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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/04/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10853/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 10.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10853/2023, promossa da
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Lorena Natascia Grasso e Salvatore Antonino Raciti, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario e legale rappresentante pro -tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippa
Morina, giusta procura in atti e giusta deliberazione n. 557 del 5.4.2024;
- resistente-
e
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Velardi giusta procura generale alle liti n. del 23.01.2023, rogito del notaio di Fiumicino (RM); P.IVA_1 Persona_1
- resistente-
Oggetto: Contratto di Co.Co.Co. – nullità - accertamento rapporto di lavoro subordinato - art. 2126 c.c. - stabilizzazione - differenze retributive - risarcimento del danno comunitario e da precarizzazione - regolarizzazione contributiva - risarcimento da omissione contributiva - accertamento della natura etero organizzata del rapporto - art. 2 d. lgs. n. 81/2015;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.10.2023, il ricorrente indicato in epigrafe ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di “
1. accertare e dichiarare la nullità assoluta del contratto di assunzione in co.co.co. e delle successive proroghe oggetto della presente vertenza per violazione di legge (D.L. n. 14/2020; D.L. n. 18/2020; L. n. 234/2021) nonché la nullità relativa degli stessi per violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, ivi statuendo la conversione del rapporto di lavoro da co.co.co. a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126
c.c. ed il diritto del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 36, D.Lgs. 165/2001; 2. per il caso di ritenuta validità del contratto di assunzione in co.co.co. e delle successive proroghe oggetto della presente vertenza, ritenute le plurime violazioni di legge e discriminazioni commesse dall'Azienda nei confronti del ricorrente, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a termine ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa (24/05/2021-28/02/2023), con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di
“Assistente Tecnico Perito Informatico”, con conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo (con diritto a percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL Comparto Sanità di riferimento;
per l'effetto, ritenuta la discriminazione spiegata in termini di mancata assunzione del ricorrente mediante contratto subordinato a termine, accertare dichiarare, con qualsivoglia provvedimento opportuno, ed anche in via interinale, il diritto del ricorrente di sancire la piena equiparazione con i lavoratori subordinati in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale, 3. sempre per l'effetto, in ragione dell'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa ed il conseguente diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo, condannare l' a versare CP_1 all'odierno ricorrente le spettanze retributive eventualmente accertate a seguito di apposita
C.T.U. contabile nonché la somma complessiva di € 14.839,82, a titoli di accessori di legge
(ratei 13^; ferie;
permessi; riposi;
indennità festivi;
indennità di turno;
indennità condizioni di lavoro;
TFR) al ritenuto rapporto subordinato, calcolata al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente.
4. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del 'danno comunitario' derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni
2 imperative ex art. 36 D. Lgs. n. 165/2001, da quantificarsi nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati dall'art. 8 della L. n.
604/1966; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del 'danno da precarizzazione' derivante dalla perdita di chances patita dal ricorrente, da quantificarsi nella somma di € 17.284,02 , pari al 50% della somma netta percepita durante il rapporto di lavoro,
o nella maggiore o minore misura che il Tribunale stabilirà in corso di causa;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da omessa contribuzione, da quantificarsi nella somma di € 10.000,00, o nella maggiore o minore misura che il Tribunale stabilirà in corso di causa.
5. In via meramente subordinata e recessiva rispetto alla richiesta di conversione del rapporto da precario a subordinato in conseguenza della etero-direzione che ha contraddistinto il rapporto di lavoro qui in esame, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa
(24/05/2021-28/02/2023 ), con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di
“Assistente Tecnico Perito Informatico”, ”, con conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo (con diritto a percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL Comparto Sanità di riferimento;
per l'effetto, ritenuta la discriminazione spiegata in termini di mancata assunzione del ricorrente mediante contratto subordinato a termine, accertare dichiarare, con qualsivoglia provvedimento opportuno, ed anche in via interinale, il diritto del ricorrente di sancire la piena equiparazione con i lavoratori subordinati in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale;
sempre per l'effetto, stante l'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa ed il conseguente diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo, condannare l' a versare all'odierno ricorrente CP_1
le spettanze retributive eventualmente accertate a seguito di apposita C.T.U. contabile nonché la somma complessiva di € 14.839,82, a titoli di accessori di legge (ratei 13^; ferie;
permessi; riposi;
indennità festivi;
indennità di turno;
indennità condizioni di lavoro;
TFR) al ritenuto rapporto subordinato, calcolata al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente.
6. Condannare le parti resistente solidalmente alla refusione di spese legali, onorari e diritti del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti procuratori.”
3 A fondamento delle proprie ragioni il ricorrente ha esposto di essere stato assunto in forza dell'Avviso Regionale adottato in data 04.01.2021 dall'A.O.U. Policlinico G. Martino di
Messina, traente origine dalla nota assessoriale prot. n. 56816 del 31.12.2020, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 20.05.2021, decorrente dal 24.05.2021, con profilo professionale di “ASSISTENTE TECNICO PERITO INFORMATICO”, Cat. C, ma svolgendo di fatto mansioni amministrative, per la gestione del perdurante stato di emergenza sanitaria da
COVID-19; che, sebbene l'emergenza sanitaria fosse cessata in data 31.03.2022, aveva continuato a prestare la propria attività lavorativa in forza di addendum al contratto, onde assicurare la gestione ordinaria della sanità mediante un “presidio adeguato di personale”; di aver svolto, presso le strutture cui era stato destinato, segnatamente indicate in ricorso, mansioni prettamente amministrative, prestando la propria attività lavorativa secondo gli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato, ovvero “l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, lo stabile inserimento del lavoratore all'interno della struttura burocratica dell'ente di appartenenza, l'orario di lavoro predeterminato, il controllo del datore di lavoro, il carattere continuativo e professionale delle prestazioni lavorative effettuate”; che nello svolgimento delle funzioni segnatamente indicate in ricorso presso l'hub vaccinale del
Palazzetto dello Sport di S.A. Li Battiati e presso l'Asp 3 di Catania – PVT di Tremestieri
Etneo, aveva ricevuto le direttive e le istruzioni necessarie rispettivamente da parte della
Dott.ssa e dell'Asp 3 di Catania – Dipartimento di prevenzione di San Gregorio Persona_2
di Catania sotto il responsabile del PVT Dott. risultando così stabilmente Persona_3 inserito nell'organizzazione aziendale, osservando un preciso orario di lavoro, dalle 8,00 alle
14,00 o dalle 14,00 alle 20,00 e percependo un compenso fisso prestabilito pari ad € 22,00 l'ora
(lordi);
Sulla scorta della superiore ricostruzione in fatto parte ricorrente ha in primo luogo dedotto la nullità del contratto di co.co.co., per violazione del decreto legislativo 165/2001 e delle disposizioni speciali dettate nel periodo emergenziale, affermando il proprio diritto alla conversione del rapporto di lavoro da co.co.co. in rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126
c.c., nonché al risarcimento del danno ex art. 36, d. lgs. 165/2001. Ha poi rappresentato che, ad ogni modo, il rapporto di lavoro si era svolto con le modalità proprie della subordinazione ex art. 2094 c.c., stante la sussistenza dei relativi indici sintomatici, sicché doveva essere riconosciuto il diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo- previdenziale e retributivo, riconducibile alla categoria C del CCNL Comparto Sanità di riferimento, con conseguente diritto a percepire le differenze retributive e gli accessori di legge
4 specificamente indicati in ricorso, oltre al risarcimento del “danno comunitario” ex art. 36, d. lgs. 165/2001, dell'ulteriore “danno da precarizzazione” consistente nella perdita di chances di miglioramento delle condizioni di lavoro, non avendo potuto partecipare alle procedure di reclutamento avviate dall'Azienda (o da altre Aziende sanitarie) facendo valere il titolo (ed il conseguente punteggio) di dipendente anziché quello di precario, e al risarcimento del danno da omissione contributiva.
Con memoria difensiva depositata in data 14.3.2024 si è costituito in giudizio l' CP_2 rappresentando che l'ASP aveva provveduto, in ottemperanza agli obblighi assunti con il contratto di co.co.co. stipulato con parte ricorrente, a versare in suo favore la contribuzione dovuta alla Gestione Separata ex art. 2, co.26, legge n.335/1995, e formulando le seguenti conclusioni: “1) laddove sia accertata la reale natura subordinata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intercorso tra parte ricorrente e l' CP_1 [...]
, ritenere e dichiarare quest'ultima tenuta al versamento all' Controparte_3 CP_2 dei contributi previdenziali dovuti su tale rapporto di lavoro;
per l'effetto, emettere sentenza di condanna dell' , in persona del suo legale Controparte_4
rappr.te pro tempore, al pagamento dei contributi che si fa riserva di quantificare, oltre sanzioni civili sui detti, a norma dell'art.116, co.8, lett. b), legge n.388/2000 ed altri conseguenti accessori a norma del successivo comma 9, nonchè con ritenzione delle eventuali eccedenze ex art.8 DPR n.818/1957. 2) Ritenere e dichiarare altresì parte ricorrente tenuta alla restituzione delle prestazioni assistenziali ex art.15, d.lgs. n.22/2015 e succ. modifiche ed integrazioni (DIS-COLL.) godute in conseguenza della cessazione del rapporto di co.co.co.. 3)
Rigettare per il resto ogni altra domanda proposta nei confronti dell' 4) Con il favore di CP_2
spese ed onorari di causa. 5) Con riserva di integrare e modificare le presenti conclusioni, all'esito della costituzione in giudizio della ASP di Catania, ad oggi non ancora risultante depositata sul PST del Ministero della Giustizia.”
Con memoria difensiva depositata in data 16.4.2024 si è tardivamente costituita in giudizio l'Asp di Catania, contestando la prospettazione avversaria e deducendo: che il contesto regolativo del rapporto di lavoro era stato quello emergenziale dettato dalla pandemia da
COVID 19; che la procedura “click day” con cui era avvenuto il reclutamento, non aveva richiesto alcun criterio selettivo e/o comparativo essendo stati selezionati coloro i quali avevano effettuato il mero invio della candidatura nel lasso temporale più breve possibile;
che il rapporto di lavoro che ne era seguito era stato del tutto coerente con il nomen juris del contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
che a parte ricorrente erano stati assegnati sede e
5 termini di attività, sottoposti ad una semplice verifica da parte del responsabile della struttura di allocazione;
che era stato espressamente previsto che il contratto potesse essere prorogato in ragione del perdurare dell'esigenza e dello stato di emergenza;
che il compenso era stato pattuito nella misura oraria onnicomprensiva di € 22,00 lordi, di gran lunga superiore a quella in godimento del personale dipendente della medesima figura contrattuale;
che in caso d'inadempimento del lavoratore avrebbero trovato applicazione le disposizioni di cui all'art. 2224 c.c., relative al prestatore d'opera; che, in base all'art. 7 del contratto individuale di lavoro, tra le parti era stata pattuita una clausola di non esclusività, la quale costituiva ulteriore riprova della assenza di un vincolo di subordinazione tra le parti.
L'Asp di Catania ha poi rilevato che ove il rapporto di lavoro fosse stato qualificato come subordinato sarebbe stato radicalmente nullo per violazione degli artt. 35 e 36 del TUPI, potendo il rapporto di lavoro produrre solo gli effetti di cui all'art. 2126 c.c., risultando infondate le richieste in ordine a successive assunzioni o avanzamenti di carriera, perdita di chance in ordine a future stabilizzazioni, riservate, in coerenza col piano triennale del fabbisogno, al personale di ruolo sanitario e/o sociosanitario anche non più in servizio e reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali.
Ha evidenziato che l'attività oggetto del contratto era stata di natura temporanea, eccezionale ed imprevedibile, in quanto connessa con lo stato di emergenza e che, pertanto, la stessa non aveva esercitato poteri di direzione, ma di coordinamento e verifica dell'attività prestata agli obiettivi da raggiungere e che non sussistevano vincoli gerarchici e disciplinari, i soli realmente indicativi di un rapporto di subordinazione. Ha asserito che il compenso orario percepito da parte ricorrente era stato di gran lunga superiore a quello per la reclamata posizione di dipendente, chiedendo la compensazione con quanto erogato in eccesso. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, reiectis adversis, respingere il proposto ricorso per i motivi di cui in narrativa;
nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, compensare i crediti accertati in favore della ricorrente, con quelli dell'ASP nei confronti dello stesso;
sempre in via subordinata, ordinare all' di imputare i contributi CP_2
già versati quale co.co.co. a titolo di contributi da lavoro subordinato e disporre la compensazione dei crediti contributivi nei confronti dell' ” CP_2
La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di approfondimento istruttorio, è stata rinviata per decisione all'udienza del 10.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; trattenuta per la decisione, sulle conclusioni di parte ricorrente e dell'ASP di cui
6 alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è definita con la presente sentenza.
2. Reputa il Tribunale che il ricorso sia infondato e vada rigettato per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse dall'Ufficio nelle sentenze n.3283/2024, 3284/2024,
3295/2024, 3296/2024, 3298/2024 e 3299/2024, est. dr.ssa Laura Renda, rese all'esito di procedimenti aventi analogo contenuto e che qui si riportano ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.
3. Risulta utile, in primo luogo, premettere che sebbene il ricorso sia articolato secondo uno schema che conduce all'apparenza alla necessità di vagliare ogni e diversa ipotesi prospettata in ragione dell'assunto principale secondo il quale i contratti di Co.Co.Co. nella specie stipulati sarebbero nulli e comunque assimilabili a veri e propri contratti di lavoro subordinato, in realtà tutto l'architrave difensivo di parte ricorrente si fonda su una premessa come vedremo errata perché dalla assunta nullità non deriva de plano il riconoscimento di una diversa tipologia negoziale;
né lo schema della subordinazione si rinviene in concreto nella specie in forza della ricostruzione in fatto dell'evolversi dei rapporti, a monte mancando il presupposto giuridico, oltre che fattuale con riguardo alla seconda delle prospettazioni sopra sintetizzate, di ciascuna delle domande sì come formulate.
4. Occorre in primo luogo esaminare la domanda di parte ricorrente relativa all'accertamento della nullità assoluta dei contratti di co.co.co. stipulati per violazione del d.l.
14/2020, del d.l. 18/2020 e della l. 234/2021, nonché la nullità relativa degli stessi per violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 165/2001. Da tale nullità il ricorrente fa discendere il diritto alla conversione del rapporto di lavoro da co.co.co a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c., oltre che al risarcimento del danno ex art. 36 del d. lgs. n 165/2021.
In proposito appare utile chiarire che l'art. 2-bis del d.l. 18/2020 riservava in effetti al solo personale sanitario il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa in ragione del perdurare dello stato di emergenza, escluso dunque l'operare della prevista deroga alla disciplina generale, trovando applicazione, nella specie l'art. 7, comma 5-bis, del d. lgs. n. 165/2001 che prevede il “...divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, specificando, altresì, che “...I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale”.
7 Tuttavia, ed in disparte l'accertamento della suddetta nullità, ed anche a volere ravvisare un'ipotesi di violazione di legge da parte della amministrazione nella scelta della tipologia contrattuale, la conseguenza di detta violazione non può in ogni caso comportare conversione alcuna del rapporto sì come invocata dal ricorrente. Ed invero, accantonata intanto ogni valutazione in concreto circa la sussistenza degli indici della subordinazione (di cui si dirà infra), in base all'art. 36 co. 5 d. lgs. 165/2001, “...la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”.
Rammenta la Suprema Corte che “[…]non esiste nel pubblico impiego una disposizione generale come l'art. 69, D. Lgs. n. 276 del 2003, in base alla quale, qualora il giudice accerti che un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa "sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato", esso è considerato come "lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto". Al contrario, l'art. 36, comma 5, del
D. Lgs. n. 165 del 2001 prescrive che la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, "non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni".
Risulta coerente con questa normativa l'orientamento giurisprudenziale per il quale, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore non può mai conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale (Cass., Sez. L, n. 9591 del 18 aprile 2018; Cass., Sez. L,
n. 3384 dell'8 febbraio 2017)” (Cass. n. 4360/2023).
Nemmeno, peraltro, la reiterazione di contratti di lavoro a termine potrebbe comunque determinare la pretesa conversione, atteso che "nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l'assunzione, sia a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato. La "ratio" dell'art. 36, comma 5, del
d.lgs. n. 165 del 2001” che prevede il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato “non risiede” infatti “esclusivamente nel rispetto delle
8 regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni, che sono indispensabili per garantire efficienza ed economicità dell'amministrazione pubblica (ex plurimis, cfr. la recentissima Cass. n.
22458/2021)”, (Cass. n. 30 dicembre 2021, n. 42004) e dunque il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica (nel medesimo senso cfr. quanto argomentato da Cass. 19 febbraio 2019, n. 4801; n. 8671/2019, n. 4801/20196 aprile
2017, n. 8927; S.U. 15 marzo 2016, n. 5072).
Segnatamente è stato osservato che “la norma secondo cui “in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità
e sanzione», salvo affinamenti mediante aggiunte inerenti la responsabilità dirigenziale, è rimasta invariata, pur nei mutamenti della sua collocazione, fin dalla prima introduzione di cui all'art. 22 d. Igs. 80/1998, fino poi a confluire nell'art. 36 d. Igs. 165/2001, al co. 2, divenuto ad oggi l'attuale comma 5; il disposto letterale non lascia adito a dubbio alcuno ed è perentorio nel disporre che «in ogni caso» (tradotto da Cass. 4801/2019 in quell'evocativo «mai» di cui si è detto) dalle violazioni delle norme sul contratto a termine possa derivare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni;
Cass. S.U.
5072/2016 cit. ha poi chiarito ulteriormente e definitivamente (punto 5) come la norma sia da considerare speciale e certamente sopravvissuta all'entrata in vigore (in allora) del d. Igs.
368/2001 e sul punto non vi è ragione di tornare;
la radice di tale divieto di conversione è tradizionalmente riportata alla necessità che, per espressa previsione costituzionale (art. 97, co. 3, Cost.) l'assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni avvenga mediante pubblico concorso, salva la possibilità di derogare per legge a tale principio solo nei casi in cui (Cass.
30 marzo 2018, n. 7982) ciò risulti maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e corrispondente a straordinarie esigenze d'interesse pubblico individuate dal legislatore in base ad una valutazione discrezionale, effettuata nei limiti della non manifesta irragionevolezza (vedi, per tutte, Corte Costituzionale 19 maggio 2017, n. 113;
12 maggio 2014, n. 134; 13 settembre 2012, n. 217; 27 marzo 2003, n. 89); ciò vale ad escludere a priori che si possa ragionare di conversione allorquando
l'assunzione non sia avvenuta mediante concorso o selezione ad esso assimilabile e da qui il
9 costante richiamo in tal senso di tutta la giurisprudenza, ma non significa che, a fronte di assunzioni a tempo determinato mediante concorso o selezione ad esso assimilabile, ne possa derivare, in caso di illegittimità del termine, la conversione a tempo indeterminato” (Cass. n.
8671/2019).
Il Supremo Collegio (Cass., n. 8671 cit.) giunge dunque ad asserire che “in materia di impiego pubblico contrattualizzato nel caso di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile, che deve sempre avvenire ex art. 36, primo comma, del d.lgs n.165 del 2001 nel rispetto delle procedure di reclutamento di cui dall'art. 35 del citato d.lgs n. 165 del 2001, la regula iuris secondo la quale, in ipotesi di violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, non può in ogni caso comportare, ai sensi dell'originario comma 2 e poi del comma 5 dell'art.36 del richiamato
d.lgs n. 165 del 2001, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato non ammette eccezioni e riguarda anche l'ipotesi in cui l'individuazione del lavoratore assunto a termine, o con altre forme di lavoro flessibile, è avvenuta all'esito delle procedure di reclutamento sopra richiamate o utilizzando le graduatorie di procedure concorsuali».
A maggior ragione la pretesa in proposito formulata nel caso in oggetto non può essere suscettibile di accoglimento, sol che si consideri che il “reclutamento” è nella specie avvenuto in considerazione della peculiare situazione emergenziale, mediante un sistema del tutto casuale, privo di qualsiasi criterio volto a comparare e/o selezionare coloro che per primi fossero riusciti ad esprimere la loro disponibilità (c.d. click day).
Né può non attribuirsi il giusto peso alla mancanza di esclusività dei rapporti poi conclusi, non potendo assumere rilevanza – sì come da parte ricorrente prospettato - la circostanza di una prestazione che in concreto, e per alcuni periodi, avrebbe reso difficoltoso o materialmente incompatibile lo svolgimento di altra attività lavorativa, considerato anche che l'attività prestata era nella fattispecie in esame retribuita con compensi orari invero maggiori rispetto a quelli ordinariamente propri di lavoratori dipendenti comparabili, sussistendo tutto l'interesse del prestatore di restare impegnato per il maggior numero di ore possibile.
Alcuna conversione in rapporto subordinato può dunque ritenersi, né la applicazione della disciplina di cui ex art. 36 del d. lgs. n 165/2021 che un rapporto di tal fatta presuppone.
5. Ritiene il Tribunale che la domanda non possa trovare accoglimento nemmeno sotto il profilo dell'accertamento in concreto dello svolgimento dell'attività lavorativa con modalità tali da fa ritenere che tra le parti, nonostante la diversa formalizzazione, sia di fatto intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
10 5.1. Va osservato che in linea generale una domanda volta alla verifica in concreto degli indici propri di un rapporto di lavoro subordinato avrebbe presupposto una adeguata allegazione prima ed una più specifica dimostrazione poi di tutti questi indici in presenza dei quali un rapporto regolato secondo una precisa tipologia negoziale avrebbe dovuto piuttosto ricondursi nello schema contrattuale tipico della subordinazione;
allegazione nella specie mancante, atteso che la subordinazione si estrinseca nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro (ex multis Cass. 21194/2020), consistente nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo (si v. altresì Cass. 18018/2017, Cass. 22690/2014, Cass. 6643/2012) e non in una mera attività di coordinamento e verifica dell'attività svolta.
L'elemento peculiare che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi - quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione - avendo natura meramente sussidiaria non sono decisivi, potendo solo costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.
5.2. Nel caso di specie, indici dedotti da parte ricorrente non appaiono idonei a rivelare la subordinazione.
Invero, sotto il profilo della eterodirezione, parte ricorrente si è limitata ad affermare che “L'Azienda … ha arbitrariamente determinato il rapporto di lavoro secondo la formale veste del contratto di co.co.co. ma poi, in concreto, il concreto svolgimento del rapporto di lavoro è stato contraddistinto dai tipici elementi della subordinazione indicati dall'art. 2094
c.c.”, senza dedurre alcun elemento di fatto specifico tale da connotare o identificare le modalità di esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore di lavoro.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso (cfr. pag. 9) l'esistenza di indici sintomatici della subordinazione non può ricavarsi da quanto contenuto nel “contratto di collaborazione coordinata e continuativa” stipulato dalle parti in data 20.05.2021 (cfr. doc. n.
2 di parte ricorrente), più volte prorogato dall'Azienda datrice di lavoro (doc. n. 3 di parte ricorrente). In tale contratto, in primo luogo è stato espressamente previsto che “La prestazione, oggetto del presente contratto, verrà resa dal Collaboratore nel contesto di un rapporto che non avrà, in alcun modo, carattere di lavoro subordinato” (art. 7). In virtù del suddetto
11 contratto parte ricorrente ha “accetta[to] di prestare la propria collaborazione, in qualità di
Assistente Tecnico Perito Informatico, presso la struttura DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE/HUB VACCINALI per supportare sia le attività di contrasto e contenimento del contagio (monitoraggio, USCA, contact tracing, etc), che le iniziative previste dal piano di vaccinazione aziendale, nonché, ogni attività correlata” (art. 2), obbligandosi “a rendere 30 ore settimanali” di lavoro (art. 3) a fronte di un “compenso omnicomprensivo orario pari ad
€22,00 lordi” (art. 4), senza vincolo di esclusività, rimanendo il collaboratore “libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, compatibilmente con la resa oraria richiesta” (art. 7). In ordine alle modalità di svolgimento della collaborazione, è stato previsto che “Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409 c.p.c., secondo le modalità e le richieste che saranno a lui avanzate dal Committente, nei limiti e con le modalità del presente contratto, salva la verifica periodica di regolare esecuzione. Sarà compito del Responsabile della Struttura di allocazione indicare il programma di lavoro da svolgere, ed effettuare la relativa verifica sia in termini di attività svolta che in termini di resa oraria. Le risultanze saranno comunicate all'UOC Trattamento Economico e Previdenziale delle Risorse Umane” (art. 3).
Dal tenore del contratto emerge che la prestazione cui si è vincolato il lavoratore risultava improntata alla discrezionalità in ordine ai tempi di espletamento dell'attività lavorativa, con la previsione di un monte orario settimanale e senza vincolo di specifici turni giornalieri;
la determinazione della retribuzione su base oraria non appare di per sé decisiva quale indice della subordinazione, in ragione della necessità dell'Asp di fissare un parametro fisso per la determinazione dei compensi da erogare anche rispetto a lavori di tipo autonomo;
ancora, la previsione di una “verifica periodica di regolare esecuzione” demandata al
Responsabile della Struttura di allocazione, sotto il profilo dell'attività svolta e della resa oraria, appare funzionale all'esigenza minima di coordinamento con i fini perseguiti da parte datoriale nel contesto emergenziale.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, dunque, le clausole contrattuali non consentono di addivenire ad una qualificazione diversa del rapporto rispetto a quella formalizzata.
Insufficienti a ricondurre il rapporto di lavoro intercorso tra le parti allo schema della subordinazione sono poi circostanze quali lo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro dell' o l'utilizzo di attrezzature dalla stessa messe a disposizione, risultando tali indici CP_1
12 coerenti con le esigenze di coordinamento dell'attività del collaboratore con quella dell'Asp, nonché con le peculiarità che l'attività da svolgersi nell'ambito dell'emergenza sanitaria implicava, relative ad esempio al trattamento di dati sensibili raccolti da sistemi pubblici i quali, di conseguenza, dovevano essere necessariamente nella disponibilità dell'azienda sanitaria.
Ancora l'assunto secondo cui il ricorrente “nelle proprie funzioni riceveva le direttive e le istruzioni necessarie da parte della Dott.ssa parte di ASP 3 DI Persona_4
CATANIA – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (VIA TEVERE, 39 – (CERZA) SAN
GREGORIO DI CATANIA (CT) sotto la responsabile del PVT (Dott. ” appare Persona_3
del tutto generico, in quanto non corredato da ulteriori elementi dai quali sia possibile evincere quali e se vi fossero specifici e concreti ordini impartiti o quali fossero le direttive o le conseguenze disciplinari cui eventualmente parte ricorrente fosse soggetta, il che non consente di ravvisare l'effettivo assoggettamento al potere direttivo e organizzativo datoriale e induce a ritenere piuttosto che tra le parti vi fosse un rapporto di mero coordinamento dell'attività, compatibile anche nel rapporto libero professionale (Cass. n. 29646/2018; tra le tante, Cass. n.
26986/2009; Cass. n. 5645/2009; Cass. n. 29646/2018; Cass. n. 5436/2019).
In ordine alla circostanza affermata da parte ricorrente di osservare un preciso orario di lavoro (dalle 08,00 alle 14,00, dalle 14,00 alle 20,00) si rileva che l'osservanza di un orario non
è di per sé rivelatrice della natura del rapporto (osservandosi peraltro come lo svolgimento della prestazione di lavoro in concomitanza con la prestazione svolta da altro personale può coincidere con esigenze di coordinamento e di utilità della prestazione professionale autonoma resa), e tenuto conto, dall'altro canto, del carattere generico della asserita condizione di assoggettamento, posto che risultano compatibili con il rapporto di lavoro autonomo le direttive finalizzate alla corretta esecuzione della prestazione professionale in orari coerenti con quelli di apertura degli uffici ove l'attività deve essere svolta.
Né conclusioni diverse possono ricavarsi esaminando in prospetti mensili delle timbrature in entrata e in uscita (cfr. doc. 8.1- 8.22 di parte ricorrente), ove il numero di ore mensili complessive e di ore giornaliere risulta variabile, come variabili sono gli orari di entrata e uscita e parimenti variabile è la collocazione delle giornate e dei turni lavorativi nel corso della settimana.
Pur non valendo a superare le carenze assertive sopra evidenziate, si osserva che parimenti generica e inidonea a provare gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato è la prova orale articolata in ricorso, non ammessa come da ordinanza del
13 18.4.2024, vertendo i capitoli di prova su circostanze di fatto genericamente dedotte o valutative.
Va escluso dunque, per le ragioni esposte, che il rapporto in esame possa in alcun modo ricondursi allo schema tipologico proprio della subordinazione.
6. Parte ricorrente ha dedotto, in via gradata, atteso che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, di aver diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Ha richiamato allo scopo le statuizioni della Suprema Corte in tema di “danno comunitario” (Cass. n. 21614/2022) quale contraltare dell'impossibilità di convertire il rapporto a tempo indeterminato, parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma
5, L. n. 183/2010, richiamando la regola giuridica secondo cui in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una P.A. il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal d.lg. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla l. n. 183 del
2010, art. 32, comma 5.
La suddetta domanda non può tuttavia trovare accoglimento, in quanto presuppone l'abusivo ricorso al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, e dunque postula il previo accertamento dell'esistenza di una tale tipologia negoziale che, per quanto sopra argomentato, non si ravvisa nel caso di specie, non solo non essendovi corrispondenza quanto al nomen iuris, ma neanche nel concreto evolversi del rapporto.
Del tutto apodittico poi è il preteso danno da precarizzazione per l'omessa valutazione quale titolo dell'attività svolta in favore della P.A. al fine della partecipazione a procedure di stabilizzazione, peraltro genericamente indicate.
Fermo restando che la domanda di equiparazione a coloro che abbiano svolto attività lavorativa subordinata seppure a tempo determinato non trova giuridico fondamento, non trattandosi di posizioni sovrapponibili, neppure poi è allegato specificamente il presunto dedotto danno, solo genericamente prospettato.
Anche la domanda di risarcimento del danno da omissione contributiva, quantificato nella somma di € 10.000,00, non può avere diversa sorte, alcuna omissione contributiva potendo
14 ipotizzarsi per avere peraltro l'ASP provveduto alla copertura dovuta in ragione alla attività effettivamente prestata, sì come dall' dedotto, dandosi atto che l' ha provveduto CP_2 CP_1
in ottemperanza agli obblighi assunti con il contratto di Co.Co.Co a versare in favore della parte ricorrente la contribuzione dovuta alla Gestione Separata ex art. 2 c. 26 della l. n. 335/1995.
7. Residua da esaminare la domanda di parte ricorrente nella parte in cui ha prospettato la natura etero organizzata del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 81/2015, da riconoscersi in via “recessiva rispetto alla richiesta di conversione del rapporto da precario a subordinato in conseguenza della etero-direzione che ha contraddistinto il rapporto di lavoro”.
A riguardo è sufficiente e assorbente rilevare che per espressa previsione normativa del medesimo art. 2, co. 4, del D.lgs. 81/20015, “La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni”.
Del tutto inconferente, di conseguenza, è il richiamo a tale disciplina normativa (cfr.
Tribunale di Catania sent. n. 3295/2024 cit.) e anche la domanda subordinata va rigettata.
8. Le spese di lite nei rapporti tra la parte ricorrente e l'Asp di Catania seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa come dichiarato in ricorso.
Le spese di lite possono essere compensate nei confronti di , stante la sua estraneità CP_2
al merito della controversia e la posizione processuale rivestita nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10853/2023 così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e l' ; CP_2 condanna alla rifusione in favore dell' Parte_2 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.688,50, oltre Controparte_1
rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Catania, 11/04/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 10.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10853/2023, promossa da
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Lorena Natascia Grasso e Salvatore Antonino Raciti, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario e legale rappresentante pro -tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippa
Morina, giusta procura in atti e giusta deliberazione n. 557 del 5.4.2024;
- resistente-
e
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Velardi giusta procura generale alle liti n. del 23.01.2023, rogito del notaio di Fiumicino (RM); P.IVA_1 Persona_1
- resistente-
Oggetto: Contratto di Co.Co.Co. – nullità - accertamento rapporto di lavoro subordinato - art. 2126 c.c. - stabilizzazione - differenze retributive - risarcimento del danno comunitario e da precarizzazione - regolarizzazione contributiva - risarcimento da omissione contributiva - accertamento della natura etero organizzata del rapporto - art. 2 d. lgs. n. 81/2015;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.10.2023, il ricorrente indicato in epigrafe ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di “
1. accertare e dichiarare la nullità assoluta del contratto di assunzione in co.co.co. e delle successive proroghe oggetto della presente vertenza per violazione di legge (D.L. n. 14/2020; D.L. n. 18/2020; L. n. 234/2021) nonché la nullità relativa degli stessi per violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, ivi statuendo la conversione del rapporto di lavoro da co.co.co. a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126
c.c. ed il diritto del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 36, D.Lgs. 165/2001; 2. per il caso di ritenuta validità del contratto di assunzione in co.co.co. e delle successive proroghe oggetto della presente vertenza, ritenute le plurime violazioni di legge e discriminazioni commesse dall'Azienda nei confronti del ricorrente, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a termine ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa (24/05/2021-28/02/2023), con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di
“Assistente Tecnico Perito Informatico”, con conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo (con diritto a percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL Comparto Sanità di riferimento;
per l'effetto, ritenuta la discriminazione spiegata in termini di mancata assunzione del ricorrente mediante contratto subordinato a termine, accertare dichiarare, con qualsivoglia provvedimento opportuno, ed anche in via interinale, il diritto del ricorrente di sancire la piena equiparazione con i lavoratori subordinati in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale, 3. sempre per l'effetto, in ragione dell'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa ed il conseguente diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo, condannare l' a versare CP_1 all'odierno ricorrente le spettanze retributive eventualmente accertate a seguito di apposita
C.T.U. contabile nonché la somma complessiva di € 14.839,82, a titoli di accessori di legge
(ratei 13^; ferie;
permessi; riposi;
indennità festivi;
indennità di turno;
indennità condizioni di lavoro;
TFR) al ritenuto rapporto subordinato, calcolata al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente.
4. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del 'danno comunitario' derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni
2 imperative ex art. 36 D. Lgs. n. 165/2001, da quantificarsi nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati dall'art. 8 della L. n.
604/1966; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del 'danno da precarizzazione' derivante dalla perdita di chances patita dal ricorrente, da quantificarsi nella somma di € 17.284,02 , pari al 50% della somma netta percepita durante il rapporto di lavoro,
o nella maggiore o minore misura che il Tribunale stabilirà in corso di causa;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da omessa contribuzione, da quantificarsi nella somma di € 10.000,00, o nella maggiore o minore misura che il Tribunale stabilirà in corso di causa.
5. In via meramente subordinata e recessiva rispetto alla richiesta di conversione del rapporto da precario a subordinato in conseguenza della etero-direzione che ha contraddistinto il rapporto di lavoro qui in esame, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa
(24/05/2021-28/02/2023 ), con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di
“Assistente Tecnico Perito Informatico”, ”, con conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo (con diritto a percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL Comparto Sanità di riferimento;
per l'effetto, ritenuta la discriminazione spiegata in termini di mancata assunzione del ricorrente mediante contratto subordinato a termine, accertare dichiarare, con qualsivoglia provvedimento opportuno, ed anche in via interinale, il diritto del ricorrente di sancire la piena equiparazione con i lavoratori subordinati in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale;
sempre per l'effetto, stante l'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa ed il conseguente diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo, condannare l' a versare all'odierno ricorrente CP_1
le spettanze retributive eventualmente accertate a seguito di apposita C.T.U. contabile nonché la somma complessiva di € 14.839,82, a titoli di accessori di legge (ratei 13^; ferie;
permessi; riposi;
indennità festivi;
indennità di turno;
indennità condizioni di lavoro;
TFR) al ritenuto rapporto subordinato, calcolata al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente.
6. Condannare le parti resistente solidalmente alla refusione di spese legali, onorari e diritti del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti procuratori.”
3 A fondamento delle proprie ragioni il ricorrente ha esposto di essere stato assunto in forza dell'Avviso Regionale adottato in data 04.01.2021 dall'A.O.U. Policlinico G. Martino di
Messina, traente origine dalla nota assessoriale prot. n. 56816 del 31.12.2020, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 20.05.2021, decorrente dal 24.05.2021, con profilo professionale di “ASSISTENTE TECNICO PERITO INFORMATICO”, Cat. C, ma svolgendo di fatto mansioni amministrative, per la gestione del perdurante stato di emergenza sanitaria da
COVID-19; che, sebbene l'emergenza sanitaria fosse cessata in data 31.03.2022, aveva continuato a prestare la propria attività lavorativa in forza di addendum al contratto, onde assicurare la gestione ordinaria della sanità mediante un “presidio adeguato di personale”; di aver svolto, presso le strutture cui era stato destinato, segnatamente indicate in ricorso, mansioni prettamente amministrative, prestando la propria attività lavorativa secondo gli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato, ovvero “l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, lo stabile inserimento del lavoratore all'interno della struttura burocratica dell'ente di appartenenza, l'orario di lavoro predeterminato, il controllo del datore di lavoro, il carattere continuativo e professionale delle prestazioni lavorative effettuate”; che nello svolgimento delle funzioni segnatamente indicate in ricorso presso l'hub vaccinale del
Palazzetto dello Sport di S.A. Li Battiati e presso l'Asp 3 di Catania – PVT di Tremestieri
Etneo, aveva ricevuto le direttive e le istruzioni necessarie rispettivamente da parte della
Dott.ssa e dell'Asp 3 di Catania – Dipartimento di prevenzione di San Gregorio Persona_2
di Catania sotto il responsabile del PVT Dott. risultando così stabilmente Persona_3 inserito nell'organizzazione aziendale, osservando un preciso orario di lavoro, dalle 8,00 alle
14,00 o dalle 14,00 alle 20,00 e percependo un compenso fisso prestabilito pari ad € 22,00 l'ora
(lordi);
Sulla scorta della superiore ricostruzione in fatto parte ricorrente ha in primo luogo dedotto la nullità del contratto di co.co.co., per violazione del decreto legislativo 165/2001 e delle disposizioni speciali dettate nel periodo emergenziale, affermando il proprio diritto alla conversione del rapporto di lavoro da co.co.co. in rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126
c.c., nonché al risarcimento del danno ex art. 36, d. lgs. 165/2001. Ha poi rappresentato che, ad ogni modo, il rapporto di lavoro si era svolto con le modalità proprie della subordinazione ex art. 2094 c.c., stante la sussistenza dei relativi indici sintomatici, sicché doveva essere riconosciuto il diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo- previdenziale e retributivo, riconducibile alla categoria C del CCNL Comparto Sanità di riferimento, con conseguente diritto a percepire le differenze retributive e gli accessori di legge
4 specificamente indicati in ricorso, oltre al risarcimento del “danno comunitario” ex art. 36, d. lgs. 165/2001, dell'ulteriore “danno da precarizzazione” consistente nella perdita di chances di miglioramento delle condizioni di lavoro, non avendo potuto partecipare alle procedure di reclutamento avviate dall'Azienda (o da altre Aziende sanitarie) facendo valere il titolo (ed il conseguente punteggio) di dipendente anziché quello di precario, e al risarcimento del danno da omissione contributiva.
Con memoria difensiva depositata in data 14.3.2024 si è costituito in giudizio l' CP_2 rappresentando che l'ASP aveva provveduto, in ottemperanza agli obblighi assunti con il contratto di co.co.co. stipulato con parte ricorrente, a versare in suo favore la contribuzione dovuta alla Gestione Separata ex art. 2, co.26, legge n.335/1995, e formulando le seguenti conclusioni: “1) laddove sia accertata la reale natura subordinata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intercorso tra parte ricorrente e l' CP_1 [...]
, ritenere e dichiarare quest'ultima tenuta al versamento all' Controparte_3 CP_2 dei contributi previdenziali dovuti su tale rapporto di lavoro;
per l'effetto, emettere sentenza di condanna dell' , in persona del suo legale Controparte_4
rappr.te pro tempore, al pagamento dei contributi che si fa riserva di quantificare, oltre sanzioni civili sui detti, a norma dell'art.116, co.8, lett. b), legge n.388/2000 ed altri conseguenti accessori a norma del successivo comma 9, nonchè con ritenzione delle eventuali eccedenze ex art.8 DPR n.818/1957. 2) Ritenere e dichiarare altresì parte ricorrente tenuta alla restituzione delle prestazioni assistenziali ex art.15, d.lgs. n.22/2015 e succ. modifiche ed integrazioni (DIS-COLL.) godute in conseguenza della cessazione del rapporto di co.co.co.. 3)
Rigettare per il resto ogni altra domanda proposta nei confronti dell' 4) Con il favore di CP_2
spese ed onorari di causa. 5) Con riserva di integrare e modificare le presenti conclusioni, all'esito della costituzione in giudizio della ASP di Catania, ad oggi non ancora risultante depositata sul PST del Ministero della Giustizia.”
Con memoria difensiva depositata in data 16.4.2024 si è tardivamente costituita in giudizio l'Asp di Catania, contestando la prospettazione avversaria e deducendo: che il contesto regolativo del rapporto di lavoro era stato quello emergenziale dettato dalla pandemia da
COVID 19; che la procedura “click day” con cui era avvenuto il reclutamento, non aveva richiesto alcun criterio selettivo e/o comparativo essendo stati selezionati coloro i quali avevano effettuato il mero invio della candidatura nel lasso temporale più breve possibile;
che il rapporto di lavoro che ne era seguito era stato del tutto coerente con il nomen juris del contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
che a parte ricorrente erano stati assegnati sede e
5 termini di attività, sottoposti ad una semplice verifica da parte del responsabile della struttura di allocazione;
che era stato espressamente previsto che il contratto potesse essere prorogato in ragione del perdurare dell'esigenza e dello stato di emergenza;
che il compenso era stato pattuito nella misura oraria onnicomprensiva di € 22,00 lordi, di gran lunga superiore a quella in godimento del personale dipendente della medesima figura contrattuale;
che in caso d'inadempimento del lavoratore avrebbero trovato applicazione le disposizioni di cui all'art. 2224 c.c., relative al prestatore d'opera; che, in base all'art. 7 del contratto individuale di lavoro, tra le parti era stata pattuita una clausola di non esclusività, la quale costituiva ulteriore riprova della assenza di un vincolo di subordinazione tra le parti.
L'Asp di Catania ha poi rilevato che ove il rapporto di lavoro fosse stato qualificato come subordinato sarebbe stato radicalmente nullo per violazione degli artt. 35 e 36 del TUPI, potendo il rapporto di lavoro produrre solo gli effetti di cui all'art. 2126 c.c., risultando infondate le richieste in ordine a successive assunzioni o avanzamenti di carriera, perdita di chance in ordine a future stabilizzazioni, riservate, in coerenza col piano triennale del fabbisogno, al personale di ruolo sanitario e/o sociosanitario anche non più in servizio e reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali.
Ha evidenziato che l'attività oggetto del contratto era stata di natura temporanea, eccezionale ed imprevedibile, in quanto connessa con lo stato di emergenza e che, pertanto, la stessa non aveva esercitato poteri di direzione, ma di coordinamento e verifica dell'attività prestata agli obiettivi da raggiungere e che non sussistevano vincoli gerarchici e disciplinari, i soli realmente indicativi di un rapporto di subordinazione. Ha asserito che il compenso orario percepito da parte ricorrente era stato di gran lunga superiore a quello per la reclamata posizione di dipendente, chiedendo la compensazione con quanto erogato in eccesso. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, reiectis adversis, respingere il proposto ricorso per i motivi di cui in narrativa;
nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, compensare i crediti accertati in favore della ricorrente, con quelli dell'ASP nei confronti dello stesso;
sempre in via subordinata, ordinare all' di imputare i contributi CP_2
già versati quale co.co.co. a titolo di contributi da lavoro subordinato e disporre la compensazione dei crediti contributivi nei confronti dell' ” CP_2
La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di approfondimento istruttorio, è stata rinviata per decisione all'udienza del 10.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; trattenuta per la decisione, sulle conclusioni di parte ricorrente e dell'ASP di cui
6 alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è definita con la presente sentenza.
2. Reputa il Tribunale che il ricorso sia infondato e vada rigettato per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse dall'Ufficio nelle sentenze n.3283/2024, 3284/2024,
3295/2024, 3296/2024, 3298/2024 e 3299/2024, est. dr.ssa Laura Renda, rese all'esito di procedimenti aventi analogo contenuto e che qui si riportano ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.
3. Risulta utile, in primo luogo, premettere che sebbene il ricorso sia articolato secondo uno schema che conduce all'apparenza alla necessità di vagliare ogni e diversa ipotesi prospettata in ragione dell'assunto principale secondo il quale i contratti di Co.Co.Co. nella specie stipulati sarebbero nulli e comunque assimilabili a veri e propri contratti di lavoro subordinato, in realtà tutto l'architrave difensivo di parte ricorrente si fonda su una premessa come vedremo errata perché dalla assunta nullità non deriva de plano il riconoscimento di una diversa tipologia negoziale;
né lo schema della subordinazione si rinviene in concreto nella specie in forza della ricostruzione in fatto dell'evolversi dei rapporti, a monte mancando il presupposto giuridico, oltre che fattuale con riguardo alla seconda delle prospettazioni sopra sintetizzate, di ciascuna delle domande sì come formulate.
4. Occorre in primo luogo esaminare la domanda di parte ricorrente relativa all'accertamento della nullità assoluta dei contratti di co.co.co. stipulati per violazione del d.l.
14/2020, del d.l. 18/2020 e della l. 234/2021, nonché la nullità relativa degli stessi per violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 165/2001. Da tale nullità il ricorrente fa discendere il diritto alla conversione del rapporto di lavoro da co.co.co a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c., oltre che al risarcimento del danno ex art. 36 del d. lgs. n 165/2021.
In proposito appare utile chiarire che l'art. 2-bis del d.l. 18/2020 riservava in effetti al solo personale sanitario il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa in ragione del perdurare dello stato di emergenza, escluso dunque l'operare della prevista deroga alla disciplina generale, trovando applicazione, nella specie l'art. 7, comma 5-bis, del d. lgs. n. 165/2001 che prevede il “...divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, specificando, altresì, che “...I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale”.
7 Tuttavia, ed in disparte l'accertamento della suddetta nullità, ed anche a volere ravvisare un'ipotesi di violazione di legge da parte della amministrazione nella scelta della tipologia contrattuale, la conseguenza di detta violazione non può in ogni caso comportare conversione alcuna del rapporto sì come invocata dal ricorrente. Ed invero, accantonata intanto ogni valutazione in concreto circa la sussistenza degli indici della subordinazione (di cui si dirà infra), in base all'art. 36 co. 5 d. lgs. 165/2001, “...la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”.
Rammenta la Suprema Corte che “[…]non esiste nel pubblico impiego una disposizione generale come l'art. 69, D. Lgs. n. 276 del 2003, in base alla quale, qualora il giudice accerti che un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa "sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato", esso è considerato come "lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto". Al contrario, l'art. 36, comma 5, del
D. Lgs. n. 165 del 2001 prescrive che la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, "non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni".
Risulta coerente con questa normativa l'orientamento giurisprudenziale per il quale, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore non può mai conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale (Cass., Sez. L, n. 9591 del 18 aprile 2018; Cass., Sez. L,
n. 3384 dell'8 febbraio 2017)” (Cass. n. 4360/2023).
Nemmeno, peraltro, la reiterazione di contratti di lavoro a termine potrebbe comunque determinare la pretesa conversione, atteso che "nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l'assunzione, sia a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato. La "ratio" dell'art. 36, comma 5, del
d.lgs. n. 165 del 2001” che prevede il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato “non risiede” infatti “esclusivamente nel rispetto delle
8 regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni, che sono indispensabili per garantire efficienza ed economicità dell'amministrazione pubblica (ex plurimis, cfr. la recentissima Cass. n.
22458/2021)”, (Cass. n. 30 dicembre 2021, n. 42004) e dunque il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica (nel medesimo senso cfr. quanto argomentato da Cass. 19 febbraio 2019, n. 4801; n. 8671/2019, n. 4801/20196 aprile
2017, n. 8927; S.U. 15 marzo 2016, n. 5072).
Segnatamente è stato osservato che “la norma secondo cui “in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità
e sanzione», salvo affinamenti mediante aggiunte inerenti la responsabilità dirigenziale, è rimasta invariata, pur nei mutamenti della sua collocazione, fin dalla prima introduzione di cui all'art. 22 d. Igs. 80/1998, fino poi a confluire nell'art. 36 d. Igs. 165/2001, al co. 2, divenuto ad oggi l'attuale comma 5; il disposto letterale non lascia adito a dubbio alcuno ed è perentorio nel disporre che «in ogni caso» (tradotto da Cass. 4801/2019 in quell'evocativo «mai» di cui si è detto) dalle violazioni delle norme sul contratto a termine possa derivare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni;
Cass. S.U.
5072/2016 cit. ha poi chiarito ulteriormente e definitivamente (punto 5) come la norma sia da considerare speciale e certamente sopravvissuta all'entrata in vigore (in allora) del d. Igs.
368/2001 e sul punto non vi è ragione di tornare;
la radice di tale divieto di conversione è tradizionalmente riportata alla necessità che, per espressa previsione costituzionale (art. 97, co. 3, Cost.) l'assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni avvenga mediante pubblico concorso, salva la possibilità di derogare per legge a tale principio solo nei casi in cui (Cass.
30 marzo 2018, n. 7982) ciò risulti maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e corrispondente a straordinarie esigenze d'interesse pubblico individuate dal legislatore in base ad una valutazione discrezionale, effettuata nei limiti della non manifesta irragionevolezza (vedi, per tutte, Corte Costituzionale 19 maggio 2017, n. 113;
12 maggio 2014, n. 134; 13 settembre 2012, n. 217; 27 marzo 2003, n. 89); ciò vale ad escludere a priori che si possa ragionare di conversione allorquando
l'assunzione non sia avvenuta mediante concorso o selezione ad esso assimilabile e da qui il
9 costante richiamo in tal senso di tutta la giurisprudenza, ma non significa che, a fronte di assunzioni a tempo determinato mediante concorso o selezione ad esso assimilabile, ne possa derivare, in caso di illegittimità del termine, la conversione a tempo indeterminato” (Cass. n.
8671/2019).
Il Supremo Collegio (Cass., n. 8671 cit.) giunge dunque ad asserire che “in materia di impiego pubblico contrattualizzato nel caso di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile, che deve sempre avvenire ex art. 36, primo comma, del d.lgs n.165 del 2001 nel rispetto delle procedure di reclutamento di cui dall'art. 35 del citato d.lgs n. 165 del 2001, la regula iuris secondo la quale, in ipotesi di violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, non può in ogni caso comportare, ai sensi dell'originario comma 2 e poi del comma 5 dell'art.36 del richiamato
d.lgs n. 165 del 2001, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato non ammette eccezioni e riguarda anche l'ipotesi in cui l'individuazione del lavoratore assunto a termine, o con altre forme di lavoro flessibile, è avvenuta all'esito delle procedure di reclutamento sopra richiamate o utilizzando le graduatorie di procedure concorsuali».
A maggior ragione la pretesa in proposito formulata nel caso in oggetto non può essere suscettibile di accoglimento, sol che si consideri che il “reclutamento” è nella specie avvenuto in considerazione della peculiare situazione emergenziale, mediante un sistema del tutto casuale, privo di qualsiasi criterio volto a comparare e/o selezionare coloro che per primi fossero riusciti ad esprimere la loro disponibilità (c.d. click day).
Né può non attribuirsi il giusto peso alla mancanza di esclusività dei rapporti poi conclusi, non potendo assumere rilevanza – sì come da parte ricorrente prospettato - la circostanza di una prestazione che in concreto, e per alcuni periodi, avrebbe reso difficoltoso o materialmente incompatibile lo svolgimento di altra attività lavorativa, considerato anche che l'attività prestata era nella fattispecie in esame retribuita con compensi orari invero maggiori rispetto a quelli ordinariamente propri di lavoratori dipendenti comparabili, sussistendo tutto l'interesse del prestatore di restare impegnato per il maggior numero di ore possibile.
Alcuna conversione in rapporto subordinato può dunque ritenersi, né la applicazione della disciplina di cui ex art. 36 del d. lgs. n 165/2021 che un rapporto di tal fatta presuppone.
5. Ritiene il Tribunale che la domanda non possa trovare accoglimento nemmeno sotto il profilo dell'accertamento in concreto dello svolgimento dell'attività lavorativa con modalità tali da fa ritenere che tra le parti, nonostante la diversa formalizzazione, sia di fatto intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
10 5.1. Va osservato che in linea generale una domanda volta alla verifica in concreto degli indici propri di un rapporto di lavoro subordinato avrebbe presupposto una adeguata allegazione prima ed una più specifica dimostrazione poi di tutti questi indici in presenza dei quali un rapporto regolato secondo una precisa tipologia negoziale avrebbe dovuto piuttosto ricondursi nello schema contrattuale tipico della subordinazione;
allegazione nella specie mancante, atteso che la subordinazione si estrinseca nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro (ex multis Cass. 21194/2020), consistente nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo (si v. altresì Cass. 18018/2017, Cass. 22690/2014, Cass. 6643/2012) e non in una mera attività di coordinamento e verifica dell'attività svolta.
L'elemento peculiare che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi - quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione - avendo natura meramente sussidiaria non sono decisivi, potendo solo costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.
5.2. Nel caso di specie, indici dedotti da parte ricorrente non appaiono idonei a rivelare la subordinazione.
Invero, sotto il profilo della eterodirezione, parte ricorrente si è limitata ad affermare che “L'Azienda … ha arbitrariamente determinato il rapporto di lavoro secondo la formale veste del contratto di co.co.co. ma poi, in concreto, il concreto svolgimento del rapporto di lavoro è stato contraddistinto dai tipici elementi della subordinazione indicati dall'art. 2094
c.c.”, senza dedurre alcun elemento di fatto specifico tale da connotare o identificare le modalità di esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore di lavoro.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso (cfr. pag. 9) l'esistenza di indici sintomatici della subordinazione non può ricavarsi da quanto contenuto nel “contratto di collaborazione coordinata e continuativa” stipulato dalle parti in data 20.05.2021 (cfr. doc. n.
2 di parte ricorrente), più volte prorogato dall'Azienda datrice di lavoro (doc. n. 3 di parte ricorrente). In tale contratto, in primo luogo è stato espressamente previsto che “La prestazione, oggetto del presente contratto, verrà resa dal Collaboratore nel contesto di un rapporto che non avrà, in alcun modo, carattere di lavoro subordinato” (art. 7). In virtù del suddetto
11 contratto parte ricorrente ha “accetta[to] di prestare la propria collaborazione, in qualità di
Assistente Tecnico Perito Informatico, presso la struttura DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE/HUB VACCINALI per supportare sia le attività di contrasto e contenimento del contagio (monitoraggio, USCA, contact tracing, etc), che le iniziative previste dal piano di vaccinazione aziendale, nonché, ogni attività correlata” (art. 2), obbligandosi “a rendere 30 ore settimanali” di lavoro (art. 3) a fronte di un “compenso omnicomprensivo orario pari ad
€22,00 lordi” (art. 4), senza vincolo di esclusività, rimanendo il collaboratore “libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, compatibilmente con la resa oraria richiesta” (art. 7). In ordine alle modalità di svolgimento della collaborazione, è stato previsto che “Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409 c.p.c., secondo le modalità e le richieste che saranno a lui avanzate dal Committente, nei limiti e con le modalità del presente contratto, salva la verifica periodica di regolare esecuzione. Sarà compito del Responsabile della Struttura di allocazione indicare il programma di lavoro da svolgere, ed effettuare la relativa verifica sia in termini di attività svolta che in termini di resa oraria. Le risultanze saranno comunicate all'UOC Trattamento Economico e Previdenziale delle Risorse Umane” (art. 3).
Dal tenore del contratto emerge che la prestazione cui si è vincolato il lavoratore risultava improntata alla discrezionalità in ordine ai tempi di espletamento dell'attività lavorativa, con la previsione di un monte orario settimanale e senza vincolo di specifici turni giornalieri;
la determinazione della retribuzione su base oraria non appare di per sé decisiva quale indice della subordinazione, in ragione della necessità dell'Asp di fissare un parametro fisso per la determinazione dei compensi da erogare anche rispetto a lavori di tipo autonomo;
ancora, la previsione di una “verifica periodica di regolare esecuzione” demandata al
Responsabile della Struttura di allocazione, sotto il profilo dell'attività svolta e della resa oraria, appare funzionale all'esigenza minima di coordinamento con i fini perseguiti da parte datoriale nel contesto emergenziale.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, dunque, le clausole contrattuali non consentono di addivenire ad una qualificazione diversa del rapporto rispetto a quella formalizzata.
Insufficienti a ricondurre il rapporto di lavoro intercorso tra le parti allo schema della subordinazione sono poi circostanze quali lo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro dell' o l'utilizzo di attrezzature dalla stessa messe a disposizione, risultando tali indici CP_1
12 coerenti con le esigenze di coordinamento dell'attività del collaboratore con quella dell'Asp, nonché con le peculiarità che l'attività da svolgersi nell'ambito dell'emergenza sanitaria implicava, relative ad esempio al trattamento di dati sensibili raccolti da sistemi pubblici i quali, di conseguenza, dovevano essere necessariamente nella disponibilità dell'azienda sanitaria.
Ancora l'assunto secondo cui il ricorrente “nelle proprie funzioni riceveva le direttive e le istruzioni necessarie da parte della Dott.ssa parte di ASP 3 DI Persona_4
CATANIA – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (VIA TEVERE, 39 – (CERZA) SAN
GREGORIO DI CATANIA (CT) sotto la responsabile del PVT (Dott. ” appare Persona_3
del tutto generico, in quanto non corredato da ulteriori elementi dai quali sia possibile evincere quali e se vi fossero specifici e concreti ordini impartiti o quali fossero le direttive o le conseguenze disciplinari cui eventualmente parte ricorrente fosse soggetta, il che non consente di ravvisare l'effettivo assoggettamento al potere direttivo e organizzativo datoriale e induce a ritenere piuttosto che tra le parti vi fosse un rapporto di mero coordinamento dell'attività, compatibile anche nel rapporto libero professionale (Cass. n. 29646/2018; tra le tante, Cass. n.
26986/2009; Cass. n. 5645/2009; Cass. n. 29646/2018; Cass. n. 5436/2019).
In ordine alla circostanza affermata da parte ricorrente di osservare un preciso orario di lavoro (dalle 08,00 alle 14,00, dalle 14,00 alle 20,00) si rileva che l'osservanza di un orario non
è di per sé rivelatrice della natura del rapporto (osservandosi peraltro come lo svolgimento della prestazione di lavoro in concomitanza con la prestazione svolta da altro personale può coincidere con esigenze di coordinamento e di utilità della prestazione professionale autonoma resa), e tenuto conto, dall'altro canto, del carattere generico della asserita condizione di assoggettamento, posto che risultano compatibili con il rapporto di lavoro autonomo le direttive finalizzate alla corretta esecuzione della prestazione professionale in orari coerenti con quelli di apertura degli uffici ove l'attività deve essere svolta.
Né conclusioni diverse possono ricavarsi esaminando in prospetti mensili delle timbrature in entrata e in uscita (cfr. doc. 8.1- 8.22 di parte ricorrente), ove il numero di ore mensili complessive e di ore giornaliere risulta variabile, come variabili sono gli orari di entrata e uscita e parimenti variabile è la collocazione delle giornate e dei turni lavorativi nel corso della settimana.
Pur non valendo a superare le carenze assertive sopra evidenziate, si osserva che parimenti generica e inidonea a provare gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato è la prova orale articolata in ricorso, non ammessa come da ordinanza del
13 18.4.2024, vertendo i capitoli di prova su circostanze di fatto genericamente dedotte o valutative.
Va escluso dunque, per le ragioni esposte, che il rapporto in esame possa in alcun modo ricondursi allo schema tipologico proprio della subordinazione.
6. Parte ricorrente ha dedotto, in via gradata, atteso che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, di aver diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Ha richiamato allo scopo le statuizioni della Suprema Corte in tema di “danno comunitario” (Cass. n. 21614/2022) quale contraltare dell'impossibilità di convertire il rapporto a tempo indeterminato, parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma
5, L. n. 183/2010, richiamando la regola giuridica secondo cui in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una P.A. il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal d.lg. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla l. n. 183 del
2010, art. 32, comma 5.
La suddetta domanda non può tuttavia trovare accoglimento, in quanto presuppone l'abusivo ricorso al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, e dunque postula il previo accertamento dell'esistenza di una tale tipologia negoziale che, per quanto sopra argomentato, non si ravvisa nel caso di specie, non solo non essendovi corrispondenza quanto al nomen iuris, ma neanche nel concreto evolversi del rapporto.
Del tutto apodittico poi è il preteso danno da precarizzazione per l'omessa valutazione quale titolo dell'attività svolta in favore della P.A. al fine della partecipazione a procedure di stabilizzazione, peraltro genericamente indicate.
Fermo restando che la domanda di equiparazione a coloro che abbiano svolto attività lavorativa subordinata seppure a tempo determinato non trova giuridico fondamento, non trattandosi di posizioni sovrapponibili, neppure poi è allegato specificamente il presunto dedotto danno, solo genericamente prospettato.
Anche la domanda di risarcimento del danno da omissione contributiva, quantificato nella somma di € 10.000,00, non può avere diversa sorte, alcuna omissione contributiva potendo
14 ipotizzarsi per avere peraltro l'ASP provveduto alla copertura dovuta in ragione alla attività effettivamente prestata, sì come dall' dedotto, dandosi atto che l' ha provveduto CP_2 CP_1
in ottemperanza agli obblighi assunti con il contratto di Co.Co.Co a versare in favore della parte ricorrente la contribuzione dovuta alla Gestione Separata ex art. 2 c. 26 della l. n. 335/1995.
7. Residua da esaminare la domanda di parte ricorrente nella parte in cui ha prospettato la natura etero organizzata del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 81/2015, da riconoscersi in via “recessiva rispetto alla richiesta di conversione del rapporto da precario a subordinato in conseguenza della etero-direzione che ha contraddistinto il rapporto di lavoro”.
A riguardo è sufficiente e assorbente rilevare che per espressa previsione normativa del medesimo art. 2, co. 4, del D.lgs. 81/20015, “La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni”.
Del tutto inconferente, di conseguenza, è il richiamo a tale disciplina normativa (cfr.
Tribunale di Catania sent. n. 3295/2024 cit.) e anche la domanda subordinata va rigettata.
8. Le spese di lite nei rapporti tra la parte ricorrente e l'Asp di Catania seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa come dichiarato in ricorso.
Le spese di lite possono essere compensate nei confronti di , stante la sua estraneità CP_2
al merito della controversia e la posizione processuale rivestita nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10853/2023 così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e l' ; CP_2 condanna alla rifusione in favore dell' Parte_2 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.688,50, oltre Controparte_1
rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Catania, 11/04/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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