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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/03/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il giorno 06.03.2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 8069 dell'anno 2019
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Samuele Borgia e Giuseppina Tortosa, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata in data 11.10.2022;
- ricorrente–
CONTRO in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal Prof. Controparte_1
avv. Domenico Garofalo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta;
- resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza del 06.03.2025, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2019, domandava che, accertato e Parte_1
dichiarato lo svolgimento di mansioni superiori da parte propria ed in favore del CP_1
quest'ultimo fosse condannato al pagamento della somma di € 125.530,64 a titolo di
[...] differenze retributive, nonché di quella pari a € 36.516,00 a titolo di indennità di posizione organizzativa. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
In particolare, il ricorrente, assunto presso il Comune di in data 21.11.1977 con la CP_1
qualifica di addetto ai servizi amministrativi/istruttore amministrativo categoria B, chiedeva che fosse riconosciuto lo svolgimento da parte sua delle mansioni superiori di cui alla categoria C5 nel periodo 07.02.2003-31.10.2009 e di quelle proprie della categoria D3 nel periodo 01.11.2009-31.12.2014, in ragione delle quali rivendicava pure il pagamento dell'indennità di posizione.
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A tal fine rappresentava che, collocato presso l'Ufficio Appalti – Contratti e Aziende
Municipalizzate dell'Ente locale a partire dal 1984, sin da tale data egli aveva svolto le funzioni proprie della qualifica Ufficiale Amministrativo/Istruttore amministrativo, sulla base di numerosi ordini di servizio.
Dopodiché, in data 07.02.2003, veniva nominato “Responsabile dei procedimenti di acquisizione di beni e servizi della IV Ripartizione Tecnica”, con il compito di curare in via esclusiva i procedimenti predetti, già di fatto svolto sulla base di disposizioni impartite dal responsabile dell'ufficio appalti, dr. Persona_1
Nel periodo 2005-2007, in forza di numerose deliberazioni dirigenziali e di ordini di servizio, gli venivano affidati compiti ulteriori.
In particolare: ordine del 04.03.2005 n. 8013 con cui il veniva nominato Parte_1
Responsabile Tecnico del in relazione al Piano Sociale di Zona – Ambito Controparte_1
Trani/Bisceglie; deliberazione della Giunta n. del 01.04.2005 con cui veniva nominato
Responsabile Tecnico dell'Ente nel Gruppo tecnico del Piano Sociale di zona – Ambito
Trani/Bisceglie”; provvedimento del 10.11.2005 con cui viene nominato Responsabile dei procedimenti di acquisizione di beni e servizi della Ripartizione Polizia Municipale e Uff.
Darsena Comunale;
provvedimento dirigenziale del 19.01.2006 di nomina del ricorrente a
Responsabile dei procedimenti di acquisizione di beni e servizi della Ripartizione Affari
Istituzionali; provvedimento del 07.08.2007 n. prot. 34282 con il quale veniva nominato
Responsabile Unico dei Procedimento ex art. 45 del regolamento contratti del Comune di e art. 10 d.lgs. 163/06; provvedimento n. 35572 del 20.08.2007 con cui veniva nominato CP_1 segretario della casa di riposo “Vittorio Emanuele II”; richiesta del Commissario
Straordinario del Comune, dott. , di partecipazione alla redazione del Persona_2 regolamento dei contratti dell'Ente Locale rivolta al ricorrente nell'aprile 2007.
Rilevava che, malgrado i compiti affidatigli, restava inquadrato entro il livello B.
A partire da febbraio 2008, a causa del collocamento in quiescenza del Capo Settore, egli veniva inquadrato entro la categoria C.
Poi, da novembre 2009, all'esito di concorso interno, veniva nominato Responsabile dell'Ufficio Appalti ed inquadrato formalmente entro la categoria C1, con il compito di istruire i procedimenti e gli atti delle gare d'appalto riguardanti i lavori pubblici, forniture e servizi di tutte le ripartizioni del e di redigere i contratti, fornendo assistenza tecnico- CP_1 amministrativa a tutte le strutture e gli organi dell'Ente.
Sicché, sulla base si tutto quanto esposto, sosteneva di aver diritto al Parte_1 riconoscimento dell'inquadramento sopra descritto e alle relative differenze retributive,
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argomentando di aver svolto in maniera stabile e continuata e con ampia autonomia operativa e di gestione compiti e funzioni appartenenti alle categorie superiori a quella di appartenenza.
Aggiungeva a riguardo: di aver partecipato alla redazione del Regolamento per la disciplina dei contratti stipulati dall'Ente con i terzi – adottato con deliberazione del Commissario
Straordinario con poteri del Consiglio Comunale n. 48 del 25.05.2007 – in qualità di Capo
Settore P.O. del Settore Contratti – Appalti – Staff;
di essere stato nominato Responsabile
Unico dei procedimenti “Project Financing del Civico Cimitero del valore di euro
30.000.000,00 e “Contratto di Quartiere” del valore di euro 5.000.000,00 nel 2009; di aver preso parte ai breafing comunali tra sindaco, assessori e dirigenti;
di aver ricevuto proposte di collaborazione professionale da parte di e nel 2010. Pt_2 Pt_3
Evidenziava di aver frequentato numerosi corsi di formazione al fine di accrescere la propria professionalità nel settore di competenza.
Rappresentava infine che, nel corso degli anni, egli aveva più volte sollecitato il al CP_1
pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive con note del 28.09.2005,
14.12.2009, 15.01.2013, 31.07.2017 e 10.10.2017.
Si costituiva in giudizio il domandando il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1
infondato.
Deduceva in fatto che il rapporto di lavoro con il ricorrente era stato risolto con delibera dirigenziale n. 1147 del 16.05.2019 per dimissioni volontarie con collocamento in quiescenza a partire dall'01.01.2020.
In primo luogo, l'Ente eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti rivendicati in relazione al periodo 04.08.2012, in quanto le note del 28.09.2005 e del 14.12.2009, depositate dal ricorrente, non indicherebbero il credito, l'intimazione di pagamento, né l'esplicitazione della pretesa. Dunque, non sarebbero idonee ad interrompere la prescrizione. All'opposto, la pretesa creditoria sarebbe stata esplicitata – limitatamente alle differenze retributive per mansioni superiori - solo con note del 31.07.2017 e 10.10.2017.
Il rilevava poi l'infondatezza della pretesa creditoria relativa al periodo successivo al CP_1
04.08.2012.
Premetteva che nel 2002, il ricorrente aveva già proposto ricorso innanzi al Tribunale di Trani in funzione di Giudice del Lavoro rivendicando il riconoscimento di mansioni superiori svolte come responsabile dell'ufficio appalti e contratti del Comune di nel periodo CP_1
01.01.1990-30.09.2001, a suo dire riconducibili entro la categoria D1 o, in subordine, C4.
Tuttavia, sia il giudizio di primo grado che quello d'appello furono dichiarati improcedibili ed inammissibili in relazione ai periodi anteriori al 30.06.1998, infondati per quello successivo per mancanza di prova dello svolgimento delle mansioni superiori.
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In particolare, rappresentava che, attesa la disciplina dello svolgimento di mansioni superiori da parte del pubblico dipendente, di cui all'art. 52 d.lgs. 165/2001, come modificato ad opera di plurimi interventi legislativi, il non avrebbe dimostrato le mansioni di fatto Parte_1
svolte, né avrebbe individuato le qualifiche e i gradi previsti dalla contrattazione collettiva, né avrebbe poi raffrontato le attività eseguite con gli inquadramenti superiori pretesi.
A tal riguardo, il contestava le prove documentali prodotte sul punto dal ricorrente, CP_1 rilevando che: la nota del mese di febbraio 2003, sottoscritta dall'ing. , con cui il Per_3
veniva nominato responsabile dei procedimenti amministrativi relativi a tutti gli Parte_1
acquisti di beni e servizi della quarta ripartizione tecnica, non specifica il periodo, la durata dell'incarico, né i compiti affidati al dipendente, sicché non era possibile verificare le riconducibilità alla categoria C;
il bando di gara di asta pubblica di ottobre 2004 non indica il compito svolto dal ricorrente, posto che egli figurerebbe solo nel verbale di gara come testimone dell'asta pubblica;
la nota di marzo 2005 a firma del sindaco p.t., seguita dalle deliberazioni del coordinamento istituzionale e della giunta comunale, afferenti all'incarico del di responsabile tecnico del non esplicitano i compiti allo Parte_1 CP_1 CP_1
stesso affidati. Parimenti, la nota del 17.05.2005 con cui il capo settore P.O., dott. Per_1 disponeva che provvedesse all'istruzione di gare di appalto di alcuni servizi, è Parte_1
inidonea a provare le superiori mansioni, in quanto, secondo parte resistente, dal mansionario allegato proprio dal ricorrente si evince che tale attività rientrerebbe nei compiti propri di un collaboratore amministrativo B3, dunque in linea con l'inquadramento proprio del dipendente a quell'epoca.
Il contestava inoltre gli incarichi di Responsabile dei procedimenti per la III e la VI, CP_1
affidati a novembre 2005 e per la I ripartizione affidato nel 2006, nonché quello di
Responsabile Unico del mese di agosto 2007, nonché quello di Segretario della Casa di riposo
Vittorio Emanuele II del 20.08.2007, dal momento che non si evincerebbero le mansioni e le funzioni concretamente svolte.
Ancora, in riferimento all'anno 2008, l'Ente evidenziava che: con due determine dirigenziali, al venivano conferite le mansioni proprie della categoria C, con conseguente Parte_1
pagamento della relativa retribuzione, per il periodo febbraio-dicembre; a fronte di tali delibere, lo stesso dipendente non contestava che le mansioni di responsabile ufficio appalti rientrassero nella categoria D e non in quella C riconosciuta.
Quanto al periodo 2010-2014, il Comune rappresentava che il ricorrente non avrebbe depositato alcuna documentazione a riprova dello svolgimento delle mansioni di cui alla categoria D, argomentando che non sarebbero idonee a tal fine le collaborazioni occasionali retribuite prestate dal in favore di e Parte_1 Pt_3 CP_2
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Evidenziava altresì che non risulterebbe provata neppure la partecipazione del ricorrente alla redazione del regolamento dei contratti del Comune di CP_1
Proseguendo, l'Ente contestava anche i conteggi prodotti dal eccependo che essi Parte_1
sarebbero generici e incompleti per un diverso ordine di ragioni: in primo luogo, essi riportano la somma di euro 100.286,24 a titolo di differenze retributiva e comprensiva della somma richiesta a titolo di ferie non godute, mentre nelle conclusioni il ricorrente domanda il pagamento della somma di euro 125.530,64 per le medesime causali;
in secondo luogo, non precisano a quali voci contrattuali andrebbero imputati gli arretrati percepiti dallo stesso
; inoltre, richiamano voci retributive accessorie non dedotte in ricorso;
quantificano Parte_1
in euro 29.000,00 la somma asseritamente maturata a titolo di ferie non godute, senza che il ricorrente abbia dedotto in ricorso il rigetto della domanda di ferie da parte del per CP_1 ragioni di servizio;
la categoria C5 pretesa dall'attore può essere attribuita solo per effetto di apposita selezione ed in presenza di determinati requisiti, non in via automatica. Per questa stessa ragione, il contesta la pretesa di inquadramento entro la categoria D3, anche CP_1 sulla scorta di quanto previsto dall'art. 3 CCNL Enti Locali del 31.03.1999.
Infine, il esponeva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di pagamento CP_1 dell'indennità di posizione, argomentando che il ricorrente non avrebbe diritto sia perché non inquadrato entro la categoria D, sia per non aver partecipato alla relativa procedura selettiva.
Secondo l'assunto di parte resistente, non sarebbe sufficiente a tal fine l'aver svolto le funzioni di responsabile dei procedimenti di appalti e contratti, né che l'indennità fosse percepita già dal dott. Per_1
Invero, a riguardo il rilevava che, come previsto dalla normativa contrattuale CP_1 richiamata nella memoria, l'indennità in questione poteva essere conferita sulla base di un provvedimento discrezionale del datore di lavoro pubblico, previo espletamento di apposita procedura diretta a selezionare, tra il personale di categoria D, il dipendente a cui assegnare la posizione organizzativa.
Sicché, in mancanza di tali presupposti, alcuna indennità poteva essere riconosciuta al
. Parte_1
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Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione con cui il fa valere Controparte_1
l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dal in relazione al periodo precedente Parte_1
al 04.08.2012.
Secondo l'assunto dell'Ente, l'unica lettera di messa in mora idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione sarebbe quella inviata dal ricorrente in data 04.08.2017, dal momento che solo con la predetta il dipendente avrebbe esplicitato la propria pretesa
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creditoria, limitatamente alle differenze retributive per mansioni superiori e non anche all'indennità di posizione organizzativa. Con la conseguenza che i crediti asseritamente maturati in epoca anteriore al quinquennio – calcolato a partire dal 04.08.2017 - devono ritenersi prescritti.
Come noto, ai sensi dell'art. 2943 c.c., la prescrizione è interrotta non solo per effetto della notifica dell'atto con cui si instaura un giudizio o della domanda proposta in corso di causa, ma anche da qualsiasi atto utile a costituire in mora il debitore. Quest'ultimo, a mente dell'art. 1219 c.c., è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.
In ordine al contenuto della richiesta di adempimento rivolta per iscritto al debitore e idonea ai fini di cui si discorre, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che non è necessario che essa indichi l'importo richiesto in pagamento o l'intimazione ad adempiere, ma è sufficiente che rechi la mera richiesta di adempimento e l'individuazione del debitore (Cass. n.
7835/2022; nello stesso senso Cass. n. 24913/2022).
Tornando al caso di specie, dalla produzione documentale di parte ricorrente si evince che egli ha trasmesso al plurime lettere nelle date: 28.09.2005, 14.12.2009, 15.01.2013, CP_1
31.07.2017 (consegnata all'Ente a mezzo pec il 04.08.2017) e 10.10.2017 (consegnata a mezzo pec il 14.10.2017).
Dalla disamina del tenore letterale delle stesse emerge che, sin dalla prima missiva, il ha formulato al datore di lavoro pubblico la richiesta di pagamento delle differenze Parte_1
retributive conseguenti allo svolgimento di mansioni superiori.
Tanto si desume sia dall'oggetto (“DIPENDENTE SAVOIARDO EDOARDO –
ESPLETAMENTO MANSIONI SUPERIORI. RICONOSCIMENTO
GIURIDICO/ECONOMICO”) che dal primo paragrafo della lettera del 28.09.2005 (poi riportato anche in quelle del 14.12.2009 e 15.01.2013), nella parte in cui egli afferma
“Facendo seguito e riferimento a pregresse e numerose istanze inviate, tese al riconoscimento giuridico ed economico delle “mansioni superiori” svolte in modo continuativo dallo scrivente, ultima – in ordine cronologico – quella dell'8.11.2001, il sottoscritto dipendente comunale in servizio presso l'Ufficio Appalti e Parte_1
Contratti con la presente reitera alle SS. VV., per quanto di competenza, tale richiesta”.
Sicché si ritiene che le missive in questione abbiano efficacemente costituito in mora il potendosi agevolmente desumere dalle stesse la volontà del di ottenere il CP_1 Parte_1
pagamento dei crediti ivi indicati.
Per cui, sebbene la missiva datata 31.07.2017 e ricevuta il 04.08.2017 – a cui parte resistente fa riferimento per il calcolo della prescrizione - risulti maggiormente circostanziata rispetto alle precedenti, tali ultime si ritengono comunque idonee ad interrompere il termine di
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prescrizione del diritto di credito azionato dal ricorrente, atteso che esse recano in maniera chiara ed inequivoca la richiesta di riconoscimento del trattamento economico superiore rivolta dal al Comune di Parte_1 CP_1
Da quanto esposto consegue dunque che i crediti vantati dal ricorrente in epoca anteriore al
04.08.2012 non risultano prescritti, avendo interrotto il relativo termine per la prima volta – limitatamente al periodo oggetto del presente giudizio – con missiva del 28.09.2005.
Pertanto, sulla base di quanto esposto, l'eccezione sollevata da parte resistente è infondata e va rigettata.
Ciò posto, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
Con il presente giudizio, chiede che venga accertato e dichiarato che egli Parte_1
ha svolto: le mansioni di cui alla categoria C5 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali nel periodo compreso tra il 07.02.2003 e il 31.10.2009, sebbene risultasse formalmente inquadrato nella categoria B prima ed in quella C da febbraio 2008 ad ottobre 2009; le mansioni di cui alla categoria D3 dall'01.11.09 al 31.12.2014, sebbene formalmente inquadrato entro la categoria C1 del contratto collettivo di cui sopra. In relazione al secondo periodo, domanda che venga altresì accertato il proprio diritto a percepire l'indennità di posizione organizzativa.
Rispetto al periodo 07.02.2003-31.10.2009, il ricorrente deduce che, dopo essere stato nominato Responsabile dei procedimenti di acquisizione di beni e servizi della IV ripartizione tecnica, egli ha curato in via esclusiva le procedure di acquisizione di forniture e servizi e svolto incarichi ulteriori in forza di disposizioni di servizio e delibere adottate in quel lasso temporale.
Tra i predetti incarichi, al punto n. 5 del ricorso, annovera quelli di: direttore del gruppo tecnico costituito per piano di zona (2005); responsabile acquisizioni delle ripartizioni
Ragioneria, Polizia Municipale, Darsena (2005) e Affari Istituzionali (2006); Responsabile
Unico dei procedimenti di tutte le ripartizioni del in relazione a lavori, forniture e CP_1 servizi da acquisire tramite gara d'appalto; collaborazione alla redazione del regolamento dei contratti del segretario della Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II”. Controparte_1
Il tutto secondo le disposizioni impartite dal dr. responsabile dell'Ufficio Persona_1
Appalti in quello stesso periodo.
In merito al periodo 01.11.2009-31.12.2014, il ricorrente deduce di essere stato nominato
Responsabile dell'Ufficio Appalti, a seguito del pensionamento del dr. Per_1
Rileva dunque che, in forza di detto incarico, in aggiunta ai compiti sopra descritti, si è occupato di: istruire i procedimenti e gli atti relativi alle gare d'appalto attinenti ai lavori
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pubblici, forniture e servizi di tutte le ripartizioni dell'Ente e della redazione dei contratti;
assistere e supportare le strutture e gli organi in materia di appalti.
Per cui, ai fini della decisione, occorre accertare se il ricorrente abbia svolto le mansioni superiori come dedotte in ricorso ed il corrispondente inquadramento contrattuale.
Per quanto riguarda tale accertamento, tenuto conto della documentazione in atti e dell'istruttoria espletata, può ritenersi che il ricorrente abbia fornito la prova, su di lui incombente ex art. 2697 c.c., delle superiori mansioni prestate in favore del Controparte_1
A tal fine appare opportuno richiamare la contrattazione collettiva applicabile al contratto di lavoro sia in relazione al livello attribuito al ricorrente dall'Ente sia in relazione ai livelli richiesti.
Secondo la declaratoria del contratto collettivo, appartengono alla categoria B “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
- Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
- Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta.
La stessa disposizione cita a titolo esemplificativo “- lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni. - lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto. - lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori”.
Annovera poi profili di “lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale.”.
Il CCNL applicato al rapporto riconduce alla categoria C “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da - Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con
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necessità di aggiornamento;
- Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; - Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
-
Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
La stessa norma cita a titolo esemplificativo “- lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza. - lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e
l'analisi dei dati”, annoverando i profili di “esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese”.
Quanto alla categoria D, il contratto collettivo prevede che “Appartengono a questa categoria
i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - Elevate conoscenze pluri-specialistiche
(la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
- Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; - Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”.
Cita a titolo esemplificativo: “lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari. - lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. - lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e
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consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche. - lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza”.
Annovera poi “i profili identificabili nelle figure professionali di: farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province”.
Ciò detto, dall'istruttoria orale è emerso che il si è occupato dei procedimenti di Parte_1
acquisizione di beni, servizi e forniture per le ripartizioni del come dedotte Controparte_1
in ricorso, nonché delle funzioni attribuitegli nel periodo oggetto di causa, comunque afferenti alla stipulazione ed esecuzione di contratti di appalto.
È inoltre emerso che il ricorrente: ha svolto i compiti dedotti in ricorso in maniera stabile e continuativa sia sotto la direzione del Responsabile dell'Ufficio Appalti, sia in sostituzione dello stesso dopo il suo collocamento in quiescenza;
è stato, per l'intero periodo oggetto di causa, il dipendente maggiormente esperto in materia di appalti.
Tanto è stato affermato concordemente da tutti i testi escussi per conto del ricorrente.
In particolare, il teste , Segretario Generale presso il dal Testimone_1 Controparte_1
2005 al 2008 ha confermato lo svolgimento da parte dei dei compiti di cui al punto Parte_1
n. 5 del ricorso. Ha poi affermato che: il ricorrente era un punto di riferimento per i colleghi in materia di appalti, contratti e forniture, al punto che lo stesso impartiva direttive al personale addetto all'ufficio a cui era assegnato.
Quanto alle mansioni esercitate dal dopo essere stato nominato Responsabile Parte_1 dell'Ufficio Appalti, il teste ha dichiarato: “quando il andò in pensione, il Per_1 Parte_1
ha ricevuto la nomina di responsabile del settore contratti, appalti e staff, occupandosi oltre che delle mansioni già svolte, di tutto quello che faceva il dott. a partire dalla Per_1 redazione del bando sino alla redazione del contratto”, aggiungendo che “il si Parte_1
occupava personalmente di predisporre tutti gli atti connessi a un procedimento confrontandosi con il dirigente della ripartizione di competenza del singolo contratto”.
Di eguale tenore sono risultate le dichiarazioni del teste Dirigente Testimone_2 dell'area tecnica del dal 1998 al 2012, poi dipendente dello stesso Ente con Controparte_1
la qualifica di funzionario.
Nello specifico, ha affermato che “Preciso che nell'attività ordinaria, il sig. Per_3
era diretto collaboratore del Responsabile dell'ufficio Contratti Appalti, dott. Parte_1
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, sino alla data del suo pensionamento avvenuta nel 2008 se mal non ricordo e il Per_1
ricorrente curava la parte operativa, cioè la materiale predisposizione di bandi di gara, lettere di invito, schemi di contratto, verbalizzazione sedute di gara, proposte di delibera di giunta e determinazioni dirigenziali per indizione di gara;
ancora curava i rapporti con le ragionerie per l'assunzione di spese;
curava la pubblicazione delle gara sui siti quotidiani. Il
Responsabile firmava gli atti finali dei procedimenti, definiva la tipologia delle Per_1
procedure da adottare (tipologie di gara), sovraintendeva poi al lavoro effettuato dal
, in quanto rispondeva del suo operato nella sua qualità di responsabile. Parte_1
Dopo il pensionamento del dott. , non vi erano altre figure nel Comune che potessero Per_1
sostituirlo, vi era il blocco delle assunzioni con limitazione alla spesa del personale, per cui di fatto il era rimasta l'unica figura all'interno dei Contratti e Appalti, ha Parte_1
continuato a svolgere le sue mansioni operative alle dirette dipendenze dei Dirigenti dei vari settori, come prima avveniva con ”. Per_1
Inoltre, il teste ha confermato che il era il dipendente più esperto in materia di Parte_1 contratti e forniture;
era solito impartire direttive ai colleghi preposti all'Ufficio appalti, tanto che “Il indicava generalmente gli adempimenti da effettuare che venivano quindi Parte_1 svolti dai tre dipendenti dell'ufficio”; circa una decina di volte aveva partecipato alle riunioni con sindaco e assessori in occasione delle verifiche circa le tempistiche relative agli appalti di opere e servizi ritenuti strategici per l'Amministrazione.
Ancora, in ordine ai compiti svolti dal in qualità di Responsabile dell'Ufficio Parte_1
appalti (circostanza n. 10 del ricorso), il teste ha dichiarato che il ricorrente doveva interfacciarsi con tutti i responsabili degli uffici delle varie aree da cui provenivano le gare.
Proseguendo, anche il teste sindaco di dal 2003 al 2006 e dal 2007 Testimone_3 CP_1 al 2012, ha affermato che ““[…] il era un punto di riferimento Parte_1 dell'amministrazione comunale in materia di appalti e contrattualistica. Preciso che il
era l'unica figura all'interno del Comune di ad occuparsi di questa materia Parte_1 CP_1
anche in considerazione della sua esperienza e formazione. Tanto anche nel periodo in cui era presente il dott. ”. Per_1
Al pari degli altri testimoni, ha confermato che il ricorrente: si è occupato Testimone_3 di istruire procedimenti e atti delle gare d'appalto, redigere contratti, fornire assistenza e supporto alle strutture e agli organi comunali in materia di appalti e contratti;
ha partecipato alle riunioni tra sindaco e assessori.
Ha poi dichiarato che “il era il soggetto all'interno del che si occupava di Parte_1 CP_1 tutti gli aspetti connessi alla gestione delle gare d'appalto. Non posso ricordare nel dettaglio gli atti indicati nella circostanza che mi viene letta né se vi fossero altri dipendenti addetti
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all'ufficio contratti e appalti ma la figura apicale era il ”, aggiungendo, in Parte_1 riferimento all'elenco delle mansioni di cui alla circostanza n. 10 del ricorso, che “non posso ricordare dettagliatamente tutte le attività però posso riferire che si occupava di tutto quello che riguardava il settore contratti e appalti”.
Ha poi confermato che il ricorrente costituiva un punto di riferimento anche per gli organi esterni del Comune, sempre in riferimento al settore degli appalti.
Parimenti, anche il teste , Dirigente del e successivamente Testimone_4 Controparte_1
Comandante della Polizia Locale facente capo allo stesso Ente dal 2004 all'01.06.2013, ha confermato che il ricorrente: ha svolto i compiti e gli incarichi dedotti in ricorso;
è stato il dipendente più esperto in materia di appalti;
ha partecipato alle riunioni con sindaco e assessori;
ha diretto e coordinato i dipendenti preposti all'Ufficio Appalti;
ha rappresentato un punto di riferimento per i diversi uffici comunali in materia di appalti.
In relazione all'istruttoria orale svolta per conto di parte resistente, va invece rilevato che la teste, , Dirigente della II ripartizione del dal gennaio 2007 ad Testimone_5 Controparte_1
ottobre 2009, ha dichiarato – conformemente ai testi di parte attrice - che il era Parte_1
“l'interlocutore principale” per i dirigenti che volessero avviare una gara per acquisire beni e servizi e confermato che lo stesso era il dipendente con maggiore esperienza all'interno dell'ufficio.
In senso opposto, rispetto ai capitoli di prova articolati dal la testimone ha affermato CP_1 che il ha svolto attività istruttoria nell'ambito dei procedimenti di appalto solo nel Parte_1
periodo in cui egli è stato formalmente inquadrato nella categoria C (2008-2009). Ha poi dichiarato che il istruiva gli atti dei procedimenti, adottati dal dirigente, in Parte_1
conformità con il regolamento organizzativo del Comune.
Orbene, tutta l'attività istruttoria svolta porta a ritenere che le mansioni svolte dal ricorrente non siano quelle proprie della categoria B, per quanto concerne il primo periodo, e C, in riferimento al secondo.
All'opposto, i compiti eseguiti rientrano: in quelli di cui alla categoria C per il periodo compreso tra il 2003 ed il 2009 (restando fermo che dal 2008 al 2009 il ricorrente è stato formalmente inquadrato dal Comune entro il livello in questione); in quelli propri della categoria D dal 2009 al 2014.
Ciò in quanto dall'istruttoria svolta è emerso in maniera univoca che il non si è Parte_1
limitato ad affrontare problemi di discreta complessità con soluzioni di limitata ampiezza.
All'opposto, il dipendente, in linea con la declaratoria contrattuale superiore, ha dimostrato di essersi occupato di procedimenti amministrativi specifici di non scarsa complessità (quali quelli di acquisizione di beni, servizi e forniture), sulla scorta di un'esperienza variegata e
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pluriennale, intrattenendo relazioni organizzative anche con le ripartizioni diverse da quella di appartenenza.
Invero, la conferma di quanto poc'anzi esposto si rinviene nelle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente e resistente che hanno riconosciuto nel “l'interlocutore principale” nelle Parte_1
materie di sua competenza, oltre che il dipendente dotato di maggiore esperienza.
Proprio l'esperienza riconosciuta in capo al ricorrente, attestata anche nelle delibere e determine di conferimento di incarichi prodotte, è alla base del riconoscimento dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Appalti, in sostituzione del funzionario in precedenza preposto a tale ruolo.
In merito va rilevato che il ha provato di aver svolto, a partire dall'assunzione di Parte_1 tale compito (2009), attività di interesse strategico per il Comune, quali l'istruttoria e la gestione di contratti di appalto nel solco delle attività prima condotte dal funzionario poi collocato in quiescenza.
Dirimenti sul punto si ritengono sia le testimonianze raccolte, le quali coprono l'intero periodo oggetto di causa, sia le deliberazioni di conferimento della responsabilità dell'Ufficio
Appalti al ricorrente, poiché dalle stesse si evince che detto incarico è stato attribuito, oltre che per l'esperienza posseduta dal , anche in ragione del blocco delle assunzioni Parte_1
imposto al CP_1
Sicché risulta documentato che l'Ente ha conferito al dei compiti propri Parte_1 dell'inquadramento superiore a quello attribuito, non potendo procedere all'assunzione di dipendente di categoria D a causa di vincoli di spesa.
A tale riguardo, si ritiene inconferente l'assunto di controparte, secondo cui la domanda del ricorrente andrebbe rigettata dal momento che lo stesso è stato condannato con sentenza penale di primo grado – non passata in giudicato – per una serie di reati commessi nell'esercizio delle sue mansioni.
Sostiene infatti che le mansioni superiori di cui il domanda il riconoscimento siano Parte_1
state eseguite proprio al fine preordinato di commettere un illecito.
Sicché argomenta pure che, in base alla giurisprudenza di legittimità, il “[…] è altrettanto vero che il diritto va escluso qualora l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia frutto di una fraudolenta collisione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento” (cfr. note difensive di parte resistente depositate il 20.02.2025, pag. 19).
Prosegue affermando che, stante la responsabilità penale affermata in capo al con Parte_1 sentenza penale di primo grado non definitiva, l'eventuale accertamento delle mansioni
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superiori risulterebbe caratterizzata illiceità per contrasto con le norme fondamentali o con i principi basilari dell'ordinamento ex artt. 28 Cost. o 2126 c.c. e 1460 c.c.
Ebbene, le argomentazioni esposte non colgono nel segno per un diverso ordine di ragioni.
In primo luogo, il riconoscimento del diritto oggetto del presente giudizio non dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali posti alla base del processo penale.
Invero, l'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto di credito del Parte_1
maturato per aver svolto mansioni superiori a quelle tipiche della categoria entro cui lo stesso
è stato inquadrato. Sicché esso è fondato sul verificare se il ricorrente abbia svolto i compiti e le funzioni dedotte in ricorso in maniera stabile e continuata e al contempo postula che si verifichi la correttezza o meno dell'inquadramento effettuato dall'Ente pubblico.
Con la conseguenza che esula dalla disamina sottoposta a questo Giudicante verificare se il ricorrente abbia posto in essere comportamenti sussumibili entro determinate fattispecie incriminatrici. Compito dell'odierno Giudice è verificare se, sulla scorta delle prove articolate dalle parti, i compiti dedotti in ricorso siano riconducibili al superiore inquadramento preteso o a quello attribuito dal datore, nonché le modalità e i tempi di esercizio degli stessi.
A ciò si aggiunga che la sentenza penale di cui si discorre non ha carattere definitivo, essendo stata appellata dal ricorrente. Di modo che il ricorrente non potrà essere ritenuto penalmente responsabile sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
In secondo luogo, difetta nel caso di specie la prova della circostanza che le mansioni superiori siano state esercitate dal ricorrente al solo fine di commettere i reati ascrittigli.
Al contrario, è stato rilevato che il ha svolto dette mansioni nell'ambito di plurimi Parte_1
incarichi legittimamente conferitigli dal CP_1
In ultima battuta, l'accertamento delle mansioni superiori non viola né l'art. 28 Cost, dal momento che la sentenza penale emessa non risulta passata in giudicato, né gli artt. 2126 e
1345 c.c.
Sul punto occorrono delle precisazioni: la norma di cui all'art. 2126 c.c. dispone che la nullità
o l'annullamento non producono effetti anche rispetto al periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione, tranne nel caso in cui il contratto sia nullo per illiceità dell'oggetto o della causa.
In tali ipotesi, il vizio si riflette anche sulla parte del contratto che ha già avuto esecuzione.
La disposizione rimanda dunque alle norme che disciplinano l'illiceità dell'oggetto e della causa del contratto. Talché, ai sensi dell'art. 1345 c.c., la causa è illecita quanto è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume. Aderendo all'orientamento per cui la causa del contratto debba essere intesa in concreto, quale funzione economica che le parti mirano a realizzare attraverso il contratto, si giunge inevitabilmente ad affermare che l'illiceità della stessa presuppone la comune volontà dei contraenti di realizzare una funzione
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contraria alla legge, atteso che il motivo illecito proprio di un solo contraente non determina illiceità del contratto a norma dell'art. 1343 c.c.
Parimenti, anche la previsione di un oggetto contrattuale illecito postula che tale circostanza sia nota ed accettata da tutte le parti del contratto.
Tornando alla vicenda che ci occupa, il richiamo all'art. 2126 c.c. si ritiene inconferente dal momento che il contratto sottoscritto dal con il (da ultimo quello con cui il CP_1 Parte_1
ricorrente è stato inquadrato entro la categoria C1) è stato concluso dalle parti per una causa lecita, posto che la funzione concreta dello stesso va rinvenuta nella necessità dell'Ente di assumere un dipendente idoneo ad assumere la responsabilità di un ufficio comunale.
Analogamente, anche l'oggetto del negozio stipulato dalle odierne parti in causa risulta lecito, posto che esso deve essere ravvisato nell'esercizio delle mansioni necessarie all'attività dell'ufficio. La successiva commissione di reati da parte del non rende l'oggetto Parte_1
illecito, dal momento che essa può rilevare nella fase esecutiva del rapporto e non retroagire al momento in cui esso è stato costituito.
In definitiva, ogni elemento istruttorio porta a ritenere che il ricorrente ha svolto le mansioni e i compiti di cui alla categoria C per il periodo compreso tra il 07.02.2003 ed il 31.10.2009
(restando fermo che dal 2008 al 2009 il ricorrente è stato formalmente inquadrato dal Comune entro il livello in questione), quelli propri della categoria D dall'01.11.2009 al 31.12.2014.
In ordine alla tutela applicabile va rilevato che, a mente dell'art. 52 co. 5 d.lgs. 165/2001,
l'accertamento dello svolgimento di fatto in via stabile e prevalente di mansioni superiori da parte del pubblico dipendente determina l'insorgenza del diritto del prestatore a percepire le differenze retributive e non anche il diritto a conseguire il superiore inquadramento (nel caso di specie non richiesto). Tanto in ragione della previsione di cui all'art. 97 co. 3 Cost, secondo cui al pubblico impiego si accede solo tramite concorso, salvo i casi previsti dalla legge.
Pertanto, sulla scorta di tutto quanto esposto, va dichiarata la sussistenza in capo al Parte_1
del diritto a percepire le differenze retributive maturate per la cui quantificazione è stata disposta CTU contabile in ordine al seguente quesito: “Quantifichi il CTU le differenze retributive spettanti al ricorrente considerando le mansioni di cat. C per il periodo dal
7.2.2003 all'1.11.2009 e le mansioni di cat. D per il periodo dal 2.11.2009 al 31.12.2014 compresa l'indennità di posizione organizzativa, al netto di quanto eventualmente ricevuto nel 2008 per lo svolgimento di mansioni di cat. C”; effettui il CTU un calcolo alternativo, considerando le mansioni di cat. C per il periodo dal
7.2.2003 al 31.12.2014”.
Sulla base del quesito formulato, il Consulente ha effettuato tre diversi conteggi, calcolando le differenze spettanti al dapprima rispetto alle categorie C1 e D1, poi rispetto a Parte_1
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quelle C5 e D3, infine rispetto alla categoria C5 in relazione all'intero periodo di lavoro oggetto di causa.
Ebbene, questo giudice ritiene di dover aderire al secondo dei tre conteggi di cui sopra.
In particolare, il CTU così ha affermato: “Le Risultanze per Inquadramento Superiore –
Nell'ipotesi in cui le differenze retributive debbano essere calcolate confrontando la retribuzione percepita e quella spettante per la categoria C5 (per il periodo 07/02/02003 –
01/11/2009) e la retribuzione percepita e quella spettante per la categoria D3 (per il periodo
02/11/2009 – 31/12/2014), il calcolo deve avvenire considerando la retribuzione tabellare, la indennità di comparto e IVC (Indennità Vacanza Contrattuale), prevista per le posizioni economiche C5 e D3, al netto di quanto percepito.
Le differenze retributive per Inquadramento Superiore calcolate come sopra precisato, comprensive della tredicesima mensilità e al netto di quanto percepito a titolo di indennità per mansioni superiori ammontano a euro 45.505,31.
Il trattamento /indennità di fine servizio sulle differenze retributive ammonta a euro
4.372,72” (cfr. CTU in atti e alla quale si rinvia).
Tanto si ritiene in quanto, sebbene le categorie C5 e D3 configurino categorie economiche e non giuridiche, riconosciute al dipendente sulla base di una selezione effettuata dallo stesso
Ente in base ai criteri previsti dal CCNL, nel caso di specie il ricorrente, pur svolgendo compiti propri delle categorie sopra citate, non ha concretamente potuto partecipare alle procedure selettive per le progressioni economiche orizzontali, essendo inquadrato entro categorie inferiori.
Con la conseguenza che l'erroneo inquadramento operato dall'Ente ha privato il ricorrente dell'aumento economico al quale avrebbe potuto accedere ove avesse partecipato alla selezione.
Parimenti, sussiste il diritto del al pagamento dell'indennità da posizione Parte_1
organizzativa – quantificata dal CTU in euro 36.518,40 (cfr. CTU in atti e alla quale si rinvia)
- posto che, per effetto dell'erroneo inquadramento operato dall'Ente, lo stesso è stato privato della possibilità di concorrere alla selezione per l'attribuzione di posizione organizzativa.
Invero, sul punto va rimarcato che il ricorrente ha provato di aver assunto la responsabilità e la direzione dell'Ufficio Appalti in sostituzione del dr. inquadrato, all'opposto nella Per_1
categoria D e percettore della relativa indennità di posizione.
Contrariamente a quanto argomentato dal il quale rivendica che anche la posizione CP_1 organizzativa configura un emolumento corrisposto al prestatore di lavoro pubblico all'esito di una selezione interna operata dall'Ente, le conseguenze negative del mancato
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riconoscimento dell'emolumento non possono essere poste a carico del ricorrente, posto che esse dipendono dalla condotta illegittima del CP_1
Passando ad esaminare la sussistenza del diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità per ferie non godute in costanza di rapporto, va premesso che le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore sancito dagli artt. 36 della Costituzione, 7 della direttiva
2003/88/CE e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in quanto consentono al prestatore il riposo ed il pieno recupero delle energie psicofisiche.
Per tali ragioni il pagamento delle ferie maturate in costanza di rapporto e non godute al momento della cessazione è soggetto ad una disciplina peculiare di matrice sia legislativa che giurisprudenziale.
In materia di ferie maturate e non godute da parte del pubblico dipendente, l'art. 5 co. 8 D.L. del 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. del 7 agosto
2012 n. 135 stabilisce che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall nazionale di CP_3
statistica (ISTAT) ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è' consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Dalla normativa esposta consegue che il dipendente pubblico debba fruire delle ferie maturate prima della cessazione del rapporto di lavoro, pena la vanificazione dello scopo del diritto medesimo, non essendo prevista la monetizzazione delle relative giornate non godute.
Tuttavia, la Corte costituzionale, chiamata a giudicare la questione di legittimità costituzionale concernente la norma in esame, nell'escludere la sussistenza di profili di illegittimità, con la sentenza n. 95 del 2016 ha affermato che “La prassi amministrativa e la
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magistratura contabile convergono nell'escludere dall'àmbito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di
“monetizzare” le ferie (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n.
13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360). 5.– Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali
(Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva
23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia)”.
Di recente anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza C. 218/2022, si è espressa in ordine al diritto del pubblico dipendente a conseguire al momento della cessazione del rapporto l'indennità per ferie non godute in costanza del vincolo, affermando che:
“L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e
l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà”.
Secondo la Corte di Lussemburgo, il datore di lavoro può negare il pagamento dell'indennità per il mancato godimento di ferie annuali retribuite maturate solo se egli ha adeguatamente informato il prestatore delle conseguenze inerenti alla mancata fruizione delle stesse e posto lo stesso in condizione di beneficiarne.
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Invero, la Corte ha affermato che: “A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-PlanckGesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punti 45 e 46).
Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del
6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16,
EU:C:2018:874, punti 46 e 55)”.
Sicché, prima di tale arresto, il lavoratore aveva diritto all'indennità per ferie non godute se provava di aver richiesto al datore di poter usufruire delle ferie maturate e quest'ultimo rigettava la richiesta per ragioni organizzative o di servizio. Ad ogni modo, il diritto del lavoratore sussisteva in tutte le ipotesi in cui egli riusciva a dimostrare di non averne potuto beneficiare per causa al medesimo non imputabile.
Ad oggi, per effetto della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il diritto del lavoratore all'indennità sussiste non quando egli dimostri di non aver potuto usufruire delle ferie per causa a lui non imputabile, ma quando il datore non riesca dimostrare di aver informato il dipendente delle conseguenze inerenti alla mancata fruizione delle ferie, in modo da consentirgli di scegliere tra la fruizione e la rinuncia alle ferie, e di averlo posto in condizione di beneficiarne.
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Per cui, il lavoratore non ha diritto all'indennità controversa se, in costanza di rapporto, posto nelle condizioni usufruire delle ferie, vi ha rinunciato, consapevo delle conseguenze di tale rifiuto.
Tornando al caso di specie, occorre rilevare che la richiesta all'uopo formulata dal Parte_1
risulta generica e non adeguatamente circostanziata. Tanto perché il ricorrente ha articolato la propria richiesta solo in seno al conteggio allegato al ricorso introduttivo, senza nulla dedurre in merito nello stesso atto. Segnatamente, all'interno del conteggio citato ha annoverato la somma pari ad euro 28.351,57 a titolo di ferie non godute, assumendo di non aver usufruito di alcun giorno di ferie dal 2003 sino al 2014, per un ammontare complessivo di 381 giornate.
Nel corpo dell'atto poi, nulla ha argomenta rispetto a tale circostanza.
Ancora, sul piano documentale, ha prodotto le buste paga relative agli anni 2011-2012 ed i prospetti paga inerenti agli anni 2005-2014, da cui non risulta fruito alcun giorno di ferie.
Tuttavia, il ricorrente nulla ha dedotto neppure rispetto ai prospetti ferie prodotti dal CP_1
- per il periodo 2007-2014 - a riprova della insussistenza del diritto dallo stesso vantato, dai quali si evince, in senso opposto, che alla data di cessazione del rapporto residuavano a favore del solo 8 giorni di ferie. Parte_1
Ebbene, se da un lato l'onere probatorio nella materia controversa è mutato per effetto della pronuncia della Corte di Giustizia che ha posto a carico del datore di lavoro pubblico l'onere di dimostrare di aver diligentemente informato il prestatore circa le conseguenze della perdita delle giornate di ferie maturate, dall'altro resta necessario che il lavoratore che ne domandi il pagamento alleghi alla domanda i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso di specie, la produzione di buste e prospetti paga – peraltro non attinenti all'intero periodo oggetto di causa – non è sufficiente per poter ritenere che il abbia Parte_1 adempiuto all'onere di allegazione a suo carico. Soprattutto considerando che il ha CP_1
offerto prova contraria che il ricorrente non ha contestato.
Di conseguenza, la genericità della richiesta e la circostanza per cui il ricorrente non abbia preso posizione in ordine alle contestazioni formulate dalla parte resistente portano a ritenere che la domanda di pagamento dell'indennità in esame è infondata e non merita accoglimento.
In definitiva, la domanda deve essere parzialmente accolta e, per l'effetto, il Controparte_1 deve essere condannato al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
45.505,31 a titolo di differenze retributive, di € 4.372,72 a titolo di differenza TFR e €
36.518,40 a titolo di indennità di posizione organizzativa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo.
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Le spese processuali, comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico della parte resistente nella misura liquidata nel dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014 e s.m.i.
PQM
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il da nei confronti del rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 45.505,31 a titolo di differenze retributive, della somma di € 4.372,72 a titolo di differenza TFR e di quella di € 36.518,40 a titolo di indennità di posizione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo;
2) condanna il resistente al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente che liquida in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari in € 8.000,00 per compensi, oltre RSG CAP e
IVA come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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