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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 864/2022 promossa
Da
rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Motta. Parte_1
APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Christian Alessi.
APPELLATA
All'udienza del 19 dicembre 2024 l'appellante ha concluso come in atti.
IN FATTO Con ricorso depositato il 6.4.2017 Lo adiva il G.L. del Tribunale di Palermo e Parte_1 premesso di avere prestato attività lavorativa di tipo subordinato alla dipendenze della continuativamente dall'1.3.2012 al 28.1.2016, con rapporto formalmente CP_1 configurato dall'1.3.2012 al 30.9.2013 quale part time orizzontale pari a 62,5% e dall'1.10.2013 sino al 28.01.2016 a tempo pieno, e con inquadramento nella 2a categoria del
CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di Impianti settore industria metalmeccanica;
ciò premesso deduceva di avere fin dalla data di assunzione svolto le mansioni di:
- installatore telefonico e concretamente il passaggio dei cavi telefonici, il passaggio dei cavi della rete lan, il passaggio e la installazione di fibra ottica , le giunzioni di cavi telefonici e di fibra ottica con la giuntatrice, l'istallazione e la configurazione di apparati lan (swithc, server di rete, centrali telefoniche voip);
- manutenzione degli impianti;
- collaudatore della rete lan cablata rilasciando certificazione di corretto funzionamento al datore, in tale certificazione si misurava l'impedenza del cavo, la velocità di connessione e il tipo di connessione e se c'era una interruzione sul cavo;
Contr
- gestione da remoto del portale voip Fastweb della rete voip dell' di e CP_3 provincia, che si trovava nella sede di in via Gaetano La Loggia nel padiglione CP_3
22, alla quale erano collegati circa 180 presidi (reparti ospedalieri, uffici, ambulatori, pronto soccorsi);
- in caso di installazione e collaudo di nuovo impianto, controllo dalla postazione del corretto funzionamento e in caso di problemi risoluzione da remoto operando sulla configurazione degli apparati e se non era possibile indicazione all'installatore quale intervento operare per la sua soluzione;
- in caso di guasto di un impianto, risoluzione dalla postazione ovvero segnalazione ad un tecnico cui indicava quale intervento operare per la sua soluzione;
- in caso di guasti particolari per la soluzione dei quali era necessario relazionarsi con la Cont Cont dirigenza dell' si rivolgeva all'ing. responsabile del servizio informatico di Per_1
. CP_3
Ricondotte tali mansioni nella 3^ ctg. del CCNL dei dipendenti delle industrie metalmeccaniche private , deduceva il che, per quanto atteneva all'orario di Pt_1 lavoro , a fronte della configurazione formale del rapporto in tempo parziale e poi tempo pieno, dall'1.3.2012 al 28.1.2016 egli aveva sempre lavorato dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 e aveva svolto altresì oltre le 17 o nei giorni di sabato lavoro supplementare e straordinario siccome meglio precisato nelle mail convenzionalmente inviate all'addetta all'amministrazione , onde chiedeva condannarsi l'azienda convenuta Parte_2 al pagamento delle differenze retributive per mansioni superiori, lavoro supplementare e straordinario, quantificate in € 32.997,37. Non contraddittorio delle parti , con sentenza del 27/1/2022 il G.L rigettava la domanda.
Opinava il Tribunale che, nella rigorosa osservanza del criterio di distribuzione dell'onere della prova - gravante in capo al lavoratore - siccome applicabile alla controversia in esame, non era stata raggiunta la prova del maggior orario espletato e che , alla stregua del procedimento logico applicabile nella comparazione tra le mansioni di istituto e quelle rivendicate, non era stato appurato il possesso dei requisiti di preparazione e di professionalità richiesti dalle declaratorie contrattuali per l'accesso alla 3^ ctg. La sentenza di prime cure è stata impugnata dal il quale ne censura il tessuto Pt_1 logico-giuridico e segnatamente l'omessa valutazione degli elementi istruttori ricavabili dalle prove testimoniali raccolte , significativi della sussistenze degli elementi costitutivi dei diritti azionati. Ha resistito anche in questa sede la che ha chiesto il rigetto del gravame. CP_4
All'esito della espletata c.t.u. contabile la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti. IN DIRITTO L'appello è fondato
Procedendo anzitutto alla disamina del capo di domanda riguardante il lavoro straordinario il si duole della mancata valorizzazione della prova con il teste Pt_1 [...]
- riportante il dato orario della prestazione normalmente resa dal - Tes_1 Pt_1 dalle 8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì – e del disconoscimento dell'evidenza istruttoria ricavabile dal report del riscontro delle mail trasmesse alla segretaria di amministrazione e con la convergente asseverazione contenuta nella memoria Parte_2 responsiva di controparte. Ed invero contrariamente a quanto ritenuto dal G.L. deve ritenersi dimostrato sulla scorta delle dichiarazioni del teste , già collega del e non attinto da sospetti Tes_1 Pt_1 di inattendibilità, che l'orario di lavoro quotidianamente osservato dal , fosse Pt_1 quello 8.00-17.00 di ogni giorno escluso il sabato e la domenica , eccedente persino il monte orario full time (40 ore) stabilito dal CCNL applicabile. A ciò si aggiungeva un plus orario che si prolungava talora oltre le 17.00 ovvero anche nelle giornate di sabato e che, in base ad una convenzione tacita raggiunta con la società, il lavoratore era solito comunicare via e-mail alla segretaria dell'amministrazione
[...]
la quale provvedeva a remunerare tale prestazione supplementare per contanti Parte_2 senza che ne risultasse traccia in busta paga. Si trattava di una prassi aziendale pacificamente applicata dalla e che, a dire CP_1 dell'azienda, si perfezionava con la consegna della retribuzione brevi manu da parte della Segretaria stessa o dal legale rappresentante (cfr. memoria di risposta nel giudizio di primo grado). Con riferimento al tema dell'avvenuto pagamento alle ore di straordinario certificate dalle mail prodotte in causa , tale ultimo asserto, tuttavia, il cui onere probatorio involgente la dimostrazione dell'estinzione dell'obbligazione retributiva, è rimasto sfornito di prova onde si è ritenuto opportuno devolvere al c.t.u. l'indagine diretta a ricostruire il volume dello straordinario risultante a credito del lavoratore in ragione di quanto riferito dalla prova testimoniale e di quanto attestato dalle comunicazioni mail in atti. Un discorso diverso riguarda il secondo capo di domanda diretto ad ottenere il riconoscimento delle mansioni superiori. Premessa la correttezza teorica dell'impostazione metodologica seguita dal primo giudice siccome poggiante sul procedimento di sussunzione logica delle mansioni in concreto svolte in quelle descritte dalle declaratorie contrattuali delle categorie di riferimento il G.L. ha escluso la ricorrenza dell'esercizio dell'invocato ius variandi .
La Corte , tuttavia, è di contrario avviso. Partendo dall'analisi delle declaratorie in argomento - 2^ categoria lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;
i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio. Profili esemplificativi (…) Addetto conduzione impianti Lavoratori che sulla base di precise istruzioni provvedono alla sorveglianza ed alla eventuale alimentazione di macchine operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida computerizzata, attraverso semplici ed elementari segnalazioni di anomalie riscontrabili mediante indicazioni elementari del sistema informativo e/o segnalazioni visive o acustiche. Addetto impianti/sistemi automatizzati Lavoratori che coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono attività ausiliarie nell'attrezzamento di macchinario o in operazioni similari. Allievo attrezzista Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari o di impianti.
3° categoria: - lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio
o corrispondente esperienza di lavoro. (…)
. Riparatore Lavoratori che effettuano anche su linee di montaggio, sulla base di prescrizioni, schede, disegni, lavori di normale difficoltà di esecuzione con l'ausilio di strumenti elettrici predisposti e/o strumenti meccanici non preregolati e/o preregolati per il collaudo di apparecchiature a serie o loro parti per la individuazione di anomalie e per l'opportuna segnalazione. Collaudatore Lavoratori che, sulla base di prescrizioni specifiche, disegni, metodi definiti di analisi o di misurazione, eseguono, con l'ausilio di apparecchiature predisposte o con interventi semplici per la loro predisposizione e/o strumenti elettrici predisposti e/o strumenti meccanici non preregolati e/o preregolati, prove di normale difficoltà per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche di materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie, registrando i dati e segnalando le eventuali discordanze.
(..) Addetto conduzione impianti Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni e/o cicli di lavorazione e/o tabulati eseguono lavori di normale difficoltà per la costruzione di particolari di attrezzature e/o macchinario con nastri già controllati in lavorazioni precedenti. Provvedono al montaggio, sulla macchina, del pezzo nella posizione prevista, alla centratura con asse mandrino, ed all'inserimento sul quadro dei dati relativi ai punti di partenza della lavorazione. Nel corso del lavoro controllano il normale svolgimento del ciclo macchina ed eseguono, se necessario, la registrazione utensili, il controllo delle quote con strumenti non preregolati e/o preregolati. (..)Addetto impianti/sistemi automatizzati Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, eseguono lavori di normale difficoltà, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore: - per operazioni di palificazione, posa e recupero cavi e cavetti, eseguendo inoltre i necessari interventi per collegamenti e per opere accessorie su reti elettriche e/o telefoniche;
. ovvero - per l'esecuzione di giunzioni - comprese le operazioni accessorie - cooperando su cavi eventualmente anche funzionanti….” - Il G.L. ha ritenuto dirimente il possesso in capo al ricorrente della sola licenza media e non di un diploma rilasciato da istituti professionali o equiparabile e che, sulla base delle prove testimoniali, raccolte non fosse emerso il livello di complessità e di autonomia nell'espletamento dei compiti assegnati sufficiente a giustificare il passaggio di categoria.
In ordine al primo aspetto ritiene di contro la Corte che l' espressa dal possesso Pt_3 del diploma di qualifica di istituti professionali o dalla corrispondente esperienza di lavoro risolva il requisito della specifica preparazione integrante il presupposto per l'accesso alla categoria superiore nella presenza disgiunta dei due requisiti, sicchè anche in assenza del diploma rilasciato da istituti tecnici-professionali, il grado di preparazione richiesto può essere soddisfatto anche solo attraverso una adeguata esperienza lavorativa.
Quanto al grado di professionalità espresso dalle mansioni in concreto espletate - cablaggio i cavi telefonici e cavi di rete - soccorrono le dichiarazioni testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado le quali riconoscono al una competenza specifica Pt_1 nella risoluzione dei problemi occorsi nei sistemi di trasmissione dati - da remoto o impartendo ai tecnici sul posto le direttive al riguardo (v. , ) - essendo Tes_1 Per_2 egli destinatario delle segnalazioni dei guasti alla telefonia e alla rete dati, rispetto ai quali egli si attivava direttamente ( ) ovvero indicava autonomamente le modalità Tes_1 tecniche per l'intervento di riparazione ( ) oppure, in casi più gravi, effettuava Tes_1 una prima analisi girando poi il problema ai livelli superiori (teste ) . Per_1
Tanto basta per escludere la mera sussistenza di un grado di conoscenze professionali di tipo elementare caratterizzate dalla collaborazione in attività amministrative non richiedenti particolare a preparazione ed esperienza valendo ciò piuttosto ad inquadrare la prestazione del lavoratore nella cornice descritta dalla declaratoria invocata siccome riconducibile ora alla figura dell'addetto ad impianti e sistemi automatizzati ora del tecnico riparatore abilitato alla segnalazione e/o riparazione delle anomalie individuate nel funzionamento e nella conduzione delle reti di trasmissione dati. Anche in tale ottica è stato pertanto affidato al c.t.u. l'incarico di accertare le differenze retributive ricollegabili all'esercizio delle mansioni superiori . All'esito dele espletata c.t.u. contabile, avverso la quale non sono state rivolti rilievi o critiche da alcuna delle parti, si è giunti alla quantificazione dell'importo complessivamente a credito del pari ad € 32.320,60 di cui € 564,60 per TFR. Pt_1
Sommati a tale importo gli accessori per rivalutazione monetaria ed interessi legali conteggiati fino al mese di settembre 2024 , risulteranno complessivamente a credito del
€ 42.763,47. Pt_1
Del che, in riforma della sentenza impugnata, deve essere pronunciata condanna nei confronti della in uno alla ulteriore rivalutazione monetaria ed agli interessi CP_1 legai maturandi a partire dal 1/10/2024 fino al soddisfo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano e si distraggono come da dispositivo, in atti. Devono porsi definitivamente a carico della società appellata le spese della c.t.u. nel presente grado espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 151/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 27 gennaio 2022, condanna la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di delle Parte_1 differenze retributive dovute che liquida in complessivi € 42.763,47 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dall'1 ottobre 2024 fino al soddisfo. Condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di , delle spese processuali dei due gradi del giudizio Parte_1 che liquida , rispettivamente, in complessivi € 4.629,00 per il giudizio di primo grado ed in
€ 4.996,00 per il giudizio di appello, oltre, per entrambi, spese generali, iva e cpa in quanto dovute , disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Gaspare Motta.
Pone definitivamente a carico della le spese della c.t.u. nel presente grado Controparte_1 espletata. Palermo 19 dicembre 2024
Il Presidente est.
Michele De Maria