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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/11/2025, n. 4924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4924 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice OL MA, nella causa iscritta al N. 16505/2024 R.G..L., promossa
D A
rappresentato e difeso dall' avv. FERRARO Parte_1
MANLIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
RI EM
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO
IA NA, elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 15/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal
30.01.2024, data della visita di revisione.
Condanna l' alla rifusione, in favore dell'Erario dello Stato, delle spese CP_1
di lite di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, de dovute come per legge.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/11/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(assegno mensile di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo. La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile, essendo invalida nella misura del 67%, sin dalla data della domanda amministrativa, in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “Spondilo disco artrosi. Artrosi tri compartimentale alle ginocchia. Soggetto obeso.
Sindrome affettiva e note depressive e disforiche. Ipertensione arteriosa. Diabete mellito.
Pregresso intervento di emicolectomia sn per diverticolite colon.”.
Va condivisa la diagnosi operata dal C.T.U., ma non la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti. L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista
– in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione come detto è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, avendo valutato:
“La sig.ra presenta un quadro di artrosi interapofisaria e di spondilosi. La RM di Pt_1
novembre 2024 documenta osteofiti in sede lombare ernia lombare L2-L3, collasso discale a L3-L4 con carattere erniario, bulging L5-S1. La sig.ra presenta altresì un quadro di artrosi tricompartimentale alle Pt_1
ginocchia.
Trattasi di soggetto obeso con BMI >35. In occasione di visita Consentita la flessione del tronco per 1/3; valgismo alle ginocchia. Accennata la flessione poi stop antalgico.
Succulenza arti inferiori. Deambulazione con appoggio. A tale quadro si ritiene di poter riconoscere una percentuale pari al 31% in riferimento alla voce
7105.
La perizianda presenta altresì una sindrome affettiva e note depressive disforiche;
in occasione di visita umore deflesso, eloquio rallentato con voce sommessa. A tale quadro possiamo riconoscere una percentuale pari al 20% in riferimento alla voce 2205 utilizzata per analogia.
All'ipertensione arteriosa riconosceremo una percentuale del 15% secondo le tabelle di Romano.
Al quadro di diabete mellito in terapia con igo attribuiremo secondo la voce
9309 una percentuale non più alta del 33%.
Al pregresso intervento di emicolectomia sn per diverticolite colon attribuiremo una percentuale non più elevata dell' 11%. E' stato poi effettuato il calcolo riduzionistico secondo la formula espressa in decimali IT= (IP1
+ IP2) – (IP1 x IP2) tra le menomazioni coesistenti superiori al 10% ed il risultato è stato pari al 67%..”.
Orbene, il C.T.U. non ha valutato in alcun modo le patologie artrosiche con conseguenze funzionali severe che affliggono la ricorrente e che pure riconosce. Esse vanno valutate almeno con il cod. 7010 e l'attribuzione del punteggio minimo ivi stabilito del 31%. Detto codice di invalidità, del resto, era stato riconosciuto dalla Commissione medica nel verbale del 13.09.2022
“Diagnosi CML: SINDROME DEPRESSIVO ANSIOSA CON NOTE
DISFORICHE DIABETE MELLITO TIPO II OSTEOATROSI
POLIDISTRETTUALE. OBESITA. EMICOLECTOMIA SNX PER
DIVERTICOLITE ACUTA. IPERTENSIONE ARTERIOSA.
Codice DM 5/2/92 6441 9309 7010 2205” e il C.T.U. documenta che l'osteoartrosi polidistrettuale non è venuta meno. In sede di revisione del
30.01.2024 la non valutava le patologie artrosiche, pervenendo alla CP_3
revoca della prestazione, nonostante che non appaia possibile che dette patologie, certificate nel 2022 e poi nel 2024 rispettivamente dalla CP_3
e dal C.T.U. siano nelle more venute meno per un breve intervallo temporale e che non sia così risulta dalla documentazione medica in atti.
Osserva il Tribunale che il C.T.U., quindi, ha valutato correttamente l'obesità, attribuendole il minimo previsto dal relativo cod. 7105, del 31%, ma ha omesso di aggiungere alla stessa, con la formula salomonica attesa la riduzione della funzionalità che ne deriva ai medesimi apparati, la patologia artrosica che ha diagnosticato come ernie lombari, collasso discale lombare con carattere erniario e bulging L5 - S1, cui va attribuito per analogia il cod. 7010 – come aveva fatto la nel 2022 – attribuendo almeno il 31%, che è la percentuale CP_3
minima ivi prevista, pervenendo a una percentuale di invalidità complessiva del
58%.
Ha poi errato nella valutazione della misura dell'invalidità sulla scorta dei codici tabellari assegnati, assegnando una percentuale di invalidità inferiore rispetto a quella ivi prevista, atteso che la depressione cod. 2205 prevede la percentuale fissa del 25% (non del 20% come valutata dal CTU), all'ipertensione per analogia va attribuito il cod. 6445 – non indicato dal CTU – attribuendo tuttavia la percentuale valutata nella relazione peritale del 15%, al diabete mellito valutato con il cod. 9309 (che attribuisce una percentuale dal 41% al 50%) deve attribuirsi almeno la percentuale di invalidità minima del 41% (ove il CTU ha attribuito quella inferiore del 33%); per la emicolectomia non si sa quale codice tabellare abbia applicato il CTU, che attribuisce l'11%, forse il cod. 9322, valutando la patologia che causava l'intervento, neoplasia a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale, percentuale che va quindi in tal modo condivisa.
Orbene, applicando alla complessiva percentuale di invalidità del 58%
(senza diminuzioni o aumenti) per l'obesità e la patologie artrosiche nel complesso, e a quelle come sopra ritenute per le altre patologie, del 25%, 15%,
41% e 11% la formula riduzionistica si ottiene una invalidità complessiva totale del 86%, sussistente – come ritenuto dal CTU per gli esiti di dette patologie – sin dalla data della visita di revisione, con conseguente sussistenza del requisito sanitario per il chiesto assegno mensile di assistenza sin da detta data.
Del resto, la revisione di una patologia assistenziale fondata su un requisito sanitario non può essere revocata, ove non si accerti un sostanziale miglioramento delle condizioni sanitarie del periziato, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite seguono la totale soccombenza dell e si liquidano in CP_1
favore dell'Erario dello Stato in parte dispositiva, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell CP_1 Vanno poste a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 15/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 15/10/2025
LA GIUDICE
OL MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice OL MA, nella causa iscritta al N. 16505/2024 R.G..L., promossa
D A
rappresentato e difeso dall' avv. FERRARO Parte_1
MANLIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
RI EM
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO
IA NA, elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 15/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal
30.01.2024, data della visita di revisione.
Condanna l' alla rifusione, in favore dell'Erario dello Stato, delle spese CP_1
di lite di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, de dovute come per legge.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/11/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(assegno mensile di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo. La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile, essendo invalida nella misura del 67%, sin dalla data della domanda amministrativa, in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “Spondilo disco artrosi. Artrosi tri compartimentale alle ginocchia. Soggetto obeso.
Sindrome affettiva e note depressive e disforiche. Ipertensione arteriosa. Diabete mellito.
Pregresso intervento di emicolectomia sn per diverticolite colon.”.
Va condivisa la diagnosi operata dal C.T.U., ma non la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti. L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista
– in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione come detto è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, avendo valutato:
“La sig.ra presenta un quadro di artrosi interapofisaria e di spondilosi. La RM di Pt_1
novembre 2024 documenta osteofiti in sede lombare ernia lombare L2-L3, collasso discale a L3-L4 con carattere erniario, bulging L5-S1. La sig.ra presenta altresì un quadro di artrosi tricompartimentale alle Pt_1
ginocchia.
Trattasi di soggetto obeso con BMI >35. In occasione di visita Consentita la flessione del tronco per 1/3; valgismo alle ginocchia. Accennata la flessione poi stop antalgico.
Succulenza arti inferiori. Deambulazione con appoggio. A tale quadro si ritiene di poter riconoscere una percentuale pari al 31% in riferimento alla voce
7105.
La perizianda presenta altresì una sindrome affettiva e note depressive disforiche;
in occasione di visita umore deflesso, eloquio rallentato con voce sommessa. A tale quadro possiamo riconoscere una percentuale pari al 20% in riferimento alla voce 2205 utilizzata per analogia.
All'ipertensione arteriosa riconosceremo una percentuale del 15% secondo le tabelle di Romano.
Al quadro di diabete mellito in terapia con igo attribuiremo secondo la voce
9309 una percentuale non più alta del 33%.
Al pregresso intervento di emicolectomia sn per diverticolite colon attribuiremo una percentuale non più elevata dell' 11%. E' stato poi effettuato il calcolo riduzionistico secondo la formula espressa in decimali IT= (IP1
+ IP2) – (IP1 x IP2) tra le menomazioni coesistenti superiori al 10% ed il risultato è stato pari al 67%..”.
Orbene, il C.T.U. non ha valutato in alcun modo le patologie artrosiche con conseguenze funzionali severe che affliggono la ricorrente e che pure riconosce. Esse vanno valutate almeno con il cod. 7010 e l'attribuzione del punteggio minimo ivi stabilito del 31%. Detto codice di invalidità, del resto, era stato riconosciuto dalla Commissione medica nel verbale del 13.09.2022
“Diagnosi CML: SINDROME DEPRESSIVO ANSIOSA CON NOTE
DISFORICHE DIABETE MELLITO TIPO II OSTEOATROSI
POLIDISTRETTUALE. OBESITA. EMICOLECTOMIA SNX PER
DIVERTICOLITE ACUTA. IPERTENSIONE ARTERIOSA.
Codice DM 5/2/92 6441 9309 7010 2205” e il C.T.U. documenta che l'osteoartrosi polidistrettuale non è venuta meno. In sede di revisione del
30.01.2024 la non valutava le patologie artrosiche, pervenendo alla CP_3
revoca della prestazione, nonostante che non appaia possibile che dette patologie, certificate nel 2022 e poi nel 2024 rispettivamente dalla CP_3
e dal C.T.U. siano nelle more venute meno per un breve intervallo temporale e che non sia così risulta dalla documentazione medica in atti.
Osserva il Tribunale che il C.T.U., quindi, ha valutato correttamente l'obesità, attribuendole il minimo previsto dal relativo cod. 7105, del 31%, ma ha omesso di aggiungere alla stessa, con la formula salomonica attesa la riduzione della funzionalità che ne deriva ai medesimi apparati, la patologia artrosica che ha diagnosticato come ernie lombari, collasso discale lombare con carattere erniario e bulging L5 - S1, cui va attribuito per analogia il cod. 7010 – come aveva fatto la nel 2022 – attribuendo almeno il 31%, che è la percentuale CP_3
minima ivi prevista, pervenendo a una percentuale di invalidità complessiva del
58%.
Ha poi errato nella valutazione della misura dell'invalidità sulla scorta dei codici tabellari assegnati, assegnando una percentuale di invalidità inferiore rispetto a quella ivi prevista, atteso che la depressione cod. 2205 prevede la percentuale fissa del 25% (non del 20% come valutata dal CTU), all'ipertensione per analogia va attribuito il cod. 6445 – non indicato dal CTU – attribuendo tuttavia la percentuale valutata nella relazione peritale del 15%, al diabete mellito valutato con il cod. 9309 (che attribuisce una percentuale dal 41% al 50%) deve attribuirsi almeno la percentuale di invalidità minima del 41% (ove il CTU ha attribuito quella inferiore del 33%); per la emicolectomia non si sa quale codice tabellare abbia applicato il CTU, che attribuisce l'11%, forse il cod. 9322, valutando la patologia che causava l'intervento, neoplasia a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale, percentuale che va quindi in tal modo condivisa.
Orbene, applicando alla complessiva percentuale di invalidità del 58%
(senza diminuzioni o aumenti) per l'obesità e la patologie artrosiche nel complesso, e a quelle come sopra ritenute per le altre patologie, del 25%, 15%,
41% e 11% la formula riduzionistica si ottiene una invalidità complessiva totale del 86%, sussistente – come ritenuto dal CTU per gli esiti di dette patologie – sin dalla data della visita di revisione, con conseguente sussistenza del requisito sanitario per il chiesto assegno mensile di assistenza sin da detta data.
Del resto, la revisione di una patologia assistenziale fondata su un requisito sanitario non può essere revocata, ove non si accerti un sostanziale miglioramento delle condizioni sanitarie del periziato, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite seguono la totale soccombenza dell e si liquidano in CP_1
favore dell'Erario dello Stato in parte dispositiva, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell CP_1 Vanno poste a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 15/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 15/10/2025
LA GIUDICE
OL MA