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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 916/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
SA GEREMIA, LA
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3984/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Difensore Di Se Stesso - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1782/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 14/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24055060859 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6785/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: assente
Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Caserta, con la sentenza n. 1782\25 ha accolto il ricorso del notaio Resistente_1 avverso l'avviso di liquidazione di cui in epigrafe.
L'Agenzia delle entrate ha proposto appello, per i motivi che si diranno, cui ha resistito il notaio.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 5 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
L'avviso di liquidazione per cui è causa concerne il recupero di una maggiore imposta (catastale e ipotecaria, nella misura fissa di euro 200,00) nei confronti del notaio rogante, e non della parte.
I primi giudici hanno rilevato che, nella specie, l'atto concerneva una fattispecie di “edilizia residenziale convenzionata”, in particolare di assegnazione di immobile a socio di cooperativa edilizia, sicchè
(richiamando l'art. 66 comma 6 bis d.l. 331\93, conv. in l. 427\93, nonché l'art. 32 d.p.r. 601\73) ha ritenuto non sussistere la responsabilità del notaio.
L'appellante Agenzia delle entrate , con il gravame, assume la legittimità del proprio atto, che trova fondamento nell'art. 4, lett. d) n. 1 della tariffa, parte 1°, allegata al d.p.r. 131\86, alla stregua del quale alle assegnazioni\cessioni agevolate di beni immobili ai soci soggette ad iva si applica l'imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00 e le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 200,00 (richiama
Cass. 13704\22 e 16557\17); nella specie l'atto per cui è causa (art. 9, regime tributario) enuncia appunto che sono dovute le imposte di registro ipotecaria e catastale in misura fissa.
I primi giudici (invero con motivazione opaca) hanno sostanzialmente ritenuto che l'atto per cui è causa
(come detto atto di assegnazione di immobile a un socio di cooperativa edilizia) non sia soggetto a tassazione;
tuttavia (come del resto enunciato dall'atto stesso) resta dovuta l'imposta di registro in misura fissa.
Si confronti al riguardo Cass. 29 aprile 2022 n. 13704 (richiamata dall'appellante): “In tema di imposta di registro, l'atto di assegnazione di alloggio al socio di società cooperativa costruttrice va tassato in misura fissa, ai sensi dell'art. 66, comma 6 bis, lett. c), del d.l. n. 331 del 1993, conv. dalla l. n. 427 del 1993, non trovando applicazione il principio di alternatività tra imposta di registro ed IVA, come introdotto dall'art. 10, comma 8 bis, del d.p.r. n. 633 del 1972, nel testo vigente "ratione temporis".
Da qui la correttezza della liquidazione effettuata dall'Ufficio.
Quanto alla responsabilità solidale del notaio rogante, questa si fonda sull'art. 57 d.p.r. 131\86 cit: quella applicata è infatti imposta principale, non complementare, tale dovendosi considerare quella risultante da elementi, come nella specie, desumibili dall'atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali, né di valutazioni giuridico-interpretative.
Né è pertinente la giurisprudenza richiamata dall'appellato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo .
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Condanna il contribuente appellato al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente in euro 150,00 per il 1 grado, ed in euro 170,00 per il 2 grado, oltre spese prenotate a debito
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
SA GEREMIA, LA
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3984/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Difensore Di Se Stesso - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1782/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 14/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24055060859 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6785/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: assente
Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Caserta, con la sentenza n. 1782\25 ha accolto il ricorso del notaio Resistente_1 avverso l'avviso di liquidazione di cui in epigrafe.
L'Agenzia delle entrate ha proposto appello, per i motivi che si diranno, cui ha resistito il notaio.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 5 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
L'avviso di liquidazione per cui è causa concerne il recupero di una maggiore imposta (catastale e ipotecaria, nella misura fissa di euro 200,00) nei confronti del notaio rogante, e non della parte.
I primi giudici hanno rilevato che, nella specie, l'atto concerneva una fattispecie di “edilizia residenziale convenzionata”, in particolare di assegnazione di immobile a socio di cooperativa edilizia, sicchè
(richiamando l'art. 66 comma 6 bis d.l. 331\93, conv. in l. 427\93, nonché l'art. 32 d.p.r. 601\73) ha ritenuto non sussistere la responsabilità del notaio.
L'appellante Agenzia delle entrate , con il gravame, assume la legittimità del proprio atto, che trova fondamento nell'art. 4, lett. d) n. 1 della tariffa, parte 1°, allegata al d.p.r. 131\86, alla stregua del quale alle assegnazioni\cessioni agevolate di beni immobili ai soci soggette ad iva si applica l'imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00 e le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 200,00 (richiama
Cass. 13704\22 e 16557\17); nella specie l'atto per cui è causa (art. 9, regime tributario) enuncia appunto che sono dovute le imposte di registro ipotecaria e catastale in misura fissa.
I primi giudici (invero con motivazione opaca) hanno sostanzialmente ritenuto che l'atto per cui è causa
(come detto atto di assegnazione di immobile a un socio di cooperativa edilizia) non sia soggetto a tassazione;
tuttavia (come del resto enunciato dall'atto stesso) resta dovuta l'imposta di registro in misura fissa.
Si confronti al riguardo Cass. 29 aprile 2022 n. 13704 (richiamata dall'appellante): “In tema di imposta di registro, l'atto di assegnazione di alloggio al socio di società cooperativa costruttrice va tassato in misura fissa, ai sensi dell'art. 66, comma 6 bis, lett. c), del d.l. n. 331 del 1993, conv. dalla l. n. 427 del 1993, non trovando applicazione il principio di alternatività tra imposta di registro ed IVA, come introdotto dall'art. 10, comma 8 bis, del d.p.r. n. 633 del 1972, nel testo vigente "ratione temporis".
Da qui la correttezza della liquidazione effettuata dall'Ufficio.
Quanto alla responsabilità solidale del notaio rogante, questa si fonda sull'art. 57 d.p.r. 131\86 cit: quella applicata è infatti imposta principale, non complementare, tale dovendosi considerare quella risultante da elementi, come nella specie, desumibili dall'atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali, né di valutazioni giuridico-interpretative.
Né è pertinente la giurisprudenza richiamata dall'appellato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo .
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Condanna il contribuente appellato al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente in euro 150,00 per il 1 grado, ed in euro 170,00 per il 2 grado, oltre spese prenotate a debito