Art. 5.
In caso di rimozione dell'"autoradio" dall'autoveicolo o dall'autoscafo, si applicano le norme per la detenzione di apparecchi radioriceventi, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 .
In caso di rimozione dell'"autoradio" dall'autoveicolo o dall'autoscafo, si applicano le norme per la detenzione di apparecchi radioriceventi, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 .