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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/10/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2042/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Giulio Scaramuzzino Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2042/2025 promossa da:
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. Maria Bellino
E
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio Controparte_1 CodiceFiscale_2 dell'Avv. Maria Bellino
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 15/10/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/10/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 09/06/2025, i sig.ri e Controparte_1 [...] hiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. Pt_1
51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in SU in data 15/10/2005 e di esser dalla loro unione nata in data [...] la figlia minore Per_1
Con provvedimento in data13.6.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 15.10.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 15/10/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di CP_1 Parte_1
SU (LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in SU (LI) in data 15/10/2005 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 5 – parte 2 – serie A –
Anno 2005)
DISPONE CHE
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto impegnandosi a tenere una condotta consona e rispettosa dell'altrui dignità e reputazione;
2) la figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione e residenza stabile presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
3) La figlia starà con il padre una settimana due giorni infrasettimanali da individuarsi di comune accordo tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori, dall'uscita di scuola fino all'indomani mattina e il week end da sabato alle 10 alla domenica alle 21; la settimana successiva tre giorni infrasettimanali da individuarsi di comune accordo tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori, dall'uscita di scuola fino alle 21, OO con la possibilità di pernotto.
4) Durante le festività natalizie la figlia starà con ciascun genitore 7 giorni consecutivi (dal 24 al 30 dicembre compreso e dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso) secondo il criterio dell'alternanza.
Durante le festività pasquali, corrispondenti a sei giorni delle vacanze scolastiche, la figlia trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
Durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore quindici Per_1 giorni anche non consecutivi, da concordare tra gli stessi almeno un mese prima. Tutte le altre festività da calendario saranno trascorse dalla minore con ciascun genitore ad anni alterni.
Il tutto fatto salvi diversi accordi tra le parti e tenuto conto dei desideri della figlia e degli impegni lavorativi dei genitori.
3 5) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra quale contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia entro il giorno 10 di ogni mese l'importo di Per_1
€ 500,00 assegno annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie necessarie per la figlia saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno secondo le seguenti specifiche:
- spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, compresi i tickets e i farmaci da banco;
- spese scolastiche come rette, mensa scolastica, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, cancelleria varia, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dalla figlia;
- spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago, spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature.
Tutte le suddette spese dovranno essere previamente concordate, ad eccezione di quelle mediche da effettuare in via di urgenza e scolastiche obbligatorie e documentate tra i genitori che si impegnano a scambiarsi i relativi documenti attestanti l'avvenuto pagamento e a rimborsarle all'altro genitore entro e non oltre il mese successivo a quello di presentazione.
6) L'assegno unico, previsto in favore della figlia minore, verrà richiesto e incassato interamente dalla Sig.ra il Sig. sin d'ora si CP_1 Pt_1 impegna a dare il proprio assenso ed a porre in essere gli eventuali incombenti necessari per ottenere l'intero versamento in favore della Sig.ra CP_1
Nell'ipotesi in cui ciò non fosse possibile per motivi non dipendenti dalla volontà delle parti, il Sig. rimetterà la somma percepita a tale titolo Pt_1 alla Sig.ra unitamente al contributo al mantenimento previsto. CP_1
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni richiesta per il mantenimento proprio.
8) La casa coniugale sita in SU, Via Di Vittorio n. 14, di proprietà esclusiva del Sig. rimane assegnata, unitamente ai mobili costituenti Pt_1
l'arredo, alla Sig.ra che vi abiterà con la figlia. CP_1
9) Le parti sono cointestatarie del c.c n. 429750 acceso presso la Banca MPS,
Filiale di SU;
le stesse, entro e non oltre una settimana dalla pubblicazione della sentenza di omologa, provvederanno a suddividersi nella misura del 50% ciascuno i denari ivi depositati ed a chiudere il conto.
10) Con gli adempimenti di cui sopra i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale pregresso e di non aver altro da ricevere o pretendere reciprocamente per qualunque titolo o ragione, fatti salvi i soli diritti nascenti dal presente atto.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 15/10/2025
4 Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Giulio Scaramuzzino Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2042/2025 promossa da:
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. Maria Bellino
E
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio Controparte_1 CodiceFiscale_2 dell'Avv. Maria Bellino
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 15/10/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/10/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 09/06/2025, i sig.ri e Controparte_1 [...] hiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. Pt_1
51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in SU in data 15/10/2005 e di esser dalla loro unione nata in data [...] la figlia minore Per_1
Con provvedimento in data13.6.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 15.10.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 15/10/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di CP_1 Parte_1
SU (LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in SU (LI) in data 15/10/2005 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 5 – parte 2 – serie A –
Anno 2005)
DISPONE CHE
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto impegnandosi a tenere una condotta consona e rispettosa dell'altrui dignità e reputazione;
2) la figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione e residenza stabile presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
3) La figlia starà con il padre una settimana due giorni infrasettimanali da individuarsi di comune accordo tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori, dall'uscita di scuola fino all'indomani mattina e il week end da sabato alle 10 alla domenica alle 21; la settimana successiva tre giorni infrasettimanali da individuarsi di comune accordo tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori, dall'uscita di scuola fino alle 21, OO con la possibilità di pernotto.
4) Durante le festività natalizie la figlia starà con ciascun genitore 7 giorni consecutivi (dal 24 al 30 dicembre compreso e dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso) secondo il criterio dell'alternanza.
Durante le festività pasquali, corrispondenti a sei giorni delle vacanze scolastiche, la figlia trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
Durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore quindici Per_1 giorni anche non consecutivi, da concordare tra gli stessi almeno un mese prima. Tutte le altre festività da calendario saranno trascorse dalla minore con ciascun genitore ad anni alterni.
Il tutto fatto salvi diversi accordi tra le parti e tenuto conto dei desideri della figlia e degli impegni lavorativi dei genitori.
3 5) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra quale contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia entro il giorno 10 di ogni mese l'importo di Per_1
€ 500,00 assegno annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie necessarie per la figlia saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno secondo le seguenti specifiche:
- spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, compresi i tickets e i farmaci da banco;
- spese scolastiche come rette, mensa scolastica, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, cancelleria varia, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dalla figlia;
- spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago, spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature.
Tutte le suddette spese dovranno essere previamente concordate, ad eccezione di quelle mediche da effettuare in via di urgenza e scolastiche obbligatorie e documentate tra i genitori che si impegnano a scambiarsi i relativi documenti attestanti l'avvenuto pagamento e a rimborsarle all'altro genitore entro e non oltre il mese successivo a quello di presentazione.
6) L'assegno unico, previsto in favore della figlia minore, verrà richiesto e incassato interamente dalla Sig.ra il Sig. sin d'ora si CP_1 Pt_1 impegna a dare il proprio assenso ed a porre in essere gli eventuali incombenti necessari per ottenere l'intero versamento in favore della Sig.ra CP_1
Nell'ipotesi in cui ciò non fosse possibile per motivi non dipendenti dalla volontà delle parti, il Sig. rimetterà la somma percepita a tale titolo Pt_1 alla Sig.ra unitamente al contributo al mantenimento previsto. CP_1
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni richiesta per il mantenimento proprio.
8) La casa coniugale sita in SU, Via Di Vittorio n. 14, di proprietà esclusiva del Sig. rimane assegnata, unitamente ai mobili costituenti Pt_1
l'arredo, alla Sig.ra che vi abiterà con la figlia. CP_1
9) Le parti sono cointestatarie del c.c n. 429750 acceso presso la Banca MPS,
Filiale di SU;
le stesse, entro e non oltre una settimana dalla pubblicazione della sentenza di omologa, provvederanno a suddividersi nella misura del 50% ciascuno i denari ivi depositati ed a chiudere il conto.
10) Con gli adempimenti di cui sopra i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale pregresso e di non aver altro da ricevere o pretendere reciprocamente per qualunque titolo o ragione, fatti salvi i soli diritti nascenti dal presente atto.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 15/10/2025
4 Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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