Articolo 23 della Legge 11 aprile 1955, n. 380
Articolo 22Articolo 24
Versione
31 maggio 1955
Art. 23.
Gli interessi annuali sui conti individuali relativi ai versamenti volontari, previsti dall' art. 14 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , sono computati, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, al saggio del 4,75 per cento.
Entrata in vigore il 31 maggio 1955