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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 9029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9029 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. AR PI MA, all'esito dello svolgimento della udienza del mediante lo scambio e il deposito in telematico di note di trattazione scritta all' udienza del 4/11/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. , ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. Rg 2045/2025 TRA
nata a [...] il [...] res te in Napoli al Corso Sirena n Parte_1 85 -CF: e per questo atto e suoi effetti elett.te dom.to in Napoli via C.F._1 Toledo n. 205 presso lo studio ddell'avv.AntonioRuggiero,CF: ,P.I. ,PEC C.F._2 P.IVA_1 [...]
che lo rappresenta e difende in virtù di procura a Email_1 margine del ricorso introduttivo Ricorrente E
, C.F. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_2 in Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Cavalcanti ), giusta procura generale alle liti per notar C.F._3 Per_1 di Roma del 22.03.2024 (rep. n° 37875 – rogito n° 7313) ed elettivamente
[...] domiciliato in Napoli Via A. De Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo PEC: t) Email_2 Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente esponeva che in data 9/5/2024 l'istante presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo premettendo che era titolare dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex articolo 3, comma 3, legge 104 92 in virtù dei verbali del 23/8/2022 che veniva convocata visita di revisione dalla competente CP_ commissione medica in data 11/4/2024 e giudicata con una percentuale di invalidità del 100% grave, pertanto veniva revocata l'indennità di accompagnamento e art 3 co 3 L. 104/92 ; che il verbale veniva notificato l'11/4/2024 e che le veniva indetta data revocata revocato il beneficio ex articolo 3, comma 3, legge 104 92 ; che era affetta da cardiopatia sclerotico ipertensiva vascolopatia cerebrale, poliartrosi incontinenza urinaria altre patologie risultanti da documentazione in atti che proponeva ricorso giudiziario con fascicolo rubricato RG 11094/ 2024 assegnato a questo giudice;
che il Ctu riteneva non vi erano elementi sufficienti per riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex legge 104/ 92 dal gennaio 2023;
1 che pertanto il ricorrente contestava le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. deducendo che la
è sofferente di un quadro clinico con grave deficit ambulatorio a marcata anchilosi Parte_1 delle anche e delle ginocchia bilateralmente cardiopatia aterosclerotica, ipertensione arteriosa e edemi declivi degli arti inferiori per i BC vascolopatia periferica centrale incontinenza unitaria che si trattava di un quadro clinico gravissimo con prognosi severa
Chiedeva pertanto rinnovarsi la c.t.u. al fine di accertare e dichiarare che la ricorrente fin dalla domanda amministrativa si trovava nelle condizioni di esse riconosciuta invalida bisognosa di indennità di accompagnamento e dei benefici ex articolo 3e, comma legge CP_ 104/1992 fin dalla presentazione della domanda , condannando quindi l' alla corresponsione dei ratei e dal pagamento delle spese di giudizio. Dichiarava ai fini delle spese processuali di essere titolare di un reddito ai fini Irpef nell'anno precedente alla presentazione della domanda risultante dall'ultima dichiarazione inferiore a quello stabilito dall'articolo 76 e 77 Dl numero 113 del 35 2022. CP_
Si costituiva l' eccependo la nullità del ricorso per la sua genericità e la inammissibilità della domanda di condanna al pagamento delle prestazioni e eccepiva altresì la prescrizione si opponeva al rinnovo della Ctu concludeva chiedendo di dichiararsi inammissibilità o nullità del ricorso comunque rigettare nel merito con condanna al pagamento delle spese di lite in CP_ favorire dell' l' ex articolo 152 disposizione attuazione c.p.c Veniva disposta integrazione della CTU medico legale per l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento e condizione di handicap con connotazione di gravità ex art 3 co3 L. 104/92 . All' udienza del 4/11/2025 tenutasi con trattazione della causa, ex art 127 ter c.p.c. il Giudice, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, emetteva la presente sentenza. CP_ Vanno disattese le eccezioni di nullità ed inammissibilità del ricorso solevate dall' , essendo detto ricorso correttamente formulato in termini di allegazione Nel merito il ricorso è infondato e pertanto la domanda per il ripristino dell' indennità di accompagnamento e della condizione di handicap con connotazione di gravità ex L. 104/92 , , revocata dalla Commissione medica in data 11/4/2024 va rigettata
Il CTU precisa quanto segue: “Durante le operazioni peritali è stata riconosciuta una invalidità al 100% dalla data di presentazione della domanda. La perizianda ha dimostrato una deambulazione indipendente, seppur rallentata, e capacità di compiere gli atti di vita quotidiana senza assistenza continua;
l'uso occasionale della sedia a rotelle e la presenza di un accompagnatore alla visita non costituiscono prova di incapacità assoluta a deambulare o ad eseguire gli atti quotidiani. Non sono peraltro riscontrabili deficienze cognitive o sensoriali tali da richiedere assistenza continuativa e globale;
le funzioni residue sono sufficienti ad effettuare piccoli spostamenti, mantenere relazioni interpersonali e gestire autonomamente la propria terapia;
lo stato della ricorrente rientra pertanto nella definizione di handicap ai sensi dell'Art. 3, comma 1, ma non nei termini di gravità previsti dal comma 3. Il CTP definisce il quadro clinico “gravissimo” con prognosi severa;
tuttavia, la mia analisi basata su riscontri empirici e valutazione funzionale diretta ha evidenziato buone condizioni generali e sufficiente autonomia residua;
mentre l'indagine CTP si limita a enunciazioni diagnostiche, la mia si fonda su test e osservazione diretta. Il CTP cita una anchilosi di anche e ginocchia ma tale definizione è del tutto errata in quanto, come ampiamente descritto, le articolazioni posseggono una ottima mobilità residua: tanto basterebbe a invalidare l'impianto teorico su cui sono basate tutte le affermazioni del collega e del legale. Nel mio esame ho documentato deambulazione possibile anche senza ausili, passaggi posturali indipendenti e tono muscolare preservato; l'asserita “deambulazione gravemente
2 compromessa” non è certamente tale da non essere considerata autonoma. Pur avendo verificato la prescrizione ASL di una sedia a rotelle nel novembre 2024, va ribadito che la disponibilità dell'ausilio non equivale alla perdita della deambulazione autonoma, requisito per l'indennità di accompagnamento: l'analisi distrettuale delle funzioni articolari, muscolari e neuro-motorie conferma senza ombra di dubbio che è presente un sufficiente grado di autonomia deambulatoria. Contrariamente alle affermazioni del CTP, la paziente ha dimostrato:
• stazionamento eretto prolungato e capacità deambulatoria autonoma sufficienti;
• funzioni articolari/muscolari/neurologiche/etc. sufficienti a lavarsi e vestirsi in autonomia seppure con alcune difficoltà;
• funzioni articolari/muscolari/neurologiche/etc. sufficienti alla preparazione del cibo;
• funzioni articolari/muscolari/neurologiche/etc. sufficienti alla gestione indipendente di farmaci e dispositivi di comunicazione;
• integrità delle funzioni cognitive (orientamento, coordinazione, ragionamento). Il CTP, pure edotto della autonomia rilevata, contesta la mancata considerazione di certificazioni precedenti che descrivono una “non autosufficienza”; dette certificazioni, che sono certamente utili a fornire un contesto, devono essere ritenute più o meno accurate. Nella analisi medico- legale è peraltro indispensabile privilegiare i dati attuali raccolti durante l'esame clinico diretto, poiché rappresentano lo stato funzionale più aggiornato, obiettivo e imparziale;
ogni discrepanza con le certificazioni storiche deve essere risolta a favore delle evidenze empiriche raccolte in sede di CTU (il fatto ad esempio che una relazione di parte o una visita specialistica descrivano l'incapacità a deambulare quando vi è evidenza contraria non deve portare a giudizi acritici, errati e contrari al ruolo giudiziario imparziale del CTU, in aperto contrasto con gli elementi di prova diretta acquisitidurante la visita peritale). Alla luce dell'analisi e della confutazione delle osservazioni del CTP, confermo integralmente leconclusioni della mia consulenza originaria;
la Sig.ra presenta un Parte_1 elevato grado di invalidità, ma conserva autonomie deambulatorie e funzionali tali da escludere l'indennità di accompagnamento e il riconoscimento di handicap grave ai sensi dell'Art. 3, comma 3, L. 104/92. Si ribadisce che dall'obiettività clinica il periziato ha presentato una sufficiente capacità cognitiva, ha conservato un buon orientamento spazio-temporale associato ad ideazione adeguata, nel complesso non sono emersi importanti deficit delle funzioni superiori. “ Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU e (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) anche a seguito dei chiarimenti resi e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento. Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto
3 del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002. Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) dichiara concluso il procedimento di ATP 11094/ 2024 e dispone l'archiviazione degli atti liquidando il CTU come da separato decreto. b) rigetta il ricorso;
c) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Si comunichi Napoli 4/11/2025 Il Giudice del Lavoro
AR PI MA
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Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. AR PI MA, all'esito dello svolgimento della udienza del mediante lo scambio e il deposito in telematico di note di trattazione scritta all' udienza del 4/11/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. , ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. Rg 2045/2025 TRA
nata a [...] il [...] res te in Napoli al Corso Sirena n Parte_1 85 -CF: e per questo atto e suoi effetti elett.te dom.to in Napoli via C.F._1 Toledo n. 205 presso lo studio ddell'avv.AntonioRuggiero,CF: ,P.I. ,PEC C.F._2 P.IVA_1 [...]
che lo rappresenta e difende in virtù di procura a Email_1 margine del ricorso introduttivo Ricorrente E
, C.F. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_2 in Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Cavalcanti ), giusta procura generale alle liti per notar C.F._3 Per_1 di Roma del 22.03.2024 (rep. n° 37875 – rogito n° 7313) ed elettivamente
[...] domiciliato in Napoli Via A. De Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo PEC: t) Email_2 Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente esponeva che in data 9/5/2024 l'istante presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo premettendo che era titolare dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex articolo 3, comma 3, legge 104 92 in virtù dei verbali del 23/8/2022 che veniva convocata visita di revisione dalla competente CP_ commissione medica in data 11/4/2024 e giudicata con una percentuale di invalidità del 100% grave, pertanto veniva revocata l'indennità di accompagnamento e art 3 co 3 L. 104/92 ; che il verbale veniva notificato l'11/4/2024 e che le veniva indetta data revocata revocato il beneficio ex articolo 3, comma 3, legge 104 92 ; che era affetta da cardiopatia sclerotico ipertensiva vascolopatia cerebrale, poliartrosi incontinenza urinaria altre patologie risultanti da documentazione in atti che proponeva ricorso giudiziario con fascicolo rubricato RG 11094/ 2024 assegnato a questo giudice;
che il Ctu riteneva non vi erano elementi sufficienti per riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex legge 104/ 92 dal gennaio 2023;
1 che pertanto il ricorrente contestava le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. deducendo che la
è sofferente di un quadro clinico con grave deficit ambulatorio a marcata anchilosi Parte_1 delle anche e delle ginocchia bilateralmente cardiopatia aterosclerotica, ipertensione arteriosa e edemi declivi degli arti inferiori per i BC vascolopatia periferica centrale incontinenza unitaria che si trattava di un quadro clinico gravissimo con prognosi severa
Chiedeva pertanto rinnovarsi la c.t.u. al fine di accertare e dichiarare che la ricorrente fin dalla domanda amministrativa si trovava nelle condizioni di esse riconosciuta invalida bisognosa di indennità di accompagnamento e dei benefici ex articolo 3e, comma legge CP_ 104/1992 fin dalla presentazione della domanda , condannando quindi l' alla corresponsione dei ratei e dal pagamento delle spese di giudizio. Dichiarava ai fini delle spese processuali di essere titolare di un reddito ai fini Irpef nell'anno precedente alla presentazione della domanda risultante dall'ultima dichiarazione inferiore a quello stabilito dall'articolo 76 e 77 Dl numero 113 del 35 2022. CP_
Si costituiva l' eccependo la nullità del ricorso per la sua genericità e la inammissibilità della domanda di condanna al pagamento delle prestazioni e eccepiva altresì la prescrizione si opponeva al rinnovo della Ctu concludeva chiedendo di dichiararsi inammissibilità o nullità del ricorso comunque rigettare nel merito con condanna al pagamento delle spese di lite in CP_ favorire dell' l' ex articolo 152 disposizione attuazione c.p.c Veniva disposta integrazione della CTU medico legale per l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento e condizione di handicap con connotazione di gravità ex art 3 co3 L. 104/92 . All' udienza del 4/11/2025 tenutasi con trattazione della causa, ex art 127 ter c.p.c. il Giudice, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, emetteva la presente sentenza. CP_ Vanno disattese le eccezioni di nullità ed inammissibilità del ricorso solevate dall' , essendo detto ricorso correttamente formulato in termini di allegazione Nel merito il ricorso è infondato e pertanto la domanda per il ripristino dell' indennità di accompagnamento e della condizione di handicap con connotazione di gravità ex L. 104/92 , , revocata dalla Commissione medica in data 11/4/2024 va rigettata
Il CTU precisa quanto segue: “Durante le operazioni peritali è stata riconosciuta una invalidità al 100% dalla data di presentazione della domanda. La perizianda ha dimostrato una deambulazione indipendente, seppur rallentata, e capacità di compiere gli atti di vita quotidiana senza assistenza continua;
l'uso occasionale della sedia a rotelle e la presenza di un accompagnatore alla visita non costituiscono prova di incapacità assoluta a deambulare o ad eseguire gli atti quotidiani. Non sono peraltro riscontrabili deficienze cognitive o sensoriali tali da richiedere assistenza continuativa e globale;
le funzioni residue sono sufficienti ad effettuare piccoli spostamenti, mantenere relazioni interpersonali e gestire autonomamente la propria terapia;
lo stato della ricorrente rientra pertanto nella definizione di handicap ai sensi dell'Art. 3, comma 1, ma non nei termini di gravità previsti dal comma 3. Il CTP definisce il quadro clinico “gravissimo” con prognosi severa;
tuttavia, la mia analisi basata su riscontri empirici e valutazione funzionale diretta ha evidenziato buone condizioni generali e sufficiente autonomia residua;
mentre l'indagine CTP si limita a enunciazioni diagnostiche, la mia si fonda su test e osservazione diretta. Il CTP cita una anchilosi di anche e ginocchia ma tale definizione è del tutto errata in quanto, come ampiamente descritto, le articolazioni posseggono una ottima mobilità residua: tanto basterebbe a invalidare l'impianto teorico su cui sono basate tutte le affermazioni del collega e del legale. Nel mio esame ho documentato deambulazione possibile anche senza ausili, passaggi posturali indipendenti e tono muscolare preservato; l'asserita “deambulazione gravemente
2 compromessa” non è certamente tale da non essere considerata autonoma. Pur avendo verificato la prescrizione ASL di una sedia a rotelle nel novembre 2024, va ribadito che la disponibilità dell'ausilio non equivale alla perdita della deambulazione autonoma, requisito per l'indennità di accompagnamento: l'analisi distrettuale delle funzioni articolari, muscolari e neuro-motorie conferma senza ombra di dubbio che è presente un sufficiente grado di autonomia deambulatoria. Contrariamente alle affermazioni del CTP, la paziente ha dimostrato:
• stazionamento eretto prolungato e capacità deambulatoria autonoma sufficienti;
• funzioni articolari/muscolari/neurologiche/etc. sufficienti a lavarsi e vestirsi in autonomia seppure con alcune difficoltà;
• funzioni articolari/muscolari/neurologiche/etc. sufficienti alla preparazione del cibo;
• funzioni articolari/muscolari/neurologiche/etc. sufficienti alla gestione indipendente di farmaci e dispositivi di comunicazione;
• integrità delle funzioni cognitive (orientamento, coordinazione, ragionamento). Il CTP, pure edotto della autonomia rilevata, contesta la mancata considerazione di certificazioni precedenti che descrivono una “non autosufficienza”; dette certificazioni, che sono certamente utili a fornire un contesto, devono essere ritenute più o meno accurate. Nella analisi medico- legale è peraltro indispensabile privilegiare i dati attuali raccolti durante l'esame clinico diretto, poiché rappresentano lo stato funzionale più aggiornato, obiettivo e imparziale;
ogni discrepanza con le certificazioni storiche deve essere risolta a favore delle evidenze empiriche raccolte in sede di CTU (il fatto ad esempio che una relazione di parte o una visita specialistica descrivano l'incapacità a deambulare quando vi è evidenza contraria non deve portare a giudizi acritici, errati e contrari al ruolo giudiziario imparziale del CTU, in aperto contrasto con gli elementi di prova diretta acquisitidurante la visita peritale). Alla luce dell'analisi e della confutazione delle osservazioni del CTP, confermo integralmente leconclusioni della mia consulenza originaria;
la Sig.ra presenta un Parte_1 elevato grado di invalidità, ma conserva autonomie deambulatorie e funzionali tali da escludere l'indennità di accompagnamento e il riconoscimento di handicap grave ai sensi dell'Art. 3, comma 3, L. 104/92. Si ribadisce che dall'obiettività clinica il periziato ha presentato una sufficiente capacità cognitiva, ha conservato un buon orientamento spazio-temporale associato ad ideazione adeguata, nel complesso non sono emersi importanti deficit delle funzioni superiori. “ Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU e (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) anche a seguito dei chiarimenti resi e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento. Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto
3 del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002. Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) dichiara concluso il procedimento di ATP 11094/ 2024 e dispone l'archiviazione degli atti liquidando il CTU come da separato decreto. b) rigetta il ricorso;
c) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Si comunichi Napoli 4/11/2025 Il Giudice del Lavoro
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