Articolo 4 della Legge 26 luglio 1984, n. 414
Articolo 3
Versione
18 agosto 1984
Art. 4.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni dal 1984 al 1986, pari a lire 8.200 milioni per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 18 agosto 1984