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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/12/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di RO
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 15 dicembre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le conclusioni e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Si comunichi
RO, 22 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 435 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Valeria Ciervo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Michele Aldinio, in RO (Pz) alla Piazza IV Novembre n. 3
OPPONENTE
e
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli C.F._3
avv.ti Francesco Cristiani e Dario Bergamo, presso il cui studio, in Scalea, alla Via G.
Oberdan n. 3, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
e
(P.I. ), in persona del curatore, Dott. Controparte_2 P.IVA_1 [...]
, con sede legale in Maratea (PZ), Via Ondavo, 44 CP_3
OPPONENTE-non costituito in riassunzione- e
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco
Pesenti, prof. Christian Romeo, NA LL, FL EN e IM
Daminelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Gagliardi, in Buonabitacolo (Sa), alla via Emanuela Loi n. 46
OPPOSTA
e
(P.I. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Massimiliano
Muni, presso il cui studio, in Portici (Na) al Corso Giuseppe Garibaldi alla Villa Menna
n. 115, è elettivamente domiciliata
PARTE INTERVENUTA
e
già – (P.I. ), in persona del legale CP_6 CP_7 P.IVA_4
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto
Malizia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma alla Via Vittorio
Veneto n. 108
PARTE INTERVENUTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 16/2018 reso dal Tribunale di
RO;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo n. 16/2018 reso dal Tribunale di RO in data
24.01.2018 - nell'ambito del procedimento R.g.n. 1739/2017 - e notificato in data 14.03.2018, veniva ingiunto alla in qualità di debitore principale, Parte_3
al sig. , alla sig.ra e al sig. Controparte_1 Parte_2 Pt_1
, in qualità di fideiussori e nei limiti dell'importo garantito pari ad €
[...]
260.000,00, il pagamento in solido e in favore della quale procuratrice CP_7
di della complessiva somma di Euro 142.237,89 “in virtù di saldo Controparte_4
debitore del contratto di conto corrente ordinario n.10286731 del 23/07/2004
(revocato in data 03/01/2017) intrattenuto dalla in persona del Parte_3
legale rappresentante p.t., con la fideiussione di Parte_4
, presso la Filiale di Potenza dell'allora
[...] Parte_2
oggi ”, oltre interessi di mora al tasso Controparte_8 Controparte_4
convenzionale a far data dal 30.10.2017 sino al soddisfo nonché € 406,50 per spese ed
€ 2.135,00 per compensi oltre IVA e CPA.
In particolare, assumeva a base del ricorso di essere creditore degli odierni CP_4
opponenti in virtù del contratto sottoscritto “per conformità alle scritture contabili dell'Istituto in adesione al disposto dell'art. 50 D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993
(T.U.L.B.), oltre interessi maturati e maturandi dal 30/10/2017 al tasso convenzionale di mora e comunque entro i limiti derivanti dal pieno rispetto del dettato normativo regolato dalle leggi n. 108/96 e segg., sino all'integrale soddisfo”.
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 14.03.2018, Controparte_1
, in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante p.t.
[...]
della e nelle Parte_3 Parte_1 Parte_2
rispettive loro qualità, proponevano tempestivamente opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo.
A sostengo dell'opposizione gli opponenti deducevano: 1) in via preliminare, la nullità per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. e ss;
2) nel merito, la nullità delle clausole contrattuali espressive degli interessi ai sensi degli articoli 1 e 4 della L.
n. 108/1996 e dell'art. 1815, comma 2, c.c.; 3) la illecita applicazione e richiesta di interessi anatocistici;
4) ed in via riconvenzionale, la ripetizione dell'indebito pagamento di interessi anatocistici e usurari, nonché la condanna della banca opposta al risarcimento del danno causato dalla applicazione di interessi usurari e anatocistici.
Pertanto, gli stessi concludevano chiedendo all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare: annullare o revocare il decreto ingiuntivo
n. 16/18 del 24/01/2018 emesso da Tribunale di RO, per difetto di una delle condizioni di ammissibilità ai sensi dell'art. 633 cpc.
Nel merito: accertare e dichiarare che nulla è dovuto da dai Sig. Parte_3
ri , , a Controparte_1 Parte_1 Parte_2 CP_4
e , che agisce in qualità di procuratrice di per i motivi tutti di CP_7 CP_4
cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo e inefficace e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 16/18 del 24/01/2018 emesso dal Tribunale di
RO. In via riconvenzionale: 1) condannare la e per essa CP_4 CP_7
anche in solido tra loro alla restituzione per le causali di cui in premessa in favore dell'opponente della somma pari a € 52.656,61 quale saldo effettivo del conto corrente ovvero, e salvo gravame, determinare l'eventuale minore importo spettante agli opponenti;
2) condannare la e per essa anche in solido tra loro al CP_4 CP_7
risarcimento del danno come determinato in premessa a favore della società opponente nella misura di € 1.440.000,00, a favore di nella Controparte_1
misura di € 260.000,00, a favore di e nella misura Pt_1 Parte_2
di € 260.000,00, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa.”. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.08.2018, si costituiva in giudizio l'opposta e per essa, quale mandataria, la in Controparte_4 CP_7
persona del legale rappresentante p.t., contestando le avverse eccezioni, poiché infondate in fatto ed in diritto, nonché sprovviste di prova.
Nella specie, la predetta opposta, premesso che il titolo della propria pretesa era da rinvenirsi nel contratto di conto corrente n.10286731, acceso in data 23/07/2004 (poi revocato il 03/01/2017) presso la Filiale di Potenza della allora , Controparte_8
oggi , dalla in persona del legale rappresentante CP_4 Parte_3 p.t., con la fideiussione di Parte_4 Parte_2
a mezzo di regolare contratto in ogni sua parte accettato e sottoscritto,
[...]
lamentava: in via preliminare, prima ancora della mancanza di prova, la genericità ed indeterminatezza della pretesa degli opponenti;
e nel merito, l'infondatezza di tutto quanto contestato.
Pertanto, l'opposta concludeva insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ - in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.16/2018 del 24/01/2018, attesa la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; - in via principale nel merito, rigettare la svolta opposizione e le contenute domande riconvenzionali poiché non provate, inammissibili, prescritte
(anche ai sensi degli artt.2948 n.4 e 2945 c.c. con riguardo alle presunte somme addebitate trimestralmente a titolo di interessi, competenze, spese e oneri applicati), infondate in fatto e in diritto sia nelle eccezioni preliminari che nel merito e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata nel merito, accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante Parte_3
p.t., e i sig.ri – – Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, nelle loro rispettive qualità, sono debitori in solido della
[...] CP_7
quale mandataria di della complessiva somma di Euro 142.237,00 Controparte_4
oltre le spese liquidate in decreto ingiuntivo pari a Euro 2.541,50 e gli interessi nella misura convenzionale, comunque nei limiti ex L.108/96 e segg., dal 30/10/2017 al saldo, e per l'effetto emettere sentenza di condanna dei medesimi opponenti al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia in favore della Banca opposta;
”. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 25.09.2018, resa all'esito dell'udienza del 24.09.2018, il Giudice, ritenuto che la presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo da parte della – rappresentata in udienza – non appariva idonea a Controparte_2
paralizzare la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, attesa la natura di accertamento e condanna del procedimento di opposizione, posto che l'art. 168 l. fall. deve ritenersi applicabile alle sole procedure esecutive e cautelari intraprese sul patrimonio del debitore e ritenuti sussistenti i requisiti di cui all'art. 648
c.p.c., concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché il termine di 15 giorni alle parti per l'introduzione del tentativo obbligatorio di mediazione, rinviando all'udienza del 08.04.2019 per la verifica.
Nelle more, con comparsa di costituzione in prosecuzione e sostituzione processuale ai sensi dell'art. 111 c.p.c., depositata in data 24.03.2019, si costituiva in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., la quale, premesso che in virtù di CP_5
contratto stipulato in data 20.09.2018 aveva acquistato, pro soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB da un portafoglio di crediti Controparte_4
pecuniari (per capitale e interessi anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant'altro), identificabili in blocco secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27.09.2018 - Parte Seconda, n. 113, e aventi le caratteristiche indicate ivi e nell'atto di cessione, tra cui il credito derivante dal decreto ingiuntivo n. 16/2018 reso dal Tribunale di RO oggetto di causa, richiamava e faceva proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte avanzate dalla e per essa dalla mandataria con Controparte_4 CP_7
espressa richiesta di estromissione della propria dante causa.
Depositato, in data 25.03.2019, il verbale di mediazione con esito negativo, all'esito dell'udienza del 08.04.2019, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183,
6 comma, c.p.c., rinviando all'udienza del 09.12.2019 per la decisione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Dopo un rinvio allo stato per esigenze d'ufficio, all'esito dell'udienza del 21.09.2020, il Giudice, letta la sentenza n. 21/2019 dichiarativa del fallimento della
[...]
epositata da parte attrice, letto l'art. 43 comma 3 l. fall. dichiarava Controparte_9
l'interruzione del giudizio.
Con ricorso per la prosecuzione del giudizio interrotto, depositata in data 14.12.2020, si costituivano in giudizio i SI.ri ed Parte_2 Controparte_1
, i quali riportandosi all'atto introduttivo, chiedevano all'adito Tribunale di
[...]
fissare la data dell'udienza per la prosecuzione del giudizio interrotto con la assegnazione di un congruo termine per la notifica alla Parte_5
in persona del curatore, Dott. , ed alla
[...] CP_3 CP_5
in persona del legale rappresentante p.t., nonché di accogliere le seguenti
[...]
conclusioni: “In via preliminare: - annullare o revocare il decreto ingiuntivo n. 16/18 del 24/01/2018 emesso dal Tribunale di RO, per difetto di una delle condizioni di ammissibilità ai sensi dell'art. 633 cpc. Nel merito: - accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai Sig.ri , e a Controparte_1 Parte_2
e , che agisce in qualità di procuratrice di per i CP_4 CP_7 CP_4
motivi tutti di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo e inefficace e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 16/2018 del 24 gennaio 2018 emesso dal Tribunale di RO;
- rigettare tutte le eccezioni preliminari e di merito formulate sia da e per essa sia dalla banca , in quanto CP_4 CP_7 CP_5
inammissibili ed infondate per i motivi sopra esposti;
In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare la parte opposta e per essa Controparte_4 CP_7
ovvero anche in solido tra loro, è tenuta alla restituzione per le Controparte_10
causali di cui in premessa in favore della
[...]
della somma di € 52.656,61 quale saldo effettivo del conto Parte_5
corrente ovvero, e salvo gravame, determinare l'eventuale minore importo spettante;
- condannare la e per essa ovvero anche Controparte_4 CP_7 CP_10
anche in solido tra loro al risarcimento del danno come determinato in premessa
[...]
a favore di nella misura di € 260.000,00, a favore di Controparte_1 [...]
nella misura di € 260.000,00, ovvero nella misura maggiore o Parte_2
minore che sarà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”.
Con decreto del 16.12.2020, il Giudice, visto il ricorso in riassunzione e letto l'art. 303
c.p.c., fissava l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé per il giorno
10.05.2021, assegnando alla parte istante termine sino a 30 giorni prima dell'udienza per la notifica alle controparti costituite del ricorso e copia del decreto. Con comparsa di costituzione nel giudizio riassunto, depositato in data 30.04.2021, si costituiva in giudizio per la in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t., la quale, ribadite le difese già svolte nel giudizio interrotto, insisteva per l'integrale accoglimento delle richieste e conclusioni già formulate.
Con note per la trattazione scritta dell'udienza del 10.05.2021, depositate in data
05.05.2021, il procuratore di parte opponente, Sig. , premesso di aver Parte_1
regolarmente trasmesso alla parte la rinuncia al mandato in data 28.01.2021 – regolarmente ricevuta in data 03.02.2021 – chiedeva, in via preliminare, un breve rinvio per consentire alla parte di provvedere alla nomina di un nuovo difensore ed, in subordine, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già formulate in precedenza.
All'esito dell'udienza del 10.05.2021, il Giudice, rilevato che la causa fosse matura per la decisione, senza necessità di indagini tecniche, rinviava all'udienza del 28.02.2022 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per note conclusive fino a quindici giorni prima dell'udienza.
Con il deposito delle note conclusionali le parti ribadivano le proprie difese ed eccezioni ed, in particolare, l'opposta in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t., eccepiva l'improcedibilità del giudizio in quanto controparte non aveva notificato l'atto in riassunzione nel termine assegnato dal magistrato anche nei confronti della e per essa della mandataria con rappresentanza Controparte_4 CP_7
che, in difetto di estromissione, era ancora parte del giudizio.
[...]
All'esito dell'udienza cartolare del 28.02.2022 il Giudice, viste le note depositate dalle parti, per esigenze di Ruolo, rinviava all'udienza del 16.01.2023 per la discussione.
Mutata la persona fisica del giudicante, all'esito dell'udienza cartolare del 27.06.2023, il Giudice, revocata l'ordinanza del 10.05.2021 con la quale la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ordinava la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione d'udienza a e per Controparte_4
essa a unitamente al verbale di udienza, concedendo termine perentorio CP_7
a parte istante sino a 30 giorni prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio all'11.12.2023, poi differita d'ufficio al 12.03.2024. Con comparsa di costituzione a seguito di riassunzione, depositata in data 15.02.2024, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4
richiamando tutte le difese svolte in precedenza ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.02.2024, interveniva in giudizio la società – già denominata contestando CP_6 CP_7
l'avversa domanda poiché infondata in fatto ed in diritto ed, in ogni caso, inammissibile nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva, avendo essa stessa agito in giudizio non in proprio, ma come procuratrice mandataria di Controparte_4
Pertanto, la predetta opposta, nel richiamare le difese già tempestivamente proposte in sede di comparsa di costituzione in giudizio nella qualità di mandataria dell'opposta
(prima della cessione del credito in favore di , Controparte_4 Controparte_5
concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di , per l'effetto CP_6
rigettando o dichiarando l'inammissibilità ed improponibilità nei confronti di CP_6
di qualsivoglia domanda di ripetizione di indebito o di natura risarcitoria
[...]
dipendente dal rapporto sostanziale dedotto in controversia cui è CP_6
estranea, in virtù di quanto eccepito e dedotto sub par. 1) della narrativa;
- Nel merito, sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli opponenti in riassunzione Sig.ri e Sig. Parte_2 [...]
in relazione alle pretese restitutorie e risarcitorie azionate CP_1
nell'interesse della società fallita nonché l'inammissibilità e Parte_3
l'infondatezza delle domande proposte in via riconvenzionale, per quanto eccepito e dedotto sub par. 2) della parte narrativa;
- Nel merito, in ogni caso, ritenuta sussistere la prova della pretesa creditoria oggetto di provvedimento monitorio, rigettare
l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 16/2018 del Tribunale di
RO ed ogni avversa domanda riconvenzionale, sia per ripetizione e sia per risarcimento, in quanto totalmente infondate e non provate in fatto ed in diritto, ed altresì prescritte”. Il tutto con vittoria di spese. Con ordinanza del 13.03.2024, resa all'esito dell'udienza cartolare del 12.03.2024, il
Giudice disponeva CTU sulla scorta della documentazione depositata in atti.
Depositato l'elaborato peritale a firma della Dott.ssa in data 29.04.2025, Persona_1
all'esito dell'udienza cartolare del 26.05.2025, il Giudice, lette le osservazioni delle parti, riteneva di dover richiedere chiarimenti al consulente e rinviava per l'acquisizione degli stessi all'udienza del 15.09.2025.
All'esito della predetta udienza, il Giudice, letti i chiarimenti forniti dal CTU nonché le note depositate dalle parti, rinviava all'udienza del 15.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note illustrative.
Tanto premesso in fatto, in via preliminare osserva il Tribunale che la società
[...]
dichiarata fallita nel corso del giudizio, pur ritualmente evocato in giudizio, Pt_3
a seguito di riassunzione non si è costituita, quindi ne va dichiarata la contumacia.
Ciò posto, la domanda nei confronti del va dichiarata improcedibile. Parte_5
La Corte di legittimità ha ribadito che “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 legge fallimentare, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda
o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impedientes, con
l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame” (Cass. n. 24156/2018).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che il principio sancito nella L.
Fall., art. 51, nega al creditore concorsuale iniziative giudiziarie che alterino la par conditio creditorum, precludendogli, salve le tipiche eccezioni previste, l'azionabilità degli ordinari mezzi tutela del credito se e quando essi possano determinare, per gli effetti che ad essi sono propri, una soddisfazione delle ragioni creditorie che sfugga alla regola del concorso sostanziale, comportando una tutela satisfattiva che eluda la regola della cristallizzazione dei crediti e dell'indisponibilità dei beni acquisiti al fallimento.
Ed, infatti, nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità al fallimento di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di sentenza impugnabile, esplicitamente richiesta dall'art. 95, co. 3, l.fall., norma di carattere eccezionale, insuscettibile di qualsivoglia applicazione analogica.
In tal caso, la domanda deve essere riproposta al giudice fallimentare, la cui competenza inderogabile prevale sul criterio della competenza funzionale del giudice che ha emesso l'ingiunzione e la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile e tale improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum
Va quindi dichiarata l'improcedibilità nei confronti del convenuto in Parte_5
riassunzione, con prosecuzione del giudizio nei confronti degli altri convenuti- opponenti in qualità di fideiussori nei limiti dell'importo da questi garantito pari ad euro 260.000,00.
Tanto premesso in via preliminare, e passando al merito, va osservato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dell'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta solo la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (in tal senso sent. Cass. n. 7020/2019; sent. Cass. n. 1410/1992; sent.
Cass. n. 10280/1990; sent. Cass. n. 5185/1989; sent. Cass. n. 361/1988; sent. Cass. n.
9078/1987).
Inoltre, sempre in tema di onere della prova, deve rilevarsi che “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (in tal senso sent. Cass. civ. Sez. unite n. 13533/2001).
Presupposto comune per ognuna delle tre azioni, di adempimento, risolutoria e risarcitoria, è quindi la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole,
l'inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempimento.
Orbene, in applicazione dei suesposti principi di diritto, il Tribunale osserva quanto segue.
In via preliminare, va verificata la fondatezza dell'eccezione proposta dall'opposta relativa al successivo accordo intercorso tra le parti.
rappresenta che in data 20/05/2016 la e la società attrice CP_4 CP_8
sottoscrivevano un “atto di rimodulazione e rientro su affidamento regolamentato in conto corrente”.
Con questo documento la correntista dichiarava che l'esposizione complessiva relativa al conto corrente risultava pari ad € 166.657,72 importo per il quale l'impresa si riconosceva “ad ogni effetto di legge debitore nei confronti della Banca, ogni eccezione e riserva rimossa” e la banca rinunciava al pagamento immediato del credito e acconsentiva a che il rientro fosse avvenuto gradualmente, proprio in virtù delle concessioni fatte da parte avversa.
sostiene che ciò determina l'impossibilità di proporre eccezioni e la CP_4
cessata materia del contendere.
In realtà, come si evince agevolmente dalla lettura dell'atto di rimodulazione e rientro
(cfr. doc. della produzione allegato alla comparsa di costituzione in CP_4
riassunzione), in esso non appaiono ravvisabili le “reciproche concessioni” che, ai sensi dell'articolo 1965 c.c., costituiscono elemento indefettibile per ritenere integrata la fattispecie negoziale della transazione, atteso che con essa la società ha rinunciato a qualsiasi azione ed eccezione relativa al predetto rapporto di conto corrente (art. 4), che indubbiamente è qualificabile alla stregua di una “concessione” fatta alla controparte, “mentre l'accettazione del pagamento non in forma integrale ed immediata, bensì rateale e differita, costituisce una mera dilazione di pagamento, tale da non assurgere a rango di “concessione” ” (cfr. Trib. Salerno, sentenza n. 1533/2024 del 20/03/2024).
Pertanto, disconosciuta la natura transattiva del contratto in favore della sua natura ricognitiva, deve ritenersi che siano ammissibili le eccezioni dell'opponente dirette a contestare la validità delle clausole negoziali dei contratti oggetto di causa.
Infatti – una volta esclusa la natura transattiva, perché non è stata ravvisata alcuna reciproca rinuncia delle parti alle rispettive pretese al fine di prevenire una lite, e quella novativa, non essendosi prodotto alcun effetto estintivo delle obbligazioni preesistenti, salva la previsione di una dilazionata scansione temporale ai fini dell'adempimento – non può farsi discendere dalla rilevata natura ricognitiva del piano di rientro la intangibilità delle clausole negoziali affette da nullità.
Non può, quindi, essersi realizzato alcun effetto preclusivo di ogni successiva contestazione, in quanto incompatibile con la natura ricognitiva dell'atto.
Ed invero, secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte, “in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti” (Cass., sent. n. 19792 del 19/09/2014;
v. anche ord. n. 37107 del 19/12/2022).
Sempre in via preliminare va chiarito che è infondata l'eccezione di che CP_4
esclude che i garanti possano eccepire l'indebito incasso delle somme.
Il fideiussiore e il garante autonomo possono sempre contestare alla banca la violazione di norme imperative (come il divieto di anatocismo illecito) che affliggono il contratto garantito.
Come chiarito dalla Corte di cassazione, Sez. I Civile – Ordinanza 10 gennaio 2018,
n.371 nell'ambito del contratto autonomo di garanzia e ancor di più nella fideiussione
è ammessa la proponibilità, da parte del garante, delle eccezioni fondate sulla nullità del contratto-base per violazione di norme imperative.
Va evidenziato, del resto, che, se si ammettesse la soluzione contraria, si finirebbe per consentire al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.
Certamente ciò non permette al fideiussore di agire in ripetizione, stante la carenza di legittimazione attiva, ma il garante può “ far valere, per effetto dell'accertata nullità, la compensazione del credito restitutorio con quello eventualmente spettante all'istituto di credito”; è legittimato alla contestazione della sussistenza e dell'entità del credito nei limiti dell'impegno fideiussorio assunto, ma non può avanzare pretese restitutorie di sorta (Tribunale di Perugia, Sentenza n. 1714/19 6 novembre 2019).
Ciò chiarito, parte opposta ha fornito compiuta prova del titolo, mediante il deposito del contratto di c/c, la certificazione ex art.50 D.Lgs. n.385 del 01/09/1993, gli estratti conto e scalari, le fideiussioni, i contratti di affidamento, l'atto di rimodulazione e rientro su affidamento, la comunicazione di irregolarità andamento del conto, la lettera di revoca-recesso e la intimazione di pagamento del saldo debitore, documenti tutti nei quali è riportato l'ammontare del credito vantato, ogni tasso di interesse effettivo applicato e le spese contrattuali, tutti facenti riferimento al contratto in conto corrente ordinario (con relativo affidamento) n.10286731 acceso in data 23/07/2004 (poi revocato il 03/01/2017) presso la Filiale di Potenza della allora . Controparte_8
Il consulente ha accertato che gli EE/CC e gli EE/CC rinvenuti in atti, risultano CP_11
coprire l'intero periodo contrattuale del rapporto di C/C.
Gli opponenti hanno dedotto l'avvenuta applicazione di interessi anatocistici e usurari.
Con riferimento all'anatocismo si evidenzia quanto segue.
Senza ripercorrere le tappe normative e giurisprudenziali che hanno caratterizzato la complessa vicenda dell'anatocismo bancario, è sufficiente rilevare che, a seguito della novella introdotta dall'art. 25, co. 2, D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 342, che ha modificato l'art. 120 co. 2 TUB (il quale, nella versione applicabile ratione temporis ai rapporti oggetto di causa, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori ”), nonché della delibera CICR 9 febbraio 2000, che ha dato attuazione alla normativa primaria, è da considerarsi legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi, a condizione che tale periodicità sia stabilita sia per gli interessi attivi che per quelli passivi (art. 2 delibera CICR 9 febbraio 2000), che la clausola anatocistica sia specificamente approvata per iscritto e che, nel caso di capitalizzazione infrannuale, venga indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (art. 6 delibera CICR 9 febbraio 2000).
Ebbene, nel caso di specie il consulente tecnico incaricato ha così concluso sul punto:
“I rapporti oggetto di causa sono sorti tutti, successivamente, alla delibera CICR del
9 febbraio 2000, come evidenziato in tabella, alla quale si rinvia per tutti i dettagli. Si rileva che nel contratto di conto corrente è vero sì che i tassi creditori annui, nominale ed effettivo, risultano essere identici (0,010% e 0,010%), tuttavia il documento riportante le “Condizioni su rapporto di conto corrente di corrispondenza in euro/divisa” allegato al contratto di conto corrente n. 000010286731 a firma della
[...] alla pag. 1, riporta espressamente “Capitalizzazione Trimestrale Parte_3
degli interessi creditori e debitori, anno civile”. A verifica è stato riscontrato nel primo
E/C scalare rinvenuto in atti, riferito alla data del 30/09/2004 (unico trimestre in cui si rilevano numeri creditori dal 20/09/2004 al 30/09/2004), il calcolo, con periodicità trimestrale, anche per gli interessi creditori (liquidati in € 0,03 lordi per un netto di €
0,02). Inoltre, dato il tasso nominale creditore concordato di 0,010%, si è proceduto al ricalcolo del tasso annuo effettivo creditore, considerando i 4 trimestri per la capitalizzazione trimestrale, rilevando che il medesimo risulta essere pari a
0,0100004%, dunque superiore al nominale 0,010000%. Presumibilmente
l'uguaglianza dei due tassi è da attribuire all'approssimazione alla terza cifra decimale. Per i dettagli si rinvia all'allegato 1.” (pag. 7 e 8).
Tale conclusione vale, tuttavia, sino al 31 dicembre 2013, in quanto, per effetto dell'art. 1, comma 629, legge 147/13, a decorrere dall'1 gennaio 2014, il testo del comma 2 dell'art. 120 Tub, secondo cui “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”, è stato sostituito in questi termini: “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria,prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Per tali ragioni, nel computo del rapporto dare/avere devono essere esclusi gli interessi anatocistici maturati in epoca successiva al 31 dicembre 2013 e deve essere recepita l'ipotesi di calcolo formulata dal Ctu che segue: “Dalla documentazione rinvenuta in atti (EE/CC e EE/CC Scalari) si evince che, a decorrere dal 01/01/2014, l'Istituto di credito finanziatore abbia continuato ad applicare la capitalizzazione trimestrale, addebitando in conto, alla fine di ciascun trimestre di riferimento, le competenze trimestrali, anche per la quota parte relativa agli interessi passivi, il tutto sino al trimestre chiuso al 30/09/2016, dando luogo al fenomeno dell'anatocismo. Pertanto si
è proceduto al ricalcolo degli interessi passivi liquidati trimestralmente, scorporando dalle competenze addebitate in conto, alla fine di ciascun trimestre, la componente interessi dovuti per il trimestre medesimo (addebitando nuovamente tutti gli interessi all'anno successivo). Ne consegue che il saldo a debito, ricalcolato, si riduce di €
2.700,01. A supporto si rinvia all'allegato 2, nel quale viene esposto, il ricalcolo eseguito con le rettifiche di volta in volta effettuate, onde pervenire al risultato sopra esposto.” (pag. 8).
Va superata l'eccezione dell'opposta in ordine alla possibilità di capitalizzazione nel periodo indicato posto che la Prima sezione civile della AS, con sentenza n.
21344 del 30 luglio 2024, si è pronunciata sulla decorrenza del divieto di anatocismo bancario ex art. 1 c. 628 L. 147/2013, anche in assenza di delibera CICR sulle modalità
e i criteri per la produzione di interessi relativamente alle attività bancarie.
La Corte ha chiarito che in tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, TUB, come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
Quanto poi alla illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, va rilevato che essa rappresenta la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, utilizzata per riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro da mettere a disposizione del cliente (ex multis AS
Civile, sentenza n. 870/2006). Di recente la S.C. ha precisato che “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (AS Civile, ordinanza n. 19825/2022).
Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal Ctu: “Dalla documentazione rinvenuta in atti (contratto di conto corrente e contratti di affidamento) è stato rilevato che la commissione di massimo scoperto, è stata effettivamente regolamentata nell'ambito del contratto di conto corrente, siglato il 23/07/2004 per la sola esposizione extra-fido nella misura dell'1,50% e solo successivamente, nel contratto di affidamento, sottoscritto il 22/12/2006, per l'entro-fido nella misura dello 0,375%, come evidenziato in tabella. A decorre dal 07/11/2011 (con riscontro sempre dai contratti in atti) la commissione di massimo scoperto è stata sostituita dalla DIF
(commissione disponibilità immediata fondi), unitamente, alla CIV (commissioni di istruttoria veloce), o alternativamente, alla commissione per utilizzi oltre disponibilità fondi.
Dagli EE/CC scalari, invece, si evince che la commissione di massimo scoperto entro- fido sia stata effettivamente addebitata, per la prima volta, nelle competenze liquidate al 31/12/2004 e sino alle competenze liquidate al 30/06/2009. Ne deriva, uniformandosi alle evidenze contrattuali, un lasso temporale compreso fra l'ultimo trimestre 2004 e sino al trimestre chiuso al 30/09/2006, in cui la commissione di massimo scoperto risulta applicata, tuttavia in mancanza di apposita previsione contrattuale (in proposito si ribadisce quanto già sopra precisato in merito al mancato rinvenimento in atti del primo contratto di affidamento del 27/07/2004). Per quanto concerne gli oneri applicati in sostituzione della commissione di massimo scoperto, come sopra individuati, sebbene risultanti dagli EE/CC scalari riferiti ai trimestri che vanno dal 30/09/2009 sino al termine del rapporto, risultano oggetto di espressa pattuizione solo a far data dal 07/11/2011 con sottoscrizione di relativo contratto di affidamento (rinvio alla tabella sopra riportata). Pertanto, anche in tal caso la pattuizione preventiva risulterebbe carente dal 01/07/2009 al 07/11/2011, in quanto non rinvenuta in atti.”.
Pertanto, concordemente con quanto appena detto, si ritiene di dover aderire al ricalcolo effettuato dal Ctu, che ha provveduto a ricalcolare il saldo dovuto escludendo:
“➢ la commissione di massimo scoperto applicata dall'Istituto di credito per i trimestri 31/12/2004, 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005, 31/03/2006,
30/06/2006, 30/09/2006;
➢le commissioni sostitutive (DIF, CIV, commissione per utilizzi oltre disponibilità fondi) applicate per i trimestri 30/09/2009, 31/12/2009, 31/03/2010, 30/06/2010,
30/09/2010, 31/12/2010, 31/03/2011, 30/06/2011 e 30/09/2011.
Dal ricalcolo ne deriva un minor saldo a debito di € 11.498,22, quale effetto della esclusione congiunta, della cms e degli oneri sostitutivi sia dal saldo debitore oltre che dal calcolo delle competenze e, conseguentemente dalla capitalizzazione trimestrale, delle medesime (originariamente pari, complessivamente, a € 9.589,60).
Volendo isolare i due effetti (al netto dell'effetto capitalizzazione), si ha che la sola esclusione delle commissioni di massimo scoperto nei periodi suindicati comporti un minor debito pari a € 2.836,05 (CMS azzerate per un importo originario di € 2.523,60).
La sola esclusione degli oneri applicati in sostituzione delle CMS implica, invece, un minor debito di € 7.928,94 (oneri sostitutivi azzerati per un importo originario di €
7.066,00). A supporto si rinvia all'allegato 3.
Infine, escludendo dalla sola capitalizzazione trimestrale puranche le commissioni di massimo scoperto e sostitutive, pattuite contrattualmente, con relativo addebito delle medesime all'anno successivo, si perviene ad un minor saldo a debito, complessivo, di
€ 26.177,16. A supporto si rinvia all'allegato 4.”. Deve, a questo punto, esaminarsi la censura di usurarietà del tasso di interesse del rapporto di conto corrente oggetto di causa che parte opponente ritiene sia stato pattuito in misura superiore al tasso-soglia tempo per tempo previsto dalla L. n. 108/1996.
L'art. 1, co. 1, D.L. n. 394/2000 prescrive che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815 del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Secondo la Suprema Corte (cfr. Cass., n. 22204/2013), la citata legge di interpretazione autentica si applica tanto al contratto di mutuo quanto al conto corrente, trattandosi di negozi che, entrambi, si prestano a contenere clausole usurarie. Pertanto,
l'usurarietà genetica del rapporto va verificata con riferimento al momento della stipula del contratto e alle eventuali successive pattuizioni modificative, concordate od unilaterali ex art. 118 TUB che siano.
Quanto alle modalità di calcolo dell'usura, come evidenziato in giurisprudenza (cfr.
Cass., sez. I, 22.6.2016, n. 12965; Cass., S.U., 20.6.2018, n. 16303), la necessità di attenersi ai criteri dettati dalla Banca d'Italia è finalizzata a rispettare la simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e la metodologia di calcolo dello specifico TEG contrattuale.
Del resto, il giudice, chiamato a verificare il rispetto della soglia antiusura, non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi. Poiché il giudizio sull'usurarietà di un rapporto di credito si basa su di un raffronto tra il dato concreto (il TEG applicato al contratto oggetto di causa) e il dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla categoria di appartenenza del contratto in esame), ove il raffronto non fosse effettuato ricorrendo alla medesima metodologia di calcolo il risultato ne risulterebbe necessariamente falsato.
In applicazione dei principi richiamati il Ctu, nella perizia depositata, ha così effettuato i calcoli indicati: “In risposta ai quesiti 6 e 7, collegati e consequenziali, si è proceduto, in primis, alla verifica che il tasso debitore (entro-fido e extra-fido, nominale e effettivo) fissato, ab origine, nei contratti di conto corrente e di affidamento, rinvenuti in atti, fosse inferiore al valore soglia, riferito al periodo di stipula, di cui ai DD.MM attuativi della L. 108/96. In nessuno dei casi è stata riscontrata usura originaria.
Successivamente si è passati alla verifica dell'esistenza di eventuale usura sopravvenuta, mediante il calcolo del TEG, per tutti i trimestri compresi nell'arco temporale di durata del rapporto di conto corrente oggetto di causa, al fine di confrontarlo con il tasso soglia, fissato per il periodo di riferimento, di cui ai DD.MM. attuativi della L. 108/96. Il ricalcolo è stato eseguito, secondo due diverse modalità, a seconda dei periodi:
➢ dalla data di stipula (23/07/2004) al 31/12/2009 tenendo conto, nel calcolo del
TEG, oltre che degli interessi debitori, della eventuale eccedenza risultante dal confronto tra la commissione di massimo scoperto (o oneri sostitutivi) applicata e la commissione di massimo scoperto calcolata applicando il tasso C-soglia (tasso calcolato aumentando della metà la percentuale della CMS-Media indicata nei decreti ministeriali);
➢ dal 01/01/2010 tenendo conto, nel calcolo del TEG, oltre che degli interessi debitori di tutti gli altri oneri comunque addebitati (commissione di massimo scoperto o oneri sostitutivi e spese), sulla base della formula di cui al documento “ISTRUZIONI PER
LA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI SENSI DELLA
LEGGE SULL'USURA” pubblicato da Banca D'Italia nell'agosto 2009.
Il calcolo del TEG, effettuato secondo le modalità sopra descritte, ha portato ad avere il superamento del tasso soglia, e conseguentemente a rilevare una usura sopravvenuta, per i seguenti trimestri: 31/12/2012, 31/03/2013, 30/06/2013,
30/09/2013, 31/12/2013, 31/03/2016, 30/06/2016, 30/09/2016 e per il periodo dal
01/01/2017 al 17/01/2017 (chiusura conto). Da ciò ne è conseguita l'esclusione, per i trimestri in questione, dei relativi interessi debitori, implicando un minor saldo a debito per complessivi € 42.330,41. Per i dettagli si rinvia all'allegato 5. Infine, con riguardo agli interessi moratori, dalla documentazione in atti non risulta pattuito esplicitamente alcun tasso di interesse moratorio e non se ne rinviene
l'applicazione nell'abito della liquidazione delle competenze.”.
Il tutto con la precisazione – come da integrazione di consulenza depositata in data
02.07.2025 – in risposta al chiarimento richiesto dal giudice (in particolare se questa sia stata accertata avendo cura di verificare il rispetto del tasso soglia, alla data di stipulazione, ed al tempo in cui di volta in volta la banca abbia provveduto alla modifica unilaterale del tasso debitorio, confrontandolo con il dm vigente alla data della modifica unilaterale in conformità a quanto chiarito dalla Corte di AS con l'ordinanza del 28 settembre 2023. n. 27545 e dalla Corte di AS, Sez. I, 3 luglio 2024, n. 18227”) che “nel corso dei trimestri in riferimento ai quali è stato riscontrato il superamento del tasso soglia di cui ai decreti ministeriali della Banca
d'Italia (31/12/2012, 31/03/2013, 30/06/2013, 30/09/2013, 31/12/2013,
31/03/2016,030/06/2016, 30/09/2016, 17/01/2017 – data di estinzione), l'Istituto di credito ha proceduto a modificare, unilateralmente, in termini peggiorativi, il tasso debitorio contrattualmente pattuito (si veda allegato 10 – Tabella esplicativa tassi - celle evidenziate in giallo).”
Tale ricostruzione risulta corretta e non in contrasto con i principi enunciati dalla Corte di AS con l'ordinanza del 28 settembre 2023. n. 27545 e dalla Corte di
AS, Sez. I, 3 luglio 2024, n. 18227.
Ed, infatti, negare l'esistenza dell'usura sopravvenuta non equivale ad affermare la legittimità dell'usura che interviene per modifica unilaterale della parte posto che la variazione unilaterale che comporti il superamento dei tassi soglia va ricondotta alla figura dell'usura c.d. “originaria”, in netta contrapposizione a quella dell'usura sopravvenuta, la cui esistenza, come detto, è stata negata dalla Suprema Corte.
Nel caso in cui […] il tasso applicato venga a superare il tasso soglia in seguito a modificazioni unilaterali della banca o anche a pattuizioni concluse successivamente all'entrata in vigore della legge 108/96 la sanzione non potrà essere che quella del comma 2 dell'art.1815 c.c., con la conseguenza che nessun interesse sarà dovuto>>
(Tribunale di Padova, 12 agosto 2014, n.2600).
Tutto ciò premesso, il Tribunale osserva che l'ausiliario del giudice nella relazione peritale depositata in atti - che il Tribunale condivide e intende far propria in considerazione della completezza dei rilievi e degli accertamenti compiuti, della coerenza logica e correttezza scientifica dei criteri di conteggio, delle argomentazioni ivi svolte e delle repliche fornite alle osservazioni formulate - ha correttamente determinato il saldo del rapporto di conto corrente in esame in modo conforme ai principi sopra richiamati.
All'esito dei propri accertamenti l'ausiliario ha rideterminato il saldo debitore, espungendo come sopra descritto, tutti gli addebiti non dovuti (interessi esclusi dalla capitalizzazione trimestrale dal 01/01/2014 sino al 30/09/2016; CMS e oneri sostitutivi non contrattualizzati;
esclusione dalla capitalizzazione trimestrale delle CMS e degli oneri sostitutivi;
esclusione degli interessi trimestrali in caso di accertamento TEG oltre soglia) e, considerando l'impatto complessivo di tali rettifiche, anche in termini di capitalizzazione, per il minor importo a saldo debitore per il correntista pari ad euro
63.189,10.
Tuttavia, da tale somma vanno escluse le rimesse aventi natura solutoria effettuate dalla società, secondo i seguenti calcoli effettuati dal consulente: “Le rimesse (versamenti) eseguite dalla Società debitrice oltre un decennio dal 03/01/2017 Parte_3
(data lettera di recesso del contratto di conto corrente n. 000010286731), quindi dal
24/07/2004 (data stipula contratto di conto corrente) al 03/01/2007, risultano essere, dagli EE/CC rinvenuti in atti, n. 3:
➢ € 80.000,00 in data 23/08/2005, a fronte di un saldo debitore in pari data di €
100.311,80 e di un affidamento (secondo quanto rivenuto in atti) di € 120.000,00, la rimessa ha natura ripristinatoria e pertanto non deve essere considerata ai fini della prescrizione intervenuta;
➢ € 10.000,00 in data 11/04/2006, a fronte di un saldo debitore in pari data di €
128.502,00 e di un affidamento (secondo quanto rinvenuto in atti) di € 120.000,00, la rimessa ha natura solutoria per € 8.502,00 e ripristinatoria per € 1.498,00, pertanto ai fini dell'intervenuta prescrizione dovrà essere considerata solo la somma di €
8.502,00;
➢ € 20.000,00 in data 06/09/2006, a fronte di un saldo debitore in pari data di €
123.525,00 e di un affidamento (secondo quanto rinvenuto in atti) di € 120.000,00, la rimessa ha natura solutoria per € 3.525,00 e ripristinatoria per €16.475,00, pertanto ai fini dell'intervenuta prescrizione dovrà essere considerata solo la somma di €
3.525,00.
Pertanto, dalle somme risultanti a credito per la Società correntista Parte_3
ammontanti complessivamente ad € 63.189,10, occorre escludere la quota parte
[...]
delle due rimesse aventi natura solutoria, pertanto da considerarsi prescritte, pari complessivamente ad € 12.027,00. Per cui il minor saldo a debito per il correntista viene rideterminato nella misura di € 51.162,10 (63.189,10 – 12.027,00).”.
Tale calcolo è corretto, poiché, diversamente da quanto sostenuto dall'opposta, a riprova del fatto che in tale periodo era effettivamente attiva una linea di credito, si può fare riferimento al Contratto di affidamento 1 sottoscritto in data 22/12/2006 e presente nel fascicolo documentate, nella parte in cui si dice “a conferma della linea di credito già concessaci in data 27/07/2004”.
Un altro aspetto che conferma la presenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente vigente nel periodo antecedente al 22/12/2006 è la indicazione, negli EE/CC scalari al 31/12/2004, 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005, 31/03/2006,
30/06/2006, 30/09/2006, della dicitura “AP. CREDITO” nella colonna “NOTE”, della presenza della colonna “UTILIZZI PER LINEA” e della colonna “FIDI” nella sezione
“ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE”.
Si precisa, infine, che in questa sede non può essere pronunciata alcuna condanna della banca alla ripetizione delle somme a credito della correntista, né al risarcimento del danno, trattandosi di domande nella titolarità esclusiva della correntista e non dei fideiussori. La domanda di risarcimento del danno risulta, inoltre, del tutto sfornita di prova oltre che effettuata in applicazione di un calcolo privo di qualsivoglia fondamento.
Orbene, così delineati i rapporti di dare-avere tra le parti, occorre tenere in considerazione le vicende di trasferimento che hanno interessato il credito oggetto di lite.
Invero, la condanna al pagamento deve essere disposta a favore della cessionaria
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., giusta cessione intercorsa Controparte_5
tra questa e l'originaria creditrice, debitamente provata e non contestata dalle parti.
In definitiva, dunque, l'opposizione va parzialmente accolta e, in ragione della differenza tra il maggior importo ingiunto a titolo di saldo del rapporto di conto corrente n.10286731 e quello rideterminato dall'ausiliario del giudice (euro 91.075,79
a debito del correntista), il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Gli opponenti, nella loro qualità di fideiussori, vanno condannati in solido al pagamento della somma in favore di oltre interessi al tasso Controparte_5
contrattuale dalla domanda e sino al soddisfo.
Il parziale accoglimento dell'opposizione determina una parziale soccombenza reciproca che giustifica la compensazione del 50% delle spese di lite.
Il residuo 50% delle spese di lite segue la soccombenza dei fideiussori ed è liquidato d'ufficio in assenza di nota spese in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per come aggiornati, tenuto conto del valore della controversia, applicando i valori minimi per la fase decisoria.
Le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, vengono poste a carico dei
SI.ri , e in Controparte_1 Parte_2 Parte_1
solido.
Stante la pronuncia in rito, le spese nei rapporti con Controparte_2
vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: • Dichiara la contumacia del Controparte_2
• Dichiara improcedibili le domande proposte nei confronti Controparte_2
[...]
• Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 16/2018 reso dal Tribunale di RO il 24.01.2018;
• Condanna gli opponenti, SI.ri , Controparte_1 Parte_2
e , nei limiti della loro qualità di fideiussori, in solido
[...] Parte_1
tra loro, al pagamento in favore di della somma di Controparte_5
euro 91.075,79 oltre interessi come indicato in parte motiva;
• Compensa nella misura del 50% tra le parti le spese di lite;
• Condanna gli opponenti SI.ri , Controparte_1 Parte_2
e in solido al pagamento in favore di
[...] Parte_1 CP_4
, del residuo 50% delle spese processuali che liquida in euro 5988,5 per
[...]
compenso professionale, oltre al rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
• Condanna gli opponenti SI.ri , Controparte_1 Parte_2
e in solido al pagamento in favore di
[...] Parte_1 CP_6
del residuo 50% delle spese processuali che liquida in euro 5988,5 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
• Condanna gli opponenti SI.ri , Controparte_1 Parte_2
e in solido al pagamento in favore di
[...] Parte_1 [...]
del residuo 50% delle spese processuali che liquida in euro Controparte_5
5988,5 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
• Compensa le spese di lite tra e le altre parti;
Controparte_2
• Pone definitivamente le spese di ctu, a carico degli opponenti, SI.ri
[...]
, e in solido. CP_1 Parte_2 Parte_1 RO, 22 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 15 dicembre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le conclusioni e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Si comunichi
RO, 22 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 435 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Valeria Ciervo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Michele Aldinio, in RO (Pz) alla Piazza IV Novembre n. 3
OPPONENTE
e
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli C.F._3
avv.ti Francesco Cristiani e Dario Bergamo, presso il cui studio, in Scalea, alla Via G.
Oberdan n. 3, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
e
(P.I. ), in persona del curatore, Dott. Controparte_2 P.IVA_1 [...]
, con sede legale in Maratea (PZ), Via Ondavo, 44 CP_3
OPPONENTE-non costituito in riassunzione- e
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco
Pesenti, prof. Christian Romeo, NA LL, FL EN e IM
Daminelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Gagliardi, in Buonabitacolo (Sa), alla via Emanuela Loi n. 46
OPPOSTA
e
(P.I. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Massimiliano
Muni, presso il cui studio, in Portici (Na) al Corso Giuseppe Garibaldi alla Villa Menna
n. 115, è elettivamente domiciliata
PARTE INTERVENUTA
e
già – (P.I. ), in persona del legale CP_6 CP_7 P.IVA_4
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto
Malizia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma alla Via Vittorio
Veneto n. 108
PARTE INTERVENUTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 16/2018 reso dal Tribunale di
RO;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo n. 16/2018 reso dal Tribunale di RO in data
24.01.2018 - nell'ambito del procedimento R.g.n. 1739/2017 - e notificato in data 14.03.2018, veniva ingiunto alla in qualità di debitore principale, Parte_3
al sig. , alla sig.ra e al sig. Controparte_1 Parte_2 Pt_1
, in qualità di fideiussori e nei limiti dell'importo garantito pari ad €
[...]
260.000,00, il pagamento in solido e in favore della quale procuratrice CP_7
di della complessiva somma di Euro 142.237,89 “in virtù di saldo Controparte_4
debitore del contratto di conto corrente ordinario n.10286731 del 23/07/2004
(revocato in data 03/01/2017) intrattenuto dalla in persona del Parte_3
legale rappresentante p.t., con la fideiussione di Parte_4
, presso la Filiale di Potenza dell'allora
[...] Parte_2
oggi ”, oltre interessi di mora al tasso Controparte_8 Controparte_4
convenzionale a far data dal 30.10.2017 sino al soddisfo nonché € 406,50 per spese ed
€ 2.135,00 per compensi oltre IVA e CPA.
In particolare, assumeva a base del ricorso di essere creditore degli odierni CP_4
opponenti in virtù del contratto sottoscritto “per conformità alle scritture contabili dell'Istituto in adesione al disposto dell'art. 50 D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993
(T.U.L.B.), oltre interessi maturati e maturandi dal 30/10/2017 al tasso convenzionale di mora e comunque entro i limiti derivanti dal pieno rispetto del dettato normativo regolato dalle leggi n. 108/96 e segg., sino all'integrale soddisfo”.
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 14.03.2018, Controparte_1
, in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante p.t.
[...]
della e nelle Parte_3 Parte_1 Parte_2
rispettive loro qualità, proponevano tempestivamente opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo.
A sostengo dell'opposizione gli opponenti deducevano: 1) in via preliminare, la nullità per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. e ss;
2) nel merito, la nullità delle clausole contrattuali espressive degli interessi ai sensi degli articoli 1 e 4 della L.
n. 108/1996 e dell'art. 1815, comma 2, c.c.; 3) la illecita applicazione e richiesta di interessi anatocistici;
4) ed in via riconvenzionale, la ripetizione dell'indebito pagamento di interessi anatocistici e usurari, nonché la condanna della banca opposta al risarcimento del danno causato dalla applicazione di interessi usurari e anatocistici.
Pertanto, gli stessi concludevano chiedendo all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare: annullare o revocare il decreto ingiuntivo
n. 16/18 del 24/01/2018 emesso da Tribunale di RO, per difetto di una delle condizioni di ammissibilità ai sensi dell'art. 633 cpc.
Nel merito: accertare e dichiarare che nulla è dovuto da dai Sig. Parte_3
ri , , a Controparte_1 Parte_1 Parte_2 CP_4
e , che agisce in qualità di procuratrice di per i motivi tutti di CP_7 CP_4
cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo e inefficace e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 16/18 del 24/01/2018 emesso dal Tribunale di
RO. In via riconvenzionale: 1) condannare la e per essa CP_4 CP_7
anche in solido tra loro alla restituzione per le causali di cui in premessa in favore dell'opponente della somma pari a € 52.656,61 quale saldo effettivo del conto corrente ovvero, e salvo gravame, determinare l'eventuale minore importo spettante agli opponenti;
2) condannare la e per essa anche in solido tra loro al CP_4 CP_7
risarcimento del danno come determinato in premessa a favore della società opponente nella misura di € 1.440.000,00, a favore di nella Controparte_1
misura di € 260.000,00, a favore di e nella misura Pt_1 Parte_2
di € 260.000,00, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa.”. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.08.2018, si costituiva in giudizio l'opposta e per essa, quale mandataria, la in Controparte_4 CP_7
persona del legale rappresentante p.t., contestando le avverse eccezioni, poiché infondate in fatto ed in diritto, nonché sprovviste di prova.
Nella specie, la predetta opposta, premesso che il titolo della propria pretesa era da rinvenirsi nel contratto di conto corrente n.10286731, acceso in data 23/07/2004 (poi revocato il 03/01/2017) presso la Filiale di Potenza della allora , Controparte_8
oggi , dalla in persona del legale rappresentante CP_4 Parte_3 p.t., con la fideiussione di Parte_4 Parte_2
a mezzo di regolare contratto in ogni sua parte accettato e sottoscritto,
[...]
lamentava: in via preliminare, prima ancora della mancanza di prova, la genericità ed indeterminatezza della pretesa degli opponenti;
e nel merito, l'infondatezza di tutto quanto contestato.
Pertanto, l'opposta concludeva insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ - in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.16/2018 del 24/01/2018, attesa la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; - in via principale nel merito, rigettare la svolta opposizione e le contenute domande riconvenzionali poiché non provate, inammissibili, prescritte
(anche ai sensi degli artt.2948 n.4 e 2945 c.c. con riguardo alle presunte somme addebitate trimestralmente a titolo di interessi, competenze, spese e oneri applicati), infondate in fatto e in diritto sia nelle eccezioni preliminari che nel merito e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata nel merito, accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante Parte_3
p.t., e i sig.ri – – Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, nelle loro rispettive qualità, sono debitori in solido della
[...] CP_7
quale mandataria di della complessiva somma di Euro 142.237,00 Controparte_4
oltre le spese liquidate in decreto ingiuntivo pari a Euro 2.541,50 e gli interessi nella misura convenzionale, comunque nei limiti ex L.108/96 e segg., dal 30/10/2017 al saldo, e per l'effetto emettere sentenza di condanna dei medesimi opponenti al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia in favore della Banca opposta;
”. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 25.09.2018, resa all'esito dell'udienza del 24.09.2018, il Giudice, ritenuto che la presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo da parte della – rappresentata in udienza – non appariva idonea a Controparte_2
paralizzare la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, attesa la natura di accertamento e condanna del procedimento di opposizione, posto che l'art. 168 l. fall. deve ritenersi applicabile alle sole procedure esecutive e cautelari intraprese sul patrimonio del debitore e ritenuti sussistenti i requisiti di cui all'art. 648
c.p.c., concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché il termine di 15 giorni alle parti per l'introduzione del tentativo obbligatorio di mediazione, rinviando all'udienza del 08.04.2019 per la verifica.
Nelle more, con comparsa di costituzione in prosecuzione e sostituzione processuale ai sensi dell'art. 111 c.p.c., depositata in data 24.03.2019, si costituiva in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., la quale, premesso che in virtù di CP_5
contratto stipulato in data 20.09.2018 aveva acquistato, pro soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB da un portafoglio di crediti Controparte_4
pecuniari (per capitale e interessi anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant'altro), identificabili in blocco secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27.09.2018 - Parte Seconda, n. 113, e aventi le caratteristiche indicate ivi e nell'atto di cessione, tra cui il credito derivante dal decreto ingiuntivo n. 16/2018 reso dal Tribunale di RO oggetto di causa, richiamava e faceva proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte avanzate dalla e per essa dalla mandataria con Controparte_4 CP_7
espressa richiesta di estromissione della propria dante causa.
Depositato, in data 25.03.2019, il verbale di mediazione con esito negativo, all'esito dell'udienza del 08.04.2019, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183,
6 comma, c.p.c., rinviando all'udienza del 09.12.2019 per la decisione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Dopo un rinvio allo stato per esigenze d'ufficio, all'esito dell'udienza del 21.09.2020, il Giudice, letta la sentenza n. 21/2019 dichiarativa del fallimento della
[...]
epositata da parte attrice, letto l'art. 43 comma 3 l. fall. dichiarava Controparte_9
l'interruzione del giudizio.
Con ricorso per la prosecuzione del giudizio interrotto, depositata in data 14.12.2020, si costituivano in giudizio i SI.ri ed Parte_2 Controparte_1
, i quali riportandosi all'atto introduttivo, chiedevano all'adito Tribunale di
[...]
fissare la data dell'udienza per la prosecuzione del giudizio interrotto con la assegnazione di un congruo termine per la notifica alla Parte_5
in persona del curatore, Dott. , ed alla
[...] CP_3 CP_5
in persona del legale rappresentante p.t., nonché di accogliere le seguenti
[...]
conclusioni: “In via preliminare: - annullare o revocare il decreto ingiuntivo n. 16/18 del 24/01/2018 emesso dal Tribunale di RO, per difetto di una delle condizioni di ammissibilità ai sensi dell'art. 633 cpc. Nel merito: - accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai Sig.ri , e a Controparte_1 Parte_2
e , che agisce in qualità di procuratrice di per i CP_4 CP_7 CP_4
motivi tutti di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo e inefficace e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 16/2018 del 24 gennaio 2018 emesso dal Tribunale di RO;
- rigettare tutte le eccezioni preliminari e di merito formulate sia da e per essa sia dalla banca , in quanto CP_4 CP_7 CP_5
inammissibili ed infondate per i motivi sopra esposti;
In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare la parte opposta e per essa Controparte_4 CP_7
ovvero anche in solido tra loro, è tenuta alla restituzione per le Controparte_10
causali di cui in premessa in favore della
[...]
della somma di € 52.656,61 quale saldo effettivo del conto Parte_5
corrente ovvero, e salvo gravame, determinare l'eventuale minore importo spettante;
- condannare la e per essa ovvero anche Controparte_4 CP_7 CP_10
anche in solido tra loro al risarcimento del danno come determinato in premessa
[...]
a favore di nella misura di € 260.000,00, a favore di Controparte_1 [...]
nella misura di € 260.000,00, ovvero nella misura maggiore o Parte_2
minore che sarà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”.
Con decreto del 16.12.2020, il Giudice, visto il ricorso in riassunzione e letto l'art. 303
c.p.c., fissava l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé per il giorno
10.05.2021, assegnando alla parte istante termine sino a 30 giorni prima dell'udienza per la notifica alle controparti costituite del ricorso e copia del decreto. Con comparsa di costituzione nel giudizio riassunto, depositato in data 30.04.2021, si costituiva in giudizio per la in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t., la quale, ribadite le difese già svolte nel giudizio interrotto, insisteva per l'integrale accoglimento delle richieste e conclusioni già formulate.
Con note per la trattazione scritta dell'udienza del 10.05.2021, depositate in data
05.05.2021, il procuratore di parte opponente, Sig. , premesso di aver Parte_1
regolarmente trasmesso alla parte la rinuncia al mandato in data 28.01.2021 – regolarmente ricevuta in data 03.02.2021 – chiedeva, in via preliminare, un breve rinvio per consentire alla parte di provvedere alla nomina di un nuovo difensore ed, in subordine, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già formulate in precedenza.
All'esito dell'udienza del 10.05.2021, il Giudice, rilevato che la causa fosse matura per la decisione, senza necessità di indagini tecniche, rinviava all'udienza del 28.02.2022 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per note conclusive fino a quindici giorni prima dell'udienza.
Con il deposito delle note conclusionali le parti ribadivano le proprie difese ed eccezioni ed, in particolare, l'opposta in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t., eccepiva l'improcedibilità del giudizio in quanto controparte non aveva notificato l'atto in riassunzione nel termine assegnato dal magistrato anche nei confronti della e per essa della mandataria con rappresentanza Controparte_4 CP_7
che, in difetto di estromissione, era ancora parte del giudizio.
[...]
All'esito dell'udienza cartolare del 28.02.2022 il Giudice, viste le note depositate dalle parti, per esigenze di Ruolo, rinviava all'udienza del 16.01.2023 per la discussione.
Mutata la persona fisica del giudicante, all'esito dell'udienza cartolare del 27.06.2023, il Giudice, revocata l'ordinanza del 10.05.2021 con la quale la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ordinava la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione d'udienza a e per Controparte_4
essa a unitamente al verbale di udienza, concedendo termine perentorio CP_7
a parte istante sino a 30 giorni prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio all'11.12.2023, poi differita d'ufficio al 12.03.2024. Con comparsa di costituzione a seguito di riassunzione, depositata in data 15.02.2024, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4
richiamando tutte le difese svolte in precedenza ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.02.2024, interveniva in giudizio la società – già denominata contestando CP_6 CP_7
l'avversa domanda poiché infondata in fatto ed in diritto ed, in ogni caso, inammissibile nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva, avendo essa stessa agito in giudizio non in proprio, ma come procuratrice mandataria di Controparte_4
Pertanto, la predetta opposta, nel richiamare le difese già tempestivamente proposte in sede di comparsa di costituzione in giudizio nella qualità di mandataria dell'opposta
(prima della cessione del credito in favore di , Controparte_4 Controparte_5
concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di , per l'effetto CP_6
rigettando o dichiarando l'inammissibilità ed improponibilità nei confronti di CP_6
di qualsivoglia domanda di ripetizione di indebito o di natura risarcitoria
[...]
dipendente dal rapporto sostanziale dedotto in controversia cui è CP_6
estranea, in virtù di quanto eccepito e dedotto sub par. 1) della narrativa;
- Nel merito, sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli opponenti in riassunzione Sig.ri e Sig. Parte_2 [...]
in relazione alle pretese restitutorie e risarcitorie azionate CP_1
nell'interesse della società fallita nonché l'inammissibilità e Parte_3
l'infondatezza delle domande proposte in via riconvenzionale, per quanto eccepito e dedotto sub par. 2) della parte narrativa;
- Nel merito, in ogni caso, ritenuta sussistere la prova della pretesa creditoria oggetto di provvedimento monitorio, rigettare
l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 16/2018 del Tribunale di
RO ed ogni avversa domanda riconvenzionale, sia per ripetizione e sia per risarcimento, in quanto totalmente infondate e non provate in fatto ed in diritto, ed altresì prescritte”. Il tutto con vittoria di spese. Con ordinanza del 13.03.2024, resa all'esito dell'udienza cartolare del 12.03.2024, il
Giudice disponeva CTU sulla scorta della documentazione depositata in atti.
Depositato l'elaborato peritale a firma della Dott.ssa in data 29.04.2025, Persona_1
all'esito dell'udienza cartolare del 26.05.2025, il Giudice, lette le osservazioni delle parti, riteneva di dover richiedere chiarimenti al consulente e rinviava per l'acquisizione degli stessi all'udienza del 15.09.2025.
All'esito della predetta udienza, il Giudice, letti i chiarimenti forniti dal CTU nonché le note depositate dalle parti, rinviava all'udienza del 15.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note illustrative.
Tanto premesso in fatto, in via preliminare osserva il Tribunale che la società
[...]
dichiarata fallita nel corso del giudizio, pur ritualmente evocato in giudizio, Pt_3
a seguito di riassunzione non si è costituita, quindi ne va dichiarata la contumacia.
Ciò posto, la domanda nei confronti del va dichiarata improcedibile. Parte_5
La Corte di legittimità ha ribadito che “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 legge fallimentare, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda
o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impedientes, con
l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame” (Cass. n. 24156/2018).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che il principio sancito nella L.
Fall., art. 51, nega al creditore concorsuale iniziative giudiziarie che alterino la par conditio creditorum, precludendogli, salve le tipiche eccezioni previste, l'azionabilità degli ordinari mezzi tutela del credito se e quando essi possano determinare, per gli effetti che ad essi sono propri, una soddisfazione delle ragioni creditorie che sfugga alla regola del concorso sostanziale, comportando una tutela satisfattiva che eluda la regola della cristallizzazione dei crediti e dell'indisponibilità dei beni acquisiti al fallimento.
Ed, infatti, nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità al fallimento di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di sentenza impugnabile, esplicitamente richiesta dall'art. 95, co. 3, l.fall., norma di carattere eccezionale, insuscettibile di qualsivoglia applicazione analogica.
In tal caso, la domanda deve essere riproposta al giudice fallimentare, la cui competenza inderogabile prevale sul criterio della competenza funzionale del giudice che ha emesso l'ingiunzione e la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile e tale improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum
Va quindi dichiarata l'improcedibilità nei confronti del convenuto in Parte_5
riassunzione, con prosecuzione del giudizio nei confronti degli altri convenuti- opponenti in qualità di fideiussori nei limiti dell'importo da questi garantito pari ad euro 260.000,00.
Tanto premesso in via preliminare, e passando al merito, va osservato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dell'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta solo la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (in tal senso sent. Cass. n. 7020/2019; sent. Cass. n. 1410/1992; sent.
Cass. n. 10280/1990; sent. Cass. n. 5185/1989; sent. Cass. n. 361/1988; sent. Cass. n.
9078/1987).
Inoltre, sempre in tema di onere della prova, deve rilevarsi che “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (in tal senso sent. Cass. civ. Sez. unite n. 13533/2001).
Presupposto comune per ognuna delle tre azioni, di adempimento, risolutoria e risarcitoria, è quindi la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole,
l'inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempimento.
Orbene, in applicazione dei suesposti principi di diritto, il Tribunale osserva quanto segue.
In via preliminare, va verificata la fondatezza dell'eccezione proposta dall'opposta relativa al successivo accordo intercorso tra le parti.
rappresenta che in data 20/05/2016 la e la società attrice CP_4 CP_8
sottoscrivevano un “atto di rimodulazione e rientro su affidamento regolamentato in conto corrente”.
Con questo documento la correntista dichiarava che l'esposizione complessiva relativa al conto corrente risultava pari ad € 166.657,72 importo per il quale l'impresa si riconosceva “ad ogni effetto di legge debitore nei confronti della Banca, ogni eccezione e riserva rimossa” e la banca rinunciava al pagamento immediato del credito e acconsentiva a che il rientro fosse avvenuto gradualmente, proprio in virtù delle concessioni fatte da parte avversa.
sostiene che ciò determina l'impossibilità di proporre eccezioni e la CP_4
cessata materia del contendere.
In realtà, come si evince agevolmente dalla lettura dell'atto di rimodulazione e rientro
(cfr. doc. della produzione allegato alla comparsa di costituzione in CP_4
riassunzione), in esso non appaiono ravvisabili le “reciproche concessioni” che, ai sensi dell'articolo 1965 c.c., costituiscono elemento indefettibile per ritenere integrata la fattispecie negoziale della transazione, atteso che con essa la società ha rinunciato a qualsiasi azione ed eccezione relativa al predetto rapporto di conto corrente (art. 4), che indubbiamente è qualificabile alla stregua di una “concessione” fatta alla controparte, “mentre l'accettazione del pagamento non in forma integrale ed immediata, bensì rateale e differita, costituisce una mera dilazione di pagamento, tale da non assurgere a rango di “concessione” ” (cfr. Trib. Salerno, sentenza n. 1533/2024 del 20/03/2024).
Pertanto, disconosciuta la natura transattiva del contratto in favore della sua natura ricognitiva, deve ritenersi che siano ammissibili le eccezioni dell'opponente dirette a contestare la validità delle clausole negoziali dei contratti oggetto di causa.
Infatti – una volta esclusa la natura transattiva, perché non è stata ravvisata alcuna reciproca rinuncia delle parti alle rispettive pretese al fine di prevenire una lite, e quella novativa, non essendosi prodotto alcun effetto estintivo delle obbligazioni preesistenti, salva la previsione di una dilazionata scansione temporale ai fini dell'adempimento – non può farsi discendere dalla rilevata natura ricognitiva del piano di rientro la intangibilità delle clausole negoziali affette da nullità.
Non può, quindi, essersi realizzato alcun effetto preclusivo di ogni successiva contestazione, in quanto incompatibile con la natura ricognitiva dell'atto.
Ed invero, secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte, “in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti” (Cass., sent. n. 19792 del 19/09/2014;
v. anche ord. n. 37107 del 19/12/2022).
Sempre in via preliminare va chiarito che è infondata l'eccezione di che CP_4
esclude che i garanti possano eccepire l'indebito incasso delle somme.
Il fideiussiore e il garante autonomo possono sempre contestare alla banca la violazione di norme imperative (come il divieto di anatocismo illecito) che affliggono il contratto garantito.
Come chiarito dalla Corte di cassazione, Sez. I Civile – Ordinanza 10 gennaio 2018,
n.371 nell'ambito del contratto autonomo di garanzia e ancor di più nella fideiussione
è ammessa la proponibilità, da parte del garante, delle eccezioni fondate sulla nullità del contratto-base per violazione di norme imperative.
Va evidenziato, del resto, che, se si ammettesse la soluzione contraria, si finirebbe per consentire al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.
Certamente ciò non permette al fideiussore di agire in ripetizione, stante la carenza di legittimazione attiva, ma il garante può “ far valere, per effetto dell'accertata nullità, la compensazione del credito restitutorio con quello eventualmente spettante all'istituto di credito”; è legittimato alla contestazione della sussistenza e dell'entità del credito nei limiti dell'impegno fideiussorio assunto, ma non può avanzare pretese restitutorie di sorta (Tribunale di Perugia, Sentenza n. 1714/19 6 novembre 2019).
Ciò chiarito, parte opposta ha fornito compiuta prova del titolo, mediante il deposito del contratto di c/c, la certificazione ex art.50 D.Lgs. n.385 del 01/09/1993, gli estratti conto e scalari, le fideiussioni, i contratti di affidamento, l'atto di rimodulazione e rientro su affidamento, la comunicazione di irregolarità andamento del conto, la lettera di revoca-recesso e la intimazione di pagamento del saldo debitore, documenti tutti nei quali è riportato l'ammontare del credito vantato, ogni tasso di interesse effettivo applicato e le spese contrattuali, tutti facenti riferimento al contratto in conto corrente ordinario (con relativo affidamento) n.10286731 acceso in data 23/07/2004 (poi revocato il 03/01/2017) presso la Filiale di Potenza della allora . Controparte_8
Il consulente ha accertato che gli EE/CC e gli EE/CC rinvenuti in atti, risultano CP_11
coprire l'intero periodo contrattuale del rapporto di C/C.
Gli opponenti hanno dedotto l'avvenuta applicazione di interessi anatocistici e usurari.
Con riferimento all'anatocismo si evidenzia quanto segue.
Senza ripercorrere le tappe normative e giurisprudenziali che hanno caratterizzato la complessa vicenda dell'anatocismo bancario, è sufficiente rilevare che, a seguito della novella introdotta dall'art. 25, co. 2, D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 342, che ha modificato l'art. 120 co. 2 TUB (il quale, nella versione applicabile ratione temporis ai rapporti oggetto di causa, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori ”), nonché della delibera CICR 9 febbraio 2000, che ha dato attuazione alla normativa primaria, è da considerarsi legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi, a condizione che tale periodicità sia stabilita sia per gli interessi attivi che per quelli passivi (art. 2 delibera CICR 9 febbraio 2000), che la clausola anatocistica sia specificamente approvata per iscritto e che, nel caso di capitalizzazione infrannuale, venga indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (art. 6 delibera CICR 9 febbraio 2000).
Ebbene, nel caso di specie il consulente tecnico incaricato ha così concluso sul punto:
“I rapporti oggetto di causa sono sorti tutti, successivamente, alla delibera CICR del
9 febbraio 2000, come evidenziato in tabella, alla quale si rinvia per tutti i dettagli. Si rileva che nel contratto di conto corrente è vero sì che i tassi creditori annui, nominale ed effettivo, risultano essere identici (0,010% e 0,010%), tuttavia il documento riportante le “Condizioni su rapporto di conto corrente di corrispondenza in euro/divisa” allegato al contratto di conto corrente n. 000010286731 a firma della
[...] alla pag. 1, riporta espressamente “Capitalizzazione Trimestrale Parte_3
degli interessi creditori e debitori, anno civile”. A verifica è stato riscontrato nel primo
E/C scalare rinvenuto in atti, riferito alla data del 30/09/2004 (unico trimestre in cui si rilevano numeri creditori dal 20/09/2004 al 30/09/2004), il calcolo, con periodicità trimestrale, anche per gli interessi creditori (liquidati in € 0,03 lordi per un netto di €
0,02). Inoltre, dato il tasso nominale creditore concordato di 0,010%, si è proceduto al ricalcolo del tasso annuo effettivo creditore, considerando i 4 trimestri per la capitalizzazione trimestrale, rilevando che il medesimo risulta essere pari a
0,0100004%, dunque superiore al nominale 0,010000%. Presumibilmente
l'uguaglianza dei due tassi è da attribuire all'approssimazione alla terza cifra decimale. Per i dettagli si rinvia all'allegato 1.” (pag. 7 e 8).
Tale conclusione vale, tuttavia, sino al 31 dicembre 2013, in quanto, per effetto dell'art. 1, comma 629, legge 147/13, a decorrere dall'1 gennaio 2014, il testo del comma 2 dell'art. 120 Tub, secondo cui “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”, è stato sostituito in questi termini: “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria,prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Per tali ragioni, nel computo del rapporto dare/avere devono essere esclusi gli interessi anatocistici maturati in epoca successiva al 31 dicembre 2013 e deve essere recepita l'ipotesi di calcolo formulata dal Ctu che segue: “Dalla documentazione rinvenuta in atti (EE/CC e EE/CC Scalari) si evince che, a decorrere dal 01/01/2014, l'Istituto di credito finanziatore abbia continuato ad applicare la capitalizzazione trimestrale, addebitando in conto, alla fine di ciascun trimestre di riferimento, le competenze trimestrali, anche per la quota parte relativa agli interessi passivi, il tutto sino al trimestre chiuso al 30/09/2016, dando luogo al fenomeno dell'anatocismo. Pertanto si
è proceduto al ricalcolo degli interessi passivi liquidati trimestralmente, scorporando dalle competenze addebitate in conto, alla fine di ciascun trimestre, la componente interessi dovuti per il trimestre medesimo (addebitando nuovamente tutti gli interessi all'anno successivo). Ne consegue che il saldo a debito, ricalcolato, si riduce di €
2.700,01. A supporto si rinvia all'allegato 2, nel quale viene esposto, il ricalcolo eseguito con le rettifiche di volta in volta effettuate, onde pervenire al risultato sopra esposto.” (pag. 8).
Va superata l'eccezione dell'opposta in ordine alla possibilità di capitalizzazione nel periodo indicato posto che la Prima sezione civile della AS, con sentenza n.
21344 del 30 luglio 2024, si è pronunciata sulla decorrenza del divieto di anatocismo bancario ex art. 1 c. 628 L. 147/2013, anche in assenza di delibera CICR sulle modalità
e i criteri per la produzione di interessi relativamente alle attività bancarie.
La Corte ha chiarito che in tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, TUB, come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
Quanto poi alla illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, va rilevato che essa rappresenta la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, utilizzata per riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro da mettere a disposizione del cliente (ex multis AS
Civile, sentenza n. 870/2006). Di recente la S.C. ha precisato che “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (AS Civile, ordinanza n. 19825/2022).
Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal Ctu: “Dalla documentazione rinvenuta in atti (contratto di conto corrente e contratti di affidamento) è stato rilevato che la commissione di massimo scoperto, è stata effettivamente regolamentata nell'ambito del contratto di conto corrente, siglato il 23/07/2004 per la sola esposizione extra-fido nella misura dell'1,50% e solo successivamente, nel contratto di affidamento, sottoscritto il 22/12/2006, per l'entro-fido nella misura dello 0,375%, come evidenziato in tabella. A decorre dal 07/11/2011 (con riscontro sempre dai contratti in atti) la commissione di massimo scoperto è stata sostituita dalla DIF
(commissione disponibilità immediata fondi), unitamente, alla CIV (commissioni di istruttoria veloce), o alternativamente, alla commissione per utilizzi oltre disponibilità fondi.
Dagli EE/CC scalari, invece, si evince che la commissione di massimo scoperto entro- fido sia stata effettivamente addebitata, per la prima volta, nelle competenze liquidate al 31/12/2004 e sino alle competenze liquidate al 30/06/2009. Ne deriva, uniformandosi alle evidenze contrattuali, un lasso temporale compreso fra l'ultimo trimestre 2004 e sino al trimestre chiuso al 30/09/2006, in cui la commissione di massimo scoperto risulta applicata, tuttavia in mancanza di apposita previsione contrattuale (in proposito si ribadisce quanto già sopra precisato in merito al mancato rinvenimento in atti del primo contratto di affidamento del 27/07/2004). Per quanto concerne gli oneri applicati in sostituzione della commissione di massimo scoperto, come sopra individuati, sebbene risultanti dagli EE/CC scalari riferiti ai trimestri che vanno dal 30/09/2009 sino al termine del rapporto, risultano oggetto di espressa pattuizione solo a far data dal 07/11/2011 con sottoscrizione di relativo contratto di affidamento (rinvio alla tabella sopra riportata). Pertanto, anche in tal caso la pattuizione preventiva risulterebbe carente dal 01/07/2009 al 07/11/2011, in quanto non rinvenuta in atti.”.
Pertanto, concordemente con quanto appena detto, si ritiene di dover aderire al ricalcolo effettuato dal Ctu, che ha provveduto a ricalcolare il saldo dovuto escludendo:
“➢ la commissione di massimo scoperto applicata dall'Istituto di credito per i trimestri 31/12/2004, 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005, 31/03/2006,
30/06/2006, 30/09/2006;
➢le commissioni sostitutive (DIF, CIV, commissione per utilizzi oltre disponibilità fondi) applicate per i trimestri 30/09/2009, 31/12/2009, 31/03/2010, 30/06/2010,
30/09/2010, 31/12/2010, 31/03/2011, 30/06/2011 e 30/09/2011.
Dal ricalcolo ne deriva un minor saldo a debito di € 11.498,22, quale effetto della esclusione congiunta, della cms e degli oneri sostitutivi sia dal saldo debitore oltre che dal calcolo delle competenze e, conseguentemente dalla capitalizzazione trimestrale, delle medesime (originariamente pari, complessivamente, a € 9.589,60).
Volendo isolare i due effetti (al netto dell'effetto capitalizzazione), si ha che la sola esclusione delle commissioni di massimo scoperto nei periodi suindicati comporti un minor debito pari a € 2.836,05 (CMS azzerate per un importo originario di € 2.523,60).
La sola esclusione degli oneri applicati in sostituzione delle CMS implica, invece, un minor debito di € 7.928,94 (oneri sostitutivi azzerati per un importo originario di €
7.066,00). A supporto si rinvia all'allegato 3.
Infine, escludendo dalla sola capitalizzazione trimestrale puranche le commissioni di massimo scoperto e sostitutive, pattuite contrattualmente, con relativo addebito delle medesime all'anno successivo, si perviene ad un minor saldo a debito, complessivo, di
€ 26.177,16. A supporto si rinvia all'allegato 4.”. Deve, a questo punto, esaminarsi la censura di usurarietà del tasso di interesse del rapporto di conto corrente oggetto di causa che parte opponente ritiene sia stato pattuito in misura superiore al tasso-soglia tempo per tempo previsto dalla L. n. 108/1996.
L'art. 1, co. 1, D.L. n. 394/2000 prescrive che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815 del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Secondo la Suprema Corte (cfr. Cass., n. 22204/2013), la citata legge di interpretazione autentica si applica tanto al contratto di mutuo quanto al conto corrente, trattandosi di negozi che, entrambi, si prestano a contenere clausole usurarie. Pertanto,
l'usurarietà genetica del rapporto va verificata con riferimento al momento della stipula del contratto e alle eventuali successive pattuizioni modificative, concordate od unilaterali ex art. 118 TUB che siano.
Quanto alle modalità di calcolo dell'usura, come evidenziato in giurisprudenza (cfr.
Cass., sez. I, 22.6.2016, n. 12965; Cass., S.U., 20.6.2018, n. 16303), la necessità di attenersi ai criteri dettati dalla Banca d'Italia è finalizzata a rispettare la simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e la metodologia di calcolo dello specifico TEG contrattuale.
Del resto, il giudice, chiamato a verificare il rispetto della soglia antiusura, non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi. Poiché il giudizio sull'usurarietà di un rapporto di credito si basa su di un raffronto tra il dato concreto (il TEG applicato al contratto oggetto di causa) e il dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla categoria di appartenenza del contratto in esame), ove il raffronto non fosse effettuato ricorrendo alla medesima metodologia di calcolo il risultato ne risulterebbe necessariamente falsato.
In applicazione dei principi richiamati il Ctu, nella perizia depositata, ha così effettuato i calcoli indicati: “In risposta ai quesiti 6 e 7, collegati e consequenziali, si è proceduto, in primis, alla verifica che il tasso debitore (entro-fido e extra-fido, nominale e effettivo) fissato, ab origine, nei contratti di conto corrente e di affidamento, rinvenuti in atti, fosse inferiore al valore soglia, riferito al periodo di stipula, di cui ai DD.MM attuativi della L. 108/96. In nessuno dei casi è stata riscontrata usura originaria.
Successivamente si è passati alla verifica dell'esistenza di eventuale usura sopravvenuta, mediante il calcolo del TEG, per tutti i trimestri compresi nell'arco temporale di durata del rapporto di conto corrente oggetto di causa, al fine di confrontarlo con il tasso soglia, fissato per il periodo di riferimento, di cui ai DD.MM. attuativi della L. 108/96. Il ricalcolo è stato eseguito, secondo due diverse modalità, a seconda dei periodi:
➢ dalla data di stipula (23/07/2004) al 31/12/2009 tenendo conto, nel calcolo del
TEG, oltre che degli interessi debitori, della eventuale eccedenza risultante dal confronto tra la commissione di massimo scoperto (o oneri sostitutivi) applicata e la commissione di massimo scoperto calcolata applicando il tasso C-soglia (tasso calcolato aumentando della metà la percentuale della CMS-Media indicata nei decreti ministeriali);
➢ dal 01/01/2010 tenendo conto, nel calcolo del TEG, oltre che degli interessi debitori di tutti gli altri oneri comunque addebitati (commissione di massimo scoperto o oneri sostitutivi e spese), sulla base della formula di cui al documento “ISTRUZIONI PER
LA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI SENSI DELLA
LEGGE SULL'USURA” pubblicato da Banca D'Italia nell'agosto 2009.
Il calcolo del TEG, effettuato secondo le modalità sopra descritte, ha portato ad avere il superamento del tasso soglia, e conseguentemente a rilevare una usura sopravvenuta, per i seguenti trimestri: 31/12/2012, 31/03/2013, 30/06/2013,
30/09/2013, 31/12/2013, 31/03/2016, 30/06/2016, 30/09/2016 e per il periodo dal
01/01/2017 al 17/01/2017 (chiusura conto). Da ciò ne è conseguita l'esclusione, per i trimestri in questione, dei relativi interessi debitori, implicando un minor saldo a debito per complessivi € 42.330,41. Per i dettagli si rinvia all'allegato 5. Infine, con riguardo agli interessi moratori, dalla documentazione in atti non risulta pattuito esplicitamente alcun tasso di interesse moratorio e non se ne rinviene
l'applicazione nell'abito della liquidazione delle competenze.”.
Il tutto con la precisazione – come da integrazione di consulenza depositata in data
02.07.2025 – in risposta al chiarimento richiesto dal giudice (in particolare se questa sia stata accertata avendo cura di verificare il rispetto del tasso soglia, alla data di stipulazione, ed al tempo in cui di volta in volta la banca abbia provveduto alla modifica unilaterale del tasso debitorio, confrontandolo con il dm vigente alla data della modifica unilaterale in conformità a quanto chiarito dalla Corte di AS con l'ordinanza del 28 settembre 2023. n. 27545 e dalla Corte di AS, Sez. I, 3 luglio 2024, n. 18227”) che “nel corso dei trimestri in riferimento ai quali è stato riscontrato il superamento del tasso soglia di cui ai decreti ministeriali della Banca
d'Italia (31/12/2012, 31/03/2013, 30/06/2013, 30/09/2013, 31/12/2013,
31/03/2016,030/06/2016, 30/09/2016, 17/01/2017 – data di estinzione), l'Istituto di credito ha proceduto a modificare, unilateralmente, in termini peggiorativi, il tasso debitorio contrattualmente pattuito (si veda allegato 10 – Tabella esplicativa tassi - celle evidenziate in giallo).”
Tale ricostruzione risulta corretta e non in contrasto con i principi enunciati dalla Corte di AS con l'ordinanza del 28 settembre 2023. n. 27545 e dalla Corte di
AS, Sez. I, 3 luglio 2024, n. 18227.
Ed, infatti, negare l'esistenza dell'usura sopravvenuta non equivale ad affermare la legittimità dell'usura che interviene per modifica unilaterale della parte posto che la variazione unilaterale che comporti il superamento dei tassi soglia va ricondotta alla figura dell'usura c.d. “originaria”, in netta contrapposizione a quella dell'usura sopravvenuta, la cui esistenza, come detto, è stata negata dalla Suprema Corte.
Nel caso in cui […] il tasso applicato venga a superare il tasso soglia in seguito a modificazioni unilaterali della banca o anche a pattuizioni concluse successivamente all'entrata in vigore della legge 108/96 la sanzione non potrà essere che quella del comma 2 dell'art.1815 c.c., con la conseguenza che nessun interesse sarà dovuto>>
(Tribunale di Padova, 12 agosto 2014, n.2600).
Tutto ciò premesso, il Tribunale osserva che l'ausiliario del giudice nella relazione peritale depositata in atti - che il Tribunale condivide e intende far propria in considerazione della completezza dei rilievi e degli accertamenti compiuti, della coerenza logica e correttezza scientifica dei criteri di conteggio, delle argomentazioni ivi svolte e delle repliche fornite alle osservazioni formulate - ha correttamente determinato il saldo del rapporto di conto corrente in esame in modo conforme ai principi sopra richiamati.
All'esito dei propri accertamenti l'ausiliario ha rideterminato il saldo debitore, espungendo come sopra descritto, tutti gli addebiti non dovuti (interessi esclusi dalla capitalizzazione trimestrale dal 01/01/2014 sino al 30/09/2016; CMS e oneri sostitutivi non contrattualizzati;
esclusione dalla capitalizzazione trimestrale delle CMS e degli oneri sostitutivi;
esclusione degli interessi trimestrali in caso di accertamento TEG oltre soglia) e, considerando l'impatto complessivo di tali rettifiche, anche in termini di capitalizzazione, per il minor importo a saldo debitore per il correntista pari ad euro
63.189,10.
Tuttavia, da tale somma vanno escluse le rimesse aventi natura solutoria effettuate dalla società, secondo i seguenti calcoli effettuati dal consulente: “Le rimesse (versamenti) eseguite dalla Società debitrice oltre un decennio dal 03/01/2017 Parte_3
(data lettera di recesso del contratto di conto corrente n. 000010286731), quindi dal
24/07/2004 (data stipula contratto di conto corrente) al 03/01/2007, risultano essere, dagli EE/CC rinvenuti in atti, n. 3:
➢ € 80.000,00 in data 23/08/2005, a fronte di un saldo debitore in pari data di €
100.311,80 e di un affidamento (secondo quanto rivenuto in atti) di € 120.000,00, la rimessa ha natura ripristinatoria e pertanto non deve essere considerata ai fini della prescrizione intervenuta;
➢ € 10.000,00 in data 11/04/2006, a fronte di un saldo debitore in pari data di €
128.502,00 e di un affidamento (secondo quanto rinvenuto in atti) di € 120.000,00, la rimessa ha natura solutoria per € 8.502,00 e ripristinatoria per € 1.498,00, pertanto ai fini dell'intervenuta prescrizione dovrà essere considerata solo la somma di €
8.502,00;
➢ € 20.000,00 in data 06/09/2006, a fronte di un saldo debitore in pari data di €
123.525,00 e di un affidamento (secondo quanto rinvenuto in atti) di € 120.000,00, la rimessa ha natura solutoria per € 3.525,00 e ripristinatoria per €16.475,00, pertanto ai fini dell'intervenuta prescrizione dovrà essere considerata solo la somma di €
3.525,00.
Pertanto, dalle somme risultanti a credito per la Società correntista Parte_3
ammontanti complessivamente ad € 63.189,10, occorre escludere la quota parte
[...]
delle due rimesse aventi natura solutoria, pertanto da considerarsi prescritte, pari complessivamente ad € 12.027,00. Per cui il minor saldo a debito per il correntista viene rideterminato nella misura di € 51.162,10 (63.189,10 – 12.027,00).”.
Tale calcolo è corretto, poiché, diversamente da quanto sostenuto dall'opposta, a riprova del fatto che in tale periodo era effettivamente attiva una linea di credito, si può fare riferimento al Contratto di affidamento 1 sottoscritto in data 22/12/2006 e presente nel fascicolo documentate, nella parte in cui si dice “a conferma della linea di credito già concessaci in data 27/07/2004”.
Un altro aspetto che conferma la presenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente vigente nel periodo antecedente al 22/12/2006 è la indicazione, negli EE/CC scalari al 31/12/2004, 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005, 31/03/2006,
30/06/2006, 30/09/2006, della dicitura “AP. CREDITO” nella colonna “NOTE”, della presenza della colonna “UTILIZZI PER LINEA” e della colonna “FIDI” nella sezione
“ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE”.
Si precisa, infine, che in questa sede non può essere pronunciata alcuna condanna della banca alla ripetizione delle somme a credito della correntista, né al risarcimento del danno, trattandosi di domande nella titolarità esclusiva della correntista e non dei fideiussori. La domanda di risarcimento del danno risulta, inoltre, del tutto sfornita di prova oltre che effettuata in applicazione di un calcolo privo di qualsivoglia fondamento.
Orbene, così delineati i rapporti di dare-avere tra le parti, occorre tenere in considerazione le vicende di trasferimento che hanno interessato il credito oggetto di lite.
Invero, la condanna al pagamento deve essere disposta a favore della cessionaria
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., giusta cessione intercorsa Controparte_5
tra questa e l'originaria creditrice, debitamente provata e non contestata dalle parti.
In definitiva, dunque, l'opposizione va parzialmente accolta e, in ragione della differenza tra il maggior importo ingiunto a titolo di saldo del rapporto di conto corrente n.10286731 e quello rideterminato dall'ausiliario del giudice (euro 91.075,79
a debito del correntista), il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Gli opponenti, nella loro qualità di fideiussori, vanno condannati in solido al pagamento della somma in favore di oltre interessi al tasso Controparte_5
contrattuale dalla domanda e sino al soddisfo.
Il parziale accoglimento dell'opposizione determina una parziale soccombenza reciproca che giustifica la compensazione del 50% delle spese di lite.
Il residuo 50% delle spese di lite segue la soccombenza dei fideiussori ed è liquidato d'ufficio in assenza di nota spese in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per come aggiornati, tenuto conto del valore della controversia, applicando i valori minimi per la fase decisoria.
Le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, vengono poste a carico dei
SI.ri , e in Controparte_1 Parte_2 Parte_1
solido.
Stante la pronuncia in rito, le spese nei rapporti con Controparte_2
vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: • Dichiara la contumacia del Controparte_2
• Dichiara improcedibili le domande proposte nei confronti Controparte_2
[...]
• Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 16/2018 reso dal Tribunale di RO il 24.01.2018;
• Condanna gli opponenti, SI.ri , Controparte_1 Parte_2
e , nei limiti della loro qualità di fideiussori, in solido
[...] Parte_1
tra loro, al pagamento in favore di della somma di Controparte_5
euro 91.075,79 oltre interessi come indicato in parte motiva;
• Compensa nella misura del 50% tra le parti le spese di lite;
• Condanna gli opponenti SI.ri , Controparte_1 Parte_2
e in solido al pagamento in favore di
[...] Parte_1 CP_4
, del residuo 50% delle spese processuali che liquida in euro 5988,5 per
[...]
compenso professionale, oltre al rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
• Condanna gli opponenti SI.ri , Controparte_1 Parte_2
e in solido al pagamento in favore di
[...] Parte_1 CP_6
del residuo 50% delle spese processuali che liquida in euro 5988,5 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
• Condanna gli opponenti SI.ri , Controparte_1 Parte_2
e in solido al pagamento in favore di
[...] Parte_1 [...]
del residuo 50% delle spese processuali che liquida in euro Controparte_5
5988,5 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
• Compensa le spese di lite tra e le altre parti;
Controparte_2
• Pone definitivamente le spese di ctu, a carico degli opponenti, SI.ri
[...]
, e in solido. CP_1 Parte_2 Parte_1 RO, 22 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco