP_1 Email_2 comprovato dalla società attrice che si produce, il non aveva CP_1 pubblicato nel Registro PPAA alcun indirizzo pec. Quanto alla cessione dei crediti di , notificata in data 28.02.2017 CP_4 all'indirizzo pec deve ritenersi Email_3 correttamente notificata all'ente all'indirizzo pubblicato sul sito del Comune e della Citta metropolitana di Napoli come da documentazione prodotta (cfr.
Cass. 28390/2018 secondo la quale la notifica della cessione del credito è atto a
3
forma libera purché idoneo a far acquisire alla PA la consapevolezza della mutata titolarità attiva del credito).
Deve altresì ritenersi comprovata l'inclusione delle fatture azionate nel presente giudizio (cfr. all.5 atto citazione: elenco crediti per sorta capitale) tra quelli oggetto di cessione da Exitone e a stante la corrispondenza CP_5 Pt_3 delle fatture di cui è stato richiesto il pagamento con quelle indicate nell'elenco dei crediti ceduti allegato al contratto di cessione o allegate unitamente al contratto di cessione alla pec di notifica. Quanto infine alle eccezioni di invalidità-inopponibilità della cessione dei crediti per la mancata adesione dell'ente convenuto si osserva quanto segue.
La disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti di una P.A. ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. (Cass. civ., sez. I, 24.09.2007, n. 19571), e alla disciplina posta dalla legislazione speciale relativa alla cessione dei crediti di impresa introdotta dalla L. 52/1991, applicabile ai casi in cui (art. 1 della L. 52/1991): 1) la cessione di crediti pecuniari avvenga dietro corrispettivo;
2) il cedente rivesta la qualifica di imprenditore (art. 2082 c.c.); 3) i crediti ceduti sorgano da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; e 4) il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che effettua l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza.
Nel caso in cui il credito che forma oggetto di cessione sia sorto in occasione di un contratto pubblico la disciplina applicabile alla cessione si discosta in modo più marcato sia da quella derivante dal Codice Civile sia da quella posta dalla legislazione speciale.
La prima importante differenza che si riscontra rispetto alla libera cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c. ed alla sua opponibilità al debitore ceduto, è che la cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente pubblico è subordinata al rispetto di specifici requisiti di forma (atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio), di contenuto e andrà notificata all'amministrazione, al fine di consentire una migliore tutela dell'interesse pubblico. Inoltre, qualora la cessione del credito derivi da un contratto ancora in corso di esecuzione, in base all'art. 9 della L. 2248/1865, Allegato E, sarà necessaria l'adesione dell'amministrazione interessata. Così, il R.D. 2440/1923 (“Contabilità di Stato”), prevede che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio” (art. 69, comma 3, della Contabilità di Stato) e che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” (art. 69, comma 1, della Contabilità di Stato). In base a quanto previsto dal successivo art. 70 della Contabilità di Stato, le cessioni dovranno inoltre indicare il titolo e l'oggetto del credito che si intende cedere
4
(comma 1) e non potranno cedersi, con un solo atto, crediti verso amministrazioni diverse (comma 2). L'art. 70 del R.D. 2240/1923 (“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”) prevede che: “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”; a sua volta l'art. 9 Allegato E della L. n. 2248/1865 recita: “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”. Un temperamento a tale disciplina è stato introdotto nella L. 104/1994 e nel Dlgs. 163/2006 per la cessione dei crediti derivanti da appalti
(abbiano essi ad oggetto lavori, servizi e/o forniture), concessioni e concorsi di progettazione. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ii) del Codice dei contratti pubblici, la nozione di appalti pubblici ricomprende “i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi”. Orbene, il previgente art. 117 del D. Lgs n. 163/2006 statuiva che le cessioni di crediti derivanti da contratti di appalto/concessione/concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Da ciò deriva che il consenso della P.A. in riferimento alla cessione di crediti derivanti dalle menzionate tipologie contrattuali è un elemento necessario ed essenziale. Anche il vigente art. 106, c. 13 del D. Lgs. 50/2016 (che ha sostituito ed integrato il suddetto D. Lgs n. 163/2006) prevede testualmente che: “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”. Peculiare è anche il fatto che il mancato rispetto dell'onere formale non inficia la validità dell'accordo concluso tra le parti, ma comporta unicamente l'inefficacia del contratto rispetto al soggetto pubblico, rilevabile solo dal debitore ceduto.
A ciò si aggiunga che, secondo quanto previsto dall'art. 70 R.D. 2440/1923 attraverso il richiamo dell'art. 9, all. E, Legge 20 marzo 1865, n. 2248, nel caso in cui il rapporto tra cedente e debitore ceduto sia ancora pendente al momento della cessione, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, è
5
altresì necessaria l'adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione.
Viceversa, nel caso in cui il credito attenga ad un rapporto ormai esaurito, trova applicazione la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della pubblica amministrazione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2541). Il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Nel caso di specie, i crediti oggetto di cessione afferiscono a rapporti di fornitura di energia elettrica, dunque, a rapporti di durata.
Senonché, è stato chiarito in una pluralità di occasioni dalla giurisprudenza di legittimità che la normativa speciale di cui agli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 non è applicabile al caso di specie in quanto riservata alla sola
Amministrazione Statale;
né può essere applicata in via analogica in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti di cui agli artt. 1260 c.c. e ss. (cfr., ex multis, Cass. 7 novembre 2018, n. 28390;
Cass. 14 ottobre 2015, n. 20739; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2760 e Cass. 31 ottobre 2014, n. 23273).
La giurisprudenza è, infatti, costante nel ritenere che la citata normativa speciale “fa esclusivo riferimento ad un'amministrazione dello Stato quale soggetto titolare del potere eccezionale in discorso, non può (quindi) considerarsi direttamente applicabile ad amministrazioni diverse, in quanto la traslazione dell'istituto – suscettibile di importare un anomalo affievolimento dei diritti di credito dei privati ad opera della stessa amministrazione che è parte del rapporto – al di fuori dell'alveo legislativamente assegnatogli ed il suo inserimento nell'ordinamento contabile di enti diversi dallo Stato potrebbero ammettersi soltanto in presenza di un'espressa normazione” (Cass., S.U., 4 novembre 2002, n. 15382; nel caso esaminato dalla Suprema Corte si trattava di crediti vantati da una società nei confronti della Provincia di
Ancona; cfr., altresì, in tal senso, ex multis, Cass. 14 ottobre 2015, n. 20739;
Cass. 12 febbraio 2015, n. 2760 e Cass. 31 ottobre 2014, n. 23273).
Anche da ultimo la Cassazione ha ribadito che le disposizioni di cui al R.D. 2440/1923 sono “norme eccezionali riguardanti la sola amministrazione statale, pertanto insuscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse” (Cass. 7 novembre 2018, n. 28390).
Pertanto, secondo il richiamato orientamento la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. e si applica solo nei confronti delle amministrazioni statali e non degli enti locali (Cass. 2015, n.
20739; salve ovviamente disposizioni specifiche a questi ultimi dedicate ma che riguardano solo gli appalti es. art. 115, D.P.R. n. 554/1999, e comunque
6
mai i contratti di somministrazione in cui rientra la fornitura di energie elettrica stante l'esclusione prevista dall'art 25 (attuali art 11 e ss.) del Codice Appalti)”. Ciò posto, neppure risulta fondato il richiamo alla disciplina dei rapporti in corso di esecuzione di cui all'art. 9 Allegato E della L. n. 2248/1865, effettuato dall'opponente al fine di sostenere l'inopponibilità della cessione. Mette conto evidenziare in primo luogo che la giurisprudenza con specifico riferimento al contratto di somministrazione di energia elettrica la giurisprudenza ha da sempre riconosciuto che “il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore di tale servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una 'causa petendi' di tipo continuativo” (cfr. ex multis Cass., 21 giugno 1999, n. 6209; cfr. altresì Cass., 12 marzo 1994, n. 2429 e Cass., 1 agosto 1990, n. 7658). L'autonomia che caratterizza ogni singola fornitura di energia al cliente (utente finale) comporta che essa esaurisce i suoi effetti nel momento stesso in cui il bene
(i.e., energia) viene immesso nella disponibilità del cliente (mediante passaggio e registrazione del contatore elettrico). Nel medesimo senso, si è espressa la giurisprudenza di merito “la prestazione fornita mediante la somministrazione di energia elettrica quale identificata nelle fatture recanti il corrispettivo del servizio con scadenza annuale ovvero inferiore – configura una prestazione 'periodica con connotati di autonomia' sì che ogni singola fornitura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente. Del resto, laddove – in linea di ipotesi – tale rendicontazione avvenisse in tempi dilatati per ragioni ascrivibili al fornitore e quest'ultimo dovesse subire un evento che ne comportasse la morte (es. fallimento) non potrebbe dubitarsi dell'esistenza del credito per l'avvenuta esecuzione della prestazione a prescindere dalla contabilizzazione della stessa” (cfr. Sentenza T. Milano n. 6464/2017 in data 8 giugno 2017 prodotta sub doc. n. 9); (…)“non cogliesse nel segno il principale motivo di opposizione (…) relativo alla mancanza della prova dell'adesione alle cessioni come allegate e provate in atti dalla (richiamo all'art. 9 della Controparte_6
L. 2440/23 1865, allegato E) considerato che è rimasto incontestato che i crediti attengano tutti a prestazioni già eseguite sebbene afferenti (alcuni) a contratti di fornitura. Va, infatti, rammentato in linea di principio che 'con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la p.a. (…), il divieto di cessione senza l'”adesione” della p.a. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul
7
prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la 'inefficacia provvisoria' della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti” (cfr. sentenza del Tribunale di S.M.C. Vetere n. 3001/2017 del 12 ottobre 2017). Mette ancora conto evidenziare che il presupposto fattuale perché la normativa richiamata trovi applicazione è che la cessione abbia ad oggetto crediti inerenti a un rapporto di somministrazione in corso di esecuzione, con la conseguenza che l'inefficacia nei confronti dell'amministrazione potrà essere pronunciata se la notifica della cessione non seguita dall'adesione della p.a. sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, e sempre che tale rapporto sia ancora "in corso" all'epoca della decisione, venendo altrimenti meno la causa d'inefficacia della cessione (cfr. diffusamente in motivazione Corte di Appello di Napoli n. 1098 del 18.3.2022). Quando il rapporto ha, invece, esaurito i suoi effetti la normativa speciale non è più invocabile e torna a essere governata dal principio generale di libera cedibilità del credito, senza che l'eventuale dissenso dell'amministrazione ceduta possa dispiegare alcun effetto limitativo (cfr., ex multis, Cass., 27 agosto 2014, n. 18339 e Cass., 28 gennaio 2002, n.
981; cfr., da ultimo, anche T. Roma, 6 settembre 2017, n. 16631 che ha ben chiarito che il limite, ontologico e cronologico alla legittima interposizione del dissenso da parte della PA, è rintracciabile nella costanza del rapporto contrattuale, al di là del quale - perciò una volta conclusa l'esecuzione del contratto - la cessione torna a essere governata dal principio generale di libera cedibilità del credito, senza che l'eventuale dissenso dell'amministrazione ceduta possa dispiegare alcun effetto limitativo). In proposito, la Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che “la mancata adesione dell'amministrazione costituisce, perciò, una causa estrinseca di inefficacia della cessione, la cui ratio va individuata nella necessità di evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore dello Stato (somministrante, fornitore o appaltatore). La disposizione derogatrice del principio posto dal codice civile tende, cioè, alla conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha un contratto in corso con lo Stato, al fine di garantire la regolare esecuzione del contratto stesso (…). Sulla base della interpretazione che questa Corte ha già dato al divieto di cessione in discorso, deve dirsi che l'inefficacia della cessione (priva della adesione dell'amministrazione interessata) sussiste sino a quando il contratto è “in corso”, onde cessa con la conclusione del rapporto contrattuale. A tal proposito si è parlato, in dottrina, di “inefficacia provvisoria” della cessione. La sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente accertare che la notifica della cessione del credito (…) è avvenuta durante il rapporto contrattuale;
ma, per il rigetto della domanda proposta dalla cessionaria del credito, era necessario accertare altresì che il contratto fonte del credito era “in corso” anche al momento della decisione, poiché se, in tale momento, il rapporto contrattuale si era esaurito, non sussisteva più la
8
causa di inefficacia della cessione opposta” (Cass. 18 novembre 1994, n. 9789; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8222 del 11/09/1996).
Nel caso di specie, dunque, posto per un verso che le fatture poste a fondamento del rapporto monitorio si riferiscono a prestazioni già compiutamente eseguite al momento della emissione (arco temporale da gennaio 2017 a ottobre 2018) e per altro verso che non vi è prova che il contratto fosse in corso di esecuzione al momento della notifica delle cessioni
(o anche qualora in corso di esecuzione al momento della notifica delle cessioni) né che lo sia al momento della presente pronuncia, allora alla cessione dovrà essere necessariamente applicata la disciplina dettata dall'art. 1260 c.c. e ss., con conseguente irrilevanza (ai fini della opponibilità della cessione) dell'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione, difettando la prova del presupposto fattuale per l'applicazione della normativa speciale sopra richiamata, e cioè l'esistenza di una prestazione in corso di esecuzione (cfr. Corte di Appello Napoli, 1098/2022 cit.). Quanto, invece, all'eccezione sollevata dall'ente convenuto di inesistenza di qualsivoglia obbligo del in mancanza di impegno di spesa e CP_1 attestazione della relativa copertura finanziaria, si osserva quanto segue. Come è noto, la violazione delle norme di cui agli artt. 183 e 191 del d.lgs. n.
267 del 2000 dà luogo ad una nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice in quanto derivante dalla violazione di norme imperative (in questi termini, Cass.
Civ., 13 giugno 2018, n. 15410; Cass. Civ., 11 giugno 2018, n. 15050).
Ebbene, con riguardo ai crediti oggetto del ricorso monitorio, non risulta essere stata prodotta in atti la documentazione necessaria a comprovare la regolare assunzione di spesa da parte dell'ente visto che, anche per i contratti di somministrazione conclusi dagli enti locali trova applicazione l'art. 191,
D.Lgs. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.), per cui gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione.
Del resto, la circostanza che si tratta di un rapporto di durata e che il pagamento delle prestazioni è destinato ad avvenire non in unica soluzione ma periodicamente in virtù dei consumi di volta in volta fatturati, non rende ininfluente l'impegno di spesa all'inizio del rapporto con conseguente necessità che la conclusione del rapporto di somministrazione si affianchi ad un impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e all'attestazione della copertura finanziaria. E ciò, in quanto, la predetta attività contrattuale ha pur sempre bisogno di tradursi in una concreta programmazione finanziaria, senza la quale alcuna spesa pubblica può essere assunta (come in effetti previsto dal richiamato art. 191, D.Lgs. 267/2000), sicchè appare giuridicamente insostenibile la tesi che vorrebbe in tale ambito non necessaria l'adozione di alcuna delibera Comunale di programmazione finanziaria e di registrazione della relativa spesa nel competente capitolo di bilancio comunale.
A riguardo, la giurisprudenza proprio in tema di rapporto di somministrazione ha affermato in un caso del tutto speculare, relativo al credito nascente da un rapporto di somministrazione azionato da una società cessionaria, la necessità
9
del rispetto delle regole di cui agli artt. 183-191 TUEL per la valida assunzione di obbligazioni contrattuale da parte dell'ente locale conseguendone altrimenti la nullità dell'attività negoziale (cfr. Cass. Civ. ord. 17197/2024) e, per maggiore comprensione, se ne riporta di seguito l'iter motivazionale interamente condiviso da questo Tribunale: “L'art. 191, comma 1, t.u.e.l. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste
l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4)
- ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 1, 09/05/2019, n. 6919; Cass., sez. 3, 19/12/2019, n.
33768; Cass., sez. 1, 24/09/2018, n. 22481), detta norma chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n.
383 (T.U. della legge comunale e provinciale) e scandito dall'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Tali previsioni - e, in particolare, l'art. 191 T.U.E.L., che ne riassume da ultimo la portata precettiva
-, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (si v. al riguardo Cass., sez. U, 10/06/2005, n. 12195; Cass., sez. U,
28/06/2005, n. 13831 e successive conformi), tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass., sez.
1, n. 6919/19, cit.). Costituisce, quindi, principio saldamente invalso nella giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Cass., sez. 1, 13/06/2018, n.
15410) che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione (Cass., sez. 1, 18/11/2011, n.
24303; Cass., sez. 1, 28/12/2010, n. 26202; Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880). Risulta, pertanto, evidente che la previsione originariamente contenuta dell'art. 284 cit. e poi ripresa dal successivo art. 191 t.u.e.l., laddove richiede che nelle delibere sia indicato l'ammontare delle spese ed i mezzi per farvi fronte, ha la finalità di circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla pubblica amministrazione di modo che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, da un lato, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e, dall'altro, dei mezzi per farvi fronte, mediante un doppio e congiunto
(e non alternativo) indice di riferimento, che vincola l'operato dell'Amministrazione in ragione del più ampio interesse pubblico.
10
Conseguentemente, in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (cfr. Cass., sez. 3, 19/05/2017, n. 12608; Cass., sez. 1, 30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n.
12880; Cass., sez. 1, 22/05/2007, n. 11854). Ciò non esclude, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194, comma 1, lett. e), la facoltà dell'ente di riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione, i quali restano comunque soggetti all'azione diretta e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio (cfr. Cass., sez. 3, 18/04/2006, n. 8950; Cass., sez. 3, 31/05/2005, n. 11597). Tale riconoscimento può, tuttavia, avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico- finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute (secondo Cass., sez. 1, 09/12/2015, n. 24860 il riconoscimento del debito fuori bilancio richiede, ai sensi dell'art. 194, D.Lgs. n. 267 del 2000, un'apposita deliberazione dell'organo competente a formare la volontà dell'ente, da allegarsi al bilancio di esercizio, con cui quest'ultimo non deve limitarsi a dare atto del vantaggio arrecato dalla prestazione, in relazione all'espletamento di funzioni e servizi di competenza dell'ente, ma deve procedere alla verifica dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio, e adottare, in caso di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare il debito, in tal modo compiendo una valutazione globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico-finanziaria dell'ente e con gli impegni già assunti sulla base delle risorse disponibili, nonché la reperibilità dei fondi necessari per far fronte ad ulteriori obblighi). A tanto consegue come l'avvenuta, pacifica somministrazione dell'energia elettrica, nel caso di specie, non riveste alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale (Cass., sez. 1, 30/10/2013, n.
24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 09/05/2007, n.
10640)”.
In conclusione, sulla scorta delle argomentazioni finora esposte, deve ritenersi che l'omessa produzione nel presente giudizio di un documento idoneo ad
11
attestare l'assunzione da parte del convenuto di un impegno di spesa CP_1 riferibile alle prestazioni per cui è causa va ad incidere sulla fondatezza della pretesa creditoria fatta valere in questa sede dalla cessionaria, la quale non può essere accolta.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto, in tal caso non sorge a carico dell'ente locale alcun obbligo di attivazione della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio. Deve osservarsi infatti che la recente giurisprudenza ha ritenuto che il riconoscimento deve avvenire espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi dell'ente, ad esempio aver consentito la somministrazione di energia, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico - finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative.
Per dovere di completezza deve escludersi che il riconoscimento fuori bilancio del debito possa essere ordinato dal giudice attraverso una pronuncia di condanna della P.A. ad un facere atteso che la suddetta delibera costituisce un atto amministrativo dell'ente locale involgente discrezionalità amministrativa e non vincolato nel suo contenuto.
La questione è stata recentemente affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno affermato che: “…Il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), consegue, effettivamente, all'attivazione di un procedimento discrezionale, riservando all'ente locale la valutazione dell'utilità e dell'arricchimento conseguiti con l'acquisizione, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. È per questo vietato al giudice di sostituirsi all'amministrazione, in maniera da accertare immediatamente la lesione del diritto del privato ad ottenere il riconoscimento del debito assunto fuori bilancio.” (Cass. Civ., SS.UU., 21 dicembre 2020, n. 29178). Ciò posto, deve infine ritenersi manifestamente infondata, ai sensi dell'art. 1, L. Cost. 1/1948, la questione sollevata da parte attrice di legittimità costituzionale dell'art. 191, commi 1 e 4, Dlgs 267/2000 per contrarietà agli artt. 24 (principio di effettività del diritto di difesa), 111 (violazione del principio di “parità delle armi”) e 3 (principio di eguaglianza) della Costituzione, sulla base dei seguenti motivi: 1) i fornitori sono privati del diritto di agire nei confronti dell'ente locale, anche a titolo di ingiustificato arricchimento, al fine di ottenere il pagamento delle forniture/prestazioni, dovendo rivolgersi ai funzionari dell'ente locale, i quali non hanno, però, ricevuto alcun beneficio dalle forniture/prestazioni e le cui disponibilità finanziarie sono inidonee a consentire ai fornitori di ottenere il pagamento dei propri corrispettivi 2) la norma pone la parte pubblica in una posizione di ingiustificato privilegio, imponendo ai fornitori l'esecuzione delle forniture/prestazioni e sebbene in virtù di quanto previsto dalla norma i fornitori (in assenza degli impegni di spesa) potrebbero rifiutarsi di eseguire la fornitura/prestazione), è altrettanto vero che tale possibilità è meramente astratta in quanto i fornitori si trovano “costretti” ad erogare le forniture/prestazioni: sia in ragione della particolare urgenza rappresentata dalla tipologia di forniture/prestazioni la cui interruzione potrebbe generare un
12
danno a carico della collettività (i.e. nell'ipotesi di omessa erogazione dell'energia elettrica); sia in ragione del fatto che, ogni qualvolta una fornitura/prestazione viene interrotta (pur in assenza di impegni di spesa) è verosimile che gli enti locali lamentino inadempimenti a carico dei fornitori;
3)
La norma viola, inoltre, l'art. 3 della Costituzione creando una disparità di trattamento tra: fornitori costretti ad eseguire la prestazione pur in assenza di impegno di spesa essendo il rifiuto una possibilità meramente astratta e gli enti locali che beneficiano delle forniture/prestazioni e ciononostante non sono tenuti a pagarle sul presupposto dell'assenza di un rapporto tra essi e i fornitori. Le doglianze sono infondate per le ragioni che seguono. L'art 191 del Dlgs 267/2000 dispone: comma 1 “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”. (…) comma 4 “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”.
Tali previsioni erano state già introdotte dal D.L. 2 marzo 1989, n. 66
(Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito in legge, con modificazioni, con la L. 24 aprile 1989, n.
144, art. 1, comma 1, (Gazz. Uff. 26 aprile 1989, n. 96), che all'art. 23, ha previsto una rigorosa procedura, diretta a regolare l'impegno di spesa e il pagamento dei servizi da parte delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, con la previsione di una responsabilità personale e diretta del funzionario o dell'amministratore verso il privato fornitore per gli impegni assunti al di fuori o in violazione della procedura stessa. La disciplina è stata poi confermata nelle sue linee di fondo, senza soluzione di continuità, prima, dal
D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 35 (modificato, in chiave di rafforzamento del divieto di spese irregolari e, correlativamente di tutela del privato fornitore, dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4 con la previsione della facoltà per il contraente privato di non eseguire la prestazione in caso di mancata comunicazione della regolare assunzione della spesa) e, successivamente, dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, art. 191 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
13
Si tratta di disposizioni che hanno superato il vaglio di legittimità più volte sollecitato al Giudice delle leggi in relazione agli artt. 3, 24 e 28 Cost. (cfr. sentenze 24 ottobre 1995, n. 446 del 1995 e 30 luglio 1997, n. 295, nonché ordinanza 6 febbraio 2001, n. 26).
Invero il legislatore - individuando, da una parte, gli elementi costitutivi necessari per la imputabilità della spesa all'amministrazione locale (la Delib. autorizzativa e relativa copertura finanziaria quale presupposto ineliminabile della spesa) e, dall'altra, le conseguenze tipiche delle attività poste in essere senza l'osservanza delle prescritte procedure (nel senso che, in difetto dei previsti requisiti, gli effetti obbligatori si producono a carico della persona fisica che ha consentito la fornitura) - ha delineato un assetto positivo coerente con le regole di contabilità relative alla gestione delle risorse finanziarie pubbliche, considerando che l'impegno contabile comporta il vincolo di destinazione della somma in bilancio, mentre la copertura finanziaria non solo richiede l'esistenza di adeguata capienza nel capitolo di bilancio, ma incide anche sull'equilibrio finanziario generale. In tale prospettiva la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato che la disciplina risponde allo scopo non irragionevole di sollecitare un più rigoroso rispetto dei principi di legalità e correttezza da parte di coloro che operano nelle gestioni locali, imponendo che la competenza ad esprimere la volontà degli enti locali resti effettivamente riservata, nel rispetto delle procedure prescritte, agli organi a ciò deputati, e cioè agli organi cui spetta di programmare la gestione finanziaria e di inquadrare le varie scelte amministrative nella prospettiva del piano di spesa contenuto nel bilancio di previsione, e non oltre i limiti da esso fissati. Tale norma introduce un sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale del funzionario (o dell'amministratore) degli effetti dell'attività contrattuale da lui svolta in violazione delle regole giuridiche e di contabilità di gestione degli enti locali.
In virtù di siffatta peculiare attribuzione della titolarità del rapporto contrattuale, si verifica una rottura del legame di immedesimazione organica tra agente e pubblica amministrazione, sostituendosi al regime di nullità del negozio di fornitura quello della sua validità ed efficacia tra il privato fornitore e l'agente in proprio, in virtù di un fenomeno assimilabile ad una novazione soggettiva dell'originario rapporto obbligatorio. Sul punto, infatti, ha osservato la Corte Costituzionale (sent. 24 ottobre 1995
n.446) che il privato contraente, accettando di eseguire i lavori senza i presupposti di legge, assume volontariamente il rischio relativo alla definitiva individuazione della parte responsabile e può iure proprio esperire l'azione contrattuale unicamente nei confronti dell'amministratore. Il funzionario, a sua volta, depauperato dall'esercizio del diritto di credito ex art.35 D.lgs. 77/1995 da parte del privato, non avendo alcun rimedio diretto per rivalersi avverso l'ente nel cui patrimonio si è prodotto l'arricchimento, può intentare actio de in rem verso nei confronti dell'ente; di conseguenza, il contraente privato è legittimato ad agire contro la P.A. solo in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., sostituendosi all'amministratore (o al funzionario) suo debitore rimasto inerte. In particolare, è stata posta la questione della legittimità costituzionale dell'art. 23, comma IV, d.l. 2/3/89 n. 66 convertito in L. 24/4/89 n. 144 (e sostanzialmente trasfuso nell'art 191 TUEL) nella parte in cui, in caso di contratti di forniture di beni e di servizi ad enti locali non corredati dalle prescritte autorizzazioni
14
contabili, prevedendo la diretta ed esclusiva responsabilità contrattuale del pubblico funzionario, esclude in ragione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., l'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento da parte del privato nei confronti della p.a. La Corte ha escluso l'illegittimità costituzionale, dedotta in relazione all'art. 3 e 24 Cost. affermando che se è vero che l'azione di indebito arricchimento non può più essere esperita da parte del privato, è anche vero che l'actio de in rem verso può essere esercitata dall'amministratore convenuto e depauperato nell'azione esperita dal privato. Sostiene cioè la Corte che lo stesso fornitore o prestatore di servizi surrogandosi ex art. 2900 c.c. all'amministratore, è legittimato a chiamare in giudizio l'amministrazione arricchita dalla fornitura anche contestualmente all'esperimento dell'azione di responsabilità, azione che, nel caso di specie, non è stata proposta. Pertanto, sotto il profilo della tutela esperibile dal fornitore nei confronti dell'ente locale che abbia acquisito la fornitura in violazione della normativa contabile, non è apprezzabile alcuna violazione dell'effettività del diritto di difesa (art 24 cost.), parità delle armi (art 111 cost.) ed eguaglianza (art 3 cost.) atteso che al momento della conclusione della fornitura, la dedotta posizione di privilegio dell'ente locale è perfettamente controbilanciata dalla previsione della facoltà del fornitore di non eseguire la prestazione sino a quando i dati relativi all'impegno di spesa e alla relativa copertura finanziaria non gli vengano comunicati dall'ente (comunicazione da parte dell'ente che il privato fornitore ha con tutta evidenza il diritto di ottenere).
Né in senso contrario varrebbe osservare che la facoltà di rifiuto risulterebbe in concreto annullata in ragione dei danni che potrebbero conseguire alla collettività dalla omessa erogazione dell'energia elettrica o in ragione delle verosimili doglianze degli enti locali per l'omessa esecuzione della fornitura.
A riguardo, non può evitarsi di osservare che il legislatore del TUEL (art 191) ha espressamente tipizzato una eccezione di inadempimento ai sensi dell'art 1460 c.c. per cui il rifiuto di adempiere, opposto dal fornitore che non abbia ricevuto dall'ente le comunicazioni relative all'impegno di spesa e alla copertura finanziaria, è indubbiamente conforme a buona fede e di certo tale comportamento non può essere stigmatizzato come inadempimento del fornitore foriero di danni per la collettività, dall'ente che non abbia invece ottemperato al dovere di comunicare i dati relativi alla regolarità contabile dell'impegno assunto. Al contrario, il terzo contraente che accetti di eseguire la fornitura senza i presupposti di legge, assume volontariamente il rischio relativo alla definitiva individuazione della parte responsabile, potendo in tal caso esperire l'azione contrattuale unicamente nei confronti dell'amministratore. Peraltro, un deficit di tutela neppure può ravvisarsi nel fatto che non sia possibile esperire direttamente nei confronti dell'ente l'azione di ingiustificato arricchimento, posto che il terzo fornitore può agire con azione che trova fondamento nel rapporto contrattuale nei confronti del funzionario che abbia consentito l'esecuzione della fornitura ovvero, per ovviare al pericolo di insolvenza di quest'ultimo, agire nei confronti dell'ente con l'actio de in rem verso (art 2041 c.c.) in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., sostituendosi all'amministratore (o al funzionario) suo debitore rimasto inerte.
15
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 191, commi 1 e 4 risulta dunque manifestamente infondata.
Le spese di lite, attesa la complessità della normativa sopra richiamata, debbono essere compensate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD– II SEZIONE CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• compensa integramente le spese di lite.
Così deciso in Aversa, lì 8.1.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Dora Alessia Limongelli
16