Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla costruzione delle carceri giudiziarie di Rimini per un importo di spesa di 250.000.000 di lire.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla costruzione delle carceri giudiziarie di Rimini per un importo di spesa di 250.000.000 di lire.