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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 14/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
319/24 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 14.01.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv. Valentina
Buiani in sostituzione dell'avv. Giuseppe MARINO per parte ricorrente e l'avv. Luca Iero per parte resistente . CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Valentina Buiani conclude come da ricorso.
L'avv. Luca Iero si riporta agli atti difensivi.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 319/2024
Promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Giuseppe MARINO
-ricorrente- contro
(C. F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo BONETTI e Luca IERO
-resistente-
oggetto: opposizione atti di accertamento nn. 8600.11/03/2024.0072314, 8600.11/03/2024.0072317,
8600.11/03/2024.0072318 e ordinanza di ingiunzione n.O1-001407898
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito: - in via preliminare: sospendere l'intimazione di pagamento e, quindi, l'esecuzione dello stesso, attesa la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, se del caso inaudita altera parte, per i motivi sopra esposti, anche per l'ingente esposizione debitoria della ricorrente, non percettore di reddito alcuno;
- nel merito: accertare e dichiarare inesistenti, nulli e/o prescritti e privi di effetto nella totalità o parzialmente di cui all'oggetto ed i debiti sottesi.
CP_1
Nel merito, in via principale: Rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto.
Spese rifuse o, in subordine, compensate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.24 proponeva opposizione avverso gli atti di Parte_1
rettifica accertamento nn. 8600.11/03/2024.0072314, 8600.11/03/2024.0072317,
8600.11/03/2024.0072318 e avverso l'ordinanza ingiunzione n.O1-001407898, con cui l' aveva CP_1
previsto sanzioni amministrative in relazione all'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per gli anni 2011, 2012, 2014 e 2017.
La difesa attorea eccepiva, in primo luogo, la carenza di legittimazione passiva del ricorrente relativamente agli anni 2012-2014 e 2017, non ricoprendo più la carica di amministratore della società dal 07.06.11 e, quanto all'anno 2011, non potendo verificare se il periodo Controparte_3
fosse ante o post cessazione carica. CP_ CP_ Il ricorrente eccepiva, altresì, il difetto di competenza territoriale di giacché l' competente doveva essere quello di Napoli e non di Udine, avendo la società sede a Torre Annunziata.
Parte ricorrente eccepiva, inoltre, l'avvenuta prescrizione delle sanzioni irrogate ex art. 28 L. 689/81
e l'omessa notifica degli atti presupposti gli avvisi di accertamento e chiedeva, in ogni caso,
l'applicazione della sanzione più favorevole prevista dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023.
Il ricorrente concludeva, quindi, come in epigrafe. CP_ Costituitosi in causa, invece, insisteva per il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile o, in ogni caso, infondato.
In particolare, l'Ente eccepiva pregiudizialmente la tardività del ricorso, asseritamente depositato il
23.04.24 e, quindi, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 6, c. 6, del D.Lgs. n. 150/2011.
L' rappresentava, inoltre, che il ricorrente con il presente giudizio aveva impugnato una serie CP_2
CP_ di atti di accertamento emessi da ex artt. 13 e 14 L. n. 689/1981, che, in quanto atti meramente prodromici all'ordinanza ingiunzione, non erano autonomamente impugnabili secondo costante giurisprudenza di legittimità, insistendo, pertanto, per l'inammissibilità del ricorso.
CP_ CP_ Passando al merito, l' evidenziava, circa il difetto di competenza dell' di Udine, che per determinare la competenza si doveva vedere la sede dell' presso cui venivano versati i contributi CP_1
da parte dell'impresa, risultando dai documenti depositati che la società era previdenzialmente collocata in Provincia di Udine e, quanto alla legittimazione passiva, che il ricorrente era stato amministratore della società dal 2011 al 2017 e che, quindi, era stato correttamente chiamato a rispondere delle omissioni avvenute nella vigenza del suo mandato.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, parte resistente rappresentava, poi, che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione
è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa.
A dire del resistente, la prescrizione era stata interrotta dalla notifica degli atti di accertamento della violazione e, in particolare quanto all'ordinanza ingiunzione, dalla notifica dell'atto di accertamento avvenuta il 17.11.18, dovendosi considerare la sospensione durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse e dal 23.02 al 31.05.20 per il Covid-19.
Parte resistente rilevava, in ogni caso, che il ricorrente non contestava l'omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui ai provvedimenti opposti, per cui le sanzioni amministrative applicate, determinate mediante applicazione dell'art. 23 D.L. n. 48/2023, risultavano essere pienamente fondate.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 14/01/25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che il ricorso sia infondato e non possa trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
In via pregiudiziale, si evidenzia che il ricorso deve considerarsi tempestivo, in quanto iscritto il CP_ 22.04.24 e non, come sostenuto dall' nella propria memoria difensiva, il 23.04.24, essendo quindi rispettato il termine previsto dall'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 150/2011, secondo cui “il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Infatti, il ricorrente ha ricevuto gli atti di accertamento e l'ordinanza ingiunzione il 23.03.24 ed ha, quindi, presentato opposizione l'ultimo giorno utile.
Deve, invece, trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' in ordine CP_2
all'impugnazione degli atti di rettifica di accertamento nn. 8600.11/03/2024.0072314,
8600.11/03/2024.0072317, 8600.11/03/2024.0072318, circa l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative agli anni 2011, 2012 e 2014, trattandosi di atti non autonomamente impugnabili in quanto preliminari all'adozione dell'ordinanza ingiunzione o dell'iscrizione a ruolo e come tali inidonei ad incidere in modo concreto ed attuale sul patrimonio del ricorrente.
Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 35, c. 4, della L. n. 689/1981, il presupposto indefettibile per adire l'autorità giudiziaria ordinaria è costituito dall'adozione, da parte dell'ente gestore di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, di un'ordinanza d'ingiunzione, cioè dell'atto, tipizzato dall'art. 18 della medesima legge, mediante il quale viene determinata la somma dovuta per la violazione e se ne ingiunge il pagamento. È solo tale atto che incide sul patrimonio del debitore (l'art. 35 co. 6 prevede, infatti, che essa possa costituire titolo per l'iscrizione di ipoteca legale sui beni del debitore)
e che determina, quindi, in capo a quest'ultimo, il sorgere dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.).
Ciò è stato di recente ribadito anche da Cass. n. 7211/2024, che ha richiamato il proprio consolidato orientamento, già manifestato a Sezioni Unite con la sentenza n. 16 del 4.01.07, secondo il quale “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato
a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981”.
Passando, quindi, ad analizzare l'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione n.O1-001407898 per le omissioni dell'anno 2017, si evidenzia che il ricorrente non ha contestato l'omesso versamento delle CP_ ritenute previdenziali ed assistenziali, limitandosi ad eccepire l'incompetenza dell' di Udine, la propria carenza di legittimazione passiva ed, infine, l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Tali eccezioni sono, tuttavia, infondate. CP_ CP_ Infatti, circa il difetto di competenza dell' di Udine, ha provato che Controparte_3
era collocata dal punto di vista previdenziale in provincia di Udine, come traspare sia dal numero
[...]
di matricola (8607490921, i cui primi numeri – 86 - contraddistinguono il capoluogo friulano), sia dalla sede operativa della società, sita in San Giorgio di Nogaro Via Capitaneria di Porto, sia dal fatto che l'azienda non era autorizzata all'accentramento contributivo (cfr. doc. 21 allegato alla memoria difensiva).
Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in quanto risulta dalla visura CP_ dimessa dall' sub doc. 20 a pg. 10 che il ricorrente già a partire dal 14.07.11 ricopriva la carica di amministratore della società e ciò fino al 20.04.17 (si evidenzia che la suddetta legittimazione passiva sussiste, ad abundantiam, anche per le omissioni dell'anno 2011, in quanto relative al mese di agosto - cfr. doc. 1 allegato alla memoria difensiva - e, comunque, per le omissioni dell'anno 2017, in quanto relative al mese di gennaio, cfr. doc. 16 allegato alla memoria difensiva). CP_ Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione quinquennale, si evidenzia che ha assolto al proprio onere probatorio, producendo in giudizio l'atto di accertamento n. 8600.02/10/2018.0182610, relativo all'omesso versamento di ritenute previdenziale e assistenziali di gennaio 2017, e la prova dell'avvenuta notifica a mezzo del servizio postale, perfezionatasi il 17.11.18 (v. doc.ti 16 e 17, allegati alla memoria difensiva).
Come evidenziato dalla difesa dell' , la notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 23.04.24 è, CP_2
quindi, avvenuta nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale.
Infatti, trova applicazione non solo il periodo di sospensione cd. Covid dal 23.02 al 31.05.20, ma anche la disciplina di cui all'art. 2 del D.L. 463/1983.
Tale norma prevede infatti che:
“1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ((da una volta
e mezza a quattro volte l'importo omesso)). Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma
1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate.
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso”.
Infine, non può trovare applicazione la domanda di rideterminazione della sanzione in virtù del CP_ principio del favor rei, essendo già stata determinata dall' la sanzione ai sensi dell'art. 23 del
D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023 n. 85 (v. pag. 2
CP_ dell'ordinanza ingiunzione prodotta dall' sub doc. 18 “…La sanzione amministrativa è determinata nella misura di euro 1.263,50, visti: - la gravità della condotta dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione;
- gli artt. 6, 8, 10, 11, 18 e 35 della legge n. 689/1981;
- l art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che stabilisce che, se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria;
- l art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
2023, n. 85, che ha fissato la misura della sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza
a quattro volte l'importo omesso…”).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, come da generale norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. respinge il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento a favore dell' Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in Controparte_2 complessivi € 1.865,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Udine, 14/01/25
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 14.01.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv. Valentina
Buiani in sostituzione dell'avv. Giuseppe MARINO per parte ricorrente e l'avv. Luca Iero per parte resistente . CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Valentina Buiani conclude come da ricorso.
L'avv. Luca Iero si riporta agli atti difensivi.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 319/2024
Promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Giuseppe MARINO
-ricorrente- contro
(C. F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo BONETTI e Luca IERO
-resistente-
oggetto: opposizione atti di accertamento nn. 8600.11/03/2024.0072314, 8600.11/03/2024.0072317,
8600.11/03/2024.0072318 e ordinanza di ingiunzione n.O1-001407898
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito: - in via preliminare: sospendere l'intimazione di pagamento e, quindi, l'esecuzione dello stesso, attesa la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, se del caso inaudita altera parte, per i motivi sopra esposti, anche per l'ingente esposizione debitoria della ricorrente, non percettore di reddito alcuno;
- nel merito: accertare e dichiarare inesistenti, nulli e/o prescritti e privi di effetto nella totalità o parzialmente di cui all'oggetto ed i debiti sottesi.
CP_1
Nel merito, in via principale: Rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto.
Spese rifuse o, in subordine, compensate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.24 proponeva opposizione avverso gli atti di Parte_1
rettifica accertamento nn. 8600.11/03/2024.0072314, 8600.11/03/2024.0072317,
8600.11/03/2024.0072318 e avverso l'ordinanza ingiunzione n.O1-001407898, con cui l' aveva CP_1
previsto sanzioni amministrative in relazione all'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per gli anni 2011, 2012, 2014 e 2017.
La difesa attorea eccepiva, in primo luogo, la carenza di legittimazione passiva del ricorrente relativamente agli anni 2012-2014 e 2017, non ricoprendo più la carica di amministratore della società dal 07.06.11 e, quanto all'anno 2011, non potendo verificare se il periodo Controparte_3
fosse ante o post cessazione carica. CP_ CP_ Il ricorrente eccepiva, altresì, il difetto di competenza territoriale di giacché l' competente doveva essere quello di Napoli e non di Udine, avendo la società sede a Torre Annunziata.
Parte ricorrente eccepiva, inoltre, l'avvenuta prescrizione delle sanzioni irrogate ex art. 28 L. 689/81
e l'omessa notifica degli atti presupposti gli avvisi di accertamento e chiedeva, in ogni caso,
l'applicazione della sanzione più favorevole prevista dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023.
Il ricorrente concludeva, quindi, come in epigrafe. CP_ Costituitosi in causa, invece, insisteva per il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile o, in ogni caso, infondato.
In particolare, l'Ente eccepiva pregiudizialmente la tardività del ricorso, asseritamente depositato il
23.04.24 e, quindi, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 6, c. 6, del D.Lgs. n. 150/2011.
L' rappresentava, inoltre, che il ricorrente con il presente giudizio aveva impugnato una serie CP_2
CP_ di atti di accertamento emessi da ex artt. 13 e 14 L. n. 689/1981, che, in quanto atti meramente prodromici all'ordinanza ingiunzione, non erano autonomamente impugnabili secondo costante giurisprudenza di legittimità, insistendo, pertanto, per l'inammissibilità del ricorso.
CP_ CP_ Passando al merito, l' evidenziava, circa il difetto di competenza dell' di Udine, che per determinare la competenza si doveva vedere la sede dell' presso cui venivano versati i contributi CP_1
da parte dell'impresa, risultando dai documenti depositati che la società era previdenzialmente collocata in Provincia di Udine e, quanto alla legittimazione passiva, che il ricorrente era stato amministratore della società dal 2011 al 2017 e che, quindi, era stato correttamente chiamato a rispondere delle omissioni avvenute nella vigenza del suo mandato.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, parte resistente rappresentava, poi, che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione
è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa.
A dire del resistente, la prescrizione era stata interrotta dalla notifica degli atti di accertamento della violazione e, in particolare quanto all'ordinanza ingiunzione, dalla notifica dell'atto di accertamento avvenuta il 17.11.18, dovendosi considerare la sospensione durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse e dal 23.02 al 31.05.20 per il Covid-19.
Parte resistente rilevava, in ogni caso, che il ricorrente non contestava l'omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui ai provvedimenti opposti, per cui le sanzioni amministrative applicate, determinate mediante applicazione dell'art. 23 D.L. n. 48/2023, risultavano essere pienamente fondate.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 14/01/25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che il ricorso sia infondato e non possa trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
In via pregiudiziale, si evidenzia che il ricorso deve considerarsi tempestivo, in quanto iscritto il CP_ 22.04.24 e non, come sostenuto dall' nella propria memoria difensiva, il 23.04.24, essendo quindi rispettato il termine previsto dall'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 150/2011, secondo cui “il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Infatti, il ricorrente ha ricevuto gli atti di accertamento e l'ordinanza ingiunzione il 23.03.24 ed ha, quindi, presentato opposizione l'ultimo giorno utile.
Deve, invece, trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' in ordine CP_2
all'impugnazione degli atti di rettifica di accertamento nn. 8600.11/03/2024.0072314,
8600.11/03/2024.0072317, 8600.11/03/2024.0072318, circa l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative agli anni 2011, 2012 e 2014, trattandosi di atti non autonomamente impugnabili in quanto preliminari all'adozione dell'ordinanza ingiunzione o dell'iscrizione a ruolo e come tali inidonei ad incidere in modo concreto ed attuale sul patrimonio del ricorrente.
Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 35, c. 4, della L. n. 689/1981, il presupposto indefettibile per adire l'autorità giudiziaria ordinaria è costituito dall'adozione, da parte dell'ente gestore di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, di un'ordinanza d'ingiunzione, cioè dell'atto, tipizzato dall'art. 18 della medesima legge, mediante il quale viene determinata la somma dovuta per la violazione e se ne ingiunge il pagamento. È solo tale atto che incide sul patrimonio del debitore (l'art. 35 co. 6 prevede, infatti, che essa possa costituire titolo per l'iscrizione di ipoteca legale sui beni del debitore)
e che determina, quindi, in capo a quest'ultimo, il sorgere dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.).
Ciò è stato di recente ribadito anche da Cass. n. 7211/2024, che ha richiamato il proprio consolidato orientamento, già manifestato a Sezioni Unite con la sentenza n. 16 del 4.01.07, secondo il quale “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato
a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981”.
Passando, quindi, ad analizzare l'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione n.O1-001407898 per le omissioni dell'anno 2017, si evidenzia che il ricorrente non ha contestato l'omesso versamento delle CP_ ritenute previdenziali ed assistenziali, limitandosi ad eccepire l'incompetenza dell' di Udine, la propria carenza di legittimazione passiva ed, infine, l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Tali eccezioni sono, tuttavia, infondate. CP_ CP_ Infatti, circa il difetto di competenza dell' di Udine, ha provato che Controparte_3
era collocata dal punto di vista previdenziale in provincia di Udine, come traspare sia dal numero
[...]
di matricola (8607490921, i cui primi numeri – 86 - contraddistinguono il capoluogo friulano), sia dalla sede operativa della società, sita in San Giorgio di Nogaro Via Capitaneria di Porto, sia dal fatto che l'azienda non era autorizzata all'accentramento contributivo (cfr. doc. 21 allegato alla memoria difensiva).
Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in quanto risulta dalla visura CP_ dimessa dall' sub doc. 20 a pg. 10 che il ricorrente già a partire dal 14.07.11 ricopriva la carica di amministratore della società e ciò fino al 20.04.17 (si evidenzia che la suddetta legittimazione passiva sussiste, ad abundantiam, anche per le omissioni dell'anno 2011, in quanto relative al mese di agosto - cfr. doc. 1 allegato alla memoria difensiva - e, comunque, per le omissioni dell'anno 2017, in quanto relative al mese di gennaio, cfr. doc. 16 allegato alla memoria difensiva). CP_ Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione quinquennale, si evidenzia che ha assolto al proprio onere probatorio, producendo in giudizio l'atto di accertamento n. 8600.02/10/2018.0182610, relativo all'omesso versamento di ritenute previdenziale e assistenziali di gennaio 2017, e la prova dell'avvenuta notifica a mezzo del servizio postale, perfezionatasi il 17.11.18 (v. doc.ti 16 e 17, allegati alla memoria difensiva).
Come evidenziato dalla difesa dell' , la notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 23.04.24 è, CP_2
quindi, avvenuta nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale.
Infatti, trova applicazione non solo il periodo di sospensione cd. Covid dal 23.02 al 31.05.20, ma anche la disciplina di cui all'art. 2 del D.L. 463/1983.
Tale norma prevede infatti che:
“1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ((da una volta
e mezza a quattro volte l'importo omesso)). Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma
1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate.
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso”.
Infine, non può trovare applicazione la domanda di rideterminazione della sanzione in virtù del CP_ principio del favor rei, essendo già stata determinata dall' la sanzione ai sensi dell'art. 23 del
D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023 n. 85 (v. pag. 2
CP_ dell'ordinanza ingiunzione prodotta dall' sub doc. 18 “…La sanzione amministrativa è determinata nella misura di euro 1.263,50, visti: - la gravità della condotta dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione;
- gli artt. 6, 8, 10, 11, 18 e 35 della legge n. 689/1981;
- l art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che stabilisce che, se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria;
- l art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
2023, n. 85, che ha fissato la misura della sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza
a quattro volte l'importo omesso…”).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, come da generale norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. respinge il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento a favore dell' Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in Controparte_2 complessivi € 1.865,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Udine, 14/01/25
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia