Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 19.2.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3078/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Bergamo,
- attrice in opposizione -
contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Martina Salzano,
- convenuto in opposizione -
Conclusioni
Per l'opponente:
«Voglia il giudice adito (…) In via preliminare: dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per la presenza della clausola contrattuale all'art. 16 e
comunque revocarlo rimettendo dinanzi al Tribunale arbitrale la cognizione della
controversia; Nel merito revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo: il decreto
ingiuntivo notificato da perché infondato in fatto ed CP_2 Parte_2
in diritto e comunque in quanto non fornita la prova della esecuzione delle opere;
In
ogni caso respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di
spese, competenze e onorari di giudizio».
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«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia adito in via pregiudiziale e preliminare -
Accertata, per i motivi esposti in narrativa, la nullità e/o invalidità e/o inefficacia
della clausola compromissoria invocata da parte opponente per il contratto di
subappalto azionato e per l'effetto respingere l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito. (…) Sempre in via preliminare subordinata: nella denegata ipotesi di mancata concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto, e/o nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenga vessatoria la clausola di cui all'art. 16 del contratto di subappalto de quo, concedere il termine per l'esperimento del tentativo di mediazione come previsto dal medesimo art. 16 del suddetto contratto nonché ai sensi dell'art. 5 sexies d.lgs 28/2010 e dell'art. 171
bis, I comma, c.p.c. e, in ogni caso, compensare interamente le spese di lite tra le
parti. Nel merito confermare il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, condannare
l'opponente (già – (C.F. e P.IVA ), in Parte_1 CP_3 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., alla corresponsione in favore della Parte_3
dell'importo complessivo di €. 61.777,00, oltre ad interessi di mora nella
[...] misura pari al tasso B.C.E. maggiorata dell'8%, alle spese della procedura ingiuntiva nonché alle successive occorrende. In ogni caso, respingere tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa. In via istruttoria (…)».
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - titolare dell'impresa individuale “ , ha CP_1 CP_2
ottenuto un decreto ingiuntivo dell'importo capitale di € 61.777,00 nei confronti di per il mancato pagamento di due fatture relative a lavori di Parte_1 subappalto per la ristrutturazione di un immobile. si è opposta al Parte_1 decreto ingiuntivo, sollevando diverse eccezioni, tra le quali, in via pregiudiziale,
la nullità di questo stante la presenza nel contratto di subappalto di una clausola compromissoria che deferisce la cognizione della relativa pretesa creditoria ad arbitrato. Il convenuto opposto, sul punto, sostiene la nullità ed inefficacia di tale clausola, in quanto generica e priva della specifica approvazione per iscritto richiesta per le clausole vessatorie. Il Giudice, ritenuto di dover decidere su tale eccezione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 19.2.2025, alla quale ha riservato il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.
2 2. – Il contratto di appalto cui afferisce il credito azionato contiene una clausola del seguente testuale tenore: “tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto saranno sottoposte al tentativo di conciliazione
secondo il regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Milano.
Qualora non si pervenga ad un accordo di conciliazione tali controversie saranno
risolte mediante arbitrato attuale secondo il regolamento arbitrale della Camera di
Commercio di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico
nominato in conformità a tale Regolamento”.
Il convenuto opposto sostiene che la clausola è “nulla e/o invalida e/o inefficace in
quanto generica, priva della necessaria approvazione ex artt. 1341 e 1342 del
Codice Civile da parte di data la propria vessatorietà, nonché inserita in CP_2
un modulo contrattuale predisposto unilateralmente da (ora CP_3 [...]
, dunque privo di trattativa tra le parti”. Parte_1
Tale assunti devono essere disattesi, ed infatti:
a) la clausola in questione non difetta di alcun elemento necessario, trattandosi di un arbitrato “amministrato” pienamente legittimo ex art. 832 comma 1°
c.c.;
b) la nozione di “condizioni generali di contratto” non è esattamente sovrapponibile alla predisposizione unilaterale del relativo testo, richiedendosi un “quid pluris”, ovvero il fatto che il relativo disciplinare sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti (ex multis, Cass. n.
675372018 e Cass. ord. n. 8280/2023), circostanza che non è nella specie dimostrata;
3. – In definitiva, deve essere dichiarata la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo stante la presenza della clausola compromissoria di cui trattasi.
4. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014. Si ritiene di liquidare le spese stesse sulla base dei valori parametrici medi per le fasi di studio ed introduttiva ed, in considerazione della definizione con una statuizione in rito, sulla base di quello minimo per la fase di trattazione/istruttoria e decisionale. Per quanto riguarda la determinazione del valore, a norma dell'art. 5 D.M. n. 55/2014 “si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta
manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o
3 alla legislazione speciale”: ciò posto, nella specie si deve ritenere che l'interesse ad una declaratoria in rito che dia luogo ad una “translatio judicii” in favore di un collegio arbitrale non giustifichi obiettivamente l'individuazione di tale valore sulla base dell'importo del credito oggetto della domanda, poiché, stante anche l'inderogabilità dei valori parametrici minimi, si darebbe luogo ad una liquidazione manifestamente sproporzionata per eccesso, tenuto anche conto che le questioni di merito rimangono del tutto impregiudicate e saranno verosimilmente oggetto di un'ulteriore statuizione in punto spese di lite. Pertanto, si ritiene di utilizzare il parametro del valore indeterminabile.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. dichiara l'incompetenza dell'intestato Tribunale nell'emissione dell'opposto decreto ingiuntivo, dovendo la controversia essere deferita ad arbitrato in forza della clausola compromissoria di cui in motivazione, e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto medesimo;
II. assegna il termine di mesi tre per la riassunzione della causa stessa dinanzi al Collegio Arbitrale;
III. condanna l'opposto alla rifusione in favore CP_1 dell'opponente delle spese di lite, che liquida, oltre a c.u. e Parte_4 marca, in complessivi € 5.260,00 per compenso di difensore, oltre 15%
spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 27 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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