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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. PP De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr.ssa Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2022/2023 RG
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2847/2023 deliberata il
15.3.2023 e pubblicata il 16.3.2023 (n. 34433/2017 RG);
TRA
OS MI, c.f. [...], difeso dall'avv. Eduardo Lombardi (c.f. [...]) domicilio digitale: eduardolombardi@avvocatinapoli.legalmail.it
APPELLANTE
E
GENERALI ITALIA s.p.a., c.f. 00409920584, in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa designata per la
Regione Campania dal FGVS – FONDO di GARANZIA per le VITTIME della
STRADA, difesa dall'avv. Stefano Carnevale (c.f. [...]) domicilio digitale: posta@pec.slcs.it
APPELLATA
E
AP TO, c.f. [...],
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
AP RC TO, c.f. [...],
AP LE, c.f. [...],
AP LU, c.f. [...],
AP US, c.f. [...], quali eredi di TE RI,
APPELLATI NON COSTITUITI
§ - LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati, nella sentenza di primo grado, nei termini che seguono.
“ES MI ha adito il giudice ex art 2054 cc ed ex art 283 lett B) CdA nei confronti di GI RI e per essa ora i suoi eredi, AP TO, AP RC
TO, AP US, AP LE, AP LU nonché della ER
LI S.p.A. quale impresa designata per la Regione Campania dal Fondo di Garanzia
Vittime della Strada deducendo che il 21/07/2008 alle ore 01,00 circa, in Pozzuoli (NA), il ciclomotore Piaggio Liberty tg X3BF7J, di proprietà di RO PP e condotto nell'occasione dall'istante ES MI, percorreva la Via R. Annecchino con direzione Pozzuoli, allorquando, all'altezza del civico n.192, era urtato frontalmente dal veicolo Fiat Punto tg AP424MD, sprovvisto di valida copertura assicurativa e di proprietà di GI RI e causava all'ES gravi lesioni per il risarcimento delle quali chiede la condanna di entrambi i convenuti;
in contumacia degli eredi della
GI nei cui confronti nel corso del processo è stato integrato il contraddittorio, si è costituita la ER LI spa nella qualità di Impresa Designata chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria , quindi depositata documentazione, escussi i testi di parte attrice ST HE ed ES NN , è stata disposta sia C.T.U. medica del
29/6/2022 a firma del dott. Vincenzo Simonetti.”.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“Rigetta le domande risarcitorie.
Condanna l'attore al pagamento delle spese di C.T.U. liquidate come in decreto e delle spese processuali della ER LI spa nella qualità che si liquidano in complessivi €
3.850,00 per onorario oltre iva e cpa come per legge se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame MI ES, ne ha argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
2 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
“A) Dichiarare la sig.ra GI RI e per essa i suoi eredi, quale proprietaria dell'auto investitrice Fiat Punto tg. AP424MD, esclusiva responsabile del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare Le ER LI S.p.A. quale impresa designata per la Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada in persona del legale rapp.te p.t. al risarcimento di tutti i danni patiti dall'appellante ES
MI in occasione del sinistro verificatosi il 21.07.2008, nella misura determinata nel corso del giudizio di I grado o in quella somma maggiore o minore che l'Ecc.ma
Corte di Appello riterrà di liquidare secondo giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo.
B) Condannare le ER LI Ass.ni spa n.q. al pagamento di spese, ivi incluse quelle di CTU, e competenze del doppio grado di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
ER LI s.p.a., quale impresa designata per la Regione Campania per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ha resistito all'impugnazione ed ha concluso:
“… per il rigetto dell'appello e comunque per il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese.”.
Con ordinanza in data 12.10.2023, verificata la regolarità della notifica dell'atto di appello, è stata dichiarata la contumacia di US AP ed, al contrario, verificata la mancata notifica nei confronti di TO AP,
RC TO AP, LE AP e LU AP, è stato ordinato all'appellante, su richiesta del medesimo, di rinotificare l'atto di impugnazione ai predetti litisconsorti.
Con successiva ordinanza in data 27.2.2024, depositata il 4.3.2024, rilevato che ES MI non aveva provveduto all'integrazione del contraddittorio e non aveva ottemperato all'ordine impartitogli con la precedente ordinanza in data 12.10.2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cod. proc. civ.
All'esito, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 7.1.2025, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.
§ - L'ESTINZIONE DEL GIUDIZIO
Il giudizio va dichiarato estinto per la mancata notifica nei confronti di
TO AP, RC TO AP, LE AP e LU AP.
L'appellante, MI ES, infatti, dopo il (primo) tentativo di notifica iniziale dell'atto di appello, non ha sollecitamente proseguito nell'attività di instaurazione del contraddittorio e neanche dopo l'assegnazione
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IV sezione civile del nuovo termine per la rinotifica, con ordinanza di questa Corte di Appello del 12.10.2023 (udienza del 10.10.2023), ha assicurato continuità e speditezza al
(secondo) procedimento notificatorio, rimanendo sostanzialmente inerte in entrambe le circostanze.
Il primo tentativo di notifica dell'atto di citazione in appello, nei confronti di TO AP, RC TO AP, LE AP e
LU AP, è avvenuto il 24.4.2023. In tale occasione, MI ES, piuttosto che attivarsi, immediatamente e diligentemente, per la rinnovazione della notifica, è rimasto inerte fino all'udienza del 10.10.2023 – quindi, all'incirca per un periodo di sei mesi – alla quale udienza ha richiesto ed ottenuto un nuovo termine per la rinnovazione, con rinvio all'udienza del
27.2.2024.
Tuttavia, l'appellante non ha eseguito la notifica neanche entro il differimento concessogli, e, con la nota depositata per l'udienza del 27.2.2024, ha richiesto ancora un nuovo termine per “… la rinotifica dell'atto di appello nei confronti di AP RC TO, AP LE e AP LU, nelle loro rispettive qualità.”, allo scopo dichiarato di “… consentire non solo nuove ricerche anagrafiche ma anche eventuale notifica ai sensi dell'art. 143 cpc.”.
La condotta della parte appellante risulta ingiustificatamente inerte e dilatoria, tenuto conto del lungo tempo avuto a disposizione per eseguire le necessarie ricerche anagrafiche, relative agli appellati, TO AP, RC
TO AP, LE AP e LU AP, sia in occasione della prima notifica dell'atto di appello, sia della seconda, a seguito della concessione di un nuovo termine per il compimento di tale attività, con ordinanza in data
12.10.2023 (in esito all'udienza del 10.10.2023).
La Corte di legittimità ha predicato reiteratamente che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento (Cass., ss.uu., n. 13394/2022; conformi precedenti: Cass. n.
48/2021; Cass. n. 384/2021; Cass. n. 17378/2021; Cass. n. 25037/2021; Cass. n.
36933/2021; Cass. n. 17352/2009).
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IV sezione civile
Il tempo per la diligente e tempestiva riattivazione degli adempimenti notificatori, da parte del notificante, è stato ritenuto dalla Corte di legittimità corrispondente alla metà dei termini previsti dall'art. 325 cod. proc. civ., quindi, per l'appello, quindici giorni. E' questo, infatti, secondo il Supremo Collegio “il parametro in relazione al quale devono essere valutati, fatta salva la ricorrenza di circostanze eccezionali, i requisiti di immediatezza e di tempestività.”, così come chiarito costantemente, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato nell'affermare che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. n. 20700/2018; conformi: Cass. n. 17577/2020; Cass. n.
11485/2018; Cass. n. 19059/2017; Cass., ss.uu., n. 14594/2016).
La Corte Suprema ha ben chiarito che “L'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito è, dunque, condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto perché, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento.” (così la sentenza n. 13394/2022).
L'applicazione al caso di specie dei principi di diritto appena sopra richiamati comporta, come già detto, che MI ES, a fronte del mancato perfezionamento della notifica dell'atto di appello tentata in data
24.4.2023, nei confronti di TO AP, RC TO AP, LE
AP e LU AP, avrebbe dovuto riprendere l'attività notificatoria con diligenza e tempestività, entro la metà del termine previsto dall'art. 325 cod. proc. civ., ma ciò non ha fatto, essendo rimasto inerte fino all'udienza del
10.10.2023, ove ha richiesto ed ottenuto il nuovo termine per la rinotifica.
Ma neanche a seguito dell'ordinanza resa in esito all'udienza predetta del 10.10.2023 l'appellante ha provveduto a compiere le attività necessarie per le ricerche anagrafiche dei destinatari dell'atto e si è pervenuti alla nuova udienza
27.2.2024, alla quale egli ha invocato, ancora una volta, una dilazione per completare le notifiche.
Non assume alcun rilievo la circostanza che l'appellato TO AP risulti deceduto, come da certificato anagrafico in data 17.10.2023, atteso che la
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IV sezione civile morte è avvenuta in data 8.12.2020, quindi era ben conoscibile da MI
ES, mediante l'adozione dell'ordinaria diligenza, già al momento della prima notifica dell'atto di appello, tentata in data 24.4.2023. L'appellante, invece, si è indotto a richiedere il certificato anagrafico di morte soltanto in data
17.10.2023, con evidente ritardo rispetto ai doveri di tempestività e diligenza ed anche rispetto al termine dimezzato di cui all'art. 325 cod. proc. civ., rievocati dalla Corte di legittimità (v. supra).
Alla mancata rinnovazione della notifica dell'atto di appello consegue la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, a norma dell'art. 291 comma III e dell'art. 307 comma III cod. proc. civ.
L'effetto estintivo si produce nei confronti di tutti gli appellati, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario (art. 331 cod. proc. civ.) ed è indipendente da qualsivoglia eccezione di controparte, in quanto opera di diritto e può essere dichiarato anche d'ufficio dal giudice (art. 307 ultimo comma cod. proc. civ.). Tuttavia, ER LI s.p.a. ha eccepito l'estinzione con la comparsa conclusionale di replica.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
Le spese di questo secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia desunto dalla somma domandata dall'appellante (“… condannare Le ER LI s.p.a. … al risarcimento di tutti i danni patiti dall'appellante ES MI nella misura determinata nel corso del giudizio di I grado o in quella somma maggiore o minore che
l'Ecc.ma Corte di Appello riterrà di liquidare secondo giustizia …”) (art. 5 comma 1
d.cit.).
Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al disputatum, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione
“o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, a priori che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa,
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IV sezione civile rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (Cass. n.
10984/2021)
In definitiva, la causa va ritenuta di valore indeterminato/bile e, pertanto, può trovare applicazione la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 26.000,00 ad € 260.000,00 (art. 5 comma 6 d.m. cit.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2847/2023 deliberata il 15.3.2023 e pubblicata il 16.3.2023 (n. 34433/2017 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) condanna MI ES al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, in favore di ER LI s.p.a., quale impresa designata per la Regione Campania per il Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, che liquida in € 7.300,00 per onorario, oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Napoli, in data 4 marzo 2025
IL PRESIDENTE EST.
PP De Tullio (firma apposta in modalità digitale)
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