Art. 23.
Gli interessi annuali sui conti individuali relativi ai versamenti volontari, previsti dall' art. 14 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , sono computati, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, al saggio del 4,75 per cento.
Gli interessi annuali sui conti individuali relativi ai versamenti volontari, previsti dall' art. 14 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , sono computati, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, al saggio del 4,75 per cento.