TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/10/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 23.10.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, all'esito del deposito delle note scritte, il 24.10.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2137 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nato a [...] il [...], ivi residente, in via Parte_1
Santa Bernardette n. 28, elettivamente domiciliato in Cagliari, via De Gioannis n.
5, presso lo Studio dell'Avv. Fabrizio RODIN, dell'Avv. Pina PIRARBA e dell'Avv. Floriana RUIU, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela CABIDDU in forza di procura generale, rogito Notaio del 05.04.2016; Per_1
resistente
pagina 1 CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“1) dichiarare che il ricorrente è affetto dalle denunciate malattie professionali e
che l' è tenuto ad erogare in suo favore l'indennizzo, in rendita o in CP_2
capitale, commisurato al danno nella misura complessiva che risulterà in corso di
causa, comunque pari o superiore all'8%, da conglobarsi alla preesistenza del
6%;
2)- per l'effetto, condannare l' al pagamento dei ratei scaduti o del capitale, CP_2
se il danno risulterà inferiore al 16%, con gli interessi legali e rivalutazione in
misura di legge fino al saldo;
3)- il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti
procuratori, antistatari;
4)- nell'ipotesi di rigetto, non porre a carico del ricorrente le spese di giudizio ai
sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., poiché il suo nucleo familiare ha un reddito
imponibile con riferimento all'anno precedente alla data di inizio del CP_3
presente giudizio, inferiore a due volte l'importo di quello stabilito dagli artt. 76,
commi da 1 a 3, e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002 n. 115, come da
dichiarazione che si allega”.
Nell'interesse del resistente:
“il Giudice adito voglia, rigettare la domanda, con il favore delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di un indennizzo per malattia professionale.
pagina 2 In particolare, egli ha esposto:
− di avere lavorato quale operaio metalmeccanico, aiuto cuoco, panettiere e da ultimo, a decorrere dall'anno 2019, come pizzaiolo, attività quest'ultima di fatto sovrapponibile a quella svolta come aiuto cuoco e panettiere;
− che l'attività lavorativa svolta consisteva nelle seguenti attività: carico e scarico sui mezzi della merce acquistata giornalmente per la pizzeria, compresi casse di birra, di bibite, d'acqua, sacchi di mozzarella, barattoli di sugo da 10 kg e sacchi di farina da 25 kg, preparazione del bancone di lavoro, predisposizione degli ingredienti, taglio degli stessi anche a mezzo di affettatrice elettrica, stesura della pasta e infornatura e pulizia degli arnesi da lavoro, del bancone e dei pavimenti;
− che l'orario lavorativo era articolato in sei giorni alla settimana, con inizio dell'attività alle ore 17:30 e fino alle ore 24 circa, nello svolgimento di tale attività ha contratto una rizoartrosi a entrambe le mani, dito a scatto (IV dito) ed epicondilite al braccio destro;
− di avere presentato inutilmente, il 15.05.2021, all' domande per CP_2
ottenere il riconoscimento delle malattie denunciate (epicondilite e rizoatrosi) e l'indennizzo previsto dalla legge;
− di avere presentato, ancora una volta invano all' il 21.05.2021, CP_2
domanda per ottenere il riconoscimento della malattia del dito a scatto e l'indennizzo previsto dalla legge.
2. L' ha resistito in giudizio. CP_4
3. La causa è stata istruita con prova per testi, consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta.
L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento, da parte del ricorrente, delle lavorazioni menzionate nel ricorso introduttivo: si veda la
pagina 3 deposizione dei testi e sentiti nell'udienza del Testimone_1 Tes_2
01.02.2024, i quali, colleghi del ricorrente, hanno dichiarato di avere visto volgere le mansioni descritte in ricorso, secondo le modalità Parte_1
specificamente indicate.
Tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il danno biologico e l'incidenza sulla capacità lavorativa in conseguenza dell'asserita malattia professionale.
Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 22.07.2025, ha ritenuto che
“Sulla base dei barèmes medico-legali di riferimento è possibile affermare che le
attuali condizioni in capo al siano valutabili percentualmente nel Pt_1
complessivamente nella misura del 6% (sei per cento) di cui 2% per epicondilite
monolaterale dx (cfr. voce 232: fino a 5 per Esiti di epicondiliti, CP_2
epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili
strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda
della mono o bilateralità), 3% per rizoartrosi bilaterale con sublussazione
trapezio-metacarpale a sn (per analogia e con le dovute proporzioni rispetto alla
voce 262-Anchilosi dell'articolazione interfalangea del pollice dominante CP_2
5, non dominante 4) e 1% per esiti di intervento di tenolisi dei flessori del IV dito
con ottimo recupero funzionale (per analogia e con le dovute proporzioni rispetto
alla voce 251. Perdita della falange ungueale dell'anulare 2) con CP_2
decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa. A tale valutazione
si è giunti mediante il calcolo della semisomma, trattandosi di condizioni
funzionalmente concorrenti.
Considerato il precedente riconoscimento del 6% per sindrome del tunnel carpale
dx la valutazione complessiva del danno biologico in capo al ricorrente,
formulata sempre con il calcolo della semisomma, è pari al 12%.
pagina 4 In data 6 maggio us si inviava la bozza del presente elaborato alle parti, le quali
non hanno inviato alcuna osservazione”.
Le conclusioni del C.T.U. devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Pertanto, può indicarsi un danno biologico complessivo del 12% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 15.05.2021.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in CP_2
capitale in favore del ricorrente, rapportato a un danno biologico complessivo del
12% con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge con decorrenza dalla domanda amministrativa del 30.08.2019.
In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' CP_2
deve essere condannato a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55,
tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_4
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in Parte_1
capitale commisurato a un danno biologico complessivo in misura del 12% dal
15.05.2021;
2. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, alla costituzione dell'indennizzo in capitale in favore di
pagina 5 in misura corrispondente al danno biologico accertato nella Parte_1
misura sopra indicata, con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, con le decorrenze indicate;
3. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del giudizio, Parte_1
che liquida in euro 2.905,00 per compensi professionali di Avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Fabrizio RODIN, dell'Avv. Pina PIRARBA e dell'Avv. Floriana
RUIU, dichiaratisi antistatari;
4. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 24.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 6