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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/07/2025, n. 7042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7042 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5274/2025 R.Gen.Aff.Cont.
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Valeria Rosetti Presidente
Dott.ssa Eva Scalfati Giudice
Dott.ssa LI d'Alessandro Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 5274 del R.G.N.C. del 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale;
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Di Domenico Rossella, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nata a nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Longobardi Francesca e Scotti Simona, presso i quali elettivamente domicilia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato il 7.3.2025, , Maresciallo maggiore dei Parte_1
Carabinieri, esponeva di aver contratto matrimonio in data 17.01.2004 in Barletta con , insegnante (Atto n. 4, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio CP_1
Anno 2004); che dall'unione coniugale erano nate tre figlie, LI di anni 21 e di anni 18, studentesse maggiorenni ma non economicamente Per_1
Per_ autosufficienti e di anni 15, minorenne;
che l'unione coniugale e la serenità familiare era stata turbata da innumerevoli incomprensioni ed attriti che col tempo erano divenuti sempre più assidui a causa dell'atteggiamento oppositivo provocatorio della sig.ra , atteggiamento che con il tempo non aveva CP_1
riguardato solo il rapporto tra i coniugi ma si era riversato anche sulle figlie, che molto spesso erano state spettatrici inermi di accuse e aggressioni verbali della CP_ sig.ra che in data 26.01.2025 a seguito di un litigio ella lo metteva alla porta in presenza della figlia e del fidanzato di quest'ultima, nonché della figlia Per_1
Per_ minore;
che il motivo del contendere, il più delle volte, aveva avuto ad oggetto
- 2 -
Per_ il rapporto conflittuale tra la figlia e la madre;
che la minore aveva espresso in più occasioni il suo disagio al padre, il quale, nel tentativo di mediare o comunque di adottare una comune linea di comportamento, era stato accusato di intralcio e/o di favoritismo;
che nei giorni seguenti il suo allontanamento dalla casa coniugale le liti e gli scontri tra i coniugi erano continuati soprattutto in seguito alla richiesta della Per_ figlia di voler vivere con lui;
che il suo rapporto con la figlia minore era molto disteso, egli essendo sempre presente nella sua vita.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dei Per_ coniugi, disporre l'affidamento condiviso della minore , previa audizione della stessa, con collocazione privilegiata presso il padre, presso l'alloggio di servizio presso la Caserma di Calvizzano e diritto di visita della madre, stabilire a suo carico un assegno di mantenimento per ciascuna figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente pari ad euro 250,00, oltre il 50 % delle spese straordinarie e il 50% dell'AUU e, nel caso di accoglimento della richiesta di collocamento privilegiato
Per_ della minore presso il padre, chiedeva il versamento da parte della madre in suo favore, a titolo di contributo al mantenimento, della somma di euro 250,00, oltre il 50 % delle spese straordinarie e il 50% dell'AUU.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 7.7.2025, con comparsa di costituzione del 5.6.2025 si costituiva in giudizio , la quale dichiarava CP_1
Per_ che i coniugi, nell'interesse prioritario delle tre figlie LI, e , Per_1
quest'ultima ancora minore d'età, avevano raggiunto un accordo conciliativo della lite alle seguenti condizioni:
1) pronunciare la separazione dei coniugi;
2) ordinare la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di stato civile per le annotazioni;
3) La casa familiare sita in Napoli alla via Pigna n. 76 (SEZ avv., Foglio 4,Z.C. 6, mappa 321 sub 44. cat A/2; cl.7 vani 8 r.c. 1508,05) sarà assegnata alla sig.ra in uno agli arredi ivi contenuti, che vi abiterà unitamente alla figlia CP_1
LI, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- 3 -
4) A far data dalla sottoscrizione del presente accordo tutte le utenze inerenti la casa coniugale (energia elettrica, gas, acqua, tari, sky, fastweb) resteranno a carico CP_ esclusivamente della sig.ra di cui sin da ora se ne chiede la voltura e/o il distacco, oltre le spese condominiali che ammontano ad euro 107,00 di rata ordinaria + 33,00 di rata straordinaria e che sino alla data del 31/05/2025 sono state pagate dal sig. e che a far data dal 01/06/2025 saranno pagate dalla Parte_1
CP_ sig.ra .
Per_ 5) Le figlie , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e , Per_1
di anni 15, vivranno, invece, con il padre presso l'alloggio in Calvizzano, assegnato al sig. quale in servizio presso la Caserma dei Parte_1 Persona_3
Carabinieri di Calvizzano;
6) Il sig. ha già rilasciato la casa familiare, e trasferirà la propria Parte_1
CP_ residenza dandone comunicazione alla sig.ra nonché si impegna a comunicare eventuali ulteriori cambi di residenza;
Per_ 7) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre, con cui continuerà a risiedere anche la secondogenita , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1
Per_ 8) Le parti concordano che, la figlia minore , di anni 15, incontrerà la madre secondo il seguente calendario e concordano il seguente piano genitoriale:
a) tutte le settimane: il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola alle ore 21.00 ed a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina, riaccompagnandola a scuola;
b) Per le festività Natalizie: dal 22 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 7 gennaio con l'uno o con l'altro genitore, ad anni alterni, salvo diverso migliore accordo da concordare entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno. L'alternanza inizierà con il periodo dal 22 al 29 dicembre 2025 che la figlia trascorrerà con la madre.
- 4 -
c) Per le vacanze di Pasqua: ad anni alterni, dal giovedì che precede la domenica di
Pasqua sino al martedì successivo, la figlia sarà alternativamente con un genitore o con l'altro, salvo diverso migliore accordo da concordare entro e non oltre il 20 febbraio di ogni anno. L'alternanza inizierà con il periodo Pasquale 2026 che la figlia trascorrerà con la madre.
Per_ d) La figlia sarà con la madre il giorno del compleanno della stessa ed il giorno della festa della mamma.
Per_ e) La figlia trascorrerà il proprio compleanno, ad anni alterni dall'uscita da scuola e fino alle ore 18.00 con un genitore e dalle 18.30 fino al giorno seguente con Per_ l'altro. Per il compleanno che cadrà il 10 febbraio 2026 sarà con la madre dall'uscita da scuola, o dalle ore 13.00, fino alle ore 18.00
e dalle ore 18.30 fino al giorno seguente con il padre.
Per_ f) Per le vacanze estive: trascorrerà con la madre 15 giorni nel mese di luglio ad anni alterni dal 1 al 15 luglio o dal 16 al 31 luglio e 15 giorni nel mese di agosto, ad
Per_ anni alterni dal 1 al 15 agosto ovvero dal 16 al 31 agosto. Per il 2025 sarà con la madre dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 15 agosto.
9)Per quanto concerne il mantenimento ordinario ciascun genitore provvederà al mantenimento delle figlie che vivono stabilmente con ciascuno di essi, ovvero la CP_ sig.ra si accollerà il mantenimento ordinario della figlia LI, mentre il sig.
[...]
Per_
si accollerà il mantenimento ordinario delle figlie e , anche in Pt_1 Per_1
considerazione delle differenze reddituali fra i due genitori;
Per_ 10) Per quanto concerne l'assegno unico per la minore si precisa che sarà CP_ percepito nella misura del 50% dal sig. , e che sin da ora la sig.ra si Parte_1
rende disponibile al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, mentre per le figlie LI e , le stesse potranno usufruirne autonomamente con Per_1
propria richiesta attesa la normativa vigente.
- 5 -
11) Le parti concordano che le spese straordinarie per le figlie, da concordare sulla scorta del vigente protocollo d'intesa sottoscritto dal Pres.te del Tribunale di Napoli
e dal Pres.te C.O.A., saranno a carico di entrambi i genitori al 50%;
CP_ 12) Il cane della famiglia continuerà a vivere nella casa familiare e la sig.ra dichiara di farsi carico di tutte le spese ordinarie necessarie per la cura dello stesso, mentre per le spese straordinarie il concorrerà nella misura del 50%; Parte_1
13) Il pagamento della rata di mutuo relativo all'acquisto della ex casa familiare sita in Napoli alla via Pigna 76, in comproprietà tra i coniugi al 50%, resterà a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, precisando che la rata è pari a circa €. 744,76 mensili e che sarà mensilmente anticipata dal , stante Parte_1
l'addebito diretto in conto corrente alla data del 28 di ogni mese, con successivo CP_ rimborso mensile da parte della sig.ra entro il 30 di ogni mese. L'importo preciso della rata procapite è pari ad euro 372.23;
14) I coniugi concordano che, il sig. continuerà a provvedere al pagamento Parte_1
della rata mensile pari ad €. 234,00, relativa all'acquisto dell'autovettura modello
DACIA, targata GN836CB, nella disponibilità esclusiva della sig.ra CP_1
precisamente continuerà a corrispondere tale rata fino alla scadenza del finanziamento, esclusa la maxirata finale per il riscatto dell'autovettura prevista all'esito dello scadere del pagamento delle rate, che sarà a carico della sig.ra CP_1
di cui la stessa dichiara di farsene carico in via esclusiva, unitamente alle spese
[...] attinenti la polizza rca, il bollo auto e i necessari tagliandi e revisioni. Essendo
CP_ l'autovettura in esclusiva disponibilità della sig.ra tutte le spese inerenti l' auto resteranno a suo carico comprese varie ed eventuali contravvenzioni al codice della CP_ strada. La sig.ra si impegna ad effettuare il passaggio di proprietà a sue spese e il prima possibile.
15) I sigg.ri e si impegnano a seguire un percorso di Parte_1 CP_1 sostegno alla genitorialità, con un professionista scelto di comune accordo, che favorisca i rapporti tra gli stessi e con le figlie.
- 6 -
16) I sigg.ri e concordano che nell'ipotesi in cui il padre Parte_1 CP_1
avesse problemi organizzativi anche per lavoro, per periodi superiori alle 24 ore Per_ consecutive, la figlia minore resterà presso l'abitazione della madre;
17) Per tutto quanto non previsto nei presenti accordi vigeranno le norme vigenti in materia;
18) I procuratori costituiti dichiarano di rinunciare come in effetti rinunciano alla solidarietà professionale e dichiarano compensate le spese di giudizio”.
All'udienza del 7.7.2025, comparivano le parti, con i loro procuratori, le quali confermavano la volontà separativa alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 5-6-2025, precisando, quanto agli obblighi di mantenimento delle figlie, “in CP_ considerazione della differenza reddituale delle parti, essendo la insegnante, mentre il Comandante della stazione dei Carabinieri di Calvizzano, che la Parte_1 Per_ madre provvederà al mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente , conviventi con il padre, Per_1
Per_ corrispondendo l'importo di euro 450 mensili, di cui euro 250 per la minore e euro 200 per la maggiorenne non autonoma , mentre il padre corrisponderà Per_1
per il mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente
LI, convivente con la madre, l'importo di euro 450 mensili”, con conferma dell'accordo per i restanti profili.
Per_ Le parti dichiaravano altresì che già da qualche mese la minore , unitamente alla sorella , viveva presso il padre nell'alloggio di servizio di Marano, alla Via Per_1
Lazio n. 32, e che dunque il loro accordo era conforme alla situazione di fatto consolidatasi nel tempo, avendo superato il cd. banco di prova, assecondando la volontà espressa dalla minore in tal senso.
All'esito, il Giudice preso atto dell'intervenuto accordo, riservava la causa in decisone, con invio degli atti al PM per le sue conclusioni.
- 7 -
DIRITTO
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151
1° comma c.c.
Quanto alle statuizioni accessorie, in relazione all'accordo raggiunto dalle parti, con le precisazioni compiute all'udienza del 7.7.2025 quanto agli obblighi di mantenimento delle figlie, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
L'accordo raggiunto tra le parti, come precisato all'udienza del 7.7.2025, può essere pertanto recepito, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 cpc non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto lo stesso necessario, atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi, e rilevato che il concordato regime di frequentazione della stessa è già stato attuato in via di fatto dalle parti, così superando il banco di prova
P.Q.M.
- 8 -
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
26.08.1972 e
, nata a nata a [...] il [...] (Atto n. 4, parte II, serie A, Reg. CP_1
Atti di Matrimonio Anno 2004), alle condizioni di cui all' accordo allegato in atti, come precisato all'udienza del 7.7.2025;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Napoli, 10.7.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa LI d'Alessandro Dott.ssa Valeria Rosetti
- 9 -
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Valeria Rosetti Presidente
Dott.ssa Eva Scalfati Giudice
Dott.ssa LI d'Alessandro Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 5274 del R.G.N.C. del 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale;
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Di Domenico Rossella, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nata a nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Longobardi Francesca e Scotti Simona, presso i quali elettivamente domicilia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato il 7.3.2025, , Maresciallo maggiore dei Parte_1
Carabinieri, esponeva di aver contratto matrimonio in data 17.01.2004 in Barletta con , insegnante (Atto n. 4, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio CP_1
Anno 2004); che dall'unione coniugale erano nate tre figlie, LI di anni 21 e di anni 18, studentesse maggiorenni ma non economicamente Per_1
Per_ autosufficienti e di anni 15, minorenne;
che l'unione coniugale e la serenità familiare era stata turbata da innumerevoli incomprensioni ed attriti che col tempo erano divenuti sempre più assidui a causa dell'atteggiamento oppositivo provocatorio della sig.ra , atteggiamento che con il tempo non aveva CP_1
riguardato solo il rapporto tra i coniugi ma si era riversato anche sulle figlie, che molto spesso erano state spettatrici inermi di accuse e aggressioni verbali della CP_ sig.ra che in data 26.01.2025 a seguito di un litigio ella lo metteva alla porta in presenza della figlia e del fidanzato di quest'ultima, nonché della figlia Per_1
Per_ minore;
che il motivo del contendere, il più delle volte, aveva avuto ad oggetto
- 2 -
Per_ il rapporto conflittuale tra la figlia e la madre;
che la minore aveva espresso in più occasioni il suo disagio al padre, il quale, nel tentativo di mediare o comunque di adottare una comune linea di comportamento, era stato accusato di intralcio e/o di favoritismo;
che nei giorni seguenti il suo allontanamento dalla casa coniugale le liti e gli scontri tra i coniugi erano continuati soprattutto in seguito alla richiesta della Per_ figlia di voler vivere con lui;
che il suo rapporto con la figlia minore era molto disteso, egli essendo sempre presente nella sua vita.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dei Per_ coniugi, disporre l'affidamento condiviso della minore , previa audizione della stessa, con collocazione privilegiata presso il padre, presso l'alloggio di servizio presso la Caserma di Calvizzano e diritto di visita della madre, stabilire a suo carico un assegno di mantenimento per ciascuna figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente pari ad euro 250,00, oltre il 50 % delle spese straordinarie e il 50% dell'AUU e, nel caso di accoglimento della richiesta di collocamento privilegiato
Per_ della minore presso il padre, chiedeva il versamento da parte della madre in suo favore, a titolo di contributo al mantenimento, della somma di euro 250,00, oltre il 50 % delle spese straordinarie e il 50% dell'AUU.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 7.7.2025, con comparsa di costituzione del 5.6.2025 si costituiva in giudizio , la quale dichiarava CP_1
Per_ che i coniugi, nell'interesse prioritario delle tre figlie LI, e , Per_1
quest'ultima ancora minore d'età, avevano raggiunto un accordo conciliativo della lite alle seguenti condizioni:
1) pronunciare la separazione dei coniugi;
2) ordinare la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di stato civile per le annotazioni;
3) La casa familiare sita in Napoli alla via Pigna n. 76 (SEZ avv., Foglio 4,Z.C. 6, mappa 321 sub 44. cat A/2; cl.7 vani 8 r.c. 1508,05) sarà assegnata alla sig.ra in uno agli arredi ivi contenuti, che vi abiterà unitamente alla figlia CP_1
LI, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- 3 -
4) A far data dalla sottoscrizione del presente accordo tutte le utenze inerenti la casa coniugale (energia elettrica, gas, acqua, tari, sky, fastweb) resteranno a carico CP_ esclusivamente della sig.ra di cui sin da ora se ne chiede la voltura e/o il distacco, oltre le spese condominiali che ammontano ad euro 107,00 di rata ordinaria + 33,00 di rata straordinaria e che sino alla data del 31/05/2025 sono state pagate dal sig. e che a far data dal 01/06/2025 saranno pagate dalla Parte_1
CP_ sig.ra .
Per_ 5) Le figlie , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e , Per_1
di anni 15, vivranno, invece, con il padre presso l'alloggio in Calvizzano, assegnato al sig. quale in servizio presso la Caserma dei Parte_1 Persona_3
Carabinieri di Calvizzano;
6) Il sig. ha già rilasciato la casa familiare, e trasferirà la propria Parte_1
CP_ residenza dandone comunicazione alla sig.ra nonché si impegna a comunicare eventuali ulteriori cambi di residenza;
Per_ 7) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre, con cui continuerà a risiedere anche la secondogenita , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1
Per_ 8) Le parti concordano che, la figlia minore , di anni 15, incontrerà la madre secondo il seguente calendario e concordano il seguente piano genitoriale:
a) tutte le settimane: il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola alle ore 21.00 ed a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina, riaccompagnandola a scuola;
b) Per le festività Natalizie: dal 22 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 7 gennaio con l'uno o con l'altro genitore, ad anni alterni, salvo diverso migliore accordo da concordare entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno. L'alternanza inizierà con il periodo dal 22 al 29 dicembre 2025 che la figlia trascorrerà con la madre.
- 4 -
c) Per le vacanze di Pasqua: ad anni alterni, dal giovedì che precede la domenica di
Pasqua sino al martedì successivo, la figlia sarà alternativamente con un genitore o con l'altro, salvo diverso migliore accordo da concordare entro e non oltre il 20 febbraio di ogni anno. L'alternanza inizierà con il periodo Pasquale 2026 che la figlia trascorrerà con la madre.
Per_ d) La figlia sarà con la madre il giorno del compleanno della stessa ed il giorno della festa della mamma.
Per_ e) La figlia trascorrerà il proprio compleanno, ad anni alterni dall'uscita da scuola e fino alle ore 18.00 con un genitore e dalle 18.30 fino al giorno seguente con Per_ l'altro. Per il compleanno che cadrà il 10 febbraio 2026 sarà con la madre dall'uscita da scuola, o dalle ore 13.00, fino alle ore 18.00
e dalle ore 18.30 fino al giorno seguente con il padre.
Per_ f) Per le vacanze estive: trascorrerà con la madre 15 giorni nel mese di luglio ad anni alterni dal 1 al 15 luglio o dal 16 al 31 luglio e 15 giorni nel mese di agosto, ad
Per_ anni alterni dal 1 al 15 agosto ovvero dal 16 al 31 agosto. Per il 2025 sarà con la madre dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 15 agosto.
9)Per quanto concerne il mantenimento ordinario ciascun genitore provvederà al mantenimento delle figlie che vivono stabilmente con ciascuno di essi, ovvero la CP_ sig.ra si accollerà il mantenimento ordinario della figlia LI, mentre il sig.
[...]
Per_
si accollerà il mantenimento ordinario delle figlie e , anche in Pt_1 Per_1
considerazione delle differenze reddituali fra i due genitori;
Per_ 10) Per quanto concerne l'assegno unico per la minore si precisa che sarà CP_ percepito nella misura del 50% dal sig. , e che sin da ora la sig.ra si Parte_1
rende disponibile al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, mentre per le figlie LI e , le stesse potranno usufruirne autonomamente con Per_1
propria richiesta attesa la normativa vigente.
- 5 -
11) Le parti concordano che le spese straordinarie per le figlie, da concordare sulla scorta del vigente protocollo d'intesa sottoscritto dal Pres.te del Tribunale di Napoli
e dal Pres.te C.O.A., saranno a carico di entrambi i genitori al 50%;
CP_ 12) Il cane della famiglia continuerà a vivere nella casa familiare e la sig.ra dichiara di farsi carico di tutte le spese ordinarie necessarie per la cura dello stesso, mentre per le spese straordinarie il concorrerà nella misura del 50%; Parte_1
13) Il pagamento della rata di mutuo relativo all'acquisto della ex casa familiare sita in Napoli alla via Pigna 76, in comproprietà tra i coniugi al 50%, resterà a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, precisando che la rata è pari a circa €. 744,76 mensili e che sarà mensilmente anticipata dal , stante Parte_1
l'addebito diretto in conto corrente alla data del 28 di ogni mese, con successivo CP_ rimborso mensile da parte della sig.ra entro il 30 di ogni mese. L'importo preciso della rata procapite è pari ad euro 372.23;
14) I coniugi concordano che, il sig. continuerà a provvedere al pagamento Parte_1
della rata mensile pari ad €. 234,00, relativa all'acquisto dell'autovettura modello
DACIA, targata GN836CB, nella disponibilità esclusiva della sig.ra CP_1
precisamente continuerà a corrispondere tale rata fino alla scadenza del finanziamento, esclusa la maxirata finale per il riscatto dell'autovettura prevista all'esito dello scadere del pagamento delle rate, che sarà a carico della sig.ra CP_1
di cui la stessa dichiara di farsene carico in via esclusiva, unitamente alle spese
[...] attinenti la polizza rca, il bollo auto e i necessari tagliandi e revisioni. Essendo
CP_ l'autovettura in esclusiva disponibilità della sig.ra tutte le spese inerenti l' auto resteranno a suo carico comprese varie ed eventuali contravvenzioni al codice della CP_ strada. La sig.ra si impegna ad effettuare il passaggio di proprietà a sue spese e il prima possibile.
15) I sigg.ri e si impegnano a seguire un percorso di Parte_1 CP_1 sostegno alla genitorialità, con un professionista scelto di comune accordo, che favorisca i rapporti tra gli stessi e con le figlie.
- 6 -
16) I sigg.ri e concordano che nell'ipotesi in cui il padre Parte_1 CP_1
avesse problemi organizzativi anche per lavoro, per periodi superiori alle 24 ore Per_ consecutive, la figlia minore resterà presso l'abitazione della madre;
17) Per tutto quanto non previsto nei presenti accordi vigeranno le norme vigenti in materia;
18) I procuratori costituiti dichiarano di rinunciare come in effetti rinunciano alla solidarietà professionale e dichiarano compensate le spese di giudizio”.
All'udienza del 7.7.2025, comparivano le parti, con i loro procuratori, le quali confermavano la volontà separativa alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 5-6-2025, precisando, quanto agli obblighi di mantenimento delle figlie, “in CP_ considerazione della differenza reddituale delle parti, essendo la insegnante, mentre il Comandante della stazione dei Carabinieri di Calvizzano, che la Parte_1 Per_ madre provvederà al mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente , conviventi con il padre, Per_1
Per_ corrispondendo l'importo di euro 450 mensili, di cui euro 250 per la minore e euro 200 per la maggiorenne non autonoma , mentre il padre corrisponderà Per_1
per il mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente
LI, convivente con la madre, l'importo di euro 450 mensili”, con conferma dell'accordo per i restanti profili.
Per_ Le parti dichiaravano altresì che già da qualche mese la minore , unitamente alla sorella , viveva presso il padre nell'alloggio di servizio di Marano, alla Via Per_1
Lazio n. 32, e che dunque il loro accordo era conforme alla situazione di fatto consolidatasi nel tempo, avendo superato il cd. banco di prova, assecondando la volontà espressa dalla minore in tal senso.
All'esito, il Giudice preso atto dell'intervenuto accordo, riservava la causa in decisone, con invio degli atti al PM per le sue conclusioni.
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DIRITTO
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151
1° comma c.c.
Quanto alle statuizioni accessorie, in relazione all'accordo raggiunto dalle parti, con le precisazioni compiute all'udienza del 7.7.2025 quanto agli obblighi di mantenimento delle figlie, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
L'accordo raggiunto tra le parti, come precisato all'udienza del 7.7.2025, può essere pertanto recepito, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 cpc non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto lo stesso necessario, atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi, e rilevato che il concordato regime di frequentazione della stessa è già stato attuato in via di fatto dalle parti, così superando il banco di prova
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
26.08.1972 e
, nata a nata a [...] il [...] (Atto n. 4, parte II, serie A, Reg. CP_1
Atti di Matrimonio Anno 2004), alle condizioni di cui all' accordo allegato in atti, come precisato all'udienza del 7.7.2025;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Napoli, 10.7.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa LI d'Alessandro Dott.ssa Valeria Rosetti
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