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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 11/08/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 387/2024 del R.G. Trib. in data 28.2.2024, promossa d a
- , nato il [...] a [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Negri e dall'Avv. Alessandro Braga;
a t t o r e contro
- , nato il [...] a [...], residente in [...]Parte_2
Valcellina (PN) -Via Maniago n.43, CF: , C.F._2
- , nata il [...] a [...], residente a [...]Parte_3
(PN) -Via del Bosco n.24/D, CF: , C.F._3
- , nata il [...] a [...], residente a [...]Parte_4
(PN) -Via Maniago n.43, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Elisa Martin
c o n v e n u t i avente per oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.,
1 trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 13/6/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per parte attrice come da prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e pertanto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria e incidentale:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
1) accertati i presupposti dei cui all'art. 2901 e ss. c.c. così come descritti nella narrativa
“In Fatto” e “In Diritto” del presente atto, disporre la revocatoria dell'atto notarile pubblico stipulato in data 01/06/2021, avanti il Notaio dott. (c.f.: Persona_1
), n. rep. 11166/8697, con il quale il signor c.f.: C.F._4 CP_1
cedeva a titolo gratuito alle figlie c.f.: C.F._2 Parte_3
e c.f.: la quota di 1/2 del diritto C.F._3 Parte_4 C.F._5
di proprietà degli immobili contraddistinti al Catasto Fabbricati e Terreni del Comune di
Cordenons (PN): Abitazione in villini (A/7) al foglio n. 22, particella n. 335, sub. n. 1;
Autorimessa (C6) al foglio n. 22, particella n. 335, sub. n. 2; Ente Comune al foglio n. 22, particella n. 335, sub. n. 3; Ente Urbano (terreno) al foglio n. 22, particella n. 335, consistenza 14 are, 40 centiare, con contestuale condanna dei signori , CP_1 Pt_3
e , in solido tra loro, stante l'intervenuta successiva vendita a terzi
[...] CP_2
dell'abitazione ad opera delle odierne convenute e , a pagare CP_3 Parte_4
all'attore, la somma di 75.000,00, pari cioè al 50% del valore dell'immobile, così come dichiarato dallo stesso in sede di separazione consensuale;
CP_1
2) e per l'effetto dichiarare inefficace il predetto atto di disposizione del patrimonio nei confronti del signor c.f. , limitatamente al 50% Parte_1 C.F._1
del predetto bene immobile, e quindi condannare i signori , e CP_1 Parte_3
, in solido tra loro, stante l'intervenuta successiva vendita a terzi Parte_4
2 dell'abitazione ad opera delle odierne convenute e , a pagare CP_3 Parte_4
all'attore, la somma di 75.000,00, pari cioè al 50% del valore dell'immobile, così come dichiarato dallo stesso in sede di separazione consensuale;
CP_1
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
3) Accertarsi nonché dichiararsi, per le causali di cui in narrativa, la simulazione assoluta del trasferimento immobiliare a titolo gratuito del 50% della proprietà dell'abitazione contraddistinta al Catasto Fabbricati e Terreni del Comune di Cordenons (PN):
Abitazione in villini (A/7) al foglio n. 22, particella n. 335, sub. n. 1; Autorimessa (C6) al foglio n. 22, particella n. 335, sub. n. 2; Ente Comune al foglio n. 22, particella n. 335, sub. n. 3; Ente Urbano (terreno) al foglio n. 22, particella n. 335, consistenza 14 are, 40 centiare, perfezionato dal signor con le figlie e in CP_1 Parte_3 Parte_4
data 01/06/2021, avanti il Notaio dott. (c.f.: ), n. rep. Persona_1 C.F._4
11166/8697, con contestuale condanna dei signori , e CP_1 Parte_3 Pt_4
, in solido tra loro, stante l'intervenuta successiva vendita a terzi dell'abitazione ad
[...]
opera delle odierne convenute e , a pagare all'attore, la somma di CP_3 Parte_4
75.000,00, pari cioè al 50% del valore dell'immobile, così come dichiarato dallo stesso
in sede di separazione consensuale;
CP_1
IN OGNI CASO
4) spese, diritti, onorari di causa, oltre rimborso forfetario 15%, c.p.a. 4% e i.v.a. 22%, interamente rifusi;”;
- per le parti convenute come da comparsa di costituzione e risposta e pertanto:
“In via preliminare di merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria relativamente alla cessione delle quote di proprietà della casa di abitazione familiare di Cordenons (PN) -Via
Portolana n.16 da parte del signor a favore delle figlie e CP_1 Parte_3
. Parte_4
3 Nel merito:
Per le ragioni di cui allo storico introduttivo, respingersi nel miglior modo ogni domanda ex adverso proposta.
Con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alla tassazione delle spese di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONI
1. Con atto di citazione di data 22/2/2024, ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio e le figlie e chiedendo, in via CP_1 Parte_3 Parte_4
principale, la revocatoria e quindi la dichiarazione di inefficacia dell'atto notarile pubblico stipulato in data 01/06/2021 (n. rep. 11166/8697), avanti il Notaio dott. , con il Persona_1
quale il primo dei tre convenuti aveva ceduto a titolo gratuito alle seconde la quota di 1/2 del diritto di proprietà degli immobili che avevano costituito la casa di abitazione familiare e le relative pertinenze. In via subordinata, è stato chiesto l'accertamento della simulazione assoluta dello stesso atto.
A sostegno delle proprie domande, ha allegato e dedotto che Parte_1
essendo stato suo socio al 50% nella TEKNO FRIGO S.n.c. di CP_1
e (società costituita dai due soci in data 28/2/2018 in Parte_1 CP_1
forma di S.r.l. e trasformata in S.n.c. in data 6/10/2020), con l'atto oggetto delle domande aveva gratuitamente trasferito alle figlie la proprietà dell'unico immobile di sua proprietà al solo fine di sottrarsi alla garanzia per i debiti personali e sociali. In particolare, i debiti nei confronti di erano derivati dal successivo atto di cessione di data Parte_1
22/2/22, con il quale , acquisendo la quota di partecipazione in TEKNO CP_1
FRIGO s.n.c. dell'altro socio, si era obbligato a manlevare il cedente dai debiti pregressi della società verso i creditori terzi. L'obbligo era rimasto inadempiuto e aveva originato l'emissione da parte del Tribunale di Verona di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo con il quale era stato ingiunto all'odierno convenuto di pagare all'ex socio la somma di euro 29.616,74. Parte_1
4 Su tali premesse, parte attrice ha dedotto la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria e di quella di simulazione, desumibili dalla successione cronologica degli eventi allegati, dalla natura gratuita dell'atto di cessione, dai rapporti familiari tra cedente e cessionarie, dall'inesistenza di altre proprietà immobiliari in capo al debitore.
2. I convenuti, ritualmente costituiti, hanno contestato integralmente le domande di parte attrice.
In via preliminare, hanno eccepito la prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 2903 c.c., deducendo che il trasferimento immobiliare oggetto della domanda attorea in realtà era avvenuto nell'ambito della separazione consensuale tra e la moglie CP_1
omologata dal Tribunale di Pordenone in data 27/1/2017, essendosi CP_4
proceduto alla relativa trascrizione già pochi giorni dopo ed essendo stato prudentemente stipulato il successivo atto notarile, qualche anno dopo, solo a causa del dubbio, dissipato dopo nemmeno due mesi dalla pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite n.
21761/2021, circa l'efficacia traslativa e la conseguente trascrivibilità dell'accordo di separazione omologato, con la previsione del trasferimento immobiliare inserito nel verbale d'udienza.
Nel merito, evidenziando le medesime circostanze di fatto allegate a sostegno dell'eccezione preliminare, i convenuti hanno contestato la configurabilità dei requisiti dell'azione revocatoria, sostenendo che, essendo avvenuto il trasferimento immobiliare impugnato ben prima della costituzione della società, sarebbero carenti non solo l'eventus damni e il consilium fraudis, ma ancora a monte il presupposto dell'esistenza di un credito in capo all'attore. Analogamente, è stata dedotta l'infondatezza dell'azione di simulazione, essendovi stata, in esecuzione degli accordi di separazione, un'effettiva dismissione della titolarità del diritto di proprietà sull'immobile che già aveva costituito l'abitazione familiare.
5 3. Con la prima memoria integrativa di trattazione l'attore, assumendo di essersi nel frattempo avveduto che e avevano alienato a terzi l'immobile Parte_3 Parte_4
oggetto di revocatoria, ha integrato le domande, chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento di una somma corrispondente al valore del bene ceduto.
La causa, istruita con l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti, essendosi ritenuti irrilevanti o superflue le prove orali richieste dalle parti convenute, è stata trattenuta in decisione nell'udienza di discussione del giorno 13/6/2025.
4. Parte attrice ha proposto due domande in via gradata. La Suprema Corte ha chiarito che
“l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che
l'altra, mentre, nel secondo, richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra.” (Cass. 7121/2024). È quindi necessario esaminare preliminarmente l'azione revocatoria, poiché proposta in via principale.
4.1.
Considerato che
, ai sensi dell'art. 2901 comma 1 n.1) c.c., il credito dell'attore in revocatoria ordinaria può sopravvenire all'atto dispositivo oggetto della domanda, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti sussiste il primo requisito richiesto per l'esercizio della revocatoria, cioè l'esistenza in capo a parte attrice del credito, che nel caso in esame è titolato dal decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.202/24 emesso dal
Tribunale di Verona in data 2/2/24 (doc. 8 parte attrice) e che è maturato in forza dell'accollo stipulato con l'atto di cessione delle quote di data 22/2/22 (doc. 3).
6 4.2. Pur a fronte dell'argomento che precede, l'actio pauliana deve essere rigettata, in considerazione delle circostanze che emergono dalle allegazioni e dalle produzioni documentali delle parti convenute.
I documenti dimessi, infatti, rivelano con evidenza che la proprietà delle unità immobiliari oggetto della cessione a titolo gratuito avvenuta in data 1/6/21 era già stata trasferita alle stesse cessionarie e nell'ambito del giudizio di separazione Parte_3 Parte_4
consensuale tra e (all. 2), in quanto: CP_1 CP_4
- nel ricorso congiunto depositato in data 8/8/2016 i coniugi avevano previsto, tra le altre condizioni di separazione, la cessione alle figlie della proprietà degli immobili in questione: “... i signori e ..., titolari ciascuno della Controparte_4 CP_1
quota del 50%, cedono alle figlie ... e ..., che accettano, la Parte_3 Parte_4
proprietà, ciascuna per la quota del 50%, del seguente immobile ...”;
- al verbale della separazione era stato allegato un atto integrativo di trasferimento della proprietà sottoscritto anche dalle cessionarie, contenente le attestazioni urbanistiche e quelle catastali previste dall'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985;
- in data 27/1/2017 il Tribunale di Pordenone aveva omologato la separazione alle condizioni di cui al ricorso, confermate nel verbale d'udienza;
- gli atti erano stati trascritti in data 10/3/2017;
- la Suprema Corte, con la pronuncia richiamata dalle parti convenute (Cass. SS.UU. n.
21761/2021) ha chiarito che l'accordo inserito nel verbale di udienza nel giudizio di separazione assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, se contiene tutti i requisiti richiesti (tra cui l'identificazione catastale e le dichiarazioni di conformità), produce effetti traslativi immediati, costituendo valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c..
Dalle premesse che precedono derivano alcune fondamentali conseguenze nel presente giudizio, nei termini che seguono.
7 Oggetto di domanda di revocatoria risulta essere il solo atto di cessione stipulato in data
1/6/2021. Ne consegue che, se anche non è fondata l'eccezione di prescrizione, perché
l'azione revocatoria è stata proposta entro il termine quinquennale dalla data dell'atto,
l'accoglimento della domanda è precluso innanzitutto dal difetto del presupposto oggettivo
(“eventus damni”). L'atto di cessione del 1/6/2021, infatti, non può aver recato alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, perché la proprietà degli immobili era già stata trasferita in sede di separazione. Sul punto non sono fondate le argomentazioni proposte dalla parte attrice. Come risulta chiaramente dagli atti prodotti dai convenuti, così come sopra esaminati, con l'accordo di separazione i coniugi non si erano limitati a manifestare la volontà e l'impegno di trasferire alle figlie, in un momento successivo, la proprietà della casa familiare, ma avevano direttamente effettuato tale cessione. Sotto questo profilo,
l'accordo di separazione non ha avuto solo effetti obbligatori, come preteso dall'attore, ma veri e propri effetti reali. Non deve ingannare l'utilizzo improprio, nelle note di trascrizione, del termine “assegnazione”, perché anche la visura catastale storica (doc. 4 parti convenute) attesta e conferma che la proprietà dei beni, ripartita tra le figlie al 50%, era stata trasferita loro sin dal 27/1/2017. Se ne deduce che, in quel contesto e nell'incertezza giurisprudenziale di lì a breve dissipata dalla Suprema Corte, il successivo atto notarile di cessione del giorno 1/6/2021 è stato stipulato, in vista della vendita a terzi di qualche giorno dopo, solo per conferma e quindi per maggiore certezza formale nel rapporto con i futuri acquirenti.
Se anche, per denegata ipotesi, volesse sostenersi l'esistenza del requisito oggettivo, attribuendo un'eventuale natura pregiudizievole all'atto di cessione del giugno 2021, andrebbe senz'altro escluso il requisito soggettivo dell'azione revocatoria che, trattandosi di atto dispositivo anteriore rispetto al sorgere del credito, avrebbe dovuto consistere nella dolosa preordinazione dell'atto al fine di recare pregiudizio al soddisfacimento delle ragioni creditorie. La cessione, infatti, in questa prospettiva che, lo si ribadisce, è
8 comunque erronea perché in realtà gli effetti traslativi erano già stati prodotti, avrebbe semplicemente rappresentato l'esecuzione di un accordo stipulato anni prima, accordo originario del quale quindi si dovrebbe provare il carattere fraudolento (si veda in tal senso, nel caso analogo di revocatoria relativa a un contratto definitivo di compravendita, tra le altre, Cass. 15215/2018, secondo cui “In tema di azione revocatoria, sono soggetti a revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., i contratti definitivi stipulati in esecuzione di un contratto preliminare, ove sia provato il carattere fraudolento del negozio con il quale il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto ...”). Ma tale prova andrebbe esclusa nel caso in esame, sia perché, quando l'accordo era maturato, non erano ancora sorti i rapporti societari tra e , essendo quindi impossibile anche Parte_1 CP_1
solo ipotizzare una dolosa preordinazione alla lesione delle ragioni creditorie di un soggetto non ancora legato da alcun rapporto giuridico con il soggetto cedente, sia perché, stante gli accordi di separazione e la reciprocità delle posizioni assunte dai due coniugi, bisognerebbe coinvolgere anche la moglie in contrasto con la logica e CP_4
con l'evidenza, nel disegno fraudolento concepito dall'attore.
Il difetto dei presupposti impone quindi il rigetto delle domande, sia nel punto in cui è stata chiesta la dichiarazione di inefficacia dell'atto di cessione a titolo gratuito, sia nel punto in cui, a prescindere dall'ammissibilità della domanda integrativa proposta in prima memoria,
è stata chiesta la condanna dei convenuti al pagamento di una somma corrispondente al valore dichiarato del bene ceduto.
Nell'eventuale ipotesi residuale, peraltro contraria al chiaro tenore testuale degli atti, che la domanda di revocatoria avesse come autonomo oggetto il trasferimento disposto già in sede di separazione, non resterebbe che prendere atto, in via preliminare, dell'intervenuta prescrizione tempestivamente eccepita dai convenuti.
9 5. Le stesse argomentazioni sopra svolte nel merito della revocatoria conducono al rigetto dell'azione di simulazione assoluta.
Non è stato fornito alcun concreto elemento probatorio, nemmeno di natura presuntiva, idoneo a dimostrare che le parti non avessero inteso trasferire il bene. Anzi, nella tesi della parte attrice, le circostanze di fatto invocate rivelerebbero proprio l'intenzione del debitore di privarsi concretamente della garanzia patrimoniale fornita dai propri CP_1
diritti di proprietà immobiliare.
In ogni caso, le vicende familiari pregresse rendono evidente che i coniugi avevano inteso effettivamente risolvere il conflitto coniugale cedendo alle figlie i rispettivi diritti di proprietà sull'immobile già adibito a casa familiare, per cui va escluso il presupposto stesso della simulazione, e cioè che, al momento della cessione ipoteticamente simulata, il cedente fosse ancora proprietario della quota dei beni ceduti, essendone invece già avvenuta la cessione nell'ambito della separazione, oltre quattro anni prima.
6. L'integrale rigetto delle domande comporta la soccombenza dell'attore e quindi la sua condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/14 e successivi aggiornamenti, secondo il valore della causa
(€ 29.616,74) determinato in base al credito vantato dall'attore (Cass. 3697/2020), applicando i parametri minimi per tutte le fasi, per la semplicità delle questioni trattate e la limitata attività processuale svolta, né sussistendo i presupposti, per l'identità delle posizioni dei convenuti, per disporre l'aumento ex art. 4 comma 2 D.M. citato.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 387/2024 così decide:
- rigetta integralmente le domande proposta dall'attore Parte_1
- condanna parte attrice alla rifusione in favore delle parti convenute Parte_1
10 delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario del
15% e oltre agli accessori se ed in quanto dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, l'11 agosto 2025
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini
11
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 387/2024 del R.G. Trib. in data 28.2.2024, promossa d a
- , nato il [...] a [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Negri e dall'Avv. Alessandro Braga;
a t t o r e contro
- , nato il [...] a [...], residente in [...]Parte_2
Valcellina (PN) -Via Maniago n.43, CF: , C.F._2
- , nata il [...] a [...], residente a [...]Parte_3
(PN) -Via del Bosco n.24/D, CF: , C.F._3
- , nata il [...] a [...], residente a [...]Parte_4
(PN) -Via Maniago n.43, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Elisa Martin
c o n v e n u t i avente per oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.,
1 trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 13/6/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per parte attrice come da prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e pertanto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria e incidentale:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
1) accertati i presupposti dei cui all'art. 2901 e ss. c.c. così come descritti nella narrativa
“In Fatto” e “In Diritto” del presente atto, disporre la revocatoria dell'atto notarile pubblico stipulato in data 01/06/2021, avanti il Notaio dott. (c.f.: Persona_1
), n. rep. 11166/8697, con il quale il signor c.f.: C.F._4 CP_1
cedeva a titolo gratuito alle figlie c.f.: C.F._2 Parte_3
e c.f.: la quota di 1/2 del diritto C.F._3 Parte_4 C.F._5
di proprietà degli immobili contraddistinti al Catasto Fabbricati e Terreni del Comune di
Cordenons (PN): Abitazione in villini (A/7) al foglio n. 22, particella n. 335, sub. n. 1;
Autorimessa (C6) al foglio n. 22, particella n. 335, sub. n. 2; Ente Comune al foglio n. 22, particella n. 335, sub. n. 3; Ente Urbano (terreno) al foglio n. 22, particella n. 335, consistenza 14 are, 40 centiare, con contestuale condanna dei signori , CP_1 Pt_3
e , in solido tra loro, stante l'intervenuta successiva vendita a terzi
[...] CP_2
dell'abitazione ad opera delle odierne convenute e , a pagare CP_3 Parte_4
all'attore, la somma di 75.000,00, pari cioè al 50% del valore dell'immobile, così come dichiarato dallo stesso in sede di separazione consensuale;
CP_1
2) e per l'effetto dichiarare inefficace il predetto atto di disposizione del patrimonio nei confronti del signor c.f. , limitatamente al 50% Parte_1 C.F._1
del predetto bene immobile, e quindi condannare i signori , e CP_1 Parte_3
, in solido tra loro, stante l'intervenuta successiva vendita a terzi Parte_4
2 dell'abitazione ad opera delle odierne convenute e , a pagare CP_3 Parte_4
all'attore, la somma di 75.000,00, pari cioè al 50% del valore dell'immobile, così come dichiarato dallo stesso in sede di separazione consensuale;
CP_1
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
3) Accertarsi nonché dichiararsi, per le causali di cui in narrativa, la simulazione assoluta del trasferimento immobiliare a titolo gratuito del 50% della proprietà dell'abitazione contraddistinta al Catasto Fabbricati e Terreni del Comune di Cordenons (PN):
Abitazione in villini (A/7) al foglio n. 22, particella n. 335, sub. n. 1; Autorimessa (C6) al foglio n. 22, particella n. 335, sub. n. 2; Ente Comune al foglio n. 22, particella n. 335, sub. n. 3; Ente Urbano (terreno) al foglio n. 22, particella n. 335, consistenza 14 are, 40 centiare, perfezionato dal signor con le figlie e in CP_1 Parte_3 Parte_4
data 01/06/2021, avanti il Notaio dott. (c.f.: ), n. rep. Persona_1 C.F._4
11166/8697, con contestuale condanna dei signori , e CP_1 Parte_3 Pt_4
, in solido tra loro, stante l'intervenuta successiva vendita a terzi dell'abitazione ad
[...]
opera delle odierne convenute e , a pagare all'attore, la somma di CP_3 Parte_4
75.000,00, pari cioè al 50% del valore dell'immobile, così come dichiarato dallo stesso
in sede di separazione consensuale;
CP_1
IN OGNI CASO
4) spese, diritti, onorari di causa, oltre rimborso forfetario 15%, c.p.a. 4% e i.v.a. 22%, interamente rifusi;”;
- per le parti convenute come da comparsa di costituzione e risposta e pertanto:
“In via preliminare di merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria relativamente alla cessione delle quote di proprietà della casa di abitazione familiare di Cordenons (PN) -Via
Portolana n.16 da parte del signor a favore delle figlie e CP_1 Parte_3
. Parte_4
3 Nel merito:
Per le ragioni di cui allo storico introduttivo, respingersi nel miglior modo ogni domanda ex adverso proposta.
Con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alla tassazione delle spese di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONI
1. Con atto di citazione di data 22/2/2024, ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio e le figlie e chiedendo, in via CP_1 Parte_3 Parte_4
principale, la revocatoria e quindi la dichiarazione di inefficacia dell'atto notarile pubblico stipulato in data 01/06/2021 (n. rep. 11166/8697), avanti il Notaio dott. , con il Persona_1
quale il primo dei tre convenuti aveva ceduto a titolo gratuito alle seconde la quota di 1/2 del diritto di proprietà degli immobili che avevano costituito la casa di abitazione familiare e le relative pertinenze. In via subordinata, è stato chiesto l'accertamento della simulazione assoluta dello stesso atto.
A sostegno delle proprie domande, ha allegato e dedotto che Parte_1
essendo stato suo socio al 50% nella TEKNO FRIGO S.n.c. di CP_1
e (società costituita dai due soci in data 28/2/2018 in Parte_1 CP_1
forma di S.r.l. e trasformata in S.n.c. in data 6/10/2020), con l'atto oggetto delle domande aveva gratuitamente trasferito alle figlie la proprietà dell'unico immobile di sua proprietà al solo fine di sottrarsi alla garanzia per i debiti personali e sociali. In particolare, i debiti nei confronti di erano derivati dal successivo atto di cessione di data Parte_1
22/2/22, con il quale , acquisendo la quota di partecipazione in TEKNO CP_1
FRIGO s.n.c. dell'altro socio, si era obbligato a manlevare il cedente dai debiti pregressi della società verso i creditori terzi. L'obbligo era rimasto inadempiuto e aveva originato l'emissione da parte del Tribunale di Verona di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo con il quale era stato ingiunto all'odierno convenuto di pagare all'ex socio la somma di euro 29.616,74. Parte_1
4 Su tali premesse, parte attrice ha dedotto la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria e di quella di simulazione, desumibili dalla successione cronologica degli eventi allegati, dalla natura gratuita dell'atto di cessione, dai rapporti familiari tra cedente e cessionarie, dall'inesistenza di altre proprietà immobiliari in capo al debitore.
2. I convenuti, ritualmente costituiti, hanno contestato integralmente le domande di parte attrice.
In via preliminare, hanno eccepito la prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 2903 c.c., deducendo che il trasferimento immobiliare oggetto della domanda attorea in realtà era avvenuto nell'ambito della separazione consensuale tra e la moglie CP_1
omologata dal Tribunale di Pordenone in data 27/1/2017, essendosi CP_4
proceduto alla relativa trascrizione già pochi giorni dopo ed essendo stato prudentemente stipulato il successivo atto notarile, qualche anno dopo, solo a causa del dubbio, dissipato dopo nemmeno due mesi dalla pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite n.
21761/2021, circa l'efficacia traslativa e la conseguente trascrivibilità dell'accordo di separazione omologato, con la previsione del trasferimento immobiliare inserito nel verbale d'udienza.
Nel merito, evidenziando le medesime circostanze di fatto allegate a sostegno dell'eccezione preliminare, i convenuti hanno contestato la configurabilità dei requisiti dell'azione revocatoria, sostenendo che, essendo avvenuto il trasferimento immobiliare impugnato ben prima della costituzione della società, sarebbero carenti non solo l'eventus damni e il consilium fraudis, ma ancora a monte il presupposto dell'esistenza di un credito in capo all'attore. Analogamente, è stata dedotta l'infondatezza dell'azione di simulazione, essendovi stata, in esecuzione degli accordi di separazione, un'effettiva dismissione della titolarità del diritto di proprietà sull'immobile che già aveva costituito l'abitazione familiare.
5 3. Con la prima memoria integrativa di trattazione l'attore, assumendo di essersi nel frattempo avveduto che e avevano alienato a terzi l'immobile Parte_3 Parte_4
oggetto di revocatoria, ha integrato le domande, chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento di una somma corrispondente al valore del bene ceduto.
La causa, istruita con l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti, essendosi ritenuti irrilevanti o superflue le prove orali richieste dalle parti convenute, è stata trattenuta in decisione nell'udienza di discussione del giorno 13/6/2025.
4. Parte attrice ha proposto due domande in via gradata. La Suprema Corte ha chiarito che
“l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che
l'altra, mentre, nel secondo, richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra.” (Cass. 7121/2024). È quindi necessario esaminare preliminarmente l'azione revocatoria, poiché proposta in via principale.
4.1.
Considerato che
, ai sensi dell'art. 2901 comma 1 n.1) c.c., il credito dell'attore in revocatoria ordinaria può sopravvenire all'atto dispositivo oggetto della domanda, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti sussiste il primo requisito richiesto per l'esercizio della revocatoria, cioè l'esistenza in capo a parte attrice del credito, che nel caso in esame è titolato dal decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.202/24 emesso dal
Tribunale di Verona in data 2/2/24 (doc. 8 parte attrice) e che è maturato in forza dell'accollo stipulato con l'atto di cessione delle quote di data 22/2/22 (doc. 3).
6 4.2. Pur a fronte dell'argomento che precede, l'actio pauliana deve essere rigettata, in considerazione delle circostanze che emergono dalle allegazioni e dalle produzioni documentali delle parti convenute.
I documenti dimessi, infatti, rivelano con evidenza che la proprietà delle unità immobiliari oggetto della cessione a titolo gratuito avvenuta in data 1/6/21 era già stata trasferita alle stesse cessionarie e nell'ambito del giudizio di separazione Parte_3 Parte_4
consensuale tra e (all. 2), in quanto: CP_1 CP_4
- nel ricorso congiunto depositato in data 8/8/2016 i coniugi avevano previsto, tra le altre condizioni di separazione, la cessione alle figlie della proprietà degli immobili in questione: “... i signori e ..., titolari ciascuno della Controparte_4 CP_1
quota del 50%, cedono alle figlie ... e ..., che accettano, la Parte_3 Parte_4
proprietà, ciascuna per la quota del 50%, del seguente immobile ...”;
- al verbale della separazione era stato allegato un atto integrativo di trasferimento della proprietà sottoscritto anche dalle cessionarie, contenente le attestazioni urbanistiche e quelle catastali previste dall'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985;
- in data 27/1/2017 il Tribunale di Pordenone aveva omologato la separazione alle condizioni di cui al ricorso, confermate nel verbale d'udienza;
- gli atti erano stati trascritti in data 10/3/2017;
- la Suprema Corte, con la pronuncia richiamata dalle parti convenute (Cass. SS.UU. n.
21761/2021) ha chiarito che l'accordo inserito nel verbale di udienza nel giudizio di separazione assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, se contiene tutti i requisiti richiesti (tra cui l'identificazione catastale e le dichiarazioni di conformità), produce effetti traslativi immediati, costituendo valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c..
Dalle premesse che precedono derivano alcune fondamentali conseguenze nel presente giudizio, nei termini che seguono.
7 Oggetto di domanda di revocatoria risulta essere il solo atto di cessione stipulato in data
1/6/2021. Ne consegue che, se anche non è fondata l'eccezione di prescrizione, perché
l'azione revocatoria è stata proposta entro il termine quinquennale dalla data dell'atto,
l'accoglimento della domanda è precluso innanzitutto dal difetto del presupposto oggettivo
(“eventus damni”). L'atto di cessione del 1/6/2021, infatti, non può aver recato alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, perché la proprietà degli immobili era già stata trasferita in sede di separazione. Sul punto non sono fondate le argomentazioni proposte dalla parte attrice. Come risulta chiaramente dagli atti prodotti dai convenuti, così come sopra esaminati, con l'accordo di separazione i coniugi non si erano limitati a manifestare la volontà e l'impegno di trasferire alle figlie, in un momento successivo, la proprietà della casa familiare, ma avevano direttamente effettuato tale cessione. Sotto questo profilo,
l'accordo di separazione non ha avuto solo effetti obbligatori, come preteso dall'attore, ma veri e propri effetti reali. Non deve ingannare l'utilizzo improprio, nelle note di trascrizione, del termine “assegnazione”, perché anche la visura catastale storica (doc. 4 parti convenute) attesta e conferma che la proprietà dei beni, ripartita tra le figlie al 50%, era stata trasferita loro sin dal 27/1/2017. Se ne deduce che, in quel contesto e nell'incertezza giurisprudenziale di lì a breve dissipata dalla Suprema Corte, il successivo atto notarile di cessione del giorno 1/6/2021 è stato stipulato, in vista della vendita a terzi di qualche giorno dopo, solo per conferma e quindi per maggiore certezza formale nel rapporto con i futuri acquirenti.
Se anche, per denegata ipotesi, volesse sostenersi l'esistenza del requisito oggettivo, attribuendo un'eventuale natura pregiudizievole all'atto di cessione del giugno 2021, andrebbe senz'altro escluso il requisito soggettivo dell'azione revocatoria che, trattandosi di atto dispositivo anteriore rispetto al sorgere del credito, avrebbe dovuto consistere nella dolosa preordinazione dell'atto al fine di recare pregiudizio al soddisfacimento delle ragioni creditorie. La cessione, infatti, in questa prospettiva che, lo si ribadisce, è
8 comunque erronea perché in realtà gli effetti traslativi erano già stati prodotti, avrebbe semplicemente rappresentato l'esecuzione di un accordo stipulato anni prima, accordo originario del quale quindi si dovrebbe provare il carattere fraudolento (si veda in tal senso, nel caso analogo di revocatoria relativa a un contratto definitivo di compravendita, tra le altre, Cass. 15215/2018, secondo cui “In tema di azione revocatoria, sono soggetti a revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., i contratti definitivi stipulati in esecuzione di un contratto preliminare, ove sia provato il carattere fraudolento del negozio con il quale il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto ...”). Ma tale prova andrebbe esclusa nel caso in esame, sia perché, quando l'accordo era maturato, non erano ancora sorti i rapporti societari tra e , essendo quindi impossibile anche Parte_1 CP_1
solo ipotizzare una dolosa preordinazione alla lesione delle ragioni creditorie di un soggetto non ancora legato da alcun rapporto giuridico con il soggetto cedente, sia perché, stante gli accordi di separazione e la reciprocità delle posizioni assunte dai due coniugi, bisognerebbe coinvolgere anche la moglie in contrasto con la logica e CP_4
con l'evidenza, nel disegno fraudolento concepito dall'attore.
Il difetto dei presupposti impone quindi il rigetto delle domande, sia nel punto in cui è stata chiesta la dichiarazione di inefficacia dell'atto di cessione a titolo gratuito, sia nel punto in cui, a prescindere dall'ammissibilità della domanda integrativa proposta in prima memoria,
è stata chiesta la condanna dei convenuti al pagamento di una somma corrispondente al valore dichiarato del bene ceduto.
Nell'eventuale ipotesi residuale, peraltro contraria al chiaro tenore testuale degli atti, che la domanda di revocatoria avesse come autonomo oggetto il trasferimento disposto già in sede di separazione, non resterebbe che prendere atto, in via preliminare, dell'intervenuta prescrizione tempestivamente eccepita dai convenuti.
9 5. Le stesse argomentazioni sopra svolte nel merito della revocatoria conducono al rigetto dell'azione di simulazione assoluta.
Non è stato fornito alcun concreto elemento probatorio, nemmeno di natura presuntiva, idoneo a dimostrare che le parti non avessero inteso trasferire il bene. Anzi, nella tesi della parte attrice, le circostanze di fatto invocate rivelerebbero proprio l'intenzione del debitore di privarsi concretamente della garanzia patrimoniale fornita dai propri CP_1
diritti di proprietà immobiliare.
In ogni caso, le vicende familiari pregresse rendono evidente che i coniugi avevano inteso effettivamente risolvere il conflitto coniugale cedendo alle figlie i rispettivi diritti di proprietà sull'immobile già adibito a casa familiare, per cui va escluso il presupposto stesso della simulazione, e cioè che, al momento della cessione ipoteticamente simulata, il cedente fosse ancora proprietario della quota dei beni ceduti, essendone invece già avvenuta la cessione nell'ambito della separazione, oltre quattro anni prima.
6. L'integrale rigetto delle domande comporta la soccombenza dell'attore e quindi la sua condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/14 e successivi aggiornamenti, secondo il valore della causa
(€ 29.616,74) determinato in base al credito vantato dall'attore (Cass. 3697/2020), applicando i parametri minimi per tutte le fasi, per la semplicità delle questioni trattate e la limitata attività processuale svolta, né sussistendo i presupposti, per l'identità delle posizioni dei convenuti, per disporre l'aumento ex art. 4 comma 2 D.M. citato.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 387/2024 così decide:
- rigetta integralmente le domande proposta dall'attore Parte_1
- condanna parte attrice alla rifusione in favore delle parti convenute Parte_1
10 delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario del
15% e oltre agli accessori se ed in quanto dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, l'11 agosto 2025
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini
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