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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/09/2025, n. 2871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2871 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 672/2025 R.G. promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 corrente in Brescia, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Davide Furlan e
Piera Toso, con domicilio eletto presso il loro studio in Padova, via Galleria S.
Lucia n. 1, in forza di procura alle liti unita all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
1 (c.f. ) Controparte_2 Controparte_3 C.F._1
e (c.f. ); CP_4 C.F._2
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 357/2025, pubblicata in data 28 febbraio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello tempestivamente e regolarmente notificato, ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, convenendo in Controparte_1 giudizio a tal fine e che non CP_2 Controparte_3 CP_4 risultano essere costituiti nel presente grado.
In data 23 settembre 2025, l'appellante, a mezzo del proprio difensore, a ciò abilitato in forza di procura in atti, ha depositato rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 cpc.
Considerato che, in assenza di costituzione della parte appellata, non è necessaria accettazione di detta rinuncia, deve reputarsi integrata la fattispecie di cui alla norma richiamata.
Conseguentemente deve essere dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre sulle spese di lite in assenza di costituzione della parte appellata. Infine, va osservato che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della
L.n. 228/2012, considerata la natura della presente pronuncia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia così provvede:
1. dichiara l'estinzione del processo;
2 2. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 29 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
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